Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01916/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00755/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2024, proposto da
Società Cooperativa Murat, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Hoepli, 3;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi e Antonello Mandarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
per l'annullamento
dell'ordine motivato del 15.3.2024 di non eseguire le opere di cui alla SCIA, prot. 98298, del 20.2.2024, nonché dell'ordine motivato del 9.2.2024, prot. 78585, di non eseguire le opere di cui alla SCIA 22247 del 15.1.2024 del Comune di Milano, Direzione specialistica attuazione diretta PGT e SUE, Unità intervento diretti Municipi 5 – 9, Unità territoriale Municipio 9 e del parere negativo del 23.2.2024 della Direzione Mobilità – Ufficio Coordinamento Monitoraggio Attività tecniche trasversali, non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società esponente Cooperativa Murat (di seguito, anche solo “società” oppure “cooperativa”) presentava al Comune di Milano in data 12.9.2023 una segnalazione certificato di inizio attività (SCIA) per un intervento di demolizione di un fabbricato ad uso produttivo e di successiva ricostruzione di un fabbricato residenziale di cinque piani fuori terra, avente la stessa superficie lorda dell’edificio da demolire.
L’area oggetto di intervento è inserita in un più ampio compendio con ingresso da via Murat n. 84.
A fronte di tale SCIA il Comune notificava una prima diffida (o intimazione) a non eseguire le opere in data 10.10.2023.
La società presentava a questo punto due nuove SCIA il 16-17.10.2023 ed alle stesse faceva seguito una seconda diffida del 14.11.2023.
La cooperativa presentava ancora la documentazione di progetto ma il Comune notificava una terza diffida in data 22.12.2023.
Nessuna delle tre suindicate intimazioni era impugnata.
Il 15.1.2024 la società depositava una SCIA ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’edilizia o anche solo “TUE”), alla quale faceva però seguito la quarta diffida comunale a non eseguire le opere in data 9.2.2024.
Una ulteriore SCIA era depositata in data 20.2.2024 ed il Comune notificava allora la quinta diffida a non eseguire le opere del 15.3.2024.
Contro le due intimazioni da ultimo indicate e contro il parere del 23.2.2024 della Direzione Mobilità del Comune, richiamato nella diffida del 15.3.2024, era proposto il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva.
Il ricorso era affidato ad otto distinti motivi.
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, concludendo per il rigetto del gravame.
In esito all’udienza in camera di consiglio del 7.5.2024 la scrivente Sezione fissava l’udienza di discussione con ordinanza n. 436 del 2024, senza ulteriore misura cautelare.
L’ordinanza di prime cure era impugnata ma il Consiglio di Stato, con ordinanza della Sezione IV n. 3297 del 2024, rigettava l’appello cautelare.
Alla successiva pubblica udienza del 20.5.2025 davanti al TAR Lombardia la causa era discussa e spedita in decisione.
DIRITTO
1. L’area dove l’esponente intende realizzare il proprio intervento edilizio è inserita in un compendio più vasto posto in via Murat a Milano e l’accesso dalla pubblica via all’area medesima è garantito unicamente da un passo carraio al numero 84 della stessa via Murat (si vedano la planimetria doc. 17 del resistente e il certificato urbanistico, doc. 18 del resistente, dove è evidenziato che l’area è inserita in un più ampio “lotto funzionale”).
Il compendio ha avuto per lungo tempo una destinazione produttiva, poi abbandonata nel corso degli anni.
L’intervento suindicato consiste nella demolizione di un vecchio edificio produttivo e nella sua sostituzione con una palazzina residenziale di cinque piani fuori terra ed un piano interrato, mantenendo inalterata la superficie lorda dell’edificio (cfr. la relazione di progetto del 2023, doc. 16 del resistente).
Ai fini della realizzazione dell’opera la società presentava una serie di SCIA al Comune e quelle che vengono in considerazione in questa sede sono la SCIA del 15.1.2024 e quella immediatamente successiva del 20.2.2024 (cfr. i documenti n. 3 e n. 4 della ricorrente), quest’ultima presentata allo scopo di superare le criticità riscontrate dagli uffici nella SCIA del 15.1.2024, criticità che avevano indotto l’Amministrazione ha notificare la diffida a non eseguire le opere del 9.2.2024 (cfr. il doc. 2 della ricorrente).
Neppure l’ultima SCIA del 20.2.2024 superava però il vaglio degli uffici, sicché anche con riguardo a tale SCIA il Comune notificava un ulteriore atto di diffida del 15.3.2024 (cfr. il doc. 1 della ricorrente).
Le due citate diffide, unitamente ad un atto della Direzione Mobilità del Comune indicato nella seconda, sono oggetto della presente impugnativa.
La diffida del 15.3.2024 si caratterizza per una motivazione plurima, in quanto richiama sia la precedente diffida del febbraio 2024 sia il menzionato parere della Direzione Mobilità del 23.2.2024 che si esprime negativamente sul progetto edilizio di cui è causa (cfr. per il parere, il doc. 12 del resistente).
Ciò premesso, gli articolati motivi esposti in ricorso saranno trattati anche congiuntamente, avendo riguardo agli autonomi argomenti addotti dal Comune nei provvedimenti impugnati.
Si ritiene opportuno trattare prioritariamente le censure mosse contro il parere negativo della Direzione Mobilità, richiamato nella diffida del 15.3.2024 a fondamento della diffida medesima, seppure unitamente ad altre ed autonome ragioni (motivo V di ricorso).
1.1 Nel citato parere negativo (cfr. ancora il doc. 12 del resistente ed anche la nota istruttoria interna della stessa Direzione Mobilità del 20.2.2024, doc. 13 del resistente), viene dapprima rilevata la lacunosità della documentazione presentata dalla società (si veda la pagina n. 1 del parere, alle voci “Traffico” e “Sosta”), che ha omesso di compilare la scheda di verifica tecnica reperibile sul sito del Comune (cfr. pag. 2 del parere) e non ha prodotto tavole di dettaglio con riguardo al passo carraio di accesso alla pubblica via.
La criticità maggiore rilevata, che ha indotto la Direzione alla formulazione del proprio parere negativo, concerne proprio l’esistente passo carraio di via Murat n. 84, realizzato allorché il comparto aveva una destinazione produttiva (cfr. la foto n. 3 del doc. 19 del resistente), che finirebbe per rivelarsi inidoneo a fronte delle variazioni del traffico cagionate dalla trasformazione dell’area da produttiva a residenziale.
Non si dimentichi, infatti, che l’area di cui è causa è inserita in un più ampio ambito già produttivo e che il passo carraio sarà l’unico destinato a sostenere il traffico in entrata e in uscita dal prossimo compendio residenziale.
Si tratta non solo del traffico di veicoli ma anche di quello pedonale, visto che sarà realizzato dalla cooperativa un edificio residenziale di cinque piani con diciotto unità immobiliari, oltre ad un piano interrato.
Se è pur vero che la via Murat è classificata quale strada urbana locale interzonale di non rilevante importanza viabilistica (si veda il doc. 13 del resistente), parimenti occorre considerare che vi sarà in ogni caso un aumento del numero di veicoli – e di pedoni – per l’accesso all’area residenziale.
Infatti, appare un dato di comune esperienza (ex art. 115 del c.p.c.) quello per cui in un ambito produttivo gli accessi sono di solito circoscritti alle giornate lavorative ed ai normali orari di lavoro, mentre nel caso di una struttura residenziale il passaggio pedonale e veicolare interessa l’intera giornata – comprese le ore serali – ed anche i giorni festivi.
Il parere contestato mette in luce tali problemi, evidenziando che le caratteristiche attuali del passo carraio non sarebbero più idonee, visto anche che l’attuale passo consente il transito di un solo autoveicolo alla volta, per cui il senso unico alternato dovrebbe essere gestito da un semaforo.
Tale situazione risulta ancora più problematica giacché il passo di via Murat n. 84 è collocato in prossimità di una intersezione stradale con attraversamento pedonale mediante semaforo (cfr. ancora le fotografie, doc. 19 del resistente) e l’art. 46 comma 2 del DPR n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del codice della strada) vieta di realizzare passi carri ad una distanza inferiore a 12 metri dalle intersezioni.
A fronte di tale dettagliato quadro critico, ostativo all’accoglimento della proposta edilizia della società, i suggestivi argomenti addotti dal pur abile difensore della ricorrente non convincono il Collegio.
Quanto all’art. 46 succitato, se è pur vero che lo stesso è riferito alla costruzione di nuovi passi carrai, il richiamo alla norma regolamentare contenuto nel parere si inserisce in un quadro argomentativo più ampio, che parte dal presupposto della non idoneità dell’attuale di passo di via Murat n. 84 alla gestione del traffico che deriverà inevitabilmente dalla costruzione di un complesso residenziale.
Di fronte, quindi, alla necessità della realizzazione di un nuovo accesso al compendio, la Direzione Mobilità evidenzia l’ulteriore criticità legata alla presenza di una vicina intersezione munita di impianto semaforico, per cui gli eventuali interventi sull’ingresso all’area dovranno tenere conto della norma dell’art. 46, che esprime una evidente esigenza di sicurezza nella circolazione, imponendo una distanza minima fra le intersezioni stradali e i passi carrai.
Preme, infine, rilevare che il problema dell’accessibilità non è stato sollevato soltanto con la diffida del 15.3.2024, ma era già stato posto con la pregressa intimazione del 22.12.2023, peraltro mai contestata (cfr. il doc. 7 della ricorrente e del resistente, dove è fatto espresso riferimento alla: “ …mancata dimostrazione dell’accessibilità pedonale e carrabile all’edificio in progetto, a mezzo di apposito studio, stante che il progetto interessa una porzione, interclusa e non direttamente accessibile dalla pubblica via, ma da una viabilità privata asservita, di un maggior comparto già a destinazione produttiva il quale è, peraltro, oggi interessato da diversi interventi di trasformazione tutti finalizzati alla riconversione all’uso residenziale dei fabbricati ricadenti all’interno dello stesso ”).
Sul tema la società esponente ha depositato in giudizio il 25.9.2024 una analisi del traffico che deriverebbe dal nuovo insediamento, ma si tratta di un documento nuovo, mai prodotto nel corso del procedimento e che non appare idoneo di per sé a confutare le puntuali osservazioni contenute nel citato parere della Direzione Mobilità.
In tale parere l’Amministrazione chiede anche di arretrare il confine della proprietà privata per completare il marciapiede sulla via Benefattori dell’Ospedale, via posta in aderenza al lotto di intervento (cfr. ancora il doc. 12 del resistente, pag. 1 di 3 e le fotografie n. 1 e n. 2 del doc. 19 del resistente).
Infatti, nella citata via il marciapiede si interrompe per poi riprendere circa 50 metri più a nord e l’arretramento del confine consentirebbe di completare il marciapiede medesimo.
Secondo la società istante tale richiesta si porrebbe in contraddizione con la necessità, indicata nei provvedimenti impugnati, di rispettare l’allineamento con l’edificato preesistente.
Sul punto deve dapprima rilevarsi che non appare illogica né sproporzionata l’esigenza di completamento del marciapiede per agevolare il flusso pedonale; quanto alla lamentata contraddittorietà della richiesta, i provvedimenti impugnati hanno rilevato – come sarà successivamente meglio illustrato - il mancato rispetto della norma morfologica prevista dallo strumento urbanistico, norma suscettibile peraltro di deroga in base allo stesso strumento.
In conclusione, le ragioni ostative addotte dal Comune quanto ai profili viabilistici e di sicurezza stradale non appaiono né illogiche né incongrue, il che induce il Tribunale al rigetto del quinto mezzo di gravame.
1.2 Saranno ora trattati congiuntamente, attesa la loro omogeneità, i motivi n. II) e n. VIII) del ricorso, riguardanti l’asserita violazione delle norme urbanistiche sulla morfologia dell’intervento.
Si tratta, in particolare, delle norme di attuazione (NA) del Piano delle Regole (PdR) del PGT (Piano di Governo del Territorio, vale a dire lo strumento urbanistico generale comunale di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005; il PdR è uno dei tre atti costituenti il PGT, stante il già citato articolo 7).
L’art. 21, comma 3, delle citate NA prevede che nei Tessuti urbani a impianto aperto di cui all’art. 20, comma 2, lettera b) delle stesse NA (dove si colloca il fondo di cui è causa, cfr. ancora il doc. 18 del resistente), gli interventi edilizi diretti mantengono gli allineamenti in rapporto alle edificazioni preesistenti sullo spazio pubblico (cfr. il doc. 14 del resistente ed i documenti n. 2 e n. 3 della ricorrente depositati il 15.4.2024).
Nel caso di specie l’edificio di nuova costruzione non mantiene l’allineamento, come si desume dalla tavola di progetto n. 4 (cfr. il doc. 10.2 del resistente).
Infatti, nella citata tavola l’edificio demolito, rappresentato con colore giallo/arancione, aveva una porzione sul fronte strada che non si rinviene più nell’edificio da realizzarsi, rappresentato con colore rosso, mentre il nuovo “Allineamento fronte” (così testualmente nella tavola) è in colore verde tratteggiato ed è arretrato rispetto alla pubblica via.
Inoltre, alla SCIA presentata il 20.2.2024 sono allegate fotografie dello stato di fatto anteriore alla demolizione che mostrano il fabbricato adiacente alla strada (cfr. il doc. 3 della ricorrente depositato il 10.4.2024, pag. 15 di 16, con particolare riguardo alla foto n. 1; si noti che si tratta di un fabbricato vero e proprio e non di una diversa struttura edilizia).
Per completezza preme evidenziare che le NA consentono la deroga all’allineamento, nel rispetto però del procedimento indicato dall’art. 21, comma 8, delle stesse NA (cfr. il doc. 14 del resistente, pag. 29 di 56) e dall’art. 35 del regolamento edilizio comunale (cfr. il doc. 15 del resistente, pag. 28 di 125).
L’art. 35 comma 1, in particolare, prevede la sottoscrizione di un atto d’obbligo previo parere vincolante della Commissione per il Paesaggio e non consta che nel caso di specie sia stato seguito il citato procedimento di deroga.
In conclusione, devono rigettarsi anche i motivi di gravame n. 2 e n. 8.
1.3 I provvedimenti impugnati, come più volte ricordato, sono fondati su una pluralità di ragioni, autonome fra loro, e nella presente pronuncia il Tribunale ha ritenuto legittimi gli argomenti relativi ai problemi viabilistici e di accesso al fondo, oltre a quello sulla inosservanza delle norme di piano sugli allineamenti.
La riscontrata legittimità di tali argomenti esime il Collegio dalla trattazione delle ulteriori censure su altri profili di illegittimità e ciò nel rispetto del principio pacifico secondo cui, allorquando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivi autonomi fra loro, è sufficiente la legittimità anche di uno solo di essi per escludere l’accoglimento di un ricorso teso all’integrale annullamento del provvedimento e ciò per ragioni di economia processuale (cfr. la fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5 del 2015, punto 9.3.4.3 lett. “ c ” della narrativa, secondo cui: « …nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze »).
In conclusione, l’intero ricorso in epigrafe deve rigettarsi.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore del Comune di Milano delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (spese generali nella misura del 15% ed oneri riflessi, cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3592/2023 e Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 10402/2025).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO