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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO FIGLI MINORI/NON
AUTONOMI
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
Dott.ssa Maria Paduano Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10.12.2024, da
1) Parte_1
nata in [...] il [...]
C.F. C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Boris Boffelli
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...]
C.F. C.F._2
con l'Avv. Boris Boffelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in a CLUJ NAPOCA (ROMANIA) il 28.11.2001, trascritto presso gli uffici dello stato civile del Comune di CA, all'Atto N. 1 parte II serie C – uff.
1 - anno 2002.
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale del 4.3.2014, omologato dal Tribunale di Como con decreto del
3.4.2014
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato a [...], il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.12.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra la Signora , nata in [...]
CLUJ NAPOCA (ROMANIA) (EE), il 05.09.1978, e il Signor nato CodiceFiscale_3 Parte_2
a Saronno (VA), il 05.07.1975, C.F. il 28.11.2001 a CLUJ NAPOCA (ROMANIA) C.F._2
trascritto presso gli uffici dello stato civile del Comune di Rovellesca, all'Atto N. 1 parte II serie C – uff.1 -
anno 2002.
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, a entrambi i genitori. Parte_3
3) Confermare il collocamento prevalente del figlio presso la madre, con facoltà per il padre di sentire e vedere la prole liberamente in qualsiasi momento, nel rispetto degli impegni del minore. 4) Disporre che il padre corrisponda alla madre la somma pari ad Euro 350,00 mensili, a titolo di contributo
per il mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-Costo vita.
5) Disporre che entrambi i genitori contribuiscano, in ragione del 50% ciascuno, alle spese mediche non coperte dal SSN, nonché a quelle scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse dei figli,
previamente concordate e documentate, il tutto come da protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
6) Dare atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato ogni altra questione relativa ai loro rapporti economici e patrimoniali noti alla data odierna.
7) Dare atto che i ricorrenti autorizzano reciprocamente sin d'ora all'eventuale richiesta di rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio.
8) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
rispetto alla quale rinunciano sin d'ora all'impugnazione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e CONVENTI Parte_1 Pt_2
in data 28.11.2001, in a CLUJ NAPOCA (ROMANIA)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CA
(anno 2002, atto n. 1, parte II, Serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 7.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao