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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 56/ 2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
d a
, con il patrocinio dell'avv. LOBASCIO ANDREA , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA DUCA DELLA VITTORIA 49/L 70037 RUVO DI
PUGLIA presso il difensore avv. LOBASCIO ANDREA
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. COSTENARO ELENA , Parte_2 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI 15 24122 BERGAMO presso il difensore avv. COSTENARO ELENA
APPELLATO pagina 1 di 25 e posta in decisione all'udienza collegiale del 11/12/2024 avente ad oggetto:
Mutuo
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data
09/10/2020 con il n. 1372/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, per i motivi tutti di cui agli atti indicati in I°
grado e nel presente atto di appello, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso,
contrariis rejectis, così giudicare.
In via preliminare
- Sospendere ex art. 283 cpc l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata per i summenzionati gravi motivi.
In via principale
- In riforma dell'impugnata sentenza n.1372/2020, pubblicata il 9/10/2020 ed in accoglimento delle domande formulate in I° grado, revocare e dichiarare inefficace in tutte le sue statuizioni il decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso accertato che nulla deve l'Appellante per le causali di cui all'atto monitorio introduttivo. In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di I grado, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo, dichiarando illegittima la statuizione attinente la condanna agli interessi secondo la domanda formulata dal ricorrente nel monitorio e recepita de plano “come da domanda” dal Giudice che lo ha emesso.
pagina 2 di 25 In ogni caso, con integrale rifusione di spese e del compenso professionale di causa,
di entrambi i gradi del giudizio
Dell'appellato
In via principale e nel merito:
- respingere l'appello proposto dalla SIa e confermare in Parte_1
toto la sentenza impugnata n. 1372/20 emessa in data 24 settembre 2020, pubblicata il
9 ottobre 2020 dal Tribunale di Bergamo;
per l'effetto, confermare in tutte le sue statuizioni il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso la fondatezza della pretesa creditoria azionata in giudizio dal SI per tutti i motivi Parte_2
dedotti, ovvero per la miglior ragione ritenuta;
- respingere altresì la domanda formulata dall'appellante in via subordinata di revoca del decreto ingiuntivo per ritenuta illegittimità della statuizione della sentenza di primo grado relativa agli interessi, in quanto anch'essa priva di fondamento;
per l'effetto, confermare anche sul punto la sentenza impugnata.
- con rifusione di spese e di competenze professionali ex D.M. 55/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, offrendo in comunicazione i seguenti documenti: <1) Parte_2
contratto preliminare di acquisto di immobile in Bonate Sopra via Piave n.18/c; 2)
comunicazione in data 18/02/2008 inviata a Immobiliare Rosella srl;
3) comunicazione in data 22/07/2008 a firma di Immobiliare Rosella srl;
4) atto di compravendita in data
16/06/2008 Rep. n.56.069 Racc. n.
7.969 a firma del Notaio Dott. ; 5) estratto Persona_1
conto al 30/06/2008 del c/c Banco Posta intestato alla SIa;
6) Parte_1
pagina 3 di 25 distinta di versamento in data 17/06/2008 per € 38.000,00; 7) riepilogo degli importi trasferiti dal SI alla SIa per complessivi € Parte_2 Parte_1
115.000,00; 8) estratto di c/c al 30/06/2008 del c/c 20975 intestato a 9) Parte_2
estratto di c/c al 31/07/2008 del c/c 20975 intestato a 10) distinta di Parte_2
versamento in data 12/07/2008 per € 5.000,00 e libretto di risparmio postale n. 1-0079324075
000022667261 intestato a e 11) distinta di Parte_1 Parte_2
versamento in data 15/07/2008 per € 5.000,00 e libretto di risparmio postale n. 1-0079324075
000022667261 intestato a e 12) distinta di Parte_1 Parte_2
versamento in data 17/07/2008 per € 5.000,00 e libretto di risparmio postale n. 1-0079324075
000022667261 intestato a e 13) distinta di Parte_1 Parte_2
versamento in data 27/06/2008 per € 5.000,00 e libretto di risparmio postale n. 1-0079324075
000022667261 intestato a e 14) estratto contro al Parte_1 Parte_2
31/08/2008 del c/c Banco Posta intestato alla SIa;
15) libretto di Parte_1
risparmio postale n. 1-0079324075 000022667261 intestato a e Parte_1
indicante versamento in data 23/08/2008 per € 18.000,00; 16) estratto di Parte_2
c/c al 30/09/2008 del c/c 20975 intestato a indicante prelievo in data Parte_2
8/09/2008 per € 5.200,00; 17) estratto di c/c al 31/10/2008 del c/c 20975 intestato a
[...]
indicante prelievo in data 6/10/2008 per € 5.800,00; 18) estratto di c/c al Parte_2
28/11/2008 del c/c 20975 intestato a indicante prelievo in data 7/11/2008 Parte_2
per € 5.000,00; 19) estratto di c/c al 31/12/2008 del c/c 20975 intestato a Parte_2
indicante prelievo in data 2/12/2008 per € 4.500,00; 20) libretto di risparmio postale n. 1-
0079324075 000022667261 intestato a e Parte_1 Parte_2
indicante prelievo in data 2/12/2008 per € 4.500,00; 21) estratto conto al 31/12/2008 del c/c
Banco Posta intestato alla SIa;
22) distinta di versamento in data Pt_1 Parte_1
2/12/2008 per € 50.000.0 su c/c postale n.15664915 intestato alla SIa Parte_1
pagina 4 di 25 ; 23) messaggi telefonici scambiati tra e Pt_1 Parte_2 Parte_1
il giorno 21/09/2015; 24) copia comunicazione telefonica del 23/09/2015 a firma di
[...]
; 25) copia comunicazione telefonica del 28/09/2015 a firma di Parte_1 [...]
26) nota spese>> ed allegando: a) che tra il ricorrente Parte_2 [...]
e la SIa era iniziata nel marzo del 2003 Parte_2 Parte_1
una convivenza more uxorio con comune residenza presso l'immobile di proprietà del primo in Bergamo vi per Curnasco n.13/B; b) che dopo alcuni anni di convivenza i predetti avevano deciso di reperire un'abitazione più
grande e più vicina al posto di lavoro e che con tale intento nell'autunno del
2006 veniva stipulato contratto preliminare di compravendita per l'acquisto dell'immobile in Bonate Sopra via Piave n.18/C (docc.1, 2 e 3); c) che per determinazione della SIa RI il contratto era stato Parte_1
sottoscritto da lei soltanto, e non anche dal perché non voleva Parte_2
essere in comproprietà con quest'ultimo, padre di una figlia nata da precedente matrimonio;
d) che tuttavia la SIa non aveva Parte_1
disponibilità economiche sufficienti per l'acquisto e non riusciva ad ottenere dagli istituti bancari un mutuo per la somma a ciò necessaria e che per tale motivo la predetta ed il ricorrente avevano raggiunto un Parte_2
accordo perché il le mutuasse gli importi residui;
e) che per poter Parte_2
dar seguito a tale intesa il ricorrente aveva alienato Parte_2
l'immobile di sua esclusiva proprietà (doc.4), conseguendo un corrispettivo di
€ 127.000,00, dei quali € 38.000,00 venivano immediatamente accreditati sul pagina 5 di 25 c/c postale della a mezzo di assegni circolari consegnati dagli Pt_1
acquirenti dell'unità immobiliare;
f) che nel corso degli anni il ricorrente aveva disposto in favore della il trasferimento di Parte_2 Pt_1
ulteriori somme di danaro, conseguite in virtù del predetto atto di compravendita, allo scopo di consentirle l'acquisto della nuova abitazione di sua esclusiva proprietà; g) che, per espresso accordo intervenuto tra le parti, le somme, per complessivi € 115.000,00, come da allegato riepilogo (doc.7), e come da documenti bancari e postali (docc. nn.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21 e 22) erano state trasferite dal ricorrente Parte_2
alla SIa a titolo di mutuo, gratuito in ragione della Parte_1
relazione personale in essere tra i due;
h) che i trasferimenti delle predette somme erano avvenuti sia direttamente dal SI sia Parte_2
tramite giroconti di importi prima accreditati sul c/c postale cointestato ai conviventi e poi girati dalla SIa su altro suo conto Parte_1
esclusivo; i) che nel dicembre del 2018 si perfezionava la compravendita dell'abitazione di Bonate Sopra con acquisto della proprietà da parte della sola
SIa ed i due si trasferivano in tale immobile;
l) che Parte_1
lì il e la convivevano fino a quando nell'agosto del 2015 la Parte_2 Pt_1
loro relazione affettiva improvvisamente si interrompeva;
m) che a seguito dell'interruzione del rapporto le parti intavolavano una trattativa volta, tra l'altro, all'esatta determinazione delle somme che la mutuataria doveva pagina 6 di 25 restituire al ricorrente come da messaggi telefonici del 21/09/2015 Parte_2
(doc.13); n) che a seguito delle conversazioni, verificati i conteggi ed eseguite le varie operazioni contabili, con comunicazione 23/09/2015 (doc.24) la
SIa si riconosceva debitrice nei conti del SI Parte_1
della somma di € 90.400,0, aggiungendo considerazioni in Parte_2
ordine al fatto che la fidejussione prestata in suo favore dall'ex convivente all'istituto bancario (dove la stessa aveva acceso il mutuo per ottenere la residua parte del corrispettivo necessario per l'acquisto dell'immobile) era ancora in essere;
8) che il ricorrente con comunicazione telefonica del successivo 28/09/2015 aveva risposto alla sollecitazione della controparte dichiarandosi disponibile ad accettare il rimborso della sola somma di €
90.400,00; 9) che i tentativi rivolti al recupero della somma dovuta al ricorrente erano tutti rimasti senza risultato;
tanto premesso, ha chiesto ed ottenuto l'emissione a carico di di ingiunzione di Parte_1
pagamento per la somma di € 90.400,00 oltre interessi moratori ex art.1284
c.c., come modificato dal DL 132/2014 convertito in legge n.162/2014 ed oltre a rifusione spese di lite.
