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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1444/2020 R.G. avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
E , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Stanislao Giammarino, domiciliatario in Napoli, alla Galleria Umberto I, 83;
-attori-
E
, avvocato difensore di se stessa, elettivamente domiciliata in Napoli, Controparte_1
alla via San Pasquale a Chiaia 55;
-convenuta-
NONCHE'
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Controparte_2
C.F. , , nato a [...] il [...] ed ivi C.F._1 Controparte_3
residente a[...], C.F. ; C.F._2
-convenuti contumaci-
Conclusioni: per gli attori: a) “dichiarare la responsabilità ex art. 1176, secondo comma, c.c. dell'avv.
e dell'avv. nell'adempimento del mandato Controparte_4 Controparte_5
professionale conferitogli dagli odierni attori per promuovere, innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, giudizio di gravame avverso la sentenza n.6610/2010, emessa dal Tribunale di
Napoli il 8.6.2010, la quale definiva il procedimento civile identificato con r.g. 31767/2009, avente ad oggetto opposizione a d.i. n. 8274/2009 proposto dal Condominio di via Scipione
Capece n.14/D di Napoli contro la ditta individuale Geom. + altri, in cui Controparte_6
avevano spiegato intervento adesivo autonomo i … b) per l'effetto condannare Parte_1
l'avv. in proprio e in qualità di erede dell'avv. … Controparte_1 Controparte_5 2
.. e … … in qualità di eredi dell'avv. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
tutti pro quota, al risarcimento dei danni in favore [di] … ed Pt_1 Parte_2 pari all'importo delle spese processuali pari ad € 26.460,00 oltre accessori e rimborso forfettario del 15% (spese generali) poste a loro carico dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 4194/2014, nonché al risarcimento degli ulteriori danni sofferti da … Parte_1 pari all'importo delle spese processuali ammontanti ad € 6.000,00, oltre accessori
[...]
e rimborso forfettario del 15% (spese generali) poste a suo carico dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.7679/2019;
c) condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio come per legge, con attribuzione al[l'] … avvocato antistatario”; per la convenuta: “reitera preliminarmente l'istanza formulata e motivata con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/12/2022, per la revoca e/o modifica dell'ordinanza istruttoria resa in data 05/06/2021. Nel merito … insiste nelle conclusioni rassegnate e, per
l'effetto, … rigettare integralmente la domanda attrice, … con vittoria di spese del procedimento ed onorari di avvocato nonché con condanna degli attori per lite temeraria ex art.96 c.p.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 comma 2 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi 3
analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2. Tanto premesso, passando alla disamina della res controversa, e Pt_1 [...] hanno convenuto in giudizio e l'avv. Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 [...]
quest'ultima anche in proprio e tutti in qualità di eredi dell'avv. CP_1 Controparte_5
chiedendo di dichiarare la responsabilità ex art. 1176 comma 2 c.c. dell'avv. Controparte_1
e dell'avv. nell'adempimento del mandato professionale a loro conferito Controparte_5 nel 2010 “per promuovere, innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, giudizio di gravame avverso la sentenza n.6610/2010, emessa dal Tribunale di Napoli l'8.6.2010, la quale definiva il procedimento civile identificato con r.g. 31767/2009, avente ad oggetto opposizione a d.i. n. 8274/2009 proposto dal Condominio di via Scipione Capece n.14/D di
Napoli contro la ditta individuale Geom. [più] altri, in cui avevano spiegato Controparte_6
intervento adesivo autonomo” essi attori.
Hanno esposto, in particolare, che:
-. l'appello era volto ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento della tempestività e ammissibilità del loro intervento nel giudizio di primo grado e l'accertamento della nullità e inefficacia, nei loro confronti, delle “dichiarazioni di rinunzia e relative accettazioni formulate in prime cure dal e dalla ditta individuale geom. P_
, con conseguente declaratoria di pendenza del giudizio da definirsi mediante Controparte_6
accoglimento dell'opposizione e consequenziale revoca del d.i., in uno alla condanna della ditta opposta al pagamento, in favore del Condominio opponente, della somma di € 28.950,00
a titolo di penale – ai sensi dell'art. 11) del contratto di appalto – oltre al risarcimento degli ulteriori danni sofferti dal Condominio appaltante per l'errata esecuzione dei lavori, nonché condanna della ditta appaltatrice al pagamento, in favore [di] … della Parte_1
somma di € 1.000,00 per il risarcimento dei danni subiti alla propria auto ed ulteriore condanna solidale della ditta e del Condominio al pagamento, in favore dei … dei Parte_1
danni sofferti per la indebita ed illecita transazione, quantificati nella complessiva somma di
€ 42.533,00”;
-. il giudizio di appello era stato definito con sentenza n. 4194/2014 del 22.10.2014, con la quale la Corte d'Appello di Napoli aveva dichiarato l'appello improcedibile ex art. 348 comma 1 c.p.c. per essere stato iscritto a ruolo tardivamente oltre il termine di cui all'art. 165
c.p.c. (10 giorni dalla data della prima notifica) e aveva condannato e Parte_1
al pagamento delle spese legali, liquidate in € 5.292,00 in favore di Parte_2 4
ciascun appellato, per un importo complessivo pari ad € 26.400,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% delle spese generali;
-. la sentenza emessa dalla Corte d'Appello era stata confermata dalla Cassazione con ordinanza n. 7679/2019, che aveva riconosciuto la correttezza della declaratoria di improcedibilità dell'appello e condannato al pagamento delle spese Parte_1 processuali del giudizio di Cassazione pari ad € 200,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali del 15%, “in favore di ciascun contro ricorrente (ben 3)”;
- l'improcedibilità dell'appello è dipesa dalla responsabilità del difensore costituito in giudizio, avv. che, tra l'altro, non li rese partecipi delle scelte processuali, Controparte_1
precludendo anche “ogni chance di definire la vertenza attraverso attività transattive”;
-. “tra l'altro, la sentenza n.6610/2010, resa dal Tribunale di Napoli, appariva sicuramente lacunosa se non immotivata riguardo le osservazion[i] su cui si fondava la difesa predisposta dall'avv. ; “difatti, il giudice di prime cure nulla motivava, da un lato, in Controparte_1 merito all'inesistenza, alla nullità e all'inefficacia delle delibere del 22.12.2009 e del
19.2.2010 – si paventava la fondata ipotesi che queste fossero state rese da un organo diverso da quello all'uopo costituito dal regolamento condominiale -, dall'altro in merito al potere dell'amministratore di transigere per conto del condominio senza uno specifico mandato”;
-. “pertanto, non solo il gravame proposto in appello era assolutamente motivato, ma vi erano concrete possibilità che, se l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, CP_5 ovvero avesse iscritto, presso la Corte d'Appello di Napoli, la causa a ruolo nei termini di legge, i sui assistiti avrebbero avuto buone probabilità di conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni”.
Hanno chiesto, quindi, vinte le distraende spese di lite, di condannare l'avv. Controparte_1
in proprio e in qualità di erede del defunto avv. nonché Controparte_5 Controparte_2
e in qualità di eredi dell'avv. “tutti pro quota”, al Controparte_3 Controparte_5 risarcimento dei danni “pari all'importo delle spese processuali pari ad € 26.460,00 oltre accessori e rimborso forfettario del 15% (spese generali) poste a loro carico dalla Corte
d'Appello di Napoli con la sentenza n. 4194/2014, nonché al risarcimento degli ulteriori danni sofferti da … pari all'importo delle spese processuali ammontanti Parte_1 ad € 6.000,00, oltre accessori e rimborso forfettario del 15% (spese generali) poste a suo carico dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.7679/2019. 5
costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, infondata sotto ogni profilo, Controparte_1
vinte le spese di lite, con condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., eccependo, in particolare:
- la “carenza di legittimazione passiva dei convenuti e ”, Controparte_2 Controparte_3
“quali coeredi dell'avv. , dei quali ha chiesto la “estromissione dal Controparte_5
giudizio”, atteso che in caso di “mandato congiunto a più difensori” ,“nell'ipotesi di decesso di uno dei difensori congiunti, si verifica il consolidamento della relativa titolarità a carico degli altri e non già una successione degli eredi del difensore defunto nella titolarità della stessa”, pertanto “legittimato passivo della successiva eventuale domanda d'accertamento dell'inadempimento contrattuale per negligenza professionale è esclusivamente il titolare dell'obbligazione principale di prestazione d'opera”;
- l'infondatezza della domanda, non esistendo alcuna responsabilità professionale, avendo
“proceduto all'iscrizione a ruolo … dell'atto di appello promosso nei confronti di una pluralità di convenuti … computando il relativo termine di dieci giorni dall'ultima notificazione anziché dalla prima”, facendo “legittimo affidamento nell'interpretazione estensiva della norma processuale di cui all'art. 165 c.p.c.” ed essendo esistente, all'epoca, un “contrasto interpretativo, sia in dottrina che in giurisprudenza, in ordine alla decorrenza del termine di cui all'art. 165 c.p.c.”;
-. l'assenza del nesso di causalità tra “l'attività professionale in contestazione e il danno lamentato”, avendo gli avvocati interrotto il rapporto professionale con i CP_5 Parte_1 nel febbraio 2010, “cioè subito dopo l'iscrizione a ruolo della causa d'appello” e dunque
“sia la prosecuzione del procedimento di gravame sia … la decisione di ricorrere in
Cassazione … costituirono scelte e determinazioni processuali assunte autonomamente dagli attori con il patrocinio e l'assistenza di altro difensore”;
-. l'assenza di prova della circostanza “per cui, nell'ipotesi in cui l'appello non fosse stato dichiarato improcedibile, essi non sarebbero stati condannati alle spese di giudizio, nella stessa misura se non in misura più alta ove risultati soccombenti nel merito”;
-. “che gli attori non hanno fornito … dimostrazione dell'attualità del danno lamentato, non avendo fornito alcuna prova di aver effettivamente provveduto al pagamento delle condanne alle spese di cui lamentano il ristoro in termini risarcitori”.
3. Giova premettere che l'istanza di estromissione dal giudizio dei convenuti Controparte_2
e dichiarati contumaci, è stata rigettata con l'ordinanza del 5.6.2021, “non Controparte_3
ricorrendo alcuna delle ipotesi di estromissione tipicamente previste dal codice di rito (art.
108 cpc, art. 109 cpc, art. 111 cpc) e vertendo i motivi posti alla base dell'istanza di 6
estromissione su questioni riguardanti il distinto profilo dell'esistenza o meno della titolarità passiva del diritto fatto valere in giudizio dagli attori”.
Nel merito, difetta la titolarità passiva di e rispetto alle Controparte_2 Controparte_3
domande degli attori, proposte nei loro confronti nella qualità di “eredi” dell'avv. CP_5
[...]
Gli attori, invero, al fine di provare la qualità di eredi di e si Controparte_2 Controparte_3
sono limitati a produrre in giudizio un certificato storico di famiglia dal quale si evince la delazione ereditaria dei convenuti, ma che nulla prova in ordine all'accettazione, da parte degli stessi, dell'eredità di o in ordine al compimento di atti di Controparte_5
accettazione espressa o tacita dell'eredità e quindi dell'assunzione della qualità di eredi, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione del mero legame di parentela.
È noto, peraltro, che è l'attore che deve provare la qualità di erede del convenuto (cfr. ex plurimis Cass. n. 21436 del 30 agosto 2018).
Ne consegue che, non essendovi prova della qualità di eredi dei convenuti contumaci, la domanda nei loro confronti va rigettata.
4. Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che, effettivamente, la convenuta avv.
e il defunto avv. incaricati dai di procedere CP_5 Controparte_5 Parte_1 all'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, si sono tardivamente costituiti nel giudizio di appello che è stato, pertanto, definito con pronuncia di improcedibilità del gravame.
La convenuta invoca, per giustificare la propria condotta, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ordine alla decorrenza del termine per la costituzione dell'appellante in caso di più appellati e cioè se il predetto termine decorra dalla prima o dall'ultima delle notifiche dell'atto di citazione in appello.
Giova ricordare che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato deve essere comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto, o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente (cfr. in tal senso Cass. sez. III, 10 giugno 2016 n. 11906). L'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, invero, non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, dei doveri di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio di 7
diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale, fissato dall'art. 1176 c.c. co. 2, da commisurarsi all'attività esercitata. L'avvocato deve quindi considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio;
viceversa, nelle ipotesi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.
Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, la Corte d'Appello di Napoli, nella sentenza n. 4194/2014 resa a definizione del procedimento di appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6610/2010
[...] Parte_2
(cfr. doc. 10 in prod. di parte attrice), ha dichiarato improcedibile l'appello per le seguenti ragioni: “L'appello … deve essere dichiarato improcedibile, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 348 co I, 347 co I e 165 cod. proc. civ. Gli istanti, infatti, hanno iscritto la causa al ruolo oltre il termine di 10 giorni prescritto dall'art. 165 citato, avendo provveduto alla (prima ) notifica agli appellati … presso i rispettivi procuratori il 3.12.2010, ed avendo proceduto a costituirsi soltanto il 15.12.2010. A nulla rileva che gli appellanti abbiano eseguito una seconda notifica (a il successivo 10.12.2010, atteso che il Controparte_8
termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, e di 10 giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello (Cass. sez. unite n. 10864 del 18.5.2011; conformi:
Cass. n. 12724 del 20.7.2012, Cass. n. 7628 del 30.3.2010, Cass. n. 13163 del 5.6.2007, Cass.
n. 6481 del 16.7.1997). L'improcedibilità è rilevabile d'ufficio (art. 348 co I cod. proc. civ.), ma, comunque, è stata espressamente eccepita anche da ”. Controparte_9
Dalla lettura della sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 10864/2011) citata nella sentenza della Corte d'Appello di Napoli si evince, per quanto rileva in questa sede, che:
-. “Con l'ordinanza interlocutoria , la terza sezione civile della Corte ha posto la questione del termine di costituzione dell'appellante, in caso di notificazione a più parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c., vale a dire se il termine di dieci giorni, entro il quale l'appellante deve costituirsi, decorra dalla prima notificazione, ovvero dall'ultima.
L'ordinanza di rimessione dà conto che, fino ai 1997, la Corte di cassazione aveva aderito ad una interpretazione "liberale" dell'art. 165 c.p.c., ritenendo che il termine per la costituzione dell'attore dovesse decorrere dall'ultima delle notifiche dell'atto di citazione (Cass. 6 novembre 1958, n. 3601, cui segue nello stesso senso soltanto Cass. 18 gennaio 2001, n. 718).
Successivamente, (a partire da Cass. 16 luglio 1997, n. 6481), invece, la Corte aveva mutato 8
indirizzo, aderendo alla tesi "restrittiva", secondo cui il termine per la costituzione dell'attore decorre dalla prima delle notificazioni dell'atto di citazione;
indirizzo, questo, consolidatosi nel tempo. Sono esposte, quindi, le ragioni di preferenza del primo dei due indirizzi …” e “le critiche alla tesi restrittiva …” da parte della terza sezione civile che aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite;
-. Rileva la Suprema Corte che “l'ordinanza di rimessione sottopone alle Sezioni Unite argomenti che sono apparsi giustificare una diversa lettura della disposizione, dettata dal secondo comma dell'art. 165 cod.proc.civ., compresa nel richiamo che, per il giudizio di appello, è operato dal successivo art. 347 cod.proc.civ..”
-. Osservano le Sezioni Unite che “la reinterpretazione così sollecitata riguarda una disposizione, relativa all'ordine del processo, che da oltre venti anni è stata letta, nella propria giurisprudenza, nel medesimo modo;
così determinando le condizioni perché le parti potessero e dovessero fare affidamento su di una corrispondente applicazione da parte dei giudici investiti della domanda di tutela. La Corte considera che, se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l'una e l'altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario -
l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile.
Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute - derivanti da mutamenti intervenuti nell'ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall'emersione di valori prima trascurati - possono giustificare l'operazione che consiste nell'attribuire alla disposizione un significato diverso. L'ordinanza di rimessione non manca di muoversi in questa ottica. Tuttavia, gli argomenti in essa proposti non appaiono alla Corte tali da imporre l'abbandono della precedente interpretazione”;
-. Le Sezioni Unite, poi, procedono a esporre “i punti salienti dell'interpretazione consolidatasi nel tempo”, che l'ordinanza di rimessione aveva messo in discussione.
Nel caso di specie, pertanto, la questione affrontata non presentava margini di opinabilità, atteso che l'indirizzo giurisprudenziale circa la decorrenza dalla prima delle notifiche dell'atto di appello del termine di dieci giorni per la costituzione dell'appellante si era “consolidato
[…] nel tempo” “a partire da Cass. 16 luglio 1997 n. 6481” e, pertanto, da più di dieci anni rispetto all'epoca di proposizione dell'appello da parte degli avvocati e Controparte_1
(tant'è che le Sezioni Unite affermano che detta interpretazione è stata Controparte_5 9
adottata nella propria giurisprudenza “da oltre venti anni” ed è “rimasta inalterata” e sulla base della stessa “si è nel tempo formata una pratica di applicazione stabile”).
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non esistevano contrasti giurisprudenziali all'epoca di proposizione dell'atto di appello, già dal 1997, tant'è che le
Sezioni Unite danno conto, nel corpo della sentenza, non di una perdurante esistenza di un contrasto in materia, ma della possibilità, intravista da parte della Terza Sezione Civile, di una diversa lettura (una “reinterpretazione”, affermano le Sezioni Unite) delle norme che, però, è stata ritenuta basata su argomenti non tali da imporre “l'abbandono della precedente interpretazione” “consolidatasi nel tempo”.
Alla luce dell'inesistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, fin dal 1997, non si ravvisano motivi giuridicamente plausibili per giustificare la scelta difensiva compiuta dai difensori di effettuare la costituzione nel giudizio di appello oltre il termine di dieci giorni dalla prima notifica della citazione.
Né può tale scelta essere giustificata in ragione della circostanza per cui l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite è successivo alla proposizione dell'atto di appello (risalente al 3 Dicembre 2010, come da allegato n.9 all'atto di citazione), tant'è che l'ordinanza n.
7679/2019 della Corte di Cassazione accerta l'infondatezza dell'assunto secondo cui il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10864/2011 non potrebbe applicarsi alle impugnazioni proposte precedentemente, poiché che il termine di costituzione in appello decorra dalla prima notifica è principio enunciato dalla Corte sin dal 1997 ed è stato poi confermato da una molteplicità di pronunce (anche anteriori alla proposizione dell'appello da parte degli avvocati , senza che fosse emerso e si fosse consolidato un indirizzo CP_5
contrario. L'intervento in funzione nomofilattica delle Sezioni Unite, quindi, non può considerarsi come un imprevedibile overruling in grado di elidere la responsabilità professionale dell'odierna convenuta, bensì una mera conferma di un orientamento consolidato fin dal 1997.
La convenuta, pertanto, deve considerarsi inadempiente nei confronti dei avendo Parte_1
colposamente ignorato l'indirizzo consolidato in materia di tempestività della costituzione dell'appellante in ipotesi di notifica dell'atto di appello a più persone.
Provato l'inadempimento della convenuta sopra riportato, occorre, però, valutare l'efficacia causale che nella produzione di un effetto negativo per i abbia rappresentato Parte_1
l'omessa tempestiva costituzione nel giudizio di appello.
Giova ricordare che, secondo indirizzo costante della giurisprudenza della Suprema Corte, perché possa affermarsi l'esistenza di un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto 10
all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare altresì che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez.
III, 6 maggio 1996, n. 4196; Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Ed invero, anche nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n.
11548).
Tale nesso causale, tuttavia, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre
2004, n. 21894).
Occorre, infine, che il danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista.
Una volta soddisfatto detto onere di allegazione e prova, spetta al giudice di merito (con una valutazione che la Suprema Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità, cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355), sempre sulla base della rigorosa prospettazione di parte, compiere il menzionato giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda proposta nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato.
Occorre, dunque, stabilire se, come sostenuto dagli attori, qualora la convenuta “avesse tenuto la condotta dovuta, ovvero avesse iscritto, presso la Corte d'Appello di Napoli, la causa a ruolo nei termini di legge, i sui assistiti avrebbero avuto buone probabilità di conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni” (cfr. atto di citazione) e, quindi, di ottenere la riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli.
A tale quesito non può essere fornita risposta positiva.
Giova rilevare, anzitutto, che il Tribunale di Napoli, nella sentenza poi appellata
(tardivamente) dai e per questi dalla convenuta, aveva rilevato “che in data 2 Parte_1
marzo 2010 le parti già costituite nel presente processo” – Condominio opponente e impresa individuale opposta – “hanno reciprocamente rinunciato e accettato la rinuncia agli atti con compensazione delle spese chiedendo che il giudice preso atto di ciò dichiarasse l'estinzione del giudizio”, “che tale rinuncia ritualmente formulata ha data certa ex articolo 2704 c.c. all'otto aprile 2010, data del deposito delle relative scritture nella Cancelleria” “e preso atto di quanto in epigrafe” ha dichiarato “estinto il giudizio”, rilevando altresì “che tale 11
pronuncia, avendo valore dichiarativo di un evento processuale già verificatosi, produce effetti non ex nunc bensì alla data di deposito delle cennate scritture se non alla data di redazione delle stesse”.
Orbene, con riguardo a quanto deciso dal Tribunale:
-. non è possibile, anzitutto, fornire un giudizio prognostico circa la probabile fondatezza, nel merito, dell'appello nel quale la convenuta ha colposamente errato provocando una tardiva costituzione in giudizio degli appellanti, poiché i si sono limitati a produrre, del Parte_1
giudizio di primo grado, solo l'atto di intervento volontario adesivo autonomo e la sentenza del Tribunale di Napoli che ha dichiarato estinto il giudizio di opposizione a d.i. proposto dal
Condominio nei confronti dell'impresa individuale sopra citata, nel quale i Parte_1
avevano spiegato intervento;
la documentazione prodotta dai al fine di fornire Parte_1
elementi probatori atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito del giudizio di appello è, infatti, del tutto carente degli atti difensivi delle controparti nel primo e nel secondo grado di giudizio;
-. Nell'atto di intervento depositato dai si legge che questi ultimi si costituirono in Parte_1
giudizio dopo che le parti avevano già “dedotto l'intervenuta transazione” formulando
“reciproca rinuncia alle rispettive domande, chiedendo l'estinzione del giudizio” (cfr. pag. 3 dell'atto di intervento); se tant'è giova ricordare che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio “quando questa è accettata dalle parti costituite” ex art. 306 comma 1 c.p.c.
e, pertanto, gli effetti dell'estinzione derivano direttamente dal negozio giuridico bilaterale tra le parti costituite, indipendentemente dalla successiva pronuncia del Tribunale che ha