CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1301/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1301/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
AOSTA 5 CATANIA presso lo studio dell'avv. SANTOCONO CAMPO RITA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DRAGO VINCENZO ( C.F._2
VIA MARTINO CILESTRI 25 95129 CATANIA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 20123 Controparte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. DAMINELLI SIMONA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 8 avente ad oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3151/2023 pubblicata il 18.04.2023, notificata il
03.05.2023, emessa dal Tribunale Civile di Milano, Sesta Sezione Civile, Dott.ssa Laura Massari, nell'ambito del giudizio RGN 47882/2021, accogliere le conclusioni avanzate inprime cure che qui di seguito si riportano:
Nel merito
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto di mutuo per cui è causa;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto di mutuo in oggetto;
3. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di mutuo in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile.
4. Accertare e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda CTU;
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare l'Istituto di credito alla restituzione in favore di parte attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare l'Istituto di credito al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
In via istruttoria
1. Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto di mutuo senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali. Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre ed articolare pagina 2 di 8 aggiuntivi mezzi istruttori entro i termini di legge, anche alla luce delle avverse difese. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Per Controparte_1
In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ai sensi del novellato art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in comparsa di costituzione;
Nel merito:
- rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 3151/2023 resa nel giudizio RG
47882/2021 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Laura Massari, pubblicata il 18/04/2023, nonché tutte le domande ivi formulate dalla parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta e confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie della parte appellante, per i motivi espressi in comparsa di costituzione e risposta;
In ogni caso:
- Condannare la parte appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
(di seguito anche solo ) dinanzi al Tribunale di Milano, Controparte_1 CP_1
domandandone la condanna alla restituzione della accertanda somma, a suo dire illegittimamente corrisposta alla relazione ad un contratto di mutuo ipotecario del 5.12.2008 per l'importo di € CP_2
90.000,00- a titolo di interessi ultra legali, superiori al tasso soglia usura, o comunque determinati in forza di clausole nulle, ed interessi anatocistici insiti nel piano di ammortamento alla francese. In via istruttoria, ha domandato l'espletamento di c.t.u..
I.
2. Si costituiva , contestando quanto ex adverso dedotto e domandando il rigetto delle CP_1
domande attoree.
I.
3. Nel corso del giudizio il che con l'atto introduttivo aveva prodotto soli tre documenti, Pt_1
ovvero il contratto di mutuo comprensivo di piano di ammortamento, documentazione attestante un'estinzione parziale e il Decreto Tassi Usura del Ministero del Tesoro settembre-dicembre 2008, non depositava memorie istruttorie.
I.
4. Respinta l'istanza di c.t.u., il Tribunale di Milano, con la sentenza qui impugnata, così decideva:
“-rigetta le domande di;
Parte_2
-condanna l'attore al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e
Iva;
-condanna l'attore al pagamento in favore di della somma di € 10.000,00 ex art.96 Controparte_1
comma 3 c.p.c..”.
I.
5. In sintesi, il primo giudice ha così motivato:
pagina 4 di 8 ❖ quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, l'attore non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico, per come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.19597/2020 (“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore il quale intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”);
❖ peraltro, il superamento della soglia usura era stato prospettato operando la sommatoria tra il tasso degli interessi corrispettivi pattuito e quello degli interessi moratori, con tesi dunque disallineata dalla più recente giurisprudenza di legittimità in argomento: “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare.” (Cass. n. 26286/2019; n. 9237 del 20/05/2020 e n. 31615 del
04/11/2021 Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022);
❖ infondata sarebbe stata in ogni caso la tesi per cui l'usurarietà del tasso di mora avrebbe comportato che nessuna somma a titolo di interesse fosse dovuta, scontrandosi con la posizione da ultimo assunta dalle Sezioni Unite che nella già richiamata sentenza n.19597/2020.
