Art. 1. Articolo unico.
Il requisito dell'ingresso in carriera fino al 31 dicembre 1952, stabilito dalla legge 7 maggio 1965, n. 459 , quale condizione per il trattenimento in servizio, per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di eta', degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge predetta, deve intendersi riferito all'ingresso in carriera, per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli enti locali.
Il requisito dell'ingresso in carriera fino al 31 dicembre 1952, stabilito dalla legge 7 maggio 1965, n. 459 , quale condizione per il trattenimento in servizio, per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di eta', degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge predetta, deve intendersi riferito all'ingresso in carriera, per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli enti locali.