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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 18.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 6216 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Moscogiuri, giusta delega allegata in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Vito Giuseppe
Galati, 16;
Appellante
e
1 , Controparte_1
Appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11859/23, depositata il 28.7.2023.
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio il Controparte_1 Parte_1
12.7.2003, hanno avuto un figlio, (nato il [...]) e si sono Persona_1
separati con sentenza n. 6500/11 (integralmente confermata dalla Corte
d'Appello con la sentenza n. 580/2013), che, tra l'altro, ha affidato in via esclusiva il minore alla madre, assegnataria della casa coniugale e ha posto a carico del padre un assegno per il relativo mantenimento dell'importo mensile di € 270,00, oltre al 30% delle spese straordinarie;
con ricorso depositato il 14.8.2019, ha adito il Tribunale Controparte_1
di Roma, per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, con affidamento esclusivo del figlio (all'epoca) ancora minorenne e con riconoscimento di un assegno per il mantenimento del medesimo dell'importo mensile di € 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre al risarcimento dei danni per gli inadempimenti economici già verificatisi;
costituitosi in giudizio, non si è opposto allo scioglimento del Parte_1
matrimonio, ma ha chiesto ripristinarsi l'affidamento condiviso del figlio ed il rigetto dell'aumento del relativo assegno di mantenimento;
a seguito dell'udienza presidenziale del 26.11.2019, sono state confermate le precedenti condizioni della separazione e con sentenza non definitiva n.
517/21 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
2 infine, con la sentenza n. 11859/23, respinta ogni altra domanda, è stato posto a carico di un assegno per il mantenimento del figlio Parte_1
dell'importo mensile di € 350,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie, con compensazione delle spese di lite;
con ricorso depositato il 14.12.2023, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza, deducendo l'erronea valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla propria situazione economica e ha concluso chiedendo il rigetto della domanda di aumento del contributo a suo carico per il mantenimento del figlio formulata dalla controparte, con ulteriore riduzione della sua partecipazione al pagamento delle relative spese straordinarie alla sola percentuale del 20%, con vittoria delle spese di lite;
, nonostante sia stata ritualmente convenuta in Controparte_1
giudizio, non si è costituita;
il Procuratore Generale, cui il fascicolo è stato ritualmente trasmesso, non ha espresso alcun parere;
autorizzato il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento dell'8.1.2025, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivazione
La materia del contendere verte esclusivamente sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio delle parti, a carico di Parte_1
e sull'entità della sua partecipazione al pagamento delle relative spese
[...]
straordinarie.
Al riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al
3 principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli -indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori- hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del
26/01/2024) ed ha altresì precisato che “Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023).
Occorre, dunque, valutare comparativamente la situazione economica delle parti, tenendo altresì conto del fatto che, nel corso del presente procedimento,
ha optato per una scelta difensiva contumaciale e che, Controparte_1
pertanto, per la sua posizione reddituale potrà tenersi conto esclusivamente di quanto dalla medesima prodotto davanti al Tribunale.
Dalla documentazione depositata in atti, quindi, risulta che:
- , dipendente percepisce una retribuzione Controparte_1 CP_2
mensile di circa € 2.100,00, per 13 mensilità; è proprietaria dell'appartamento in cui vive a Roma, nonché di alcuni terreni agricoli e di una casa rurale in provincia di Frosinone (come da documentazione
4 allegata alle memorie di replica ex art. 183 c.p.c., in data 15.3.2021 e successivamente depositata in data 11.5.2022);
- , ha dichiarato di lavorare per le società Penta Parte_1 CP_3
quale istruttore di guida, quale conducente di
[...] Controparte_4
autobus e Polimarnet s.r.l. (senza specificazione delle mansioni svolte); di aver percepito, fino al mese di novembre 2024, un complessivo reddito netto annuale di € 14.817,00 (pari ad € 1.234,75 mensili); di essere titolare di un conto corrente –i cui estratti ha ritualmente prodotto in atti- con saldo attivo, al terzo trimestre del 2024, del tutto irrilevante e su cui confluiscono entrate periodiche versate da parte delle società datrici di lavoro;
non ha fornito alcuna documentazione comprovante le sue eventuali proprietà mobiliari e immobiliari (non indicate nemmeno nella dichiarazione sostitutiva del 14.11.2024, né in quella più risalente del
14.4.2022, comunque depositata il 29.11.2024), di cui, invece, vi è una precisa indicazione nell'atto di appello, pur sottolineandosi lo stato di fatiscenza e di abbandono degli immobili in questione;
non ha allegato e dimostrato di sostenere spese abitative.
Infine, deve ritenersi pacifico tra le parti, in quanto non contestato nell'atto d'impugnazione, che i rapporti tra e il figlio Parte_1 Persona_1
-che ormai ha 21 anni- siano praticamente inesistenti e che l'appellante abbia anche avuto altri due figli da una nuova compagna, con la quale, tuttavia, avrebbe interrotto ogni relazione sentimentale, senza alcuna specificazione in ordine agli importi eventualmente dovuti anche per il mantenimento di questi ultimi.
In considerazione della situazione reddituale delle parti, della circostanza che sia solo a prendersi cura del figlio e dell'età raggiunta Controparte_1
5 da quest'ultimo, la Corte ritiene che quanto statuito da Tribunale non meriti censura alcuna e che, pertanto, debba trovare piena conferma quanto stabilito sia in ordine all'assegno di mantenimento mensile per , a Persona_1
carico del padre (quantificato nell'importo di € 350,00), sia in ordine al contributo di quest'ultimo (pari al 50%) nelle relative spese straordinarie.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia della parte appellata.
Sussistono i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Roma n. 11859/23, depositata il 28.7.2023;
nulla sulle spese;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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