Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
Dr.ssa Antonella Marrone Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 190 del ruolo generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 19.06.25, vertente tra nato in [...] [...] (c.f. Parte_1 Pt_2
– C.U.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura C.F._1 P.IVA_1
Barberio, giusta procura speciale allegata in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via del Casale Strozzi n. 31
APPELLANTE
e
, in persona del Questore pro tempore, nel domicilio Controparte_1
eletto ex lege presso la locale Avvocatura dello Stato o altrimenti rappresentata e difesa a mezzo di proprio funzionario
APPELLATO CONTUMACE
Nonché
, in persona del Ministro pro tempore, nel Controparte_2
domicilio eletto ex lege presso la locale Avvocatura dello Stato
APPELLATO CONTUMACE
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di
APPELLO di ROMA
Roma del 7 dicembre 2023 emessa nell'ambito del procedimento R.G. n.
22069/2023
conclusioni per : “dichiarare nulla, ovvero annullare la sentenza Parte_1 impugnata;
di conseguenza dichiarare nullo, ovvero annullare il decreto del Questore di Roma del 21/03/2023 e tutti gli atti presupposti e conseguenziali ancorché non notificati ivi compreso l'ordine del Questore di espulsione dal territorio nazionale;
con vittoria di spese competenze ed onorari e liquidare a carico dell'Erario ex art. 142 DPR
115/2002 – ed a favore del sottoscritto procuratore le spese le competenze e gli onorari professionali così come indicati nella nota spese già depositata”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità francesi il 27.10.2022 valido fino al 26.08.2023 per aver presentato in Francia domanda di asilo, riferiva in primo grado di essere giunto in Italia il
12.02.2023, ospite della sorella e del cognato, come dimostrato dal biglietto flixbus nominativo prodotto;
quindi, il giorno 21.03.2023 la sorella e il cognato venivano tratti in arresto con la conseguenza che lo stesso ricorrente si offriva di rimanere a prendersi cura dei nipoti;
tuttavia, nello stesso giorno veniva attinto dal provvedimento del Questore di Roma che gli intimava di fare rientro in Francia entro sette giorni;
in particolare, l'Autorità amministrativa così motivava il provvedimento: “lo stesso è titolare del permesso di soggiorno asilo politico n. rilasciato da autorità francesi e valido fino al NumeroD_1
26/08/2023 e che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, avvenuto senza aver reso la dichiarazione di presenza entro otto giorni come previsto dall'art. 5, c. 2 del T.U.I. e successive modificazioni”.
Il ricorrente, dunque, deduceva l'illegittimità del decreto di allontanamento in questione per violazione dell'art 8 Cedu e della Convenzione di Ginevra del
29 luglio 1951 nonché degli artt. 10 comma 3 e 32 della Costituzione;
il
Tribunale, esaminati gli atti, rilevava che effettivamente il cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato della Comunità
Schengen, sarebbe stato autorizzato a soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi, previa dichiarazione della sua presenza, al
Questore della provincia in cui si trovava, entro otto giorni dal suo arrivo in
Italia; nel caso di specie, il ricorrente nel momento in cui era stato raggiunto in data 21.03.2023 dal decreto di allontanamento impugnato si trovava in Italia da meno di tre mesi, essendo arrivato in data 12.02.2023, come risultava dal biglietto dell'autobus nominativo prodotto in giudizio;
tuttavia, non risultava, dalla documentazione in atti, che lo stesso avesse provveduto a denunciare la sua presenza in Italia entro otto giorni dal suo arrivo, come prescritto dalla normativa vigente.
Pertanto, con sentenza n. 18131/2023 del 7 dicembre 2023, il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo legittimamente adottato il provvedimento di allontanamento emesso nei confronti del ricorrente.
Proponeva dunque tempestivo appello la parte ricorrente, contestando la legittimità della pronuncia di primo grado nella misura in cui il Tribunale aveva confermato il provvedimento amministrativo impugnato per una motivazione differente rispetto a quella adottata nel medesimo provvedimento, cioè che egli si fosse trattenuto in Italia per più di tre mesi
(circostanza che aveva evidenziato non corrispondere alla realtà); la distinta motivazione del Tribunale, cioè la carenza della dichiarazione di presenza, non era stata posta a fondamento del provvedimento amministrativo impugnato;
ancora, il Tribunale non aveva preso posizione sull'ulteriore circostanza dedotta dalla parte ricorrente, e cioè sull'aver ella presentato domanda di protezione internazionale rivolta allo Stato italiano;
dunque,
l'appellante lamentava la violazione art. 112 cpc – art. 8 cedu – 10 Cost. - art. 29 D.lgs 25/08, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Regolarmente evocati in giudizio, il e la Questura di Controparte_2
Roma non si costituivano in giudizio e venivano pertanto dichiarati contumaci.
Gli atti venivano comunicati al PG per il parere.
Durante lo svolgimento del giudizio nella presente fase veniva sollevata d'ufficio la questione dell'incompetenza del Tribunale in ordine all'impugnazione del provvedimento amministrativo oggetto delle doglianze del ricorrente e, in vista dell'odierna udienza, venivano concessi i termini di cui ai n.ri 1 e 2 del comma 1 dell'art. 352 cpc nel testo riformulato dal D. Lgs.
10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
Veniva altresì disposta la sostituzione delle udienze del 10 aprile e 19 giugno
2025 con la trattazione scritta;
in vista di entrambe le udienze veniva assegnato il termine per il deposito delle note ex art 127 ter c.p.c., termine di cui si avvaleva l' che, per l'odierna udienza, insisteva nelle conclusioni Parte_1
formulate nell'atto introduttivo.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
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Ebbene, si rileva che oggetto del giudizio è l'intimazione del Questore di fare rientro in Francia, adottata ai sensi dell'art. 5, comma 7 bis del D. Lgs. 286/98 nei confronti del cittadino straniero entrato in Italia mentre è in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Paese UE.
La disciplina del soggiorno in Italia dello straniero che ometta gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art. 5 cit. e che vi si trattenga oltre i tre mesi (circostanza alla quale consegue l'intimazione qui impugnata a norma del comma 7 bis) si completa tuttavia con la previsione di cui al successivo comma 7 ter, a norma del quale nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7 bis è adottato dal Prefetto il provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 comma 2 del medesimo D. Lvo 286/98.
A norma dell'art. 18 del D. Lvo 150/2011, poi, è tale ultimo provvedimento ad essere impugnabile dinanzi al Giudice di Pace.
Ne consegue che l'intimazione emessa dal Questore, oggetto del presente giudizio, non è atto autonomamente impugnabile ma è parte di una serie di provvedimenti amministrativi che culminano nella adozione della espulsione da parte del Prefetto, espressamente impugnabile.
Il provvedimento oggetto del giudizio invece non è autonomamente impugnabile trattandosi solo dell'atto presupposto dell'espulsione, quest'ultima avente efficacia concreta e lesiva e perciò effettivamente impugnabile. Nel caso di specie, peraltro, non è dato sapere se l'espulsione del ricorrente sia mai effettivamente stata disposta.
Alla assenza di efficacia concretamente ed autonomamente lesiva del provvedimento impugnato consegue la inammissibilità del ricorso proposto da che deve essere pronunciata nel presente grado di Parte_1 appello sebbene non rilevata in primo grado.
Ne consegue il rigetto dell'atto di appello.
Nulla sulle spese, essendo le controparti rimaste contumaci nel giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello dichiarando inammissibile il ricorso presentato da in primo grado;
Parte_1
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
La Presidente
Sofia Rotunno