Testualmente il Tribunale ha rilevato, citando tale arresto, che sebbene “il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela”, e dunque nei rapporti bancari gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c.. Tuttavia “In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art.1224 cod. civ,, commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione”.
pagina 5 di 8 ❖ Infine, era infondata anche la censura relativa all'applicazione di interessi anatocistici, svolta sul presupposto che il piano di ammortamento alla francese fosse generatore di interessi anatocistici: “il piano di ammortamento c.d. alla francese (o a rata costante), oltre ad essere pienamente compatibile con l'autonomia contrattuale delle parti, non comporta alcuna violazione del divieto di anatocismo ex art. 1282 c.c., poiché trattasi di un sistema matematico di formazione delle rate predisposto in modo che, in relazione a ciascuna rata, la quota di interessi ivi inserita, sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì sulla quota capitale che di volta in volta residua dal pagamento delle rate precedenti. Così operando si esclude che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su sé stessi, producendo il paventato effetto anatocistico corrispettivi, come prevende la disposizione.”.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello, affidato a due Parte_1
motivi così rubricati:
-Sulla usura e sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori.
-Impugnazione della sentenza per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie.
II.
2. Si è costituita , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
348bis c.p.c. e domandandone comunque, nel merito, il rigetto.
III.
3. Dopo rinvio ex art. 352 c.p.c., con ordinanza in data 08.11.2024 il giudizio è stato dichiarato interrotto, avendo il difensore dell'appellante, Avv. Drago, dichiarato di essere stato sospeso dall'esercizio della professione. Con ricorso del 03.02.2025, a mezzo di nuovo difensore, il a Pt_1
riassunto il giudizio. si è costituita in riassunzione. CP_1
III.
4. All'udienza del 05.03.2025 le parti concordemente hanno chiesto di precisare le conclusioni con rinuncia ai termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali ed il Consigliere istruttore, provvedendo in conformità, a seguito della precisazione delle conclusioni ha rimesso la causa al collegio per la decisione. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
III. Le osservazioni della Corte pagina 6 di 8 L'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. è da ritenersi superata, dal momento che la Corte ha dato corso alla trattazione del giudizio.
Nel merito, l'appello non merita accoglimento.
III.
1. Con il primo motivo l'appellante ripropone tal quali le tesi del primo grado, in ordine alla ritenuta possibilità di sommare tra loro interessi corrispettivi ed interessi moratori al fine di determinare se vi sia stato superamento della soglia di usura, in tal modo eludendo la ratio decidendi del primo giudice.
Innanzitutto, il Tribunale ha respinto la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari rilevando l'assoluta genericità ed insufficienza delle allegazioni attoree (nemmeno supportate da una perizia di parte, ed a fronte, in sostanza, della mera produzione del contratto di mutuo).
In secondo luogo, ha comunque escluso la legittimità della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, al fine di verificare l'eventuale superamento della soglia di usura, sulla scorta dell'ormai consolidato, ampiamente richiamato, orientamento della Cassazione, che, in ragione del fatto che i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento , ne ha escluso la cumulabilità. Rispetto a tale, pur chiara, motivazione della sentenza, difetta qualsivoglia specifica censura.
III.
2. Il secondo motivo di appello è assolutamente infondato, atteso che nessuna c.t.u. avrebbe potuto -
e potrebbe- essere espletata in assenza della documentazione che era onere del produrre in Pt_1
giudizio, dovendosi in proposito sottolineare che questi nemmeno ha prodotto la prova di avere pagato le rate del mutuo, e, quindi, gli interessi corrispettivi contestati, né tanto meno di avere pagato interessi moratori. L'infondatezza della pretesa in punto an esclude invero, di per sé, che debba procedersi all'accertamento tecnico richiesto.
III.
3. Né il rigetto dell'eccezione di anatocismo insito nel piano di ammortamento “alla francese”, né la condanna ex art. 96 c.p.c., sono stati oggetto di impugnazione.
IV. L'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento
(valore dichiarato della controversia € 90.000,00 scaglione) come previsto dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 e ss. mm.ii., avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
pagina 7 di 8 Deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 3151/23 del Tribunale di Milano pubblicata in data 18.04.2023, ogni
[...]
diversa domanda od eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore della appellata delle spese del grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed iva e cpa come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Beatrice Siccardi Lorenzo Orsenigo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1301/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
AOSTA 5 CATANIA presso lo studio dell'avv. SANTOCONO CAMPO RITA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DRAGO VINCENZO ( C.F._2
VIA MARTINO CILESTRI 25 95129 CATANIA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 20123 Controparte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. DAMINELLI SIMONA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 8 avente ad oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3151/2023 pubblicata il 18.04.2023, notificata il
03.05.2023, emessa dal Tribunale Civile di Milano, Sesta Sezione Civile, Dott.ssa Laura Massari, nell'ambito del giudizio RGN 47882/2021, accogliere le conclusioni avanzate inprime cure che qui di seguito si riportano:
Nel merito
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto di mutuo per cui è causa;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto di mutuo in oggetto;
3. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di mutuo in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile.
4. Accertare e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda CTU;
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare l'Istituto di credito alla restituzione in favore di parte attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare l'Istituto di credito al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
In via istruttoria
1. Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto di mutuo senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali. Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre ed articolare pagina 2 di 8 aggiuntivi mezzi istruttori entro i termini di legge, anche alla luce delle avverse difese. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Per Controparte_1
In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ai sensi del novellato art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in comparsa di costituzione;
Nel merito:
- rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 3151/2023 resa nel giudizio RG
47882/2021 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Laura Massari, pubblicata il 18/04/2023, nonché tutte le domande ivi formulate dalla parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta e confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie della parte appellante, per i motivi espressi in comparsa di costituzione e risposta;
In ogni caso:
- Condannare la parte appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
(di seguito anche solo ) dinanzi al Tribunale di Milano, Controparte_1 CP_1
domandandone la condanna alla restituzione della accertanda somma, a suo dire illegittimamente corrisposta alla relazione ad un contratto di mutuo ipotecario del 5.12.2008 per l'importo di € CP_2
90.000,00- a titolo di interessi ultra legali, superiori al tasso soglia usura, o comunque determinati in forza di clausole nulle, ed interessi anatocistici insiti nel piano di ammortamento alla francese. In via istruttoria, ha domandato l'espletamento di c.t.u..
I.
2. Si costituiva , contestando quanto ex adverso dedotto e domandando il rigetto delle CP_1
domande attoree.
I.
3. Nel corso del giudizio il che con l'atto introduttivo aveva prodotto soli tre documenti, Pt_1
ovvero il contratto di mutuo comprensivo di piano di ammortamento, documentazione attestante un'estinzione parziale e il Decreto Tassi Usura del Ministero del Tesoro settembre-dicembre 2008, non depositava memorie istruttorie.
I.
4. Respinta l'istanza di c.t.u., il Tribunale di Milano, con la sentenza qui impugnata, così decideva:
“-rigetta le domande di;
Parte_2
-condanna l'attore al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e
Iva;
-condanna l'attore al pagamento in favore di della somma di € 10.000,00 ex art.96 Controparte_1
comma 3 c.p.c..”.
I.
5. In sintesi, il primo giudice ha così motivato:
pagina 4 di 8 ❖ quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, l'attore non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico, per come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.19597/2020 (“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore il quale intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”);
❖ peraltro, il superamento della soglia usura era stato prospettato operando la sommatoria tra il tasso degli interessi corrispettivi pattuito e quello degli interessi moratori, con tesi dunque disallineata dalla più recente giurisprudenza di legittimità in argomento: “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare.” (Cass. n. 26286/2019; n. 9237 del 20/05/2020 e n. 31615 del
04/11/2021 Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022);
❖ infondata sarebbe stata in ogni caso la tesi per cui l'usurarietà del tasso di mora avrebbe comportato che nessuna somma a titolo di interesse fosse dovuta, scontrandosi con la posizione da ultimo assunta dalle Sezioni Unite che nella già richiamata sentenza n.19597/2020.
