Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1809/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1809 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 17.6.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Roma n.41 presso lo studio dell'avv.to Stefania Abbagnano che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso
- RICORRENTE –
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i medesimi in data 23/10/2006 trascritto nei registri del Comune di Brescia Atto n. 261 P.I anno 2006 con ogni consequenziale provvedimento di legge autorizzandoli a vivere separati con rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa economica”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 22.12.2024 – premettendo di essersi Parte_1 unita in matrimonio in Brescia in data 23.10.2006 con;
che il Controparte_1 Tribunale di Imperia con sentenza in data 26.3.2024 (n.236/24) ha pronunziato la separazione giudiziale dei coniugi;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio. Evidenziava come dall'unione non fossero nati figli e non avanzava alcuna richiesta di carattere economico.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità Controparte_1 della notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. del 17.6.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile proposta da in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dalla stessa riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 17.6.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non ha inteso costituirsi in giudizio. E' inoltre trascorso oltre l'anno dalla comparazione dei coniugi di fronte al Presidente nella causa di separazione giudiziale.
Null'altro deve essere disposto dal Collegio in assenza di ulteriori domande.
In ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Brescia il 23.10.2006 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] il [...]; matrimonio Parte_1 trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2006, n.261, parte I;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1809/2024 R.G.A.C.C.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 23.6.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3