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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 17975/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 17975/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Camandona 1, Torino presso lo studio dell'avv. FERRETTI
GABRIELE e dell'avv. INVINCIBILE FEDERICA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NOVALESA il Parte_1 Parte_2
19/04/2008.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/01/2011. Per_1
Con ricorso depositato il 22/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in San Gillio (To), Via Meucci n. 8 di proprietà di entrambi i ricorrenti, venga ceduta in piena proprietà alla IG.ra , la quale la abiterà Parte_1 insieme al figlio . Per_1
2. PRENDE ATTO che il IG. si impegna a cedere alla IG.ra la Parte_2 Parte_1 propria quota di proprietà pari al 50% del predetto immobile entro 3 mesi dalla separazione. L'atto si svolgerà presso Notaio a scelta della IG.ra , la quale si farà carico delle spese Parte_1 notarili.
3. PRENDE ATTO che la casa coniugale risulta gravata da mutuo fondiario presso la . CP_1
Le parti si impegnano a continuare a versare le rate mensili del mutuo nella misura del 50% ciascuno.
4. PRENDE ATTO che il IG. si impegna a trasferire la propria residenza entro Parte_2 mesi 3 (tre) dalla separazione.
5. PRENDE ATTO che i beni mobili presenti nella casa coniugale restano assegnati alla IG.ra
. Parte_1
6. DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
7. DISPONE che il figlio minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora principale, presso l'abitazione in San Gillio (To), Via Meucci n. 8.
8. DISPONE che il padre, salvo diverso accordo, possa vedere e tenere con sé il figlio minore ogni volta che questi ne manifesti il desiderio e in caso di disaccordo secondo il seguente calendario:
• una sera a settimana, stabilita nella giornata di mercoledì, il padre potrà prelevare il figlio dall'uscita da scuola o da casa con cena presso lo stesso, con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre entro e non oltre le ore 21.00 in orario invernale ed entro le ore 21.30 in orario estivo;
• un fine settimana a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alle ore 21.00 della domenica con cena presso il padre;
pagina 2 di 3 • per il periodo di ferie estive, il minore potrà trascorrere con il padre 15 giorni consecutivi in periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
• per le festività natalizie, il minore trascorrerà alternativamente la sera della Vigilia di Natale (dalle ore 17.00 del 24 dicembre alle ore 10.00 del 25 dicembre), il Natale (dalle ore 10.00 del 25 dicembre al 30 dicembre) ed il Capodanno (dal 31 dicembre al 06 gennaio) con uno dei genitori.
A partire dal Natale 2025 che il minore trascorrerà con la madre;
• egualmente ad anni alterni il minore trascorrerà con uno dei genitori le feste di Pasqua e Pasquetta, a partire dalla Pasqua 2025 che il minore trascorrerà con il padre;
• in occasione delle altre festività infrasettimanali (compresi eventuali “ponti”), e il giorno del compleanno del figlio secondo il criterio dell'alternanza con l'altro genitore;
9. DISPONE che il padre versi un contributo al mantenimento per il figlio di Euro 500,00
(cinquecento/00) mensili, oltre rivalutazione istat, nonché il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché delle spese scolastiche, ludiche e sportive da concordarsi previamente tra essi coniugi e comunque documentate come da Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino. La suddetta somma verrà versata entro e non oltre il 10 di ogni mese alle coordinate iban già note della madre. 10. PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà erogato in favore esclusivo della madre IG.ra
. Parte_1 11. PRENDE ATTO che l'autovettura Ford C-Max targata EK329AC di proprietà del IG. Parte_2
rimarrà nella disponibilità dello stesso.
[...] 12. PRENDE ATTO che l'autovettura Ford Puma targata GD656FK di proprietà della IG.ra rimarrà nella disponibilità della stessa. Parte_1
13. PRENDE ATTO che il IG. si impegna a versare tutte le rate mensili sino Parte_2 all'estinzione del finanziamento ancora attivo effettuato per l'acquisto dell'autovettura Ford Puma targata GD656FK.
14. PRENDE ATTO che il conto corrente cointestato tra le parti presso la verrà chiuso CP_1 allorquando verrà estinto il mutuo.
15. PRENDE ATTO che il conto corrente cointestato tra le parti presso la verrà CP_2 intestato esclusivamente al IG. . Parte_2
16. PRENDE ATTO che parti dichiarano di aver definito ogni altra questione.
NULLA sulle spese di lite.
Le condizioni di cui ai punti 2,3 sono da interpretarsi come "impegno a trasferire", da parte di
[...]
alla IG.ra anche in quanto non accompagnate dalla documentazione e dalle Pt_3 Parte_1 indicazioni di cui al vigente Protocollo del 10.06.2022 in materia di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 17975/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Camandona 1, Torino presso lo studio dell'avv. FERRETTI
GABRIELE e dell'avv. INVINCIBILE FEDERICA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NOVALESA il Parte_1 Parte_2
19/04/2008.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/01/2011. Per_1
Con ricorso depositato il 22/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in San Gillio (To), Via Meucci n. 8 di proprietà di entrambi i ricorrenti, venga ceduta in piena proprietà alla IG.ra , la quale la abiterà Parte_1 insieme al figlio . Per_1
2. PRENDE ATTO che il IG. si impegna a cedere alla IG.ra la Parte_2 Parte_1 propria quota di proprietà pari al 50% del predetto immobile entro 3 mesi dalla separazione. L'atto si svolgerà presso Notaio a scelta della IG.ra , la quale si farà carico delle spese Parte_1 notarili.
3. PRENDE ATTO che la casa coniugale risulta gravata da mutuo fondiario presso la . CP_1
Le parti si impegnano a continuare a versare le rate mensili del mutuo nella misura del 50% ciascuno.
4. PRENDE ATTO che il IG. si impegna a trasferire la propria residenza entro Parte_2 mesi 3 (tre) dalla separazione.
5. PRENDE ATTO che i beni mobili presenti nella casa coniugale restano assegnati alla IG.ra
. Parte_1
6. DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
7. DISPONE che il figlio minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora principale, presso l'abitazione in San Gillio (To), Via Meucci n. 8.
8. DISPONE che il padre, salvo diverso accordo, possa vedere e tenere con sé il figlio minore ogni volta che questi ne manifesti il desiderio e in caso di disaccordo secondo il seguente calendario:
• una sera a settimana, stabilita nella giornata di mercoledì, il padre potrà prelevare il figlio dall'uscita da scuola o da casa con cena presso lo stesso, con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre entro e non oltre le ore 21.00 in orario invernale ed entro le ore 21.30 in orario estivo;
• un fine settimana a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alle ore 21.00 della domenica con cena presso il padre;
pagina 2 di 3 • per il periodo di ferie estive, il minore potrà trascorrere con il padre 15 giorni consecutivi in periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
• per le festività natalizie, il minore trascorrerà alternativamente la sera della Vigilia di Natale (dalle ore 17.00 del 24 dicembre alle ore 10.00 del 25 dicembre), il Natale (dalle ore 10.00 del 25 dicembre al 30 dicembre) ed il Capodanno (dal 31 dicembre al 06 gennaio) con uno dei genitori.
A partire dal Natale 2025 che il minore trascorrerà con la madre;
• egualmente ad anni alterni il minore trascorrerà con uno dei genitori le feste di Pasqua e Pasquetta, a partire dalla Pasqua 2025 che il minore trascorrerà con il padre;
• in occasione delle altre festività infrasettimanali (compresi eventuali “ponti”), e il giorno del compleanno del figlio secondo il criterio dell'alternanza con l'altro genitore;
9. DISPONE che il padre versi un contributo al mantenimento per il figlio di Euro 500,00
(cinquecento/00) mensili, oltre rivalutazione istat, nonché il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché delle spese scolastiche, ludiche e sportive da concordarsi previamente tra essi coniugi e comunque documentate come da Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino. La suddetta somma verrà versata entro e non oltre il 10 di ogni mese alle coordinate iban già note della madre. 10. PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà erogato in favore esclusivo della madre IG.ra
. Parte_1 11. PRENDE ATTO che l'autovettura Ford C-Max targata EK329AC di proprietà del IG. Parte_2
rimarrà nella disponibilità dello stesso.
[...] 12. PRENDE ATTO che l'autovettura Ford Puma targata GD656FK di proprietà della IG.ra rimarrà nella disponibilità della stessa. Parte_1
13. PRENDE ATTO che il IG. si impegna a versare tutte le rate mensili sino Parte_2 all'estinzione del finanziamento ancora attivo effettuato per l'acquisto dell'autovettura Ford Puma targata GD656FK.
14. PRENDE ATTO che il conto corrente cointestato tra le parti presso la verrà chiuso CP_1 allorquando verrà estinto il mutuo.
15. PRENDE ATTO che il conto corrente cointestato tra le parti presso la verrà CP_2 intestato esclusivamente al IG. . Parte_2
16. PRENDE ATTO che parti dichiarano di aver definito ogni altra questione.
NULLA sulle spese di lite.
Le condizioni di cui ai punti 2,3 sono da interpretarsi come "impegno a trasferire", da parte di
[...]
alla IG.ra anche in quanto non accompagnate dalla documentazione e dalle Pt_3 Parte_1 indicazioni di cui al vigente Protocollo del 10.06.2022 in materia di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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