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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1324/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Marina MAINENTI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1324 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Armando Ambrosio per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
in persona del procuratore speciale del Controparte_1
Rappresentante per l'Italia, nata a [...] il [...]; Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in Roccapiemonte alla via Controparte_3
Ponte n. 25 (p.iva ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Aniello Capuano e Manuel Capuano per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
2408/2024, pubblicata il 31/10/2024.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
1 La sentenza in oggetto condanna il dott. al pagamento della somma Parte_1 di € 27.680,00 in favore della società Controparte_3 rigetta, invece, la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti degli
Controparte_4
Il giudice di primo grado espone, in motivazione, che il dott. ha Parte_1 ammesso, sia l'esistenza del contratto di opera professionale con la società attrice avente ad oggetto tutti gli adempimenti Controparte_3 fiscali e contabili, sia il proprio inadempimento, avendo commesso un errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014, ove aveva riportato crediti di imposta inesistenti, ciò che ha poi determinato l'accertamento da parte dell , con relativa applicazione di sanzioni ed interessi;
Controparte_5 che, pertanto, sussiste la responsabilità del commercialista per i danni direttamente derivanti dall'erronea dichiarazione, consistenti nei maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario per effetto dell'errore commesso;
che la maggior somma dovuta a titolo di sanzioni e interessi ammonta a
€ 27.680,00; che non può trovare accoglimento, invece, la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di in forza del contratto Controparte_4 di assicurazione per responsabilità civile;
che, infatti, il contratto assicurativo contiene una clausola “claims made” pura, in base alla quale la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza (dal 16.2.2011 al 16.2.2015), indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito;
che la prima richiesta di risarcimento del danno è pervenuta all'assicurato in data 14.5.2019, ben oltre il periodo di copertura.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con il primo motivo, Parte_1 impugna il rigetto della propria domanda di manleva, che censura per non aver rilevato la nullità della clausola “claims made” dedotta nella comparsa conclusionale.
Premesso che la clausola devia dal contenuto tipico del contratto di assicurazione della responsabilità civile, il quale fornisce copertura assicurativa per i fatti verificatisi durante la vigenza del contratto (art. 1917, comma 1, c.c., c.d. loss occurrence) senza un termine di decadenza per la denuncia del sinistro, mentre la clausola in questione subordina la copertura assicurativa alla richiesta fatta durante la vigenza del contratto, sostiene l'appellante che tale clausola atipica, che prevede
2 la decadenza dell'assicurato in caso di mancata denuncia nel periodo di vigenza del contratto, è nulla, ai sensi dell'art. 1322, commi 1 e 2, c.c., sia perché eccede i limiti imposti dalla legge, sia perché immeritevole di tutela.
Specifica che i limiti sono quelli richiamati dall'art. 1343 c.c., che ritiene illecita la causa quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico, buon costume;
che
è da ritenersi illecita la previsione di decadenza della garanzia assicurativa dipendente da una condotta che non dipende dall'assicurato, potendo la relativa garanzia sostanzialmente operare solo se il danneggiato avanzi, entro il termine di decadenza, una richiesta risarcitoria;
che una clausola così strutturata ha natura vessatoria e viola l'art. 2965 c.c., che dispone la nullità dei patti che impongono decadenze che rendono eccessivamente difficile l'esercizio del diritto per una delle parti e lo fanno dipendere dal comportamento di un terzo (la richiesta risarcitoria formulata dal danneggiato entro il termine contrattualmente previsto); che la
Suprema Corte, recentemente tornata a pronunciarsi su una vicenda analoga (Cass.,
n. 9616/2023), ha evidenziato che il limite di retrodatazione della garanzia è inconciliabile con il tipo di responsabilità professionale assicurata e che la clausola, così come articolata, non supera il vaglio di adeguatezza dell'assetto normativo nella realizzazione della concreta causa del contratto assicurativo, ragion per la quale ne va quantomeno dichiarata la nullità parziale nella parte in cui limita l'operatività della garanzia.
Aggiunge l'appellante che, anche laddove la clausola claims made non dovesse essere sottoposta al giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 comma 2 c.c., comunque il giudice deve dichiarare la sua nullità per difetto di causa concreta, integrando il regolamento contrattuale con il modello di clausola maggiormente compatibile con un equilibrato assetto di interessi dei contraenti, così riconoscendo il diritto ad essere manlevato rispetto alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda proposta dalla Controparte_3
[...]