***
Avverso il decreto ingiuntivo n.1880/2016 ha proposto opposizione ex art.645
cpc chiedendone la revoca col favore delle spese. Ha in Parte_1
particolare offerto in comunicazione i seguenti documenti: <1) originale DI
pagina 7 di 25 n.1880/16 notificato;
2) mail 25/08/2015; 3), 4) e 5) tre contabili bancarie Persona_2
bonifici effettuati da Mirabile-Bolognini; 6) mail Mirabile-Bolognini 17/09/2025; 7)
corrispondenza mail Mirabile-Bolognini dal 30/09 al 22/09/2015; 8) e 9) mail Mirabile del
23/09/2015 e relativi conteggi;
10) cud Mirabile anni 2003-2015; 11) schema riassuntivo stampa stipendi accreditati da e versati nella “famiglia” ; 12) Pt_1 Persona_2
piano di ammortamento mutuo Mirabile;
13) contratto di mutuo 4/05/2007 Bipop/Bolognini
+ 1 e fidejussione Mirabile;
14) mail e 30/09/2015; 15) mail e Pt_1 Parte_2 Pt_1
1/10/2015; 16) mail e 2/10/2015; 17) fotografie rappresentanti Parte_2 Pt_1 Parte_2
le parti dell'abitazione danneggiate come appurate dalla all'atto di rilascio Pt_1
dell'abitazione del il 14/12/2015; 18) atto di denuncia-querela del 28/12/2015; 19) Parte_2
mail 3/12/2015; 20) trascrizione messaggi SMS 3/12/2015>> Parte_2 Persona_2
Dando atto del lungo periodo di convivenza more uxorio, affermando di avervi contribuito sia con l'apporto di € 105.000,00, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici della casa del e poi per l'arredamento Parte_2
dell'acquistata abitazione dallo stesso messa a disposizione, sia con gli stipendi percepiti dall'opponente durante il corso del rapporto, per oltre € 305.000,00,
di cui € 210.756,00 a far tempo dal 2009, vale a dire dall'acquisto dell'immobile, a suo dire dalla stessa effettuato accedendo ad un mutuo, alle proprie sostanze ed a quelle dei familiari. Lamentando condotte violente ed intimidatorie dell'opposto, l'opponente, dato atto di aver ottenuto da quest'ultimo intorno alla metà di dicembre 2015 la restituzione dell'immobile,
ha contestato la valenza dei documenti prodotti in monitorio quali mezzi di prova del prospettato mutuo, irrilevanti dovendosi allo scopo ritenere i contratti pagina 8 di 25 e le comunicazioni preliminari all'acquisto dell'immobile, la compravendita dall'opponente effettuata nel giugno 2008, i suoi estratti conto e le movimentazioni dei suoi conti, perché nessuna delle predette operazioni potrebbe fornir prova del dedotto mutuo;
parimenti inconferente sarebbe il contenuto delle mail scambiatesi tra le parti, che si collocavano in peculiare periodo temporale (il mese di settembre 2015), che faceva seguito ad episodi di violenza da parte dell'opposto, volti a riottenere la disponibilità
dell'abitazione, e che si giustificavano appunto con la situazione di allerta e di timore che ne era conseguita. La ha perciò negato di aver mai Pt_1
contratto prestiti con il ed ha aggiunto esser a suo dire irrilevante la Parte_2
ricezione, reciproca, di somme durante il periodo di convivenza, essendo le stesse confluite nella costituita famiglia per i più svariati titoli (rimborso di spese, apporti per vacanze, viaggi o necessità attinenti le esigenze familiari, o donazioni determinate dal desiderio di aiutarsi reciprocamente o al fine di finanziarie l'economia familiare e comunque per finalità solidaristiche dei conviventi). La dichiarazione apparentemente ricognitiva di cui al documento prodotto in monitorio non avrebbe potuto esser correttamente interpretata ove estrapolata dal più ampio contesto in cui andava ad inserirsi. In ogni caso si trattava di mail priva di firma digitale per la quale non sussisteva alcuna garanzia di paternità e di segretezza. Difettava quindi la causale giuridica della pretesa restitutoria monitoriamente azionata, tanto più in quanto le reciproche pagina 9 di 25 dazioni dovevano ascriversi all'obbligo assistenziale di cui all'art.143 c.c.,
norma estensibile anche al rapporto di convivenza more uxorio, rientrando perciò nell'alveo dei diritti e dei dover di assistenza morale e materiale di coppia.
***
Nella sua comparsa di costituzione e risposta l'opposto ha Parte_2
ribadito di aver mutuato all'opponente la somma di € 90.400,00
monitoriamente richiesta in restituzione perché la beneficiaria potesse acquistare l'immobile in Bonate Sopra via Piave n.18/C di cui sarebbe poi divenuta proprietaria esclusiva. Nel merito ha osservato che i documenti prodotti unitamente al ricorso per DI da n.5 a n.22 dovevano ritenersi idonei a comprovare la dazione di somme di danaro alla SIa Parte_1
perché la stessa potesse acquistare l'immobile poi divenuto di sua proprietà
esclusiva. In tal senso stavano poi i messaggi telefonici e le comunicazioni telematiche che le parti si erano scambiate (docc.23, 24 e 25 del monitorio),
recanti chiaro riconoscimento da parte della SIa del Parte_1
suo debito di € 90.400,00 nei confronti dell'ex convivente.
Di nessun rilievo sarebbe poi stata la contestazione circa la provenienza dei messaggi, in quanto non trasmessi a mezzo pec, sia perché secondo il disposto di cui all'art.2712 c.c. (così come modificato dal d.lgs n.235/2010) le riproduzioni informatiche “formano piena prova dei fatti e delle cose pagina 10 di 25 rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”), sia perché era stata la stessa opponente ad esibire in giudizio le mail in questione, in tal modo assumendosi la paternità del riconoscimento di debito ivi espresso;
l'opponente in ogni caso avrebbe omesso di contestare specificamente il fatto storico dedotto (dell'invio al da parte della della mail 23/09/2015, doc. 24 monitorio, Parte_2 Pt_1
recante la frase: “teniamo conto che il mio debito nei tuoi confronti ad oggi è
di € 90.400,00” e della risposta, sempre a mezzo mail, doc. 25 monitorio,
trasmessa all'opponente dall'opposto in data 28/09/2015: “per quanto riguarda
il tuo debito nei miei confronti, sono d'accordo nel consolidarlo in € 90.400,00
senza restituzione degli ultimi € 10.000,00”).
L'opposto ha poi negato potersi ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di obbligazione naturale ex art.2034 c.c., con conseguente “soluti retentio”, posto che tale disciplina è da ritenersi applicabile alle sole somme corrisposte dal convivente more uxorio per l'aiuto nella gestione domestica, nella cura della casa e nell'accudimento della prole (Cass. n.1266/2016), non per le somme che esulino dalle suddette esigenze, come nel caso di specie, over le somme erogate dal erano state utilizzate per l'acquisto di un bene immobile Parte_2
di proprietà esclusiva della beneficiaria delle dazioni di danaro, quindi per una finalità che andava ben oltre il contributo al mantenimento ed alle esigenze della coppia di fatto. Quanto poi al tema del contributo dato alla vita familiare,
pagina 11 di 25 l'opposto ha replicato affermando di avervi egli pure provveduto versando dal
2003 dapprima sul conto corrente comune n.23604 Banca Popolare di
Bergamo e poi dal 2009 al 2013 sul conto corrente della SIa Pt_1 Pt_1
presso Webank l'importo complessivo di €.77.533,00, ed ancora
[...]
effettuando esborsi per finalità familiari, tramite carta di credito, per €
23.706,43, e provvedendo a pagare le vacanze della coppia per complessivi €
6.080,00 ed a coprire le spese dell'utenza telefonica fissa per complessivi €
2.421,50; ha affermato, pertanto, di aver effettuato erogazioni per il vivere comune pre circa € 110.000,00.
***
Non concessa la richiesta provvisoria esecutorietà al DI opposto, autorizzato il richiesto deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, con la prima delle quali l'opponente ha prodotto, a doc.21, gli estratti del conto corrente della SIa (ad eccezione di alcuni non reperiti, ma in parte Parte_1
già prodotti dal che riportano i versamenti effettuati sul conto comune ove Parte_2
ben si evidenziano gli altrettanti ben maggiori apporti effettuati dalla stessa;
a doc. 22
gli estratti conto delle carte di credito ove si evince che dal 2003 al 2015 la stessa ha sostenuto spese in favore della famiglia per circa € 150.000; a doc 23 prospetto riassuntivo dei pagamenti effettati per spese comuni familiari ed addebitati sulle carte di credito;
a doc. 24 prospetto riassuntivo dei versamenti effettuati dalla dal Pt_1
proprio conto al c/c comune sino al 2009 (periodo in cui il c/c familiare divenne esclusivamente quello intestato a ), in replica al doc. 4 allegato alla comparsa Pt_1 pagina 12 di 25 di costituzione e risposta, con ivi annotati i versamenti estranei alla conduzione familiare;
a doc.25: prospetto riassuntivo spese per utenze pagate da pari ad Pt_1
€ 14.521,87; a doc.26 prospetto riassuntivo stipendi Mirabili accreditati sul c/c comune;
a doc.27 l'ulteriore comunicazione pervenuta alla SIa Parte_3
Unicredit ove si conferma che l'impegno assunto quale garante (fidejussione nell'interesse di Eurocogen House 2012 fattale sottoscrivere dal per i Parte_2
rapporti familiari dallo stesso intrattenuti con i di lui soci) non sarà svincolabile fino alla verifica del buon fine dell'intero pagamento del debito garantito, ovverosia sino al 2022 sicchè la richiesta effettuata dalla SIa di recesso è stata negata Pt_1
dall'Istituto di credito;
a doc. 28 una mail inviata dal alla in data Parte_2 Pt_1
7/10/2015 ove si evince che lo stesso all'atto della cessazione della Parte_2
convivenza riferisce che necessiterebbe di € 40.000,00 (10.000,00 euro tuoi più
l'aiuto di tua mamma).
Dedotti da entrambe le parti prova orale sui capitoli rispettivamente dedotti nella memoria n.2, il giudice istruttore ha tuttavia ritenuto la causa matura per la decisione e ne ha disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni. La causa è stata quindi assegnata a sentenza all'udienza del giorno 11/09/2019, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Con sentenza n.1372/2020 il Tribunale di Bergamo ha definito la lite respingendo l'opposizione avverso il DI n.1880/2016 e condannando l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite.
pagina 13 di 25 ***
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Mirabile Parte_1
rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono;
si è
costituito il quale ha resistito al gravame avversario Parte_2
chiedendone il rigetto col favore delle spese;
la causa è stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di prime cure è pervenuto al rigetto dell'opposizione ex art.645 cpc sulla base delle seguenti considerazioni.
1. Deve ritenersi provata la dazione di denaro da parte di a Parte_2 [...]
; la circostanza, oltre ad emergere dalla documentazione bancaria Parte_1
prodotta dall'odierno opposto, deve ritenersi pacifica perché non contestata;
pertanto,
stante la relevatio ab onere probandi in cui consiste il principio di non contestazione previsto dall'art.115 c.p.c., la consegna di € 90.400,00 deve essere ritenuto quale fatto espunto dal novero delle circostanze bisognevoli di prova.
2. La prova della sussistenza di un obbligo restitutorio in capo all'odierna opponente emerge dalla documentazione prodotta da parte opposta, da cui si evince la sussistenza di plurime ricognizioni di debito della SIa , oltre che sue Pt_1
dichiarazioni di natura confessoria. In particolare, nella comunicazione email del 23
pagina 14 di 25 settembre 2015 (doc. 24 fasc.mon.) l'odierna opponente ha dichiarato: “teniamo
conto che il mio debito nei tuoi confronti ad oggi è di € 90.400,00 (tuo conteggio
meno prestito)”. Tale mail era stata preceduta, due giorni prima, da una conversazione via messaggi telefonici nel corso della quale la SIa aveva Pt_1
dichiarato di ritenere inutile il ricorso ad un notaio, “la carta la scriveremo di sicuro”,
“per il riconoscimento di debito basta già la mia mail” (doc. 23 fasc.mon.). A tali comunicazioni ha fatto quindi seguito una mail del 28 settembre 2015 (doc. 25
fasc.mon.) inviata alla SIa dal SI con cui questi ha Pt_1 Parte_2
dichiarato: “per quanto riguarda il tuo debito nei miei confronti, sono d'accordo nel
consolidarlo in € 90.400,00 senza restituzione degli ultimi € 10.000,00”.
3. Tali comunicazioni telematiche, come ha correttamente dedotto parte opposta, non sono state contestate né disconosciute dall'opponente. Inoltre, come altrettanto correttamente eccepito dall'opposto, a fini probatori è irrilevante che le comunicazioni email siano prive di sottoscrizione digitale, tanto più alla luce del fatto che le stesse sono state prodotte dall'opponente.
4. Nel corso del procedimento penale R.G. 805/2017, R.G.N.R. 16289/2015
nell'udienza dell'8 maggio 2017 (il relativo verbale è prodotto sub doc. 10 fasc.
opposto) la SIa , alla domanda del Giudice in ordine alla somma di Pt_1
denaro ingiunta con il decreto oggetto della presente opposizione ha risposto dichiarando di non averli restituiti.
5. Da tali dichiarazioni emerge dunque, in modo univoco, il riconoscimento del debito da parte della SIa;
pertanto, ai sensi dell'art. 1988 cod.civ., Pt_1
pagina 15 di 25 sarebbe stato onere dell'odierna opponente provare l'insussistenza del debito o l'estinzione del rapporto obbligatorio.
6. Tale prova non può ritenersi raggiunta sussumendo la consegna di € 90.400,00 da parte del SI alla SIa nella fattispecie dell'obbligazione Parte_2 Pt_1
naturale ex art. 2034 cod.civ.
Come correttamente dedotto da parte opposta con il supporto della giurisprudenza di legittimità dalla stessa richiamata, la disciplina delle obbligazioni naturali è
applicabile alle sole somme corrisposte per la gestione della vita familiare, per la cura della casa, per l'accudimento dei figli, mentre non è applicabile allorquando si discorra di somme ingenti che, risultando sproporzionate rispetto alle usuali esigenze economiche della vita familiare, travalichino le necessità di mantenimento della coppia, risultando quali prestazioni a mero vantaggio di uno solo dei conviventi (cfr.
Cass. n. 14732/2018).
7. E' fatto pacifico in causa che l'importo ingiunto è stato corrisposto dal SI
per consentire alla SIa di acquistare un'abitazione di sua Parte_2 Pt_1
esclusiva proprietà. Co ogni evidenza tale erogazione non è riconducibile alle spese imputabili agli ordinari ed usuali mantenimento e gestione della vita familiare. Il
SI del resto, in tale sede non ha avanzato una pretesa restitutoria in Parte_2
ordine agli importi versati nel corso del rapporto, durato per oltre dieci anni, a beneficio della vita comune, ma le sole somme prestate all'ex compagna allo scopo di consentirle l'acquisto della proprietà di un bene immobile. La dazione di una somma sì ingente di denaro non può certamente essere annoverata tra gli scambi di denaro pagina 16 di 25 che normalmente avvengono tra conviventi.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza.
***
I motivi di gravame
Col primo motivo l'appellante lamenta come erronea l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la somma di € 90.400,00 richiesta in restituzione sarebbe stata utilizzata dall'appellante per l'acquisto dell'immobile in Bonate Sopra via Piave n.18/C, poi divenuto di sua proprietà. Sostiene di aver fornito prova documentale contraria (prova dell'inesistenza del mutuo finalizzato all'acquisto della casa) asserendo che la proprietà di quest'ultima sarebbe stata da lei ottenuta al prezzo di € 197.600,00 di cui € 190.000,00
grazie ad accollo del finanziamento Intesa Sanpaolo ed € 7.600,00 con assegno bancario.
Col secondo motivo sostiene che l'appellato, avendo dedotto prova (nella memoria n.2) a conferma dell'esistenza del rapporto fondamentale (mutuo),
avrebbe implicitamente rinunciato ad avvalersi dell'effetto di astrazione processuale ex art.1988 c.c. correlato alla ricognizione di debito.
Col terzo motivo lamenta non essersi considerato il fatto che le comunicazioni da cui il giudice di prime cure aveva ritenuto di trarre conferma circa la fondatezza della pretesa restitutoria dell'opposto erano state rilasciate da pagina 17 di 25 <una donna preoccupata dalla necessità di assecondare un compagno
violento, di evitarne le ire e il rischio di altre aggressioni>>, e ciò perché
<solo una settimana prima, rispetto alla mail del 23/09, aveva Parte_2
usato violenza nei suoi confronti>>. Di qui la ritenuta insussistenza nella dichiarazione in oggetto del richiesto carattere di univocità. Anche in relazione al fatto che il dato di € 90.400,00 <scambiato tra gli ex conviventi>> non sarebbe <il risultato finale (da verificare ed ammesso in ipotesi) delle
reciproche concessioni, ma il dato contabile riferito da una parte ( Parte_2
che, necessariamente, deve essere confrontato e eventualmente compensato
con i prestiti, le anticipazioni, le spese dell'altra parte ( )>>. La mail Pt_1
del 28/09/2015 sarebbe pertanto <priva di qualsiasi contenuto di
riconoscimento dal momento che proviene dal e non dalla sig.ra Parte_2
. Le medesime considerazioni andrebbero fatte per le dichiarazioni Parte_1
rese da quest'ultima nel procedimento penale.
Col quarto motivo di gravame l'appellante censura come infondata la decisione del giudice di prime cure secondo cui la documentazione offerta in monitorio avrebbe fornito prova della dazione del denaro, lì oggetto di richiesta di restituzione, dal ricorrente alla ingiungenda . Parte_2 Pt_1
Col quinto motivo di gravame contesta l'attribuzione degli interessi ex art.1284, 4° comma, cc, non applicabile in quanto riferibile esclusivamente all'inadempimento di un rapporto contrattuale, non ricorrente nella fattispecie.
pagina 18 di 25 ***
Il collegio ritiene di dover prendere le mosse dalla questione relativa alla prova della dazione del denaro richiesto in restituzione (quarto motivo di gravame).
L'appellante contesta che della stessa possa costituire idonea e sufficiente prova la documentazione prodotta in monitorio. E critica il giudice di prime cure per essersi erroneamente determinato in tal senso. Sennonché questa è
soltanto una delle due considerazioni espresse al riguardo in sentenza: il
Tribunale ha infatti affermato anche che la circostanza dell'avvenuta dazione di tale denaro aveva costituito circostanza pacifica tra le parti, non fatta oggetto di contestazione da parte dell'opponente, e, come tale, da ritenersi soggetta alla regola di cui all'art.115 cpc con riguardo alla cosiddetta “relevatio ab onere
probandi”; ebbene, tale considerazione non è stata fatta oggetto di specifica contestazione, né di argomentata critica;
l'appellante, infatti, non ha indicato in quale parte del suo atto di opposizione, e con quali parole, ella avrebbe espressamente negato di aver ricevuto dal le somme di cui lo stesso le aveva chiesto la Parte_2
restituzione. Poiché, com'è noto, nel giudizio di opposizione ex art.645 cpc convenuto in senso sostanziale è l'opponente, quest'ultimo è tenuto a prendere
<>, come previsto dall'art.167
cpc, e ciò deve fare nell'atto di opposizione ex art.645 cpc, che, in tale procedimento,
svolge la medesima funzione della compara di risposta nel rito ordinario.
Deve pertanto aversi per accertata la dazione della somma di € 90.400,00, oggetto della richiesta di restituzione da parte del Parte_2
pagina 19 di 25 Quanto al primo motivo di gravame, è appena il caso di rilevare che, come emerge dal testo del ricorso monitorio, sopra (quasi) testualmente riportato, il non Parte_2
ha mai sostenuto di aver da solo finanziato l'acquisto dell'immobile da parte della
; ha invece affermato di avervi contribuito ponendo a disposizione della Pt_1
stessa la somma, ulteriore rispetto a quella conseguibile mediante finanziamento bancario, e necessaria per pervenire al costo complessivo dell'operazione, che si aggirava sui 300 mila euro, posto che il prezzo del bene, così come pattuito in preliminare, era stato stabilito in € 260.000,00, oltre IVA per € 10.400,00; che le opere extra contratto ammontavano a circa € 15.000,00, e che andavano considerate anche le spese fiscali e notarili, contro l'ammontare in € 190.000,00 del mutuo acceso dalla;
l'affermazione, poi, secondo cui il prezzo pattuito nel contratto Pt_1
definitivo sarebbe effettivamente sceso ad € 197.600,00 non è in alcun modo credibile, in assenza di qualsiasi spiegazione delle ragioni economiche che avrebbero giustificato l'accordo tra le parti per una differenza di oltre 60 mila euro tra il prezzo originariamente pattuito in sede di preliminare e quello poi concordato con l'atto definitivo.
Non è quindi possibile accedere alla tesi di parte appellante secondo cui egli avrebbe fornito la prova contraria dell'insussistenza dell'erogazione da parte del della somma di € 90.400,00 al fine di render possibile alla Parte_2
l'acquisto dell'immobile. Pt_1
L'offerta di prova orale a conferma dei fatti allegati non può in alcun modo intendersi quale rinuncia ad avvalersi dell'effetto di astrazione processuale pagina 20 di 25 (inversione dell'onere probatorio) correlato alla ricognizione di debito. Il
secondo motivo di gravame è pertanto manifestamente infondato.
Nessun dubbio può sussistere in ordine al carattere ricognitivo della dichiarazione resa dalla con la mail del 23 settembre 2015 (doc. 24 Pt_1
fasc.mon.) con cui la stessa ha dichiarato: “teniamo conto che il mio debito nei tuoi
confronti ad oggi è di € 90.400,00 (tuo conteggio meno prestito)”. Il giudice di prime cure ha correttamente sottolineato il fatto che tale comunicazione era stata preceduta,
due giorni prima, da una conversazione via messaggi telefonici nel corso della quale la stessa SIa aveva dichiarato di ritenere inutile il ricorso ad un notaio, Pt_1
“la carta la scriveremo di sicuro”, “per il riconoscimento di debito basta già la mia
mail” (doc. 23 fasc.mon.), ed a ciò ha aggiunto la considerazione della relativa risposta da parte del il quale, con mail del 28 settembre 2015 (doc. 25 Parte_2
fasc.mon.), inviata alla SIa , ha dichiarato: “per quanto riguarda il tuo Pt_1
debito nei miei confronti, sono d'accordo nel consolidarlo in € 90.400,00 senza
restituzione degli ultimi € 10.000,00”. Col che, tenuto conto dell'originaria richiesta della restituzione per intero degli € 115.000,00 potrebbe anzi ravvisarsi la presenza della prova scritta dell'accordo transattivo, di cui all'art.1967 c.c. Ma, a prescindere da tale rilievo, la dichiarazione, per come è stata espressa, e per esser stata rivolta alla controparte, che aveva manifestato la richiesta di restituzione, per importo addirittura superiore, vale certamente a costituire ricognizione di debito, ai sensi dell'art.1988 cc.
Certamente non inficiata dal fatto che essa sia stata espressa a mezzo mail, essendone evidente la provenienza dalla stessa , la cui difesa, non a caso, ha prodotto Pt_1
pagina 21 di 25 essa stessa quali documenti le comunicazioni mail tra le parti.
La dichiarazione in discorso non è stata fatta oggetto di richiesta di annullamento per violenza morale, e deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace. Peraltro dalla lettura dell'insieme delle mail traspare un rapporto tra i contendenti assolutamente alla pari, anzi con una posizione di maggior debolezza proprio del reiteratamente scusatosi per le reazioni Parte_2
eccessive. Non vi è nulla nella documentazione epistolare acquisita che induca a ritenere che la abbia reso una dichiarazione ricognitiva non veritiera Pt_1
perché a ciò indotta dal timore di subire dall'ex compagno un danno ingiusto e notevole (art.1435 c.c.).
L'assunto poi secondo il quale la dichiarazione resa dalla si Pt_1
risolverebbe nella mera ripetizione di quanto alla stessa dichiarato dal costituisce all'evidenza una mera petizione di principio, contraddetta Parte_2
dall'evidenza documentale risultante dalle mail sopra richiamate e dal relativo contenuto.
Va pertanto tenuta per ferma l'inversione dell'onere probatorio correlata alla dichiarazione ricognitiva (art.1988 c.c.), con conseguente rigetto anche del terzo motivo di gravame.
Non avendo l'opponente fornito prova né Parte_1
dell'insussistenza del debito da lei stessa riconosciuto a favore dell'opposto
, né avendo ella fornito prova dell'intervenuta estinzione, Parte_2 pagina 22 di 25 per pagamento o altro titolo, della corrispondente obbligazione, deve pertanto confermarsi la decisione del giudice di prime cure in punto debenza da parte dell'opponente della somma in capitale monitoriamente azionata.
Quanto, infine, agli accessori sul credito, ed alla contestata – col quinto motivo di gravame – ingiunzione per il relativo pagamento come da domanda, e cioè
sulla base del disposto di cui al 4° comma dell'art.1284 c.c., è appena il caso di rilevare che, proprio in virtù della ricognizione di debito, e del suo effetto di
“astrazione processuale”, nessun dubbio può sussistere in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto obbligatorio nell'ambito del quale la si poneva come debitrice del pagamento della somma di € 90.400,00, Pt_1
promessa al e quest'ultimo come suo creditore. Trattandosi quindi Parte_2
di rapporto obbligatorio inadempiuto, può allo stesso essere applicata l'invocata disciplina di cui all'art.1284 cc., con conseguente rigetto anche del quinto motivo di gravame. In ogni caso, per la giurisprudenza di legittimità
<Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole
obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da
altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che
rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere
imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione.>> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023; in senso conforme Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023)
pagina 23 di 25 Di qui la conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.001 sino ad euro 260.000;
applicazione dei parametri medi per studio controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale e dei parametri minimi per fase istruttoria e/o di trattazione).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1372/2020 del Tribunale di
Bergamo.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 12.154,00 di cui euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la “fase pagina 24 di 25 istruttoria e/o di trattazione” ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14/05/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 25 di 25
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 56/ 2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
d a
, con il patrocinio dell'avv. LOBASCIO ANDREA , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA DUCA DELLA VITTORIA 49/L 70037 RUVO DI
PUGLIA presso il difensore avv. LOBASCIO ANDREA
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. COSTENARO ELENA , Parte_2 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI 15 24122 BERGAMO presso il difensore avv. COSTENARO ELENA
APPELLATO pagina 1 di 25 e posta in decisione all'udienza collegiale del 11/12/2024 avente ad oggetto:
Mutuo
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data
09/10/2020 con il n. 1372/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, per i motivi tutti di cui agli atti indicati in I°
grado e nel presente atto di appello, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso,
contrariis rejectis, così giudicare.
In via preliminare
- Sospendere ex art. 283 cpc l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata per i summenzionati gravi motivi.
In via principale
- In riforma dell'impugnata sentenza n.1372/2020, pubblicata il 9/10/2020 ed in accoglimento delle domande formulate in I° grado, revocare e dichiarare inefficace in tutte le sue statuizioni il decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso accertato che nulla deve l'Appellante per le causali di cui all'atto monitorio introduttivo. In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di I grado, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo, dichiarando illegittima la statuizione attinente la condanna agli interessi secondo la domanda formulata dal ricorrente nel monitorio e recepita de plano “come da domanda” dal Giudice che lo ha emesso.
pagina 2 di 25 In ogni caso, con integrale rifusione di spese e del compenso professionale di causa,
di entrambi i gradi del giudizio
Dell'appellato
In via principale e nel merito:
- respingere l'appello proposto dalla SIa e confermare in Parte_1
toto la sentenza impugnata n. 1372/20 emessa in data 24 settembre 2020, pubblicata il
9 ottobre 2020 dal Tribunale di Bergamo;
per l'effetto, confermare in tutte le sue statuizioni il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso la fondatezza della pretesa creditoria azionata in giudizio dal SI per tutti i motivi Parte_2
dedotti, ovvero per la miglior ragione ritenuta;
- respingere altresì la domanda formulata dall'appellante in via subordinata di revoca del decreto ingiuntivo per ritenuta illegittimità della statuizione della sentenza di primo grado relativa agli interessi, in quanto anch'essa priva di fondamento;
per l'effetto, confermare anche sul punto la sentenza impugnata.
- con rifusione di spese e di competenze professionali ex D.M. 55/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, offrendo in comunicazione i seguenti documenti: <1) Parte_2
contratto preliminare di acquisto di immobile in Bonate Sopra via Piave n.18/c; 2)
comunicazione in data 18/02/2008 inviata a Immobiliare Rosella srl;
3) comunicazione in data 22/07/2008 a firma di Immobiliare Rosella srl;
4) atto di compravendita in data
16/06/2008 Rep. n.56.069 Racc. n.
7.969 a firma del Notaio Dott. ; 5) estratto Persona_1
conto al 30/06/2008 del c/c Banco Posta intestato alla SIa;
6) Parte_1
pagina 3 di 25 distinta di versamento in data 17/06/2008 per € 38.000,00; 7) riepilogo degli importi trasferiti dal SI alla SIa per complessivi € Parte_2 Parte_1
115.000,00; 8) estratto di c/c al 30/06/2008 del c/c 20975 intestato a 9) Parte_2
estratto di c/c al 31/07/2008 del c/c 20975 intestato a 10) distinta di Parte_2
versamento in data 12/07/2008 per € 5.000,00 e libretto di risparmio postale n. 1-0079324075
000022667261 intestato a e 11) distinta di Parte_1 Parte_2
versamento in data 15/07/2008 per € 5.000,00 e libretto di risparmio postale n. 1-0079324075
000022667261 intestato a e 12) distinta di Parte_1 Parte_2
versamento in data 17/07/2008 per € 5.000,00 e libretto di risparmio postale n. 1-0079324075
000022667261 intestato a e 13) distinta di Parte_1 Parte_2
versamento in data 27/06/2008 per € 5.000,00 e libretto di risparmio postale n. 1-0079324075
000022667261 intestato a e 14) estratto contro al Parte_1 Parte_2
31/08/2008 del c/c Banco Posta intestato alla SIa;
15) libretto di Parte_1
risparmio postale n. 1-0079324075 000022667261 intestato a e Parte_1
indicante versamento in data 23/08/2008 per € 18.000,00; 16) estratto di Parte_2
c/c al 30/09/2008 del c/c 20975 intestato a indicante prelievo in data Parte_2
8/09/2008 per € 5.200,00; 17) estratto di c/c al 31/10/2008 del c/c 20975 intestato a
[...]
indicante prelievo in data 6/10/2008 per € 5.800,00; 18) estratto di c/c al Parte_2
28/11/2008 del c/c 20975 intestato a indicante prelievo in data 7/11/2008 Parte_2
per € 5.000,00; 19) estratto di c/c al 31/12/2008 del c/c 20975 intestato a Parte_2
indicante prelievo in data 2/12/2008 per € 4.500,00; 20) libretto di risparmio postale n. 1-
0079324075 000022667261 intestato a e Parte_1 Parte_2
indicante prelievo in data 2/12/2008 per € 4.500,00; 21) estratto conto al 31/12/2008 del c/c
Banco Posta intestato alla SIa;
22) distinta di versamento in data Pt_1 Parte_1
2/12/2008 per € 50.000.0 su c/c postale n.15664915 intestato alla SIa Parte_1
pagina 4 di 25 ; 23) messaggi telefonici scambiati tra e Pt_1 Parte_2 Parte_1
il giorno 21/09/2015; 24) copia comunicazione telefonica del 23/09/2015 a firma di
[...]
; 25) copia comunicazione telefonica del 28/09/2015 a firma di Parte_1 [...]
26) nota spese>> ed allegando: a) che tra il ricorrente Parte_2 [...]
e la SIa era iniziata nel marzo del 2003 Parte_2 Parte_1
una convivenza more uxorio con comune residenza presso l'immobile di proprietà del primo in Bergamo vi per Curnasco n.13/B; b) che dopo alcuni anni di convivenza i predetti avevano deciso di reperire un'abitazione più
grande e più vicina al posto di lavoro e che con tale intento nell'autunno del
2006 veniva stipulato contratto preliminare di compravendita per l'acquisto dell'immobile in Bonate Sopra via Piave n.18/C (docc.1, 2 e 3); c) che per determinazione della SIa RI il contratto era stato Parte_1
sottoscritto da lei soltanto, e non anche dal perché non voleva Parte_2
essere in comproprietà con quest'ultimo, padre di una figlia nata da precedente matrimonio;
d) che tuttavia la SIa non aveva Parte_1
disponibilità economiche sufficienti per l'acquisto e non riusciva ad ottenere dagli istituti bancari un mutuo per la somma a ciò necessaria e che per tale motivo la predetta ed il ricorrente avevano raggiunto un Parte_2
accordo perché il le mutuasse gli importi residui;
e) che per poter Parte_2
dar seguito a tale intesa il ricorrente aveva alienato Parte_2
l'immobile di sua esclusiva proprietà (doc.4), conseguendo un corrispettivo di
€ 127.000,00, dei quali € 38.000,00 venivano immediatamente accreditati sul pagina 5 di 25 c/c postale della a mezzo di assegni circolari consegnati dagli Pt_1
acquirenti dell'unità immobiliare;
f) che nel corso degli anni il ricorrente aveva disposto in favore della il trasferimento di Parte_2 Pt_1
ulteriori somme di danaro, conseguite in virtù del predetto atto di compravendita, allo scopo di consentirle l'acquisto della nuova abitazione di sua esclusiva proprietà; g) che, per espresso accordo intervenuto tra le parti, le somme, per complessivi € 115.000,00, come da allegato riepilogo (doc.7), e come da documenti bancari e postali (docc. nn.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21 e 22) erano state trasferite dal ricorrente Parte_2
alla SIa a titolo di mutuo, gratuito in ragione della Parte_1
relazione personale in essere tra i due;
h) che i trasferimenti delle predette somme erano avvenuti sia direttamente dal SI sia Parte_2
tramite giroconti di importi prima accreditati sul c/c postale cointestato ai conviventi e poi girati dalla SIa su altro suo conto Parte_1
esclusivo; i) che nel dicembre del 2018 si perfezionava la compravendita dell'abitazione di Bonate Sopra con acquisto della proprietà da parte della sola
SIa ed i due si trasferivano in tale immobile;
l) che Parte_1
lì il e la convivevano fino a quando nell'agosto del 2015 la Parte_2 Pt_1
loro relazione affettiva improvvisamente si interrompeva;
m) che a seguito dell'interruzione del rapporto le parti intavolavano una trattativa volta, tra l'altro, all'esatta determinazione delle somme che la mutuataria doveva pagina 6 di 25 restituire al ricorrente come da messaggi telefonici del 21/09/2015 Parte_2
(doc.13); n) che a seguito delle conversazioni, verificati i conteggi ed eseguite le varie operazioni contabili, con comunicazione 23/09/2015 (doc.24) la
SIa si riconosceva debitrice nei conti del SI Parte_1
della somma di € 90.400,0, aggiungendo considerazioni in Parte_2
ordine al fatto che la fidejussione prestata in suo favore dall'ex convivente all'istituto bancario (dove la stessa aveva acceso il mutuo per ottenere la residua parte del corrispettivo necessario per l'acquisto dell'immobile) era ancora in essere;
8) che il ricorrente con comunicazione telefonica del successivo 28/09/2015 aveva risposto alla sollecitazione della controparte dichiarandosi disponibile ad accettare il rimborso della sola somma di €
90.400,00; 9) che i tentativi rivolti al recupero della somma dovuta al ricorrente erano tutti rimasti senza risultato;
tanto premesso, ha chiesto ed ottenuto l'emissione a carico di di ingiunzione di Parte_1
pagamento per la somma di € 90.400,00 oltre interessi moratori ex art.1284
c.c., come modificato dal DL 132/2014 convertito in legge n.162/2014 ed oltre a rifusione spese di lite.
***
Avverso il decreto ingiuntivo n.1880/2016 ha proposto opposizione ex art.645
cpc chiedendone la revoca col favore delle spese. Ha in Parte_1
particolare offerto in comunicazione i seguenti documenti: <1) originale DI
pagina 7 di 25 n.1880/16 notificato;
2) mail 25/08/2015; 3), 4) e 5) tre contabili bancarie Persona_2
bonifici effettuati da Mirabile-Bolognini; 6) mail Mirabile-Bolognini 17/09/2025; 7)
corrispondenza mail Mirabile-Bolognini dal 30/09 al 22/09/2015; 8) e 9) mail Mirabile del
23/09/2015 e relativi conteggi;
10) cud Mirabile anni 2003-2015; 11) schema riassuntivo stampa stipendi accreditati da e versati nella “famiglia” ; 12) Pt_1 Persona_2
piano di ammortamento mutuo Mirabile;
13) contratto di mutuo 4/05/2007 Bipop/Bolognini
+ 1 e fidejussione Mirabile;
14) mail e 30/09/2015; 15) mail e Pt_1 Parte_2 Pt_1
1/10/2015; 16) mail e 2/10/2015; 17) fotografie rappresentanti Parte_2 Pt_1 Parte_2
le parti dell'abitazione danneggiate come appurate dalla all'atto di rilascio Pt_1
dell'abitazione del il 14/12/2015; 18) atto di denuncia-querela del 28/12/2015; 19) Parte_2
mail 3/12/2015; 20) trascrizione messaggi SMS 3/12/2015>> Parte_2 Persona_2
Dando atto del lungo periodo di convivenza more uxorio, affermando di avervi contribuito sia con l'apporto di € 105.000,00, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici della casa del e poi per l'arredamento Parte_2
dell'acquistata abitazione dallo stesso messa a disposizione, sia con gli stipendi percepiti dall'opponente durante il corso del rapporto, per oltre € 305.000,00,
di cui € 210.756,00 a far tempo dal 2009, vale a dire dall'acquisto dell'immobile, a suo dire dalla stessa effettuato accedendo ad un mutuo, alle proprie sostanze ed a quelle dei familiari. Lamentando condotte violente ed intimidatorie dell'opposto, l'opponente, dato atto di aver ottenuto da quest'ultimo intorno alla metà di dicembre 2015 la restituzione dell'immobile,
ha contestato la valenza dei documenti prodotti in monitorio quali mezzi di prova del prospettato mutuo, irrilevanti dovendosi allo scopo ritenere i contratti pagina 8 di 25 e le comunicazioni preliminari all'acquisto dell'immobile, la compravendita dall'opponente effettuata nel giugno 2008, i suoi estratti conto e le movimentazioni dei suoi conti, perché nessuna delle predette operazioni potrebbe fornir prova del dedotto mutuo;
parimenti inconferente sarebbe il contenuto delle mail scambiatesi tra le parti, che si collocavano in peculiare periodo temporale (il mese di settembre 2015), che faceva seguito ad episodi di violenza da parte dell'opposto, volti a riottenere la disponibilità
dell'abitazione, e che si giustificavano appunto con la situazione di allerta e di timore che ne era conseguita. La ha perciò negato di aver mai Pt_1
contratto prestiti con il ed ha aggiunto esser a suo dire irrilevante la Parte_2
ricezione, reciproca, di somme durante il periodo di convivenza, essendo le stesse confluite nella costituita famiglia per i più svariati titoli (rimborso di spese, apporti per vacanze, viaggi o necessità attinenti le esigenze familiari, o donazioni determinate dal desiderio di aiutarsi reciprocamente o al fine di finanziarie l'economia familiare e comunque per finalità solidaristiche dei conviventi). La dichiarazione apparentemente ricognitiva di cui al documento prodotto in monitorio non avrebbe potuto esser correttamente interpretata ove estrapolata dal più ampio contesto in cui andava ad inserirsi. In ogni caso si trattava di mail priva di firma digitale per la quale non sussisteva alcuna garanzia di paternità e di segretezza. Difettava quindi la causale giuridica della pretesa restitutoria monitoriamente azionata, tanto più in quanto le reciproche pagina 9 di 25 dazioni dovevano ascriversi all'obbligo assistenziale di cui all'art.143 c.c.,
norma estensibile anche al rapporto di convivenza more uxorio, rientrando perciò nell'alveo dei diritti e dei dover di assistenza morale e materiale di coppia.
***
Nella sua comparsa di costituzione e risposta l'opposto ha Parte_2
ribadito di aver mutuato all'opponente la somma di € 90.400,00
monitoriamente richiesta in restituzione perché la beneficiaria potesse acquistare l'immobile in Bonate Sopra via Piave n.18/C di cui sarebbe poi divenuta proprietaria esclusiva. Nel merito ha osservato che i documenti prodotti unitamente al ricorso per DI da n.5 a n.22 dovevano ritenersi idonei a comprovare la dazione di somme di danaro alla SIa Parte_1
perché la stessa potesse acquistare l'immobile poi divenuto di sua proprietà
esclusiva. In tal senso stavano poi i messaggi telefonici e le comunicazioni telematiche che le parti si erano scambiate (docc.23, 24 e 25 del monitorio),
recanti chiaro riconoscimento da parte della SIa del Parte_1
suo debito di € 90.400,00 nei confronti dell'ex convivente.
Di nessun rilievo sarebbe poi stata la contestazione circa la provenienza dei messaggi, in quanto non trasmessi a mezzo pec, sia perché secondo il disposto di cui all'art.2712 c.c. (così come modificato dal d.lgs n.235/2010) le riproduzioni informatiche “formano piena prova dei fatti e delle cose pagina 10 di 25 rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”), sia perché era stata la stessa opponente ad esibire in giudizio le mail in questione, in tal modo assumendosi la paternità del riconoscimento di debito ivi espresso;
l'opponente in ogni caso avrebbe omesso di contestare specificamente il fatto storico dedotto (dell'invio al da parte della della mail 23/09/2015, doc. 24 monitorio, Parte_2 Pt_1
recante la frase: “teniamo conto che il mio debito nei tuoi confronti ad oggi è
di € 90.400,00” e della risposta, sempre a mezzo mail, doc. 25 monitorio,
trasmessa all'opponente dall'opposto in data 28/09/2015: “per quanto riguarda
il tuo debito nei miei confronti, sono d'accordo nel consolidarlo in € 90.400,00
senza restituzione degli ultimi € 10.000,00”).
L'opposto ha poi negato potersi ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di obbligazione naturale ex art.2034 c.c., con conseguente “soluti retentio”, posto che tale disciplina è da ritenersi applicabile alle sole somme corrisposte dal convivente more uxorio per l'aiuto nella gestione domestica, nella cura della casa e nell'accudimento della prole (Cass. n.1266/2016), non per le somme che esulino dalle suddette esigenze, come nel caso di specie, over le somme erogate dal erano state utilizzate per l'acquisto di un bene immobile Parte_2
di proprietà esclusiva della beneficiaria delle dazioni di danaro, quindi per una finalità che andava ben oltre il contributo al mantenimento ed alle esigenze della coppia di fatto. Quanto poi al tema del contributo dato alla vita familiare,
pagina 11 di 25 l'opposto ha replicato affermando di avervi egli pure provveduto versando dal
2003 dapprima sul conto corrente comune n.23604 Banca Popolare di
Bergamo e poi dal 2009 al 2013 sul conto corrente della SIa Pt_1 Pt_1
presso Webank l'importo complessivo di €.77.533,00, ed ancora
[...]
effettuando esborsi per finalità familiari, tramite carta di credito, per €
23.706,43, e provvedendo a pagare le vacanze della coppia per complessivi €
6.080,00 ed a coprire le spese dell'utenza telefonica fissa per complessivi €
2.421,50; ha affermato, pertanto, di aver effettuato erogazioni per il vivere comune pre circa € 110.000,00.
***
Non concessa la richiesta provvisoria esecutorietà al DI opposto, autorizzato il richiesto deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, con la prima delle quali l'opponente ha prodotto, a doc.21, gli estratti del conto corrente della SIa (ad eccezione di alcuni non reperiti, ma in parte Parte_1
già prodotti dal che riportano i versamenti effettuati sul conto comune ove Parte_2
ben si evidenziano gli altrettanti ben maggiori apporti effettuati dalla stessa;
a doc. 22
gli estratti conto delle carte di credito ove si evince che dal 2003 al 2015 la stessa ha sostenuto spese in favore della famiglia per circa € 150.000; a doc 23 prospetto riassuntivo dei pagamenti effettati per spese comuni familiari ed addebitati sulle carte di credito;
a doc. 24 prospetto riassuntivo dei versamenti effettuati dalla dal Pt_1
proprio conto al c/c comune sino al 2009 (periodo in cui il c/c familiare divenne esclusivamente quello intestato a ), in replica al doc. 4 allegato alla comparsa Pt_1 pagina 12 di 25 di costituzione e risposta, con ivi annotati i versamenti estranei alla conduzione familiare;
a doc.25: prospetto riassuntivo spese per utenze pagate da pari ad Pt_1
€ 14.521,87; a doc.26 prospetto riassuntivo stipendi Mirabili accreditati sul c/c comune;
a doc.27 l'ulteriore comunicazione pervenuta alla SIa Parte_3
Unicredit ove si conferma che l'impegno assunto quale garante (fidejussione nell'interesse di Eurocogen House 2012 fattale sottoscrivere dal per i Parte_2
rapporti familiari dallo stesso intrattenuti con i di lui soci) non sarà svincolabile fino alla verifica del buon fine dell'intero pagamento del debito garantito, ovverosia sino al 2022 sicchè la richiesta effettuata dalla SIa di recesso è stata negata Pt_1
dall'Istituto di credito;
a doc. 28 una mail inviata dal alla in data Parte_2 Pt_1
7/10/2015 ove si evince che lo stesso all'atto della cessazione della Parte_2
convivenza riferisce che necessiterebbe di € 40.000,00 (10.000,00 euro tuoi più
l'aiuto di tua mamma).
Dedotti da entrambe le parti prova orale sui capitoli rispettivamente dedotti nella memoria n.2, il giudice istruttore ha tuttavia ritenuto la causa matura per la decisione e ne ha disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni. La causa è stata quindi assegnata a sentenza all'udienza del giorno 11/09/2019, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Con sentenza n.1372/2020 il Tribunale di Bergamo ha definito la lite respingendo l'opposizione avverso il DI n.1880/2016 e condannando l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite.
pagina 13 di 25 ***
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Mirabile Parte_1
rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono;
si è
costituito il quale ha resistito al gravame avversario Parte_2
chiedendone il rigetto col favore delle spese;
la causa è stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di prime cure è pervenuto al rigetto dell'opposizione ex art.645 cpc sulla base delle seguenti considerazioni.
1. Deve ritenersi provata la dazione di denaro da parte di a Parte_2 [...]
; la circostanza, oltre ad emergere dalla documentazione bancaria Parte_1
prodotta dall'odierno opposto, deve ritenersi pacifica perché non contestata;
pertanto,
stante la relevatio ab onere probandi in cui consiste il principio di non contestazione previsto dall'art.115 c.p.c., la consegna di € 90.400,00 deve essere ritenuto quale fatto espunto dal novero delle circostanze bisognevoli di prova.
2. La prova della sussistenza di un obbligo restitutorio in capo all'odierna opponente emerge dalla documentazione prodotta da parte opposta, da cui si evince la sussistenza di plurime ricognizioni di debito della SIa , oltre che sue Pt_1
dichiarazioni di natura confessoria. In particolare, nella comunicazione email del 23
pagina 14 di 25 settembre 2015 (doc. 24 fasc.mon.) l'odierna opponente ha dichiarato: “teniamo
conto che il mio debito nei tuoi confronti ad oggi è di € 90.400,00 (tuo conteggio
meno prestito)”. Tale mail era stata preceduta, due giorni prima, da una conversazione via messaggi telefonici nel corso della quale la SIa aveva Pt_1
dichiarato di ritenere inutile il ricorso ad un notaio, “la carta la scriveremo di sicuro”,
“per il riconoscimento di debito basta già la mia mail” (doc. 23 fasc.mon.). A tali comunicazioni ha fatto quindi seguito una mail del 28 settembre 2015 (doc. 25
fasc.mon.) inviata alla SIa dal SI con cui questi ha Pt_1 Parte_2
dichiarato: “per quanto riguarda il tuo debito nei miei confronti, sono d'accordo nel
consolidarlo in € 90.400,00 senza restituzione degli ultimi € 10.000,00”.
3. Tali comunicazioni telematiche, come ha correttamente dedotto parte opposta, non sono state contestate né disconosciute dall'opponente. Inoltre, come altrettanto correttamente eccepito dall'opposto, a fini probatori è irrilevante che le comunicazioni email siano prive di sottoscrizione digitale, tanto più alla luce del fatto che le stesse sono state prodotte dall'opponente.
4. Nel corso del procedimento penale R.G. 805/2017, R.G.N.R. 16289/2015
nell'udienza dell'8 maggio 2017 (il relativo verbale è prodotto sub doc. 10 fasc.
opposto) la SIa , alla domanda del Giudice in ordine alla somma di Pt_1
denaro ingiunta con il decreto oggetto della presente opposizione ha risposto dichiarando di non averli restituiti.
5. Da tali dichiarazioni emerge dunque, in modo univoco, il riconoscimento del debito da parte della SIa;
pertanto, ai sensi dell'art. 1988 cod.civ., Pt_1
pagina 15 di 25 sarebbe stato onere dell'odierna opponente provare l'insussistenza del debito o l'estinzione del rapporto obbligatorio.
6. Tale prova non può ritenersi raggiunta sussumendo la consegna di € 90.400,00 da parte del SI alla SIa nella fattispecie dell'obbligazione Parte_2 Pt_1
naturale ex art. 2034 cod.civ.
Come correttamente dedotto da parte opposta con il supporto della giurisprudenza di legittimità dalla stessa richiamata, la disciplina delle obbligazioni naturali è
applicabile alle sole somme corrisposte per la gestione della vita familiare, per la cura della casa, per l'accudimento dei figli, mentre non è applicabile allorquando si discorra di somme ingenti che, risultando sproporzionate rispetto alle usuali esigenze economiche della vita familiare, travalichino le necessità di mantenimento della coppia, risultando quali prestazioni a mero vantaggio di uno solo dei conviventi (cfr.
Cass. n. 14732/2018).
7. E' fatto pacifico in causa che l'importo ingiunto è stato corrisposto dal SI
per consentire alla SIa di acquistare un'abitazione di sua Parte_2 Pt_1
esclusiva proprietà. Co ogni evidenza tale erogazione non è riconducibile alle spese imputabili agli ordinari ed usuali mantenimento e gestione della vita familiare. Il
SI del resto, in tale sede non ha avanzato una pretesa restitutoria in Parte_2
ordine agli importi versati nel corso del rapporto, durato per oltre dieci anni, a beneficio della vita comune, ma le sole somme prestate all'ex compagna allo scopo di consentirle l'acquisto della proprietà di un bene immobile. La dazione di una somma sì ingente di denaro non può certamente essere annoverata tra gli scambi di denaro pagina 16 di 25 che normalmente avvengono tra conviventi.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza.
***
I motivi di gravame
Col primo motivo l'appellante lamenta come erronea l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la somma di € 90.400,00 richiesta in restituzione sarebbe stata utilizzata dall'appellante per l'acquisto dell'immobile in Bonate Sopra via Piave n.18/C, poi divenuto di sua proprietà. Sostiene di aver fornito prova documentale contraria (prova dell'inesistenza del mutuo finalizzato all'acquisto della casa) asserendo che la proprietà di quest'ultima sarebbe stata da lei ottenuta al prezzo di € 197.600,00 di cui € 190.000,00
grazie ad accollo del finanziamento Intesa Sanpaolo ed € 7.600,00 con assegno bancario.
Col secondo motivo sostiene che l'appellato, avendo dedotto prova (nella memoria n.2) a conferma dell'esistenza del rapporto fondamentale (mutuo),
avrebbe implicitamente rinunciato ad avvalersi dell'effetto di astrazione processuale ex art.1988 c.c. correlato alla ricognizione di debito.
Col terzo motivo lamenta non essersi considerato il fatto che le comunicazioni da cui il giudice di prime cure aveva ritenuto di trarre conferma circa la fondatezza della pretesa restitutoria dell'opposto erano state rilasciate da pagina 17 di 25 <una donna preoccupata dalla necessità di assecondare un compagno
violento, di evitarne le ire e il rischio di altre aggressioni>>, e ciò perché
<solo una settimana prima, rispetto alla mail del 23/09, aveva Parte_2
usato violenza nei suoi confronti>>. Di qui la ritenuta insussistenza nella dichiarazione in oggetto del richiesto carattere di univocità. Anche in relazione al fatto che il dato di € 90.400,00 <scambiato tra gli ex conviventi>> non sarebbe <il risultato finale (da verificare ed ammesso in ipotesi) delle
reciproche concessioni, ma il dato contabile riferito da una parte ( Parte_2
che, necessariamente, deve essere confrontato e eventualmente compensato
con i prestiti, le anticipazioni, le spese dell'altra parte ( )>>. La mail Pt_1
del 28/09/2015 sarebbe pertanto <priva di qualsiasi contenuto di
riconoscimento dal momento che proviene dal e non dalla sig.ra Parte_2
. Le medesime considerazioni andrebbero fatte per le dichiarazioni Parte_1
rese da quest'ultima nel procedimento penale.
Col quarto motivo di gravame l'appellante censura come infondata la decisione del giudice di prime cure secondo cui la documentazione offerta in monitorio avrebbe fornito prova della dazione del denaro, lì oggetto di richiesta di restituzione, dal ricorrente alla ingiungenda . Parte_2 Pt_1
Col quinto motivo di gravame contesta l'attribuzione degli interessi ex art.1284, 4° comma, cc, non applicabile in quanto riferibile esclusivamente all'inadempimento di un rapporto contrattuale, non ricorrente nella fattispecie.
pagina 18 di 25 ***
Il collegio ritiene di dover prendere le mosse dalla questione relativa alla prova della dazione del denaro richiesto in restituzione (quarto motivo di gravame).
L'appellante contesta che della stessa possa costituire idonea e sufficiente prova la documentazione prodotta in monitorio. E critica il giudice di prime cure per essersi erroneamente determinato in tal senso. Sennonché questa è
soltanto una delle due considerazioni espresse al riguardo in sentenza: il
Tribunale ha infatti affermato anche che la circostanza dell'avvenuta dazione di tale denaro aveva costituito circostanza pacifica tra le parti, non fatta oggetto di contestazione da parte dell'opponente, e, come tale, da ritenersi soggetta alla regola di cui all'art.115 cpc con riguardo alla cosiddetta “relevatio ab onere
probandi”; ebbene, tale considerazione non è stata fatta oggetto di specifica contestazione, né di argomentata critica;
l'appellante, infatti, non ha indicato in quale parte del suo atto di opposizione, e con quali parole, ella avrebbe espressamente negato di aver ricevuto dal le somme di cui lo stesso le aveva chiesto la Parte_2
restituzione. Poiché, com'è noto, nel giudizio di opposizione ex art.645 cpc convenuto in senso sostanziale è l'opponente, quest'ultimo è tenuto a prendere
<>, come previsto dall'art.167
cpc, e ciò deve fare nell'atto di opposizione ex art.645 cpc, che, in tale procedimento,
svolge la medesima funzione della compara di risposta nel rito ordinario.
Deve pertanto aversi per accertata la dazione della somma di € 90.400,00, oggetto della richiesta di restituzione da parte del Parte_2
pagina 19 di 25 Quanto al primo motivo di gravame, è appena il caso di rilevare che, come emerge dal testo del ricorso monitorio, sopra (quasi) testualmente riportato, il non Parte_2
ha mai sostenuto di aver da solo finanziato l'acquisto dell'immobile da parte della
; ha invece affermato di avervi contribuito ponendo a disposizione della Pt_1
stessa la somma, ulteriore rispetto a quella conseguibile mediante finanziamento bancario, e necessaria per pervenire al costo complessivo dell'operazione, che si aggirava sui 300 mila euro, posto che il prezzo del bene, così come pattuito in preliminare, era stato stabilito in € 260.000,00, oltre IVA per € 10.400,00; che le opere extra contratto ammontavano a circa € 15.000,00, e che andavano considerate anche le spese fiscali e notarili, contro l'ammontare in € 190.000,00 del mutuo acceso dalla;
l'affermazione, poi, secondo cui il prezzo pattuito nel contratto Pt_1
definitivo sarebbe effettivamente sceso ad € 197.600,00 non è in alcun modo credibile, in assenza di qualsiasi spiegazione delle ragioni economiche che avrebbero giustificato l'accordo tra le parti per una differenza di oltre 60 mila euro tra il prezzo originariamente pattuito in sede di preliminare e quello poi concordato con l'atto definitivo.
Non è quindi possibile accedere alla tesi di parte appellante secondo cui egli avrebbe fornito la prova contraria dell'insussistenza dell'erogazione da parte del della somma di € 90.400,00 al fine di render possibile alla Parte_2
l'acquisto dell'immobile. Pt_1
L'offerta di prova orale a conferma dei fatti allegati non può in alcun modo intendersi quale rinuncia ad avvalersi dell'effetto di astrazione processuale pagina 20 di 25 (inversione dell'onere probatorio) correlato alla ricognizione di debito. Il
secondo motivo di gravame è pertanto manifestamente infondato.
Nessun dubbio può sussistere in ordine al carattere ricognitivo della dichiarazione resa dalla con la mail del 23 settembre 2015 (doc. 24 Pt_1
fasc.mon.) con cui la stessa ha dichiarato: “teniamo conto che il mio debito nei tuoi
confronti ad oggi è di € 90.400,00 (tuo conteggio meno prestito)”. Il giudice di prime cure ha correttamente sottolineato il fatto che tale comunicazione era stata preceduta,
due giorni prima, da una conversazione via messaggi telefonici nel corso della quale la stessa SIa aveva dichiarato di ritenere inutile il ricorso ad un notaio, Pt_1
“la carta la scriveremo di sicuro”, “per il riconoscimento di debito basta già la mia
mail” (doc. 23 fasc.mon.), ed a ciò ha aggiunto la considerazione della relativa risposta da parte del il quale, con mail del 28 settembre 2015 (doc. 25 Parte_2
fasc.mon.), inviata alla SIa , ha dichiarato: “per quanto riguarda il tuo Pt_1
debito nei miei confronti, sono d'accordo nel consolidarlo in € 90.400,00 senza
restituzione degli ultimi € 10.000,00”. Col che, tenuto conto dell'originaria richiesta della restituzione per intero degli € 115.000,00 potrebbe anzi ravvisarsi la presenza della prova scritta dell'accordo transattivo, di cui all'art.1967 c.c. Ma, a prescindere da tale rilievo, la dichiarazione, per come è stata espressa, e per esser stata rivolta alla controparte, che aveva manifestato la richiesta di restituzione, per importo addirittura superiore, vale certamente a costituire ricognizione di debito, ai sensi dell'art.1988 cc.
Certamente non inficiata dal fatto che essa sia stata espressa a mezzo mail, essendone evidente la provenienza dalla stessa , la cui difesa, non a caso, ha prodotto Pt_1
pagina 21 di 25 essa stessa quali documenti le comunicazioni mail tra le parti.
La dichiarazione in discorso non è stata fatta oggetto di richiesta di annullamento per violenza morale, e deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace. Peraltro dalla lettura dell'insieme delle mail traspare un rapporto tra i contendenti assolutamente alla pari, anzi con una posizione di maggior debolezza proprio del reiteratamente scusatosi per le reazioni Parte_2
eccessive. Non vi è nulla nella documentazione epistolare acquisita che induca a ritenere che la abbia reso una dichiarazione ricognitiva non veritiera Pt_1
perché a ciò indotta dal timore di subire dall'ex compagno un danno ingiusto e notevole (art.1435 c.c.).
L'assunto poi secondo il quale la dichiarazione resa dalla si Pt_1
risolverebbe nella mera ripetizione di quanto alla stessa dichiarato dal costituisce all'evidenza una mera petizione di principio, contraddetta Parte_2
dall'evidenza documentale risultante dalle mail sopra richiamate e dal relativo contenuto.
Va pertanto tenuta per ferma l'inversione dell'onere probatorio correlata alla dichiarazione ricognitiva (art.1988 c.c.), con conseguente rigetto anche del terzo motivo di gravame.
Non avendo l'opponente fornito prova né Parte_1
dell'insussistenza del debito da lei stessa riconosciuto a favore dell'opposto
, né avendo ella fornito prova dell'intervenuta estinzione, Parte_2 pagina 22 di 25 per pagamento o altro titolo, della corrispondente obbligazione, deve pertanto confermarsi la decisione del giudice di prime cure in punto debenza da parte dell'opponente della somma in capitale monitoriamente azionata.
Quanto, infine, agli accessori sul credito, ed alla contestata – col quinto motivo di gravame – ingiunzione per il relativo pagamento come da domanda, e cioè
sulla base del disposto di cui al 4° comma dell'art.1284 c.c., è appena il caso di rilevare che, proprio in virtù della ricognizione di debito, e del suo effetto di
“astrazione processuale”, nessun dubbio può sussistere in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto obbligatorio nell'ambito del quale la si poneva come debitrice del pagamento della somma di € 90.400,00, Pt_1
promessa al e quest'ultimo come suo creditore. Trattandosi quindi Parte_2
di rapporto obbligatorio inadempiuto, può allo stesso essere applicata l'invocata disciplina di cui all'art.1284 cc., con conseguente rigetto anche del quinto motivo di gravame. In ogni caso, per la giurisprudenza di legittimità
<Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole
obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da
altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che
rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere
imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione.>> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023; in senso conforme Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023)
pagina 23 di 25 Di qui la conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.001 sino ad euro 260.000;
applicazione dei parametri medi per studio controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale e dei parametri minimi per fase istruttoria e/o di trattazione).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1372/2020 del Tribunale di
Bergamo.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 12.154,00 di cui euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la “fase pagina 24 di 25 istruttoria e/o di trattazione” ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14/05/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 25 di 25