CA
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile
composta dai signori:
dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 204/2024 R.G., vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emanuela Montinaro –
appellante contro
(cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Centonze -
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.90/2024 del Tribunale di Brindisi pubblicata il 24.01.2024. All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione proponeva azione di responsabilità Parte_1 nei confronti del esponendo che la mattina del 17 maggio Controparte_1
2018 si trovava nel centro di allorquando, nell'avvicinarsi ad una CP_1 bancarella, incappava in una buca e cadeva rovinosamente a terra, riportando un trauma composto alla caviglia destra con frattura del malleolo peroneale.
Chiedeva quindi la condanna del , quale proprietario e Controparte_1 custode della strada, al risarcimento per i danni, quantificati nella complessiva somma di euro 13.401,94, patiti a causa delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro.
Istruita la causa, il Tribunale di Brindisi, con sentenza pubblicata il
24.01.2024, ha rigettato la domanda, ritenendo che, sebbene l'attrice avesse fornito idonea prova del fatto storico lamentato, il comportamento tenuto da quest'ultima nell'occorso è intervenuto ad escludere il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Più precisamente, il primo giudice – premettendo che il luogo del sinistro, per un verso, si trovava in ottime condizioni di illuminazione
(essendosi verificato l'accaduto in pieno giorno) e, per altro verso, presentava un evidente stato di incuria generalizzato per cui le buche ivi insistenti erano finanche prevedibili e comunque non ricoperte di erbe come dimostrato dai fotogrammi prodotti in giudizio – ha rilevato che la avrebbe dovuto Pt_1 operare l'ordinaria diligenza nell'uso della cosa in tal modo potendo prevedere il pericolo e dunque evitare la caduta.
Avverso la sentenza ha proposto appello articolando unico Parte_1 motivo di gravame che sarà più avanti esaminato con il quale lamenta l'errata valutazione delle risultanze probatorie, dalle quali, invece, emerge la piena prova non solo del fatto storico, ma anche dalle condizioni di non visibilità ed imprevedibilità dell'insidia.
Con comparsa depositata il 30.7.2024, si è costituito il , Controparte_1 che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.03.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
** ** **
Con unico motivo, l'appellante deduce l'errata valutazione delle risultanze probatorie, le quali dimostrerebbero le condizioni di non visibilità ed imprevedibilità dell'insidia, causa del sinistro. A sostegno evidenzia che i testi ascoltati hanno riferito che la buca nella quale è incappata la era Pt_1 ricoperta di erbe spontanee come anche tutto il tratto di strada che costeggia il marciapiede. Evidenzia che, come emerso dalla prova testimoniale, lo spazio nelle vicinanze della bancarella che l'attrice intendeva raggiungere era limitato, da ciò derivando che la stessa non aveva neppure un percorso alternativo da preferire per evitare il pericolo. Deduce inoltre che dalle foto prodotte in giudizio si evince chiaramente che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice,
pag. 2/7 la buca era completamente ricoperta di erba e dunque in alcun modo visibile per la Pt_1
L'appellante ha infine eccepito la violazione dell'art. 2051 c.c., avendo il primo giudice escluso la responsabilità del appellato, basando la CP_1 propria decisione esclusivamente sulla valutazione del comportamento della danneggiata, non considerando che il non ha assolto il proprio onere CP_1 probatorio non avendo in alcun modo dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse costituire un pericolo occulto.
L'appello proposto da risulta infondato. Parte_1
Attesa la non contestazione del fatto storico costituito dalla caduta dell'attrice nella data e nel luogo descritti nell'atto di citazione, in sostanza l'appello è fondato sull'assunto che il Tribunale avrebbe dovuto porre a base della decisione il fatto che tale caduta si è verificata per aver messo un piede in una
“... buca assolutamente non visibile, in quanto ricoperta da erbe spontanee, come anche tutto il resto del tratto di strada che costeggia il marciapiede ...”. Si tratta, come si evince dalle fotografie prodotte dalla stessa , di alcune anomalie della superficie del marciapiede, soprattutto in relazione al cordolo esterno dello stesso a confine con la sede stradale (tale cordolo risulta dissestato e rotto in più punti, con lo spigolo spezzato e in parte divelto e con la presenza di vegetazione spontanea, la quale si presenta rada e alta pochi centimetri).
In primo luogo va evidenziato che parte attrice ha dato la prova del fatto storico lamentato (e cioè la caduta nelle situazioni di luogo e di tempo descritte) attraverso l'escussione dei testi e il referto del pronto soccorso;
al contempo deve ritenersi che l'ente convenuto abbia a sua volta fornito la prova del caso fortuito, consistente nel caso di specie, proprio nella condotta imprudente e/o inavveduta della danneggiata, con riferimento all'assenza di anomalie occulte del marciapiede, tenuto conto che il fatto si è verificato in pieno giorno e in condizioni di normale visibilità.
In secondo luogo, nessuno dei testi è stato in grado di descrivere l'esatta dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione (e cioè che la caduta dell'attrice fosse avvenuta per il fatto di aver messo un piede in una buca pag. 3/7 coperta da erba), tanto più che la stessa attrice, in sede di anamnesi ai medici del Pronto Soccorso, cui si è rivolta il giorno del fatto, faceva menzione, quale
“motivo dell'accesso – descrizione”, di un “incidente in altri luoghi” - “a causa del marciapiede dissestato”.
In ogni caso, anche a ritenere provata la caduta descritta dall'attrice nel punto indicato, ciò che appare dirimente è la circostanza secondo la quale l'infortunio di cui la stessa rimaneva vittima è avvenuto in condizioni di piena visibilità, che avrebbero potuto e dovuto consentire all'attrice di vedere le sconnessioni presenti in quel tratto del marciapiede e dunque, usando l'ordinaria attenzione, evitare la caduta. In particolare, emerge dai rilievi fotografici prodotti dalla stessa che le anomalie presenti sul Pt_1 marciapiede, sulle quali la stessa sarebbe incappata prima di cadere a terra, non determinavano assolutamente un'insidia, in quanto erano agevolmente visibili e percepibili, anche tenuto conto della presenza in loco di vegetazione spontanea. Infatti – sempre in base alle foto – la vegetazione in questione si presenta rada e alta pochi centimetri, per cui si deve ritenere che un pedone di ordinaria diligenza fosse nelle condizioni di avvistare i dissesti del marciapiede e affrontarli con accortezza ovvero evitarli.
Deve dunque ritenersi che qualora l'attrice avesse osservato la diligenza dell'uomo medio nell'incedere e non avesse fatto un uso distratto di un bene pubblico che non presentava elementi di pericolo occulto, il sinistro non si sarebbe verificato, e ciò in quanto – si ribadisce - in base alle risultanze istruttorie lo stato dei luoghi era ben visibile.
Da quanto testè esposto emerge che il comportamento dell'attrice, nel relazionarsi con la “cosa inerte” (il marciapiede connotato da disconnessioni e dissesti) ha tenuto un comportamento talmente imprudente, da essere non prevedibile per il custode e dunque integrare un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso etiologico fra la cosa inerte ed il danno (evento e conseguenza) lamentato. Allorché la cosa in custodia non sia una cosa in movimento idonea ex se a provocare il danno, ma una cosa “statica“ ed immobile, come un dissesto presente sul marciapiede, la responsabilità dell'ente pubblico si può configurare soltanto quando la “cosa“ costituisca un pericolo occulto tale cioè da poter trarre in inganno l'uomo medio ovvero tale da non consentire di prevenirla. Invece, laddove difetti una siffatta situazione di pericolosità, il danno non può ritenersi discenda dal modo di operare delle pag. 4/7 cosa (immobile e statica) ma evidentemente dal modo in cui il danneggiato si
è approcciato ad essa, in quanto la cosa non è da considerare “causa” ma soltanto “occasione“ dell'evento, il quale in definitiva deriva dalla condotta imprudente del danneggiato.
Anche in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. e del conseguente regime probatorio, non è privo di rilievo il comportamento del danneggiato. Sotto questo aspetto, la giurisprudenza di legittimità, in ordine al giudizio di pericolosità della cosa inerte, ha ritenuto necessaria un'indagine sulle interazioni che la stessa può avere in un contesto dato, nel senso che la cosa inerte non può essere pericolosa ex se ma risulta tale quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno in ragione del comportamento anomalo del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass., n. 16527/2003, in motivazione).
Da ultimo le Sezioni Unite hanno confermato queste regole di giudizio, affermando che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato,
è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. S.U. 30/06/2022
n. 20943).
pag. 5/7 Pertanto, se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità dei
Comuni verso i terzi per la custodia e manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti, di talchè la mancata diligenza del danneggiato fa si che venga esclusa la responsabilità dell'Ente per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
La vicenda per cui è causa rientra in questa ipotesi, poiché l'appellante avrebbe dovuto osservare l'ordinaria diligenza per evitare un uso distratto del bene pubblico che non presentava elementi di reale pericolo in quanto i dissesti del marciapiede erano ben visibili. Ne discende che la condotta dell'attrice assume la valenza di elemento imprevedibile per il custode, con conseguente interruzione del nesso di causalità fra la cosa ed il danno, il quale deriva sul piano causale dalla disattenzione dello stesso danneggiato.
Alla stregua delle considerazioni esposte deve essere confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 90/2024 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 24.01.2024, proposto da Parte_1
nei confronti del , così provvede:
[...] Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 appellato delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 6 maggio 2025
pag. 6/7 Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile
composta dai signori:
dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 204/2024 R.G., vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emanuela Montinaro –
appellante contro
(cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Centonze -
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.90/2024 del Tribunale di Brindisi pubblicata il 24.01.2024. All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione proponeva azione di responsabilità Parte_1 nei confronti del esponendo che la mattina del 17 maggio Controparte_1
2018 si trovava nel centro di allorquando, nell'avvicinarsi ad una CP_1 bancarella, incappava in una buca e cadeva rovinosamente a terra, riportando un trauma composto alla caviglia destra con frattura del malleolo peroneale.
Chiedeva quindi la condanna del , quale proprietario e Controparte_1 custode della strada, al risarcimento per i danni, quantificati nella complessiva somma di euro 13.401,94, patiti a causa delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro.
Istruita la causa, il Tribunale di Brindisi, con sentenza pubblicata il
24.01.2024, ha rigettato la domanda, ritenendo che, sebbene l'attrice avesse fornito idonea prova del fatto storico lamentato, il comportamento tenuto da quest'ultima nell'occorso è intervenuto ad escludere il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Più precisamente, il primo giudice – premettendo che il luogo del sinistro, per un verso, si trovava in ottime condizioni di illuminazione
(essendosi verificato l'accaduto in pieno giorno) e, per altro verso, presentava un evidente stato di incuria generalizzato per cui le buche ivi insistenti erano finanche prevedibili e comunque non ricoperte di erbe come dimostrato dai fotogrammi prodotti in giudizio – ha rilevato che la avrebbe dovuto Pt_1 operare l'ordinaria diligenza nell'uso della cosa in tal modo potendo prevedere il pericolo e dunque evitare la caduta.
Avverso la sentenza ha proposto appello articolando unico Parte_1 motivo di gravame che sarà più avanti esaminato con il quale lamenta l'errata valutazione delle risultanze probatorie, dalle quali, invece, emerge la piena prova non solo del fatto storico, ma anche dalle condizioni di non visibilità ed imprevedibilità dell'insidia.
Con comparsa depositata il 30.7.2024, si è costituito il , Controparte_1 che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.03.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
** ** **
Con unico motivo, l'appellante deduce l'errata valutazione delle risultanze probatorie, le quali dimostrerebbero le condizioni di non visibilità ed imprevedibilità dell'insidia, causa del sinistro. A sostegno evidenzia che i testi ascoltati hanno riferito che la buca nella quale è incappata la era Pt_1 ricoperta di erbe spontanee come anche tutto il tratto di strada che costeggia il marciapiede. Evidenzia che, come emerso dalla prova testimoniale, lo spazio nelle vicinanze della bancarella che l'attrice intendeva raggiungere era limitato, da ciò derivando che la stessa non aveva neppure un percorso alternativo da preferire per evitare il pericolo. Deduce inoltre che dalle foto prodotte in giudizio si evince chiaramente che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice,
pag. 2/7 la buca era completamente ricoperta di erba e dunque in alcun modo visibile per la Pt_1
L'appellante ha infine eccepito la violazione dell'art. 2051 c.c., avendo il primo giudice escluso la responsabilità del appellato, basando la CP_1 propria decisione esclusivamente sulla valutazione del comportamento della danneggiata, non considerando che il non ha assolto il proprio onere CP_1 probatorio non avendo in alcun modo dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse costituire un pericolo occulto.
L'appello proposto da risulta infondato. Parte_1
Attesa la non contestazione del fatto storico costituito dalla caduta dell'attrice nella data e nel luogo descritti nell'atto di citazione, in sostanza l'appello è fondato sull'assunto che il Tribunale avrebbe dovuto porre a base della decisione il fatto che tale caduta si è verificata per aver messo un piede in una
“... buca assolutamente non visibile, in quanto ricoperta da erbe spontanee, come anche tutto il resto del tratto di strada che costeggia il marciapiede ...”. Si tratta, come si evince dalle fotografie prodotte dalla stessa , di alcune anomalie della superficie del marciapiede, soprattutto in relazione al cordolo esterno dello stesso a confine con la sede stradale (tale cordolo risulta dissestato e rotto in più punti, con lo spigolo spezzato e in parte divelto e con la presenza di vegetazione spontanea, la quale si presenta rada e alta pochi centimetri).
In primo luogo va evidenziato che parte attrice ha dato la prova del fatto storico lamentato (e cioè la caduta nelle situazioni di luogo e di tempo descritte) attraverso l'escussione dei testi e il referto del pronto soccorso;
al contempo deve ritenersi che l'ente convenuto abbia a sua volta fornito la prova del caso fortuito, consistente nel caso di specie, proprio nella condotta imprudente e/o inavveduta della danneggiata, con riferimento all'assenza di anomalie occulte del marciapiede, tenuto conto che il fatto si è verificato in pieno giorno e in condizioni di normale visibilità.
In secondo luogo, nessuno dei testi è stato in grado di descrivere l'esatta dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione (e cioè che la caduta dell'attrice fosse avvenuta per il fatto di aver messo un piede in una buca pag. 3/7 coperta da erba), tanto più che la stessa attrice, in sede di anamnesi ai medici del Pronto Soccorso, cui si è rivolta il giorno del fatto, faceva menzione, quale
“motivo dell'accesso – descrizione”, di un “incidente in altri luoghi” - “a causa del marciapiede dissestato”.
In ogni caso, anche a ritenere provata la caduta descritta dall'attrice nel punto indicato, ciò che appare dirimente è la circostanza secondo la quale l'infortunio di cui la stessa rimaneva vittima è avvenuto in condizioni di piena visibilità, che avrebbero potuto e dovuto consentire all'attrice di vedere le sconnessioni presenti in quel tratto del marciapiede e dunque, usando l'ordinaria attenzione, evitare la caduta. In particolare, emerge dai rilievi fotografici prodotti dalla stessa che le anomalie presenti sul Pt_1 marciapiede, sulle quali la stessa sarebbe incappata prima di cadere a terra, non determinavano assolutamente un'insidia, in quanto erano agevolmente visibili e percepibili, anche tenuto conto della presenza in loco di vegetazione spontanea. Infatti – sempre in base alle foto – la vegetazione in questione si presenta rada e alta pochi centimetri, per cui si deve ritenere che un pedone di ordinaria diligenza fosse nelle condizioni di avvistare i dissesti del marciapiede e affrontarli con accortezza ovvero evitarli.
Deve dunque ritenersi che qualora l'attrice avesse osservato la diligenza dell'uomo medio nell'incedere e non avesse fatto un uso distratto di un bene pubblico che non presentava elementi di pericolo occulto, il sinistro non si sarebbe verificato, e ciò in quanto – si ribadisce - in base alle risultanze istruttorie lo stato dei luoghi era ben visibile.
Da quanto testè esposto emerge che il comportamento dell'attrice, nel relazionarsi con la “cosa inerte” (il marciapiede connotato da disconnessioni e dissesti) ha tenuto un comportamento talmente imprudente, da essere non prevedibile per il custode e dunque integrare un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso etiologico fra la cosa inerte ed il danno (evento e conseguenza) lamentato. Allorché la cosa in custodia non sia una cosa in movimento idonea ex se a provocare il danno, ma una cosa “statica“ ed immobile, come un dissesto presente sul marciapiede, la responsabilità dell'ente pubblico si può configurare soltanto quando la “cosa“ costituisca un pericolo occulto tale cioè da poter trarre in inganno l'uomo medio ovvero tale da non consentire di prevenirla. Invece, laddove difetti una siffatta situazione di pericolosità, il danno non può ritenersi discenda dal modo di operare delle pag. 4/7 cosa (immobile e statica) ma evidentemente dal modo in cui il danneggiato si
è approcciato ad essa, in quanto la cosa non è da considerare “causa” ma soltanto “occasione“ dell'evento, il quale in definitiva deriva dalla condotta imprudente del danneggiato.
Anche in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. e del conseguente regime probatorio, non è privo di rilievo il comportamento del danneggiato. Sotto questo aspetto, la giurisprudenza di legittimità, in ordine al giudizio di pericolosità della cosa inerte, ha ritenuto necessaria un'indagine sulle interazioni che la stessa può avere in un contesto dato, nel senso che la cosa inerte non può essere pericolosa ex se ma risulta tale quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno in ragione del comportamento anomalo del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass., n. 16527/2003, in motivazione).
Da ultimo le Sezioni Unite hanno confermato queste regole di giudizio, affermando che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato,
è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. S.U. 30/06/2022
n. 20943).
pag. 5/7 Pertanto, se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità dei
Comuni verso i terzi per la custodia e manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti, di talchè la mancata diligenza del danneggiato fa si che venga esclusa la responsabilità dell'Ente per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
La vicenda per cui è causa rientra in questa ipotesi, poiché l'appellante avrebbe dovuto osservare l'ordinaria diligenza per evitare un uso distratto del bene pubblico che non presentava elementi di reale pericolo in quanto i dissesti del marciapiede erano ben visibili. Ne discende che la condotta dell'attrice assume la valenza di elemento imprevedibile per il custode, con conseguente interruzione del nesso di causalità fra la cosa ed il danno, il quale deriva sul piano causale dalla disattenzione dello stesso danneggiato.
Alla stregua delle considerazioni esposte deve essere confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 90/2024 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 24.01.2024, proposto da Parte_1
nei confronti del , così provvede:
[...] Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 appellato delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 6 maggio 2025
pag. 6/7 Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 7/7