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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/05/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 211/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 211/2015, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del
Giudice di pace, promossa da:
, nata l'[...] a [...] e residente in [...]
Molino, n. 5, c.f. , elettivamente domiciliata in Rodì Milici, Via Nino C.F._1
Dante, n.15, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Palana, come da procura in atti
ATTRICE in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2
tempore, con sede in Roma, Via Cesare Pavese, n. 385, elettivamente domiciliata in Milazzo,
Via Tre Monti, n. 70, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mannino, come da procura in atti
CONVENUTA
, residente a [...] Controparte_1
, nato a [...] il [...] Controparte_2
nato a [...] il [...] Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3/02/2015 interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 296/2014 emessa in data 19/06/2014 e depositata il 23/06/2014, con la quale il pagina 1 di 6 Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato la domanda di risarcimento dalla stessa proposta a seguito del sinistro verificatosi in data 26/08/2009, alle ore 16:30 circa, in
Barcellona P.G., allorquando la “viaggiava in qualità di terza trasportata Pt_1 sull'autovettura Opel Vectra tg. BL395LT di proprietà e condotta dal sig. , il Controparte_1
quale, percorreva la via Piave con direzione di marcio monte-mare. Giunto all'incrocio con la via Spinesante non si fermava al segnale di Stop ed investiva il ciclomotore Yamaha…di proprietà e condotta dal sig. e sul quale viaggiava in qualità di trasportato il Controparte_2 sig. ” (pag.
1-2 atto di citazione). L'odierna appellante si doleva Controparte_3 dell'illogicità e della carenza di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre ad un esito diametralmente opposto a quello della sentenza impugnata. Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il diritto della stessa al risarcimento del danno con la conseguente condanna della di , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento dell'importo di € 5.200,00 a titolo d risarcimento dei danni subiti, oltre
[...]
interessi e la rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/01/2016 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e Parte_2
diritto, nonché la condanna di controparte a pagamento delle spese del giudizio.
Con ordinanza del 19/11/2024 la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, l'appello è infondato e pertanto meritevole di rigetto per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, giova in diritto premettere che ai sensi dell'art. 141, co. 1, d.lgs. 209/2005
“Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale
pagina 2 di 6 superiore a quello minimo”. Sul piano probatorio, la disposizione in questione semplifica la posizione del terzo trasportato, il quale è quindi tenuto a dimostrare solo l'avvenuto trasporto a bordo del veicolo e l'esistenza del sinistro e dei danni allo stesso ricollegabili, ma non anche la responsabilità nella relativa causazione.
Nel caso di specie, la pretesa risarcitoria avanzata dalla odierna attrice è rimasta priva del necessario e sufficiente supporto probatorio in ordine alla riconducibilità del danno lamentato all'evento lesivo per cui è causa, con la conseguenza che la richiesta di riforma della sentenza appellata è infondata e va rigettata.
In particolare, all'esito dell'attività istruttoria ed assertiva svolta nel corso del giudizio è rimasto non provato, agli effetti dell'art. 2697 c.c., il coinvolgimento di nel sinistro per Parte_1
cui è causa né dei danni che la stessa ha dedotto di avere subito in conseguenza ad esso.
Anzitutto si evidenzia che, come correttamente rilevato dal primo Giudice, il sinistro denunciato non ha alcun riscontro documentale, non essendo stata prodotta né in ogni caso rappresentata l'acquisizione di un verbale di intervento di pubbliche autorità in occasione del sinistro, nonostante tra l'altro l'attrice abbia dato evidenza di conseguenze particolarmente gravi, tanto da concretizzarsi in una invalidità temporanea di oltre sessanta giorni e in una invalidità permanente di 6-7 punti percentuali (cfr. perizia di parte, a firma del dott. datata 31/3/2011). Non Per_1
sono state prodotte riproduzioni fotografiche del sinistro controverso e, inoltre, la stessa
“fotocopia della denuncia di sinistro, sottoscritta da , conducente e Controparte_1 proprietario dell'autovettura Opel Vectra” (pag. 4 sentenza) non riportata nel fascicolo di secondo grado delle parti costituite e, segnatamente, di parte appellante. Le uniche fonti di prova dei fatti allegati e, precisamente, della verifica del sinistro e del coinvolgimento in esso di oltre che dei danni da esso derivanti, sono costituiti dalla testimonianza di Parte_1 [...]
unico teste proposto ed escusso in primo grado, dal verbale di accesso al Pronto Tes_1
Soccorso di e, infine, dalla perizia di parte da questa versata in atti. Parte_1
Come condivisibilmente sostenuto dal primo giudice, i documenti in questione sono rimasti insufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'odierna appellante.
La consulenza di parte risulta irrilevante per tre ordini di ragioni: è un documento di parte, si concreta nel risultato di un esame medico condotto a notevole distanza di tempo dall'evento dannoso (il sinistro è datato 26/8/2009, mentre la consulenza è datata 31/3/2011) e, inoltre,
pagina 3 di 6 appare quantomeno generica, essa invero non confrontandosi con i pur documentati esiti pregiudizievoli di pregressi incidenti in cui la medesima risulta essere stata coinvolta Per_2
(cfr. la documentazione allegata dalla compagnia convenuta, da cui emergono due sinistri registrati, verificatisi in data 26/11/2008 e 10/2/2005, con postumi peraltro in ambo i casi permanenti, rispettivamente indicati nella non contestata misura di 1% e 0,5%).
Insufficiente, inoltre, è rimasto anche il verbale di accesso al Pronto Soccorso di Parte_1
da esso invero evincendosi il merito riferimento alla causa della visita richiesta (cioè il “riferito incidente stradale”), senza nessuna specificazione in ordine alla “Responsabilità altrui”. Si evidenzia, peraltro, che l'accesso suddetto è avvenuto in data 27/8/2009 alle ore 01:36, quindi a distanza di ore dal sinistro (ore 16:30 del giorno prima), e inoltre si è concluso con una prognosi di “4 giorni (salvo complicazioni)”, ciò che stride con l'accertamento medico poi concluso in proprio da che invece ha evidenziato postumi invalidanti – si ricorda – Parte_1
temporanei per oltre sessanta giorni e permanenti nella misura stimata del 6-7% (cfr. certificati e relazione medici a firma del dott. . Per_1
Ad analoga conclusione si perviene esaminando la testimonianza di , unico teste Testimone_1
escusso in primo grado, precisamente all'udienza del 4/10/2012. Si osserva, preliminarmente, che il teste de quo non è stato indicato dall'odierna appellante nel proprio atto di citazione introduttivo dell'8/2/2011 (in cui, in particolare, si riservava di indicare il nominativo), ma è stato invece indicato all'udienza del 14/11/2011 non come teste proprio, ma come “teste indicato dal procuratore degli attori e ”; d'altro canto, il teste ha dichiarato nel corso CP_3 CP_2
della prova di essere “rimasto sul luogo dell'incidente circa 10 minuti e prima di andare via ho lasciato il mio numero di telefono ad uno dei ragazzi del ciclomotore” e, a fronte di ciò, Pt_1
non ha dedotto di averne acquisito il contatto da e sicché deve
[...] CP_3 CP_2
concludersi – in difetto di ulteriori considerazioni in merito esposte dall'odierna appellante – che sono rimasti non indicati i nominativi dei testimoni che aveva originariamente Parte_1
ritenuto di sentire.
Le dichiarazioni di – nondimeno utilizzabili ai presenti fini stante la loro Testimone_2
acquisizione agli atti del processo – sono in ogni caso rimaste assai generiche in ordine alla identificazione della persona del trasportato sul veicolo Opel Vectra, essendosi invero il teste limitato a dire che “[…] l'autovettura era condotta da un uomo e con lui viaggiava come
pagina 4 di 6 trasportata una donna” e che “Ho potuto notare che la trasportata dell'autovettura lamentava dolori alla schiena ed al collo”. Le dichiarazioni in questione, dunque, non offrono alcuno spunto in ordine alla corretta individuazione del trasportato e, dunque, rimangono al più dei meri indizi privi dei caratteri di cui all'art. 2729, co. 1, c.c., anche alla luce delle considerazioni sopra esposte in ordine agli ulteriori elementi addotti allo scopo dall'odierna attrice.
In coerenza a ciò, dunque, la domanda si è rivelata infondata ed è stata correttamente respinta, non essendo stata fornita idonea prova del coinvolgimento di quale trasportata Parte_1
nel sinistro per cui è causa.
Ad analoga conclusione, poi, deve pervenirsi con riferimento alla condanna richiesta in seno all'atto di appello nei confronti degli altri convenuti, al netto della novità della domanda rispetto a quella originariamente proposta nell'atto di citazione dell'8/2/2011, limitata alla sola compagnia assicurativa.
A quanto sopra esposto, peraltro, si aggiunge una ulteriore considerazione: pur, cioè, volendo prescindere dalla carenza probatoria sopra descritta e, dunque, pur volendo assumere come data la prova del coinvolgimento di nel sinistro controverso, la domanda risulterebbe Parte_1
comunque meritevole di reiezione in ragione della mancata dimostrazione delle conseguenze dannose ad esso conseguenti e delle quali è stato chiesto il ristoro. Ed invero, posta la già sopra evidenziata inidoneità allo scopo della consulenza e della documentazione mediche di parte allegata dall'attrice, si evidenzia la mancata produzione in atti della documentazione relativa alla condizione clinica pregressa rispetto al sinistro occorso in data 26/8/2009 e ciò in ragione del fatto che, come documentato dalla compagnia convenuta e non contestato dalla controparte,
è stata già coinvolta in due sinistri registrati nel 2005 e nel 2008 con esiti Parte_1
pregiudizievoli anche di tipo permanente. Ne viene che era onere dell'attrice fornire prova degli esiti suddetti mediante, in particolare, la produzione di eventuali cartelle cliniche o di referti medici attestanti i danni in questione, la cui assenza in atti non solo riverbera sulla prova degli stessi, ma impedisce altresì la eventuale nomina del richiesto consulente tecnico d'ufficio, mancando la documentazione necessaria a discernere gli effetti dannosi specificamente riferibili al sinistro oggetto dell'odierna controversia.
pagina 5 di 6 In conclusione, alla luce delle sopra esposte considerazioni, deve ritenersi che non è emersa la prova del danno oggetto dell'azionata pretesa risarcitoria, donde anche sotto tale profilo la correttezza della statuizione appellata e, di contro, l'infondatezza del gravame proposto.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura minima tenuto conto dei criteri di cui D.M. 55/2014
e, in particolare, della non complessità della lite e dell'identità delle questioni in fatto e in diritto affrontate nel presente grado di giudizio, al netto della fase istruttoria non espletata, sono poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 211/2015, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'appello.
Condanna al pagamento nei confronti della delle Parte_1 Parte_2 spese di lite, che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, co. 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma dello stesso art. 13, co.
1-bis.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 30/5/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 211/2015, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del
Giudice di pace, promossa da:
, nata l'[...] a [...] e residente in [...]
Molino, n. 5, c.f. , elettivamente domiciliata in Rodì Milici, Via Nino C.F._1
Dante, n.15, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Palana, come da procura in atti
ATTRICE in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2
tempore, con sede in Roma, Via Cesare Pavese, n. 385, elettivamente domiciliata in Milazzo,
Via Tre Monti, n. 70, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mannino, come da procura in atti
CONVENUTA
, residente a [...] Controparte_1
, nato a [...] il [...] Controparte_2
nato a [...] il [...] Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3/02/2015 interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 296/2014 emessa in data 19/06/2014 e depositata il 23/06/2014, con la quale il pagina 1 di 6 Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato la domanda di risarcimento dalla stessa proposta a seguito del sinistro verificatosi in data 26/08/2009, alle ore 16:30 circa, in
Barcellona P.G., allorquando la “viaggiava in qualità di terza trasportata Pt_1 sull'autovettura Opel Vectra tg. BL395LT di proprietà e condotta dal sig. , il Controparte_1
quale, percorreva la via Piave con direzione di marcio monte-mare. Giunto all'incrocio con la via Spinesante non si fermava al segnale di Stop ed investiva il ciclomotore Yamaha…di proprietà e condotta dal sig. e sul quale viaggiava in qualità di trasportato il Controparte_2 sig. ” (pag.
1-2 atto di citazione). L'odierna appellante si doleva Controparte_3 dell'illogicità e della carenza di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre ad un esito diametralmente opposto a quello della sentenza impugnata. Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il diritto della stessa al risarcimento del danno con la conseguente condanna della di , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento dell'importo di € 5.200,00 a titolo d risarcimento dei danni subiti, oltre
[...]
interessi e la rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/01/2016 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e Parte_2
diritto, nonché la condanna di controparte a pagamento delle spese del giudizio.
Con ordinanza del 19/11/2024 la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, l'appello è infondato e pertanto meritevole di rigetto per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, giova in diritto premettere che ai sensi dell'art. 141, co. 1, d.lgs. 209/2005
“Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale
pagina 2 di 6 superiore a quello minimo”. Sul piano probatorio, la disposizione in questione semplifica la posizione del terzo trasportato, il quale è quindi tenuto a dimostrare solo l'avvenuto trasporto a bordo del veicolo e l'esistenza del sinistro e dei danni allo stesso ricollegabili, ma non anche la responsabilità nella relativa causazione.
Nel caso di specie, la pretesa risarcitoria avanzata dalla odierna attrice è rimasta priva del necessario e sufficiente supporto probatorio in ordine alla riconducibilità del danno lamentato all'evento lesivo per cui è causa, con la conseguenza che la richiesta di riforma della sentenza appellata è infondata e va rigettata.
In particolare, all'esito dell'attività istruttoria ed assertiva svolta nel corso del giudizio è rimasto non provato, agli effetti dell'art. 2697 c.c., il coinvolgimento di nel sinistro per Parte_1
cui è causa né dei danni che la stessa ha dedotto di avere subito in conseguenza ad esso.
Anzitutto si evidenzia che, come correttamente rilevato dal primo Giudice, il sinistro denunciato non ha alcun riscontro documentale, non essendo stata prodotta né in ogni caso rappresentata l'acquisizione di un verbale di intervento di pubbliche autorità in occasione del sinistro, nonostante tra l'altro l'attrice abbia dato evidenza di conseguenze particolarmente gravi, tanto da concretizzarsi in una invalidità temporanea di oltre sessanta giorni e in una invalidità permanente di 6-7 punti percentuali (cfr. perizia di parte, a firma del dott. datata 31/3/2011). Non Per_1
sono state prodotte riproduzioni fotografiche del sinistro controverso e, inoltre, la stessa
“fotocopia della denuncia di sinistro, sottoscritta da , conducente e Controparte_1 proprietario dell'autovettura Opel Vectra” (pag. 4 sentenza) non riportata nel fascicolo di secondo grado delle parti costituite e, segnatamente, di parte appellante. Le uniche fonti di prova dei fatti allegati e, precisamente, della verifica del sinistro e del coinvolgimento in esso di oltre che dei danni da esso derivanti, sono costituiti dalla testimonianza di Parte_1 [...]
unico teste proposto ed escusso in primo grado, dal verbale di accesso al Pronto Tes_1
Soccorso di e, infine, dalla perizia di parte da questa versata in atti. Parte_1
Come condivisibilmente sostenuto dal primo giudice, i documenti in questione sono rimasti insufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'odierna appellante.
La consulenza di parte risulta irrilevante per tre ordini di ragioni: è un documento di parte, si concreta nel risultato di un esame medico condotto a notevole distanza di tempo dall'evento dannoso (il sinistro è datato 26/8/2009, mentre la consulenza è datata 31/3/2011) e, inoltre,
pagina 3 di 6 appare quantomeno generica, essa invero non confrontandosi con i pur documentati esiti pregiudizievoli di pregressi incidenti in cui la medesima risulta essere stata coinvolta Per_2
(cfr. la documentazione allegata dalla compagnia convenuta, da cui emergono due sinistri registrati, verificatisi in data 26/11/2008 e 10/2/2005, con postumi peraltro in ambo i casi permanenti, rispettivamente indicati nella non contestata misura di 1% e 0,5%).
Insufficiente, inoltre, è rimasto anche il verbale di accesso al Pronto Soccorso di Parte_1
da esso invero evincendosi il merito riferimento alla causa della visita richiesta (cioè il “riferito incidente stradale”), senza nessuna specificazione in ordine alla “Responsabilità altrui”. Si evidenzia, peraltro, che l'accesso suddetto è avvenuto in data 27/8/2009 alle ore 01:36, quindi a distanza di ore dal sinistro (ore 16:30 del giorno prima), e inoltre si è concluso con una prognosi di “4 giorni (salvo complicazioni)”, ciò che stride con l'accertamento medico poi concluso in proprio da che invece ha evidenziato postumi invalidanti – si ricorda – Parte_1
temporanei per oltre sessanta giorni e permanenti nella misura stimata del 6-7% (cfr. certificati e relazione medici a firma del dott. . Per_1
Ad analoga conclusione si perviene esaminando la testimonianza di , unico teste Testimone_1
escusso in primo grado, precisamente all'udienza del 4/10/2012. Si osserva, preliminarmente, che il teste de quo non è stato indicato dall'odierna appellante nel proprio atto di citazione introduttivo dell'8/2/2011 (in cui, in particolare, si riservava di indicare il nominativo), ma è stato invece indicato all'udienza del 14/11/2011 non come teste proprio, ma come “teste indicato dal procuratore degli attori e ”; d'altro canto, il teste ha dichiarato nel corso CP_3 CP_2
della prova di essere “rimasto sul luogo dell'incidente circa 10 minuti e prima di andare via ho lasciato il mio numero di telefono ad uno dei ragazzi del ciclomotore” e, a fronte di ciò, Pt_1
non ha dedotto di averne acquisito il contatto da e sicché deve
[...] CP_3 CP_2
concludersi – in difetto di ulteriori considerazioni in merito esposte dall'odierna appellante – che sono rimasti non indicati i nominativi dei testimoni che aveva originariamente Parte_1
ritenuto di sentire.
