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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/06/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2456/2024 R.G. promosso ex art. 281 decies c.p.c., da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Paolinelli, Parte_1
avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Caltanissetta del 19.8.2024, notificato il
2.12.2024, con il quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. , in persona del pro tempore. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
-RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “Tutto quanto premesso, dedotto e documentato, richiamato il ricorso introduttivo così come integrato dai successivi depositi documentali e dal presente si insiste nell'accoglimento del ricorso, come da rassegnate conclusioni In via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'inespellibilità del ricorrente ai sensi dell'art. 19
D. Lgs. 286/1998 e per l'effetto accertato e dichiarato il diritto dello stesso al rinnovo del permesso per protezione speciale di cui all'art. 19 D. Lgs. 286/1998 in ragione della disciplina applicabile al caso di specie, annullare e/o disapplicare con ogni statuizione il decreto del Questore della
Provincia di Caltanissetta Cat A-12/2024/Imm/8890com con ogni declaratoria in ordine alla nullità,
annullabilità ovvero inefficacia del provvedimento impugnato nel presente procedimento.
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione residuale di cui all'art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/1998 e per l'effetto – annullato / disapplicato il decreto del Questore della Provincia di Caltanissetta Cat A-12/2024/Imm/8890com, accertare e dichiarare il diritto dello stesso al rilascio del relativo permesso di soggiorno, ovvero altro ritenuto idoneo al caso di specie.
Con ogni consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, dei quali si chiede la liquidazione come da separata istanza, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Con ogni ulteriore riserva”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.4.2025, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato preliminarmente che deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente che,
sebbene sia stata regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, avendo depositato in atti richiesta di visibilità degli atti in data 10.1.2025;
rilevato, nel merito, che il ricorrente ha chiesto al Questore di Caltanissetta il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che con il provvedimento del 19.8.2024, notificato il 2.12.2024, il Questore di Caltanissetta
ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso per protezione speciale, atteso che la Commissione
Territoriale aveva ritenuto che non sussistevano i presupposti per il chiesto rinnovo del permesso di soggiorno;
che il ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato in data 23.12.2024, il suddetto provvedimento del Questore, chiedendo preliminarmente la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, il suo annullamento, con relativo rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che il non si è costituito in giudizio;
Controparte_1
ritenuto che, come detto, con il provvedimento impugnato la Questura di Caltanissetta ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, atteso che la Commissione
Territoriale aveva ritenuto che non sussistevano i presupposti per il permanere del permesso di soggiorno e ciò, per come rilevato dallo stesso ricorrente, senza aver chiesto - e quindi esaminato -
alcuna documentazione al ricorrente;
considerato che con l'ordinanza depositata l'1.2.2025 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
ritenuto che non sussiste l'illegittimità del provvedimento del Questore sotto il profilo della mancata comunicazione del cd. “preavviso di rigetto” per violazione dell'art. 4 Reg. UE 604/2013
“Diritto di informazione” in relazione all'art. 10 bis L. 241/1990, tenuto conto del fatto che l'omessa comunicazione del parere della Commissione Territoriale non ha inciso in alcun modo sulla possibilità del ricorrente di impugnare il provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo e di fare valere ogni ragione anche rispetto all'eventuale erroneità del detto parere;
che, inoltre, al riguardo, appare opportuno ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa: "nel procedimento amministrativo la mancata comunicazione del preavviso di
rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale in quanto la norma sancita
dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma
2 il quale, nell'imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non
annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale
del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma
dell'atto allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 28 giugno 2016, n. 2902 e 27 settembre
2016, n. 3948);
ritenuto, pertanto, che occorre valutare, nel merito, se sussistono i presupposti per il chiesto rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi della normativa di cui al D.L.