Il secondo motivo impugna la sentenza per violazione dell'art. 1917, comma 3,
c.c., non avendo riconosciuto il suo diritto di rivalsa anche rispetto alle spese processuali sostenute.
Deduce che, a norma dell'art. 1917, comma 3, c.c., le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata e, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese
3 giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse;
che l'assicurato convenuto in giudizio dal terzo danneggiato vanta nei confronti del proprio assicuratore chiamato in causa il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, delle spese di resistenza per contrastare l'iniziativa del terzo e delle spese di soccombenza che eventualmente sia stato condannato a pagare al terzo vittorioso;
che il primo credito scaturisce dalla sentenza e presuppone la soccombenza, reale o virtuale, dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c., mentre i restanti due crediti originano dal contratto di assicurazione e scontano i limiti quantitativi, rispetto al massimale, indicati all'art. 1917, commi 1 e 3 c.c.; che, conseguentemente all'accoglimento del primo motivo di appello, deve riconoscersi il diritto dell'appellante alla rivalsa nei confronti dell'assicuratore in relazione alla rifusione delle spese di soccombenza liquidate in favore della Controparte_3
Le risposte degli appellati costituitasi nella qualità di successore nella Controparte_1 titolarità del contratto assicurativo e dei diritti controversi con effetto a decorrere dal 1.1.2021, risponde che il dott. era titolare di quattro contatti Parte_1 assicurativi (n. 10210541B con efficacia dal 16.2.2011 al 16.2.2012; n. 10262363Q con efficacia dal 16.2.2012 al 16.2.2013; n. 10333174I con efficacia dal 16.2.2013 al 16.2.2014; n. ABMBTBDAAAA con efficacia dal 16.2.2014 al 16.2.2015); che i contratti avevano ad oggetto la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione di commercialista e prevedevano che “L'assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a copertura dei reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli
Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta” (pag. 3 delle CCAA), ed inoltre che
“L'Assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo….” (pag.
6 delle CCAA, nonché art. 16, pagina 7); che da tali disposizioni contrattuali emerge che condizione di operatività della garanzia assicurativa è che la prima richiesta di risarcimento danni (sinistro) venga avanzata per la prima volta all'assicurato durante il periodo di assicurazione e da questi denunciata all'assicuratore nel medesimo periodo, ossia tra il 16.2.2011 ed il 16.2.2014; che, invece, la prima richiesta di risarcimento è stata inviata al dott. in data Pt_1
4 14.5.2019 e dallo stesso denunciata in data 5.6.2019, a distanza di oltre 4 anni dalla cessazione di ogni effetto dei contratti assicurativi;
che per mero scrupolo si osserva che l'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale che, nel caso in esame, è pari ad € 500.000,00 per sinistro con una franchigia/scoperto per sinistro di
€ 1.000,00; che l'infondatezza delle censure svolte con il primo motivo di gravame assorbe le ragioni del secondo motivo. costituitasi, osserva che Controparte_3 dall'impugnazione del rigetto della domanda di manleva deriva “la palese ultroneità della evocazione in giudizio”, “dovendosi evidentemente ritenere la domanda di manleva scindibile, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., rispetto alle domande proposte dalla società attrice” e “rappresenta di non poter prendere posizione sulla domanda di manleva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte della sentenza impugnata è esclusivamente il rigetto della domanda di manleva per inoperatività in concreto della garanzia assicurativa fatta valere dal dott. commercialista con la chiamato in causa di Parte_1 CP_4 [...]
. Controparte_6
Dalla documentazione prodotta risulta che i quattro contratti di assicurazione della responsabilità civile stipulati in continuità dall'odierno appellante (n.
10210541B, n. 10262363Q, n. 10333174I e n. A8MBTBDAAAA) avevano, ciascuno, la durata di un anno (il primo aveva inizio il 16.2.2011 e l'ultimo cessava il 16.2.2015) e in essi era previsto espressamente che “l'assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro
l'assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli
Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta”. La data di retroattività indicata nella prima polizza (n. 10210541B) è il 16.2.2011 e corrisponde alla data di sottoscrizione dell'assicurato, riportata nella nota informativa. La data di retroattività indicata nelle due polizze successive (n.
10262363Q e n. 10333174I) è il 16.2.2011, mentre quella indicata nella quarta polizza (n. A8MBTBDAAAA) è di un anno anteriore (16.2.2013).
In sostanza, i primi due rinnovi del contratto avevano un'efficacia retroattiva e, insieme al primo contratto, coprivano con la garanzia assicurativa i danni cagionati a terzi dall'inadempimento di doveri professionali del dottore commercialista a
5 partire dalla stipula del primo contratto (16.2.2011) e fino alla scadenza del terzo
(16.2.2014), purché entro il medesimo limite temporale sia stata avanzata la prima richiesta risarcitoria dal terzo danneggiato e questa sia stata anche denunciata all'assicuratore.
Il quarto contratto, stipulato a febbraio 2014, anche se in continuità con gli altri, prevedeva, invece, una retroattività di un solo anno (dal 16.2.2013 e non dalla data del 16.2.2011 dell'originario contratto) e, pertanto, copriva i danni cagionati a terzi nel periodo dal 16.2.2013 al 16.2.2015, purché la prima richiesta risarcitoria del terzo danneggiato e la sua denuncia all'assicuratore siano avvenute nel periodo dal
16.2.2014 al 16.2.2015. Quest'ultima polizza è quella che interessa, poiché il fatto generatore della responsabilità civile (l'errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014 per utilizzo di crediti di imposta inesistenti, che ha cagionato, con il recupero dell'ente impositore, il danno consistente nel pagamento delle sanzioni e degli interessi) si colloca temporalmente nel periodo di durata della polizza n. A8MBTBDAAAA. Ma questa non è operativa perché la notifica alla società dell'atto di recupero di imposta dell' CP_5
(avvenuta a dicembre del 2017) e la sua denuncia all'assicuratore sono
[...] successivi alla data del 16.2.2015.
La limitazione temporale della copertura assicurativa alle richieste risarcitorie ricevute dall'assicurato e da questi comunicate all'assicuratore durante il periodo di vigenza del contratto introduce una deroga all'art. 1917, comma 1, c.c., secondo cui l'assicurazione della responsabilità civile copre il rischio dell'assicurato di dover rispondere di danni per fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, anche se la richiesta di danni venga avanzata dopo la scadenza del contratto assicurativo
(modello c.d. loss occurrence o act committed), e colloca la clausola in esame nell'ambito delle clausole c.d. “claims made” (“a richiesta fatta”), le quali coprono, invece, il rischio di richieste risarcitorie avanzate da terzi e inoltrate all'assicuratore solo durante il periodo di efficacia del contratto. Più precisamente, si tratta della clausola claims “impura” o “mista”, la quale copre il rischio solo quando, non solo la richiesta risarcitoria, ma anche il fatto illecito, intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con possibile retrodatazione della garanzia alle condotte poste in essere anteriormente. Si distingue dalla clausola claims “pura” che copre, invece, tutte le richieste risarcitorie inoltrate nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito. L'esigenza alla quale vengono incontro queste clausole è quella, avvertita dalle imprese di
6 assicurazione, di circoscrivere l'operatività della assicurazione ai soli sinistri
“reclamati” durante la vigenza del contratto, così da consentire alla compagnia di conoscere con precisione sino a quando sarà tenuta a manlevare il garantito e ad appostare in bilancio le somme necessarie per far fronte ai relativi esborsi, con evidente ulteriore agevolazione nel calcolo del premio assicurativo.
Le Sezioni Unite 24.9.2018, n. 22437, hanno affermato che il meccanismo di operatività della polizza “on claims made basis”, legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell'art. 1917 c.c. “Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c.”. È soggetto, però, alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge.
La verifica di rispondenza del contenuto contrattuale ai limiti imposti dalla legge non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto della clausola “claims made”) e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati
(responsabilità risarcitoria precontrattuale;
nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti;
conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro).
In particolare, sotto il profilo del contenuto del contratto, che qui interessa, il giudice deve esercitare il controllo sulla causa concreta del contratto, sulla sua liceità e adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti.
Dunque, l'utilizzabilità del modello della polizza “claims made” è questione che non si risolve in maniera astratta (sul piano della meritevolezza, come per i contratti atipici) ma rispetto all'effettivo contenuto del contratto, sul piano della causa concreta, trattandosi di un contratto tipico che si inquadra nella categoria
7 dell'assicurazione contro i danni, con un contenuto peculiare in ragione della sua operatività. L'indagine deve essere diretta a verificare la sussistenza della causa in concreto, ossia l'adeguatezza del contratto agli interessi in concreto avuti di mira dai paciscenti (“ai quali non è estraneo quello, di natura superindividuale, di una corretta allocazione dei costi sociali dell'illecito, che sarebbe frustrata ove il terzo danneggiato non potesse essere risarcito del pregiudizio patito a motivo dell'incapienza patrimoniale del danneggiante, siccome, quest'ultimo, privo di idonea assicurazione”) e la sua liceità (intesa come lesione di interessi delle parti tutelati dall'ordinamento).
In questa indagine sulla sussistenza e liceità della causa in concreto assume rilevanza, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite del 2018, la determinazione del premio di polizza (che deve rispettare l'equilibrio sinallagmatico tra rischio assicurato e premio, “giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale”), la copertura di fatti pregressi
(accaduti prima del periodo di validità della copertura decorrente dalla stipula,
“potendo proprio in ciò - ossia nella prospettiva di evitare “buchi di copertura” - consistere l'utilità dell'accordo per l'assicurato”).
Nel caso di specie, nella comparsa conclusionale di primo grado l'appellante ha prospettato un solo motivo concreto di nullità della clausola, riproposto in appello, riferito, non all'equilibrio sinallagmatico del premio con l'esclusione della garanzia per le denunce successive alla durata annuale del contratto, né alla limitazione temporale della retroattività della copertura (un solo anno prima della stipula), ma alla violazione dell'art. 2965 c.c. che sancisce la nullità del patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto. Ritiene l'appellante che il termine di decadenza della copertura assicurativa (in concreto, la data del 16.2.2015 entro cui deve intervenire la richiesta risarcitoria del terzo danneggiato) rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze della responsabilità professionale perché lo fa dipendere dal comportamento del terzo danneggiato. Come tale integra una clausola abusiva che viola il limite delle decadenze stabilite convenzionalmente fissato dall'art. 2965 c.c.
Pur volendo riconoscerla come eccezione in senso lato proponibile in appello, nonostante il tardivo inserimento nella comparsa conclusionale di primo grado, quella prospettata dall'appellante come causa di invalidità della clausola claims
8 made pura è stata più volte valutata dalla Suprema Corte che, salvo una pronuncia isolata (Cass., 13.5.2020, n. 8894), ha escluso che integri integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe (Cass., 15.4.2025, n. 9861; Cass., 26.7.2024, n. 21036; Cass.,
22.4.2022, n. 12908). Non è di contrario avviso la non pertinente pronuncia citata dall'appellante (Cass. 11.4.2023, n. 9616), che riguarda il tema della validità della clausola che limiti a soli due anni la retroattività della garanzia.
Di qui l'infondatezza del primo motivo di impugnazione, che assorbe anche il secondo motivo, dato che l'inoperatività della garanzia assicurativa esclude anche il diritto dell'assicurato al rimborso da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato (art. 1917, comma 3, c.c.) ed il diritto ad essere tenuto indenne dalla condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dal danneggiato risultato vittorioso.
Stante il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606).
Il regolamento delle spese di secondo grado tra l'appellante e la società di assicurazioni segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione parziale o per intero. In particolare, non ricorre l'ipotesi del mutamento di giurisprudenza, dato che, come già evidenziato, la tesi della nullità della clausola claims made per violazione dell'art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, è stata accolta da una pronuncia (Cass., 13.5.2020, n. 8894) rimasta isolata e al momento della proposizione dell'appello (dicembre 2014) già superata dalle successive pronunce.
Il principio di soccombenza non vale per il regolamento delle spese di secondo grado nei confronti di poiché l'appellante, Controparte_3 non impugnando la sua condanna al risarcimento della società, né la condanna al rimborso delle spese processuali di primo grado, l'ha citata ai soli fini della litis
9 denutiatio. Di qui la compensazione delle spese sostenute dalla
[...]
Controparte_3
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1324/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di appello Parte_1 in favore di che liquida in € 5.000,00 per Controparte_1 onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
3. compensa interamente le spese processuali tra l'appellante e la società
[...]
Controparte_3
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 03/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Marina MAINENTI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1324 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Armando Ambrosio per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
in persona del procuratore speciale del Controparte_1
Rappresentante per l'Italia, nata a [...] il [...]; Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in Roccapiemonte alla via Controparte_3
Ponte n. 25 (p.iva ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Aniello Capuano e Manuel Capuano per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
2408/2024, pubblicata il 31/10/2024.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
1 La sentenza in oggetto condanna il dott. al pagamento della somma Parte_1 di € 27.680,00 in favore della società Controparte_3 rigetta, invece, la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti degli
Controparte_4
Il giudice di primo grado espone, in motivazione, che il dott. ha Parte_1 ammesso, sia l'esistenza del contratto di opera professionale con la società attrice avente ad oggetto tutti gli adempimenti Controparte_3 fiscali e contabili, sia il proprio inadempimento, avendo commesso un errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014, ove aveva riportato crediti di imposta inesistenti, ciò che ha poi determinato l'accertamento da parte dell , con relativa applicazione di sanzioni ed interessi;
Controparte_5 che, pertanto, sussiste la responsabilità del commercialista per i danni direttamente derivanti dall'erronea dichiarazione, consistenti nei maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario per effetto dell'errore commesso;
che la maggior somma dovuta a titolo di sanzioni e interessi ammonta a
€ 27.680,00; che non può trovare accoglimento, invece, la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di in forza del contratto Controparte_4 di assicurazione per responsabilità civile;
che, infatti, il contratto assicurativo contiene una clausola “claims made” pura, in base alla quale la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza (dal 16.2.2011 al 16.2.2015), indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito;
che la prima richiesta di risarcimento del danno è pervenuta all'assicurato in data 14.5.2019, ben oltre il periodo di copertura.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con il primo motivo, Parte_1 impugna il rigetto della propria domanda di manleva, che censura per non aver rilevato la nullità della clausola “claims made” dedotta nella comparsa conclusionale.
Premesso che la clausola devia dal contenuto tipico del contratto di assicurazione della responsabilità civile, il quale fornisce copertura assicurativa per i fatti verificatisi durante la vigenza del contratto (art. 1917, comma 1, c.c., c.d. loss occurrence) senza un termine di decadenza per la denuncia del sinistro, mentre la clausola in questione subordina la copertura assicurativa alla richiesta fatta durante la vigenza del contratto, sostiene l'appellante che tale clausola atipica, che prevede
2 la decadenza dell'assicurato in caso di mancata denuncia nel periodo di vigenza del contratto, è nulla, ai sensi dell'art. 1322, commi 1 e 2, c.c., sia perché eccede i limiti imposti dalla legge, sia perché immeritevole di tutela.
Specifica che i limiti sono quelli richiamati dall'art. 1343 c.c., che ritiene illecita la causa quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico, buon costume;
che
è da ritenersi illecita la previsione di decadenza della garanzia assicurativa dipendente da una condotta che non dipende dall'assicurato, potendo la relativa garanzia sostanzialmente operare solo se il danneggiato avanzi, entro il termine di decadenza, una richiesta risarcitoria;
che una clausola così strutturata ha natura vessatoria e viola l'art. 2965 c.c., che dispone la nullità dei patti che impongono decadenze che rendono eccessivamente difficile l'esercizio del diritto per una delle parti e lo fanno dipendere dal comportamento di un terzo (la richiesta risarcitoria formulata dal danneggiato entro il termine contrattualmente previsto); che la
Suprema Corte, recentemente tornata a pronunciarsi su una vicenda analoga (Cass.,
n. 9616/2023), ha evidenziato che il limite di retrodatazione della garanzia è inconciliabile con il tipo di responsabilità professionale assicurata e che la clausola, così come articolata, non supera il vaglio di adeguatezza dell'assetto normativo nella realizzazione della concreta causa del contratto assicurativo, ragion per la quale ne va quantomeno dichiarata la nullità parziale nella parte in cui limita l'operatività della garanzia.
Aggiunge l'appellante che, anche laddove la clausola claims made non dovesse essere sottoposta al giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 comma 2 c.c., comunque il giudice deve dichiarare la sua nullità per difetto di causa concreta, integrando il regolamento contrattuale con il modello di clausola maggiormente compatibile con un equilibrato assetto di interessi dei contraenti, così riconoscendo il diritto ad essere manlevato rispetto alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda proposta dalla Controparte_3
[...]
Il secondo motivo impugna la sentenza per violazione dell'art. 1917, comma 3,
c.c., non avendo riconosciuto il suo diritto di rivalsa anche rispetto alle spese processuali sostenute.
Deduce che, a norma dell'art. 1917, comma 3, c.c., le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata e, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese
3 giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse;
che l'assicurato convenuto in giudizio dal terzo danneggiato vanta nei confronti del proprio assicuratore chiamato in causa il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, delle spese di resistenza per contrastare l'iniziativa del terzo e delle spese di soccombenza che eventualmente sia stato condannato a pagare al terzo vittorioso;
che il primo credito scaturisce dalla sentenza e presuppone la soccombenza, reale o virtuale, dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c., mentre i restanti due crediti originano dal contratto di assicurazione e scontano i limiti quantitativi, rispetto al massimale, indicati all'art. 1917, commi 1 e 3 c.c.; che, conseguentemente all'accoglimento del primo motivo di appello, deve riconoscersi il diritto dell'appellante alla rivalsa nei confronti dell'assicuratore in relazione alla rifusione delle spese di soccombenza liquidate in favore della Controparte_3
Le risposte degli appellati costituitasi nella qualità di successore nella Controparte_1 titolarità del contratto assicurativo e dei diritti controversi con effetto a decorrere dal 1.1.2021, risponde che il dott. era titolare di quattro contatti Parte_1 assicurativi (n. 10210541B con efficacia dal 16.2.2011 al 16.2.2012; n. 10262363Q con efficacia dal 16.2.2012 al 16.2.2013; n. 10333174I con efficacia dal 16.2.2013 al 16.2.2014; n. ABMBTBDAAAA con efficacia dal 16.2.2014 al 16.2.2015); che i contratti avevano ad oggetto la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione di commercialista e prevedevano che “L'assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a copertura dei reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli
Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta” (pag. 3 delle CCAA), ed inoltre che
“L'Assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo….” (pag.
6 delle CCAA, nonché art. 16, pagina 7); che da tali disposizioni contrattuali emerge che condizione di operatività della garanzia assicurativa è che la prima richiesta di risarcimento danni (sinistro) venga avanzata per la prima volta all'assicurato durante il periodo di assicurazione e da questi denunciata all'assicuratore nel medesimo periodo, ossia tra il 16.2.2011 ed il 16.2.2014; che, invece, la prima richiesta di risarcimento è stata inviata al dott. in data Pt_1
4 14.5.2019 e dallo stesso denunciata in data 5.6.2019, a distanza di oltre 4 anni dalla cessazione di ogni effetto dei contratti assicurativi;
che per mero scrupolo si osserva che l'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale che, nel caso in esame, è pari ad € 500.000,00 per sinistro con una franchigia/scoperto per sinistro di
€ 1.000,00; che l'infondatezza delle censure svolte con il primo motivo di gravame assorbe le ragioni del secondo motivo. costituitasi, osserva che Controparte_3 dall'impugnazione del rigetto della domanda di manleva deriva “la palese ultroneità della evocazione in giudizio”, “dovendosi evidentemente ritenere la domanda di manleva scindibile, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., rispetto alle domande proposte dalla società attrice” e “rappresenta di non poter prendere posizione sulla domanda di manleva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte della sentenza impugnata è esclusivamente il rigetto della domanda di manleva per inoperatività in concreto della garanzia assicurativa fatta valere dal dott. commercialista con la chiamato in causa di Parte_1 CP_4 [...]
. Controparte_6
Dalla documentazione prodotta risulta che i quattro contratti di assicurazione della responsabilità civile stipulati in continuità dall'odierno appellante (n.
10210541B, n. 10262363Q, n. 10333174I e n. A8MBTBDAAAA) avevano, ciascuno, la durata di un anno (il primo aveva inizio il 16.2.2011 e l'ultimo cessava il 16.2.2015) e in essi era previsto espressamente che “l'assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro
l'assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli
Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta”. La data di retroattività indicata nella prima polizza (n. 10210541B) è il 16.2.2011 e corrisponde alla data di sottoscrizione dell'assicurato, riportata nella nota informativa. La data di retroattività indicata nelle due polizze successive (n.
10262363Q e n. 10333174I) è il 16.2.2011, mentre quella indicata nella quarta polizza (n. A8MBTBDAAAA) è di un anno anteriore (16.2.2013).
In sostanza, i primi due rinnovi del contratto avevano un'efficacia retroattiva e, insieme al primo contratto, coprivano con la garanzia assicurativa i danni cagionati a terzi dall'inadempimento di doveri professionali del dottore commercialista a
5 partire dalla stipula del primo contratto (16.2.2011) e fino alla scadenza del terzo
(16.2.2014), purché entro il medesimo limite temporale sia stata avanzata la prima richiesta risarcitoria dal terzo danneggiato e questa sia stata anche denunciata all'assicuratore.
Il quarto contratto, stipulato a febbraio 2014, anche se in continuità con gli altri, prevedeva, invece, una retroattività di un solo anno (dal 16.2.2013 e non dalla data del 16.2.2011 dell'originario contratto) e, pertanto, copriva i danni cagionati a terzi nel periodo dal 16.2.2013 al 16.2.2015, purché la prima richiesta risarcitoria del terzo danneggiato e la sua denuncia all'assicuratore siano avvenute nel periodo dal
16.2.2014 al 16.2.2015. Quest'ultima polizza è quella che interessa, poiché il fatto generatore della responsabilità civile (l'errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014 per utilizzo di crediti di imposta inesistenti, che ha cagionato, con il recupero dell'ente impositore, il danno consistente nel pagamento delle sanzioni e degli interessi) si colloca temporalmente nel periodo di durata della polizza n. A8MBTBDAAAA. Ma questa non è operativa perché la notifica alla società dell'atto di recupero di imposta dell' CP_5
(avvenuta a dicembre del 2017) e la sua denuncia all'assicuratore sono
[...] successivi alla data del 16.2.2015.
La limitazione temporale della copertura assicurativa alle richieste risarcitorie ricevute dall'assicurato e da questi comunicate all'assicuratore durante il periodo di vigenza del contratto introduce una deroga all'art. 1917, comma 1, c.c., secondo cui l'assicurazione della responsabilità civile copre il rischio dell'assicurato di dover rispondere di danni per fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, anche se la richiesta di danni venga avanzata dopo la scadenza del contratto assicurativo
(modello c.d. loss occurrence o act committed), e colloca la clausola in esame nell'ambito delle clausole c.d. “claims made” (“a richiesta fatta”), le quali coprono, invece, il rischio di richieste risarcitorie avanzate da terzi e inoltrate all'assicuratore solo durante il periodo di efficacia del contratto. Più precisamente, si tratta della clausola claims “impura” o “mista”, la quale copre il rischio solo quando, non solo la richiesta risarcitoria, ma anche il fatto illecito, intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con possibile retrodatazione della garanzia alle condotte poste in essere anteriormente. Si distingue dalla clausola claims “pura” che copre, invece, tutte le richieste risarcitorie inoltrate nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito. L'esigenza alla quale vengono incontro queste clausole è quella, avvertita dalle imprese di
6 assicurazione, di circoscrivere l'operatività della assicurazione ai soli sinistri
“reclamati” durante la vigenza del contratto, così da consentire alla compagnia di conoscere con precisione sino a quando sarà tenuta a manlevare il garantito e ad appostare in bilancio le somme necessarie per far fronte ai relativi esborsi, con evidente ulteriore agevolazione nel calcolo del premio assicurativo.
Le Sezioni Unite 24.9.2018, n. 22437, hanno affermato che il meccanismo di operatività della polizza “on claims made basis”, legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell'art. 1917 c.c. “Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c.”. È soggetto, però, alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge.
La verifica di rispondenza del contenuto contrattuale ai limiti imposti dalla legge non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto della clausola “claims made”) e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati
(responsabilità risarcitoria precontrattuale;
nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti;
conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro).
In particolare, sotto il profilo del contenuto del contratto, che qui interessa, il giudice deve esercitare il controllo sulla causa concreta del contratto, sulla sua liceità e adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti.
Dunque, l'utilizzabilità del modello della polizza “claims made” è questione che non si risolve in maniera astratta (sul piano della meritevolezza, come per i contratti atipici) ma rispetto all'effettivo contenuto del contratto, sul piano della causa concreta, trattandosi di un contratto tipico che si inquadra nella categoria
7 dell'assicurazione contro i danni, con un contenuto peculiare in ragione della sua operatività. L'indagine deve essere diretta a verificare la sussistenza della causa in concreto, ossia l'adeguatezza del contratto agli interessi in concreto avuti di mira dai paciscenti (“ai quali non è estraneo quello, di natura superindividuale, di una corretta allocazione dei costi sociali dell'illecito, che sarebbe frustrata ove il terzo danneggiato non potesse essere risarcito del pregiudizio patito a motivo dell'incapienza patrimoniale del danneggiante, siccome, quest'ultimo, privo di idonea assicurazione”) e la sua liceità (intesa come lesione di interessi delle parti tutelati dall'ordinamento).
In questa indagine sulla sussistenza e liceità della causa in concreto assume rilevanza, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite del 2018, la determinazione del premio di polizza (che deve rispettare l'equilibrio sinallagmatico tra rischio assicurato e premio, “giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale”), la copertura di fatti pregressi
(accaduti prima del periodo di validità della copertura decorrente dalla stipula,
“potendo proprio in ciò - ossia nella prospettiva di evitare “buchi di copertura” - consistere l'utilità dell'accordo per l'assicurato”).
Nel caso di specie, nella comparsa conclusionale di primo grado l'appellante ha prospettato un solo motivo concreto di nullità della clausola, riproposto in appello, riferito, non all'equilibrio sinallagmatico del premio con l'esclusione della garanzia per le denunce successive alla durata annuale del contratto, né alla limitazione temporale della retroattività della copertura (un solo anno prima della stipula), ma alla violazione dell'art. 2965 c.c. che sancisce la nullità del patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto. Ritiene l'appellante che il termine di decadenza della copertura assicurativa (in concreto, la data del 16.2.2015 entro cui deve intervenire la richiesta risarcitoria del terzo danneggiato) rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze della responsabilità professionale perché lo fa dipendere dal comportamento del terzo danneggiato. Come tale integra una clausola abusiva che viola il limite delle decadenze stabilite convenzionalmente fissato dall'art. 2965 c.c.
Pur volendo riconoscerla come eccezione in senso lato proponibile in appello, nonostante il tardivo inserimento nella comparsa conclusionale di primo grado, quella prospettata dall'appellante come causa di invalidità della clausola claims
8 made pura è stata più volte valutata dalla Suprema Corte che, salvo una pronuncia isolata (Cass., 13.5.2020, n. 8894), ha escluso che integri integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe (Cass., 15.4.2025, n. 9861; Cass., 26.7.2024, n. 21036; Cass.,
22.4.2022, n. 12908). Non è di contrario avviso la non pertinente pronuncia citata dall'appellante (Cass. 11.4.2023, n. 9616), che riguarda il tema della validità della clausola che limiti a soli due anni la retroattività della garanzia.
Di qui l'infondatezza del primo motivo di impugnazione, che assorbe anche il secondo motivo, dato che l'inoperatività della garanzia assicurativa esclude anche il diritto dell'assicurato al rimborso da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato (art. 1917, comma 3, c.c.) ed il diritto ad essere tenuto indenne dalla condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dal danneggiato risultato vittorioso.
Stante il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606).
Il regolamento delle spese di secondo grado tra l'appellante e la società di assicurazioni segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione parziale o per intero. In particolare, non ricorre l'ipotesi del mutamento di giurisprudenza, dato che, come già evidenziato, la tesi della nullità della clausola claims made per violazione dell'art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, è stata accolta da una pronuncia (Cass., 13.5.2020, n. 8894) rimasta isolata e al momento della proposizione dell'appello (dicembre 2014) già superata dalle successive pronunce.
Il principio di soccombenza non vale per il regolamento delle spese di secondo grado nei confronti di poiché l'appellante, Controparte_3 non impugnando la sua condanna al risarcimento della società, né la condanna al rimborso delle spese processuali di primo grado, l'ha citata ai soli fini della litis
9 denutiatio. Di qui la compensazione delle spese sostenute dalla
[...]
Controparte_3
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1324/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di appello Parte_1 in favore di che liquida in € 5.000,00 per Controparte_1 onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
3. compensa interamente le spese processuali tra l'appellante e la società
[...]
Controparte_3
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 03/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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