Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 750/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/02/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PERUSKO MARIAGIULIA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BOSI MONICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.07.2011 a Volta Mantovana (MN) tra la sig.ra ed il sig. Parte_1
. CP_1
2) Darsi atto che i coniugi continueranno a vivere separati.
3) Conferma l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, con tutto quanto in essa contenuto, alla sig.ra , che continuerà Pt_1 ad abitarla unitamente alla figlia.
4) Confermare l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con Per_1
21,00, quando la accompagna dalla madre;
b) quando la sig.ra svolge il Pt_1 turno di mattina, il sig. si reca presso la ex casa coniugale alle ore 7,40 CP_1 per accompagnare a scuola;
all'uscita da scuola è la mamma ad andare Per_1
a prendere ed a stare con lei. Per_1
5) Darsi atto che il padre si impegna a versare, entro il 15 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento della figlia € 250,00 mensili, oltre al Pt_1 50% della mensa scolastica e dell'attività sportiva svolta da , oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie come di seguito precisate: • “Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spesa per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informativi (PC portati o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00); c) spese per le lezioni di guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami. • Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal Giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisato, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria: a titolo puramente esemplificativo: - spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
- per cure, anche dentistiche, ortodontiche e
2 oculistiche, erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
- per cure termali e fisioterapiche;
- per cure e farmaci non convenzionali;
- per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
- per corsi di specializzazione;
- per gite scolastiche con pernottamento;
- per corsi di recupero e lezioni private;
- per alloggio presso la sede universitaria;
- per la baby-sitter (fuori dall'ipotesi di cui alla precedente lettera b); - per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dall'ipotesi di cui alla precedente lettera b); - per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino e della autovettura;
- per viaggi e vacanze;
- per corsi di istruzioni, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.”
6) Darsi atto l'assegno unico per la figlia dalla data di firma del presente Per_1 atto verrà percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
7) Darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
8) Spese di lite compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
9) Dare atto che le parti rinunciano sin d' ora all' impugnazione dell'emananda sentenza. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in VOLTA
MANTOVANA (MN) il 10/07/2011 ed ivi trascritto al numero 14, Parte II, Serie
C del registro dei relativi atti dell'anno 2011;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VOLTA MANTOVANA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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