Testualmente il Tribunale ha rilevato, citando tale arresto, che sebbene “il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela”, e dunque nei rapporti bancari gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c.. Tuttavia “In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art.1224 cod. civ,, commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione”.
pagina 5 di 8 ❖ Infine, era infondata anche la censura relativa all'applicazione di interessi anatocistici, svolta sul presupposto che il piano di ammortamento alla francese fosse generatore di interessi anatocistici: “il piano di ammortamento c.d. alla francese (o a rata costante), oltre ad essere pienamente compatibile con l'autonomia contrattuale delle parti, non comporta alcuna violazione del divieto di anatocismo ex art. 1282 c.c., poiché trattasi di un sistema matematico di formazione delle rate predisposto in modo che, in relazione a ciascuna rata, la quota di interessi ivi inserita, sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì sulla quota capitale che di volta in volta residua dal pagamento delle rate precedenti. Così operando si esclude che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su sé stessi, producendo il paventato effetto anatocistico corrispettivi, come prevende la disposizione.”.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello, affidato a due Parte_1
motivi così rubricati:
-Sulla usura e sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori.
-Impugnazione della sentenza per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie.
II.
2. Si è costituita , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
348bis c.p.c. e domandandone comunque, nel merito, il rigetto.
III.
3. Dopo rinvio ex art. 352 c.p.c., con ordinanza in data 08.11.2024 il giudizio è stato dichiarato interrotto, avendo il difensore dell'appellante, Avv. Drago, dichiarato di essere stato sospeso dall'esercizio della professione. Con ricorso del 03.02.2025, a mezzo di nuovo difensore, il a Pt_1
riassunto il giudizio. si è costituita in riassunzione. CP_1
III.
4. All'udienza del 05.03.2025 le parti concordemente hanno chiesto di precisare le conclusioni con rinuncia ai termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali ed il Consigliere istruttore, provvedendo in conformità, a seguito della precisazione delle conclusioni ha rimesso la causa al collegio per la decisione. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
III. Le osservazioni della Corte pagina 6 di 8 L'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. è da ritenersi superata, dal momento che la Corte ha dato corso alla trattazione del giudizio.
Nel merito, l'appello non merita accoglimento.
III.
1. Con il primo motivo l'appellante ripropone tal quali le tesi del primo grado, in ordine alla ritenuta possibilità di sommare tra loro interessi corrispettivi ed interessi moratori al fine di determinare se vi sia stato superamento della soglia di usura, in tal modo eludendo la ratio decidendi del primo giudice.
Innanzitutto, il Tribunale ha respinto la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari rilevando l'assoluta genericità ed insufficienza delle allegazioni attoree (nemmeno supportate da una perizia di parte, ed a fronte, in sostanza, della mera produzione del contratto di mutuo).
In secondo luogo, ha comunque escluso la legittimità della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, al fine di verificare l'eventuale superamento della soglia di usura, sulla scorta dell'ormai consolidato, ampiamente richiamato, orientamento della Cassazione, che, in ragione del fatto che i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento , ne ha escluso la cumulabilità. Rispetto a tale, pur chiara, motivazione della sentenza, difetta qualsivoglia specifica censura.
III.
2. Il secondo motivo di appello è assolutamente infondato, atteso che nessuna c.t.u. avrebbe potuto -
e potrebbe- essere espletata in assenza della documentazione che era onere del produrre in Pt_1
giudizio, dovendosi in proposito sottolineare che questi nemmeno ha prodotto la prova di avere pagato le rate del mutuo, e, quindi, gli interessi corrispettivi contestati, né tanto meno di avere pagato interessi moratori. L'infondatezza della pretesa in punto an esclude invero, di per sé, che debba procedersi all'accertamento tecnico richiesto.
III.
3. Né il rigetto dell'eccezione di anatocismo insito nel piano di ammortamento “alla francese”, né la condanna ex art. 96 c.p.c., sono stati oggetto di impugnazione.
IV. L'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento
(valore dichiarato della controversia € 90.000,00 scaglione) come previsto dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 e ss. mm.ii., avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
pagina 7 di 8 Deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 3151/23 del Tribunale di Milano pubblicata in data 18.04.2023, ogni
[...]
diversa domanda od eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore della appellata delle spese del grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed iva e cpa come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Beatrice Siccardi Lorenzo Orsenigo
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