Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Ordinanza collegiale 15 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/02/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01223/2025REG.PROV.COLL.
N. 06284/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6284 del 2024, proposto da
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
CO CI, AT D'IL, IT LA, EO LO, EF LO, IE Pugliese, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di ND, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente domiciliati;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 00857/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CO CI, AT D'IL, IT LA, EO LO, EF LO, IE Pugliese, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Capitaneria di Porto di ND;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti l’Avv. Capobianco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte sul fermo biologico (divieto di pesca) disposto per tre anni, con legge Regione Puglia n. 6 del 18 aprile 2023, in ordine al prelievo ed alla commercializzazione dei “ricci di mare”.
Successivamente, alcuni pescatori subacquei hanno chiesto in data 17 giugno 2023 alla Capitaneria di Porto di ND ed alla stessa Regione Puglia, in ragione delle proprie rispettive competenze, di essere comunque autorizzati a svolgere tale attività di pesca subacquea.
La richiesta si fondava sul ritenuto contrasto tra la legge regionale n. 6 del 2023 ed i principi di diritto UE in materia di pesca (in particolare: violazione del principio di proporzionalità delle misure inibitorie): di qui la richiesta di disapplicazione, in via amministrativa, della richiamata disposizione regionale.
Le amministrazioni non fornivano alcuna risposta sulla richiesta formulata dagli interessati.
2. Il silenzio rifiuto veniva dunque gravato dinanzi al TAR Bari che accoglieva il ricorso, per ragioni di equità e giustizia sostanziale nonché in ossequio al “principio generale della doverosità dell’azione amministrativa” , e dunque condannava le due amministrazioni, ognuna in ragione della propria rispettiva competenza, a fornire una risposta espressa ai ricorrenti.
3. La sola Regione Puglia appellava la sentenza in quanto la competenza al rilascio di autorizzazioni di pesca sarebbe unicamente ascrivibile alla Capitaneria di Porto, laddove in subiecta materia la Regione ha svolto e potrà svolgere un ruolo eminentemente legislativo primario (dunque sottratto alla disciplina sul silenzio amministrativo). La stessa Regione formulava ulteriore censure di appello e, tra queste: a) omessa considerazione circa l’inammissibilità del gravame in quanto alcuni degli originari ricorrenti sarebbero privi di qualsivoglia titolo autorizzatorio alla pesca subacquea; b) conseguente inammissibilità rispetto agli altri ricorrenti per sopravvenuta eterogeneità delle rispettive posizioni legittimanti (conflitto di interessi); c) insussistenza in ogni caso di un obbligo giuridico di provvedere in tal senso in quanto la domanda sarebbe manifestamente infondata.
4. Si costituivano in giudizio gli originari ricorrenti per chiedere il rigetto del gravame. La difesa di questi ultimi, nelle more del giudizio (ossia in data 6 novembre 2024), depositava nota della Capitaneria di Porto in data 12 settembre 2024 recante rigetto espresso della ridetta richiesta di deroga/disapplicazione. Sarebbe inoltre stata in corso di notifica l’impugnazione avverso tale atto di rigetto, secondo quanto riferito dalla difesa degli appellati medesimi. La stessa difesa degli appellati (originari ricorrenti) riteneva pertanto che, avendo l’amministrazione competente provveduto infine ad ottemperare all’obbligo di provvedere statuito dal giudice di primo grado (senza coinvolgere la Regione Puglia), sarebbe venuto sostanzialmente meno l’interesse della Regione stessa a coltivare il giudizio di appello avverso una statuizione (obbligo di provvedere) che in realtà è già stata ottemperata dalla competente amministrazione.
5. A tal fine il collegio adottava ordinanza collegiale n. 9187 del 15 novembre 2024 con cui, vista la “nota della Capitaneria di Porto in data 12 settembre 2024 recante rigetto espresso della richiesta di deroga a suo tempo formulata dai ricorrenti medesimi” , si disponeva “che, alla luce di tale provvedimento, le parti debbano previamente esprimersi sulla permanenza dell’interesse a coltivare le rispettive domande” .
6. La Regione Puglia, con memoria in data 2 dicembre 2024, riteneva la permanenza dell’interesse a coltivare il presente giudizio di appello in quanto vi sarebbero ulteriori analoghi giudizi (pendenti in sesta sezione) nonché ulteriori possibili istanze che altri pescatori pugliesi potrebbero ancora presentare sullo stesso oggetto.
La difesa degli appellati, con nota in data 6 dicembre 2024, ribadiva nella sostanza la posizione già assunta con nota difensiva del 6 novembre 2024 (cessata materia del contendere) riconoscendo tuttavia l’assenza di competenze, in capo all’amministrazione regionale, “in materia di autorizzazioni all’esercizio della pesca commerciale degli esemplari di riccio di mare” (cfr. pag. 3 della suddetta memoria difensiva del 6 dicembre 2024).
7. Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2025 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
8. Tutto ciò premesso, anche alla luce del circostanziato interesse manifestato dalla Regione Puglia ritiene il collegio che il ricorso in appello debba essere accolto, altresì, sulla base di due specifiche ordinanze della sesta sezione (n. 4882 e n. 4883 del 23 dicembre 2024) che su identiche questioni ha ritenuto quanto di seguito indicato: “l’istanza sulla quale si è formato l’impugnato silenzio deve ritenersi sostanzialmente indirizzata alla sola Capitaneria di Porto di Gallipoli, unico ente titolare di funzioni amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione amministrativa in argomento, e che l’istanza medesima sia stata trasmessa alla Regione per mera conoscenza e/o all’eventuale fine di sollecitare l’avvio di una revisione legislativa” . Di qui “la possibile fondatezza del primo motivo d’appello, con cui si deduce la carenza di legittimazione passiva sulla istanza del 17 giugno 2023” .
In effetti osserva al riguardo il collegio che, ai sensi del Decreto ministeriale 20 ottobre 1986 (recante “Disciplina della pesca subacquea professionale”), l’autorizzazione alla “pesca subacquea professionale” viene rilasciata dal “capo del compartimento marittimo”.
Alcuna competenza amministrativa, in tale materia, viene invece riconosciuta in capo alla appellante amministrazione regionale la quale, a tale specifico riguardo, è unicamente titolare di poteri legislativi ex art. 117 Cost. (compatibilmente con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente: cfr. sul punto Corte cost., 15 febbraio 2024, n. 16), poteri come tali sottratti alla disciplina di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. e, prima ancora, ai doveri di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Alcun rilievo potrebbe poi assumere al riguardo la citata sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2024, atteso che in tale pronunzia l’intervento della Consulta ha interessato il meccanismo del riparto di attribuzioni legislative tra Stato e Regioni e non il quadro delle connesse competenze di livello amministrativo.
Di qui la fondatezza del primo motivo di appello.
9. Da quanto sopra detto il ricorso in appello, assorbita ogni altra censura, deve conseguentemente essere accolto seppure limitatamente alla posizione della sola Regione Puglia la quale potrà pertanto ritenersi esonerata, a differenza della Capitaneria di Porto di ND (che comunque ha poi sul punto adottato specifico provvedimento), dal fornire risposta alcuna in merito alla richiesta in data 17 giugno 2023 degli odierni appellati.
10. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la peculiarità delle esaminate questioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto riforma, in parte qua , la sentenza in epigrafe indicata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
EF Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO