Art. 1610. Valutazioni, impedimenti e sospensioni 1. I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione ((nel ruolo)) . 2. Non puo' essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che e' sospeso dall'impiego ((...)) , o che si trova in disponibilita' ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo. 3. E' sospesa la promozione del cappellano militare gia' scrutinato che, prima del conferimento della promozione, si trova in una delle condizioni indicate al comma 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. All'interessato e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata. 4. Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare e' scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, se ha subito detrazione di anzianita' ai sensi dell'articolo 1554, deve risultare piu' anziano di pari grado gia' valutato. 5. Se il procedimento penale o disciplinare si e' concluso in senso favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale e' stata revocata, o il cappellano militare e' stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, la commissione di avanzamento, se delibera che il cappellano scrutinato e' maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si sono svolti piu' scrutini ai quali il cappellano avrebbe potuto essere sottoposto, la commissione di avanzamento valuta il cappellano per ciascuno dei successivi scrutini e stabilisce in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione e' quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della commissione di avanzamento, si sarebbe dovuta conferire la promozione. 6. Se il cappellano militare e' stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli e' scrutinato dopo che risulta scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma 5.
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
23 maggio 2021
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Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Forli, sentenza 12/04/2024, n. 321Provvedimento: N. R.G. 2554/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Medi Presidente dott. Danilo Maffa Giudice dott.ssa Anna Orlandi Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2554 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto separazione consensuale, promossa congiuntamente da: Parte_1 C.F._1 (C.F. ) nata a [...] lo [...] e residente a [...] (FC) in via Agostino Vendemini n. 197, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso per …Leggi di più...
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