20/2023, non emergendo, comunque, la fondatezza delle dedotte censure inerenti la carenza di una effettiva valutazione circa la sussistenza dei relativi requisiti, posto che il Questore, nel prendere atto del parere negativo della Commissione Territoriale, ha adottato il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, avendo ritenuto che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della normativa sopra richiamata;
ritenuto che sussistono i presupposti per il rinnovo per permesso di soggiorno potendosi riconoscere in capo al ricorrente i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale secondo la normativa di cui all'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1 e 1.1 del
D. Lgs. 286/1998, anche sulla base delle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023;
ritenuto, infatti, che, pur non emergendo ragioni di tutela correlate al pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero che il ricorrente sia sottoposto a tortura o subire trattamenti disumani o degradanti, o rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, sussiste il pericolo che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare;
ritenuto, a tal riguardo, che il ricorrente ha intrapreso in Italia durante gli anni di permanenza e con adeguata continuità un appropriato percorso di integrazione nel tessuto lavorativo e sociale,
avendo iniziato a lavorare già nel 2021 (cfr. documentazione lavorativa prodotta) ed avendo allegato anche documenti attestanti l'esercizio di attività lavorativa nel 2024 e nel 2025, tra i quali un contratto di lavoro della durata di 5 anni, a partire dal luglio 2024, per il quale percepisce una retribuzione mensile media di circa 950 euro (cfr. documentazione lavorativa, CU 2025 e buste paga depositate), potendosi, quindi, prevedere, per lui un ulteriore e proficuo consolidamento del percorso di integrazione sociale e lavorativa sul territorio italiano;
ritenuto che il Questore, con il provvedimento impugnato, non ha indicato la sussistenza di precedenti penali ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno e pure il P.M. ha evidenziato l'assenza di pregiudizi penali e carichi pendenti, ciò ad ulteriore riprova di una condotta di vita rispettosa dei principi del paese ospitante;
ritenuto, inoltre, che non appare opportuno un rientro in Nigeria, da cui il ricorrente ormai manca da oltre otto anni, atteso che il ritorno nel Paese d'origine, comporterebbe, quasi certamente,
anche gravi ricadute psicologiche, posto che il predetto verrebbe reinserito in un contesto sociale ormai a lui estraneo particolarmente sotto il profilo lavorativo;
ritenuto, pertanto, che la domanda di cui sopra deve essere accolta, sussistendo i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi della sopra ricordata normativa;
ritenuto che nulla deve disporsi sulle spese atteso che, diversamente, le stesse, essendo il ricorrente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, dovrebbero porsi a carico di altra amministrazione dello Stato;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
riconosce il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di Parte_1
soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. n. 286/1998.
Nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2456/2024 R.G. promosso ex art. 281 decies c.p.c., da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Paolinelli, Parte_1
avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Caltanissetta del 19.8.2024, notificato il
2.12.2024, con il quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. , in persona del pro tempore. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
-RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “Tutto quanto premesso, dedotto e documentato, richiamato il ricorso introduttivo così come integrato dai successivi depositi documentali e dal presente si insiste nell'accoglimento del ricorso, come da rassegnate conclusioni In via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'inespellibilità del ricorrente ai sensi dell'art. 19
D. Lgs. 286/1998 e per l'effetto accertato e dichiarato il diritto dello stesso al rinnovo del permesso per protezione speciale di cui all'art. 19 D. Lgs. 286/1998 in ragione della disciplina applicabile al caso di specie, annullare e/o disapplicare con ogni statuizione il decreto del Questore della
Provincia di Caltanissetta Cat A-12/2024/Imm/8890com con ogni declaratoria in ordine alla nullità,
annullabilità ovvero inefficacia del provvedimento impugnato nel presente procedimento.
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione residuale di cui all'art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/1998 e per l'effetto – annullato / disapplicato il decreto del Questore della Provincia di Caltanissetta Cat A-12/2024/Imm/8890com, accertare e dichiarare il diritto dello stesso al rilascio del relativo permesso di soggiorno, ovvero altro ritenuto idoneo al caso di specie.