Le dichiarazioni di – nondimeno utilizzabili ai presenti fini stante la loro Testimone_2
acquisizione agli atti del processo – sono in ogni caso rimaste assai generiche in ordine alla identificazione della persona del trasportato sul veicolo Opel Vectra, essendosi invero il teste limitato a dire che “[…] l'autovettura era condotta da un uomo e con lui viaggiava come
pagina 4 di 6 trasportata una donna” e che “Ho potuto notare che la trasportata dell'autovettura lamentava dolori alla schiena ed al collo”. Le dichiarazioni in questione, dunque, non offrono alcuno spunto in ordine alla corretta individuazione del trasportato e, dunque, rimangono al più dei meri indizi privi dei caratteri di cui all'art. 2729, co. 1, c.c., anche alla luce delle considerazioni sopra esposte in ordine agli ulteriori elementi addotti allo scopo dall'odierna attrice.
In coerenza a ciò, dunque, la domanda si è rivelata infondata ed è stata correttamente respinta, non essendo stata fornita idonea prova del coinvolgimento di quale trasportata Parte_1
nel sinistro per cui è causa.
Ad analoga conclusione, poi, deve pervenirsi con riferimento alla condanna richiesta in seno all'atto di appello nei confronti degli altri convenuti, al netto della novità della domanda rispetto a quella originariamente proposta nell'atto di citazione dell'8/2/2011, limitata alla sola compagnia assicurativa.
A quanto sopra esposto, peraltro, si aggiunge una ulteriore considerazione: pur, cioè, volendo prescindere dalla carenza probatoria sopra descritta e, dunque, pur volendo assumere come data la prova del coinvolgimento di nel sinistro controverso, la domanda risulterebbe Parte_1
comunque meritevole di reiezione in ragione della mancata dimostrazione delle conseguenze dannose ad esso conseguenti e delle quali è stato chiesto il ristoro. Ed invero, posta la già sopra evidenziata inidoneità allo scopo della consulenza e della documentazione mediche di parte allegata dall'attrice, si evidenzia la mancata produzione in atti della documentazione relativa alla condizione clinica pregressa rispetto al sinistro occorso in data 26/8/2009 e ciò in ragione del fatto che, come documentato dalla compagnia convenuta e non contestato dalla controparte,
è stata già coinvolta in due sinistri registrati nel 2005 e nel 2008 con esiti Parte_1
pregiudizievoli anche di tipo permanente. Ne viene che era onere dell'attrice fornire prova degli esiti suddetti mediante, in particolare, la produzione di eventuali cartelle cliniche o di referti medici attestanti i danni in questione, la cui assenza in atti non solo riverbera sulla prova degli stessi, ma impedisce altresì la eventuale nomina del richiesto consulente tecnico d'ufficio, mancando la documentazione necessaria a discernere gli effetti dannosi specificamente riferibili al sinistro oggetto dell'odierna controversia.
pagina 5 di 6 In conclusione, alla luce delle sopra esposte considerazioni, deve ritenersi che non è emersa la prova del danno oggetto dell'azionata pretesa risarcitoria, donde anche sotto tale profilo la correttezza della statuizione appellata e, di contro, l'infondatezza del gravame proposto.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura minima tenuto conto dei criteri di cui D.M. 55/2014
e, in particolare, della non complessità della lite e dell'identità delle questioni in fatto e in diritto affrontate nel presente grado di giudizio, al netto della fase istruttoria non espletata, sono poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 211/2015, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'appello.
Condanna al pagamento nei confronti della delle Parte_1 Parte_2 spese di lite, che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, co. 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma dello stesso art. 13, co.
1-bis.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 30/5/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 6 di 6