Con ogni consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, dei quali si chiede la liquidazione come da separata istanza, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Con ogni ulteriore riserva”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.4.2025, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato preliminarmente che deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente che,
sebbene sia stata regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, avendo depositato in atti richiesta di visibilità degli atti in data 10.1.2025;
rilevato, nel merito, che il ricorrente ha chiesto al Questore di Caltanissetta il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che con il provvedimento del 19.8.2024, notificato il 2.12.2024, il Questore di Caltanissetta
ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso per protezione speciale, atteso che la Commissione
Territoriale aveva ritenuto che non sussistevano i presupposti per il chiesto rinnovo del permesso di soggiorno;
che il ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato in data 23.12.2024, il suddetto provvedimento del Questore, chiedendo preliminarmente la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, il suo annullamento, con relativo rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che il non si è costituito in giudizio;
Controparte_1
ritenuto che, come detto, con il provvedimento impugnato la Questura di Caltanissetta ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, atteso che la Commissione
Territoriale aveva ritenuto che non sussistevano i presupposti per il permanere del permesso di soggiorno e ciò, per come rilevato dallo stesso ricorrente, senza aver chiesto - e quindi esaminato -
alcuna documentazione al ricorrente;
considerato che con l'ordinanza depositata l'1.2.2025 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
ritenuto che non sussiste l'illegittimità del provvedimento del Questore sotto il profilo della mancata comunicazione del cd. “preavviso di rigetto” per violazione dell'art. 4 Reg. UE 604/2013
“Diritto di informazione” in relazione all'art. 10 bis L. 241/1990, tenuto conto del fatto che l'omessa comunicazione del parere della Commissione Territoriale non ha inciso in alcun modo sulla possibilità del ricorrente di impugnare il provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo e di fare valere ogni ragione anche rispetto all'eventuale erroneità del detto parere;
che, inoltre, al riguardo, appare opportuno ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa: "nel procedimento amministrativo la mancata comunicazione del preavviso di
rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale in quanto la norma sancita
dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma
2 il quale, nell'imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non
annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale
del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma
dell'atto allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 28 giugno 2016, n. 2902 e 27 settembre
2016, n. 3948);
ritenuto, pertanto, che occorre valutare, nel merito, se sussistono i presupposti per il chiesto rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi della normativa di cui al D.L.
20/2023, non emergendo, comunque, la fondatezza delle dedotte censure inerenti la carenza di una effettiva valutazione circa la sussistenza dei relativi requisiti, posto che il Questore, nel prendere atto del parere negativo della Commissione Territoriale, ha adottato il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, avendo ritenuto che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della normativa sopra richiamata;
ritenuto che sussistono i presupposti per il rinnovo per permesso di soggiorno potendosi riconoscere in capo al ricorrente i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale secondo la normativa di cui all'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1 e 1.1 del
D. Lgs. 286/1998, anche sulla base delle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023;
ritenuto, infatti, che, pur non emergendo ragioni di tutela correlate al pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero che il ricorrente sia sottoposto a tortura o subire trattamenti disumani o degradanti, o rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, sussiste il pericolo che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare;
ritenuto, a tal riguardo, che il ricorrente ha intrapreso in Italia durante gli anni di permanenza e con adeguata continuità un appropriato percorso di integrazione nel tessuto lavorativo e sociale,
avendo iniziato a lavorare già nel 2021 (cfr. documentazione lavorativa prodotta) ed avendo allegato anche documenti attestanti l'esercizio di attività lavorativa nel 2024 e nel 2025, tra i quali un contratto di lavoro della durata di 5 anni, a partire dal luglio 2024, per il quale percepisce una retribuzione mensile media di circa 950 euro (cfr. documentazione lavorativa, CU 2025 e buste paga depositate), potendosi, quindi, prevedere, per lui un ulteriore e proficuo consolidamento del percorso di integrazione sociale e lavorativa sul territorio italiano;
ritenuto che il Questore, con il provvedimento impugnato, non ha indicato la sussistenza di precedenti penali ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno e pure il P.M. ha evidenziato l'assenza di pregiudizi penali e carichi pendenti, ciò ad ulteriore riprova di una condotta di vita rispettosa dei principi del paese ospitante;
ritenuto, inoltre, che non appare opportuno un rientro in Nigeria, da cui il ricorrente ormai manca da oltre otto anni, atteso che il ritorno nel Paese d'origine, comporterebbe, quasi certamente,
anche gravi ricadute psicologiche, posto che il predetto verrebbe reinserito in un contesto sociale ormai a lui estraneo particolarmente sotto il profilo lavorativo;
ritenuto, pertanto, che la domanda di cui sopra deve essere accolta, sussistendo i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi della sopra ricordata normativa;
ritenuto che nulla deve disporsi sulle spese atteso che, diversamente, le stesse, essendo il ricorrente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, dovrebbero porsi a carico di altra amministrazione dello Stato;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
riconosce il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di Parte_1
soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. n. 286/1998.
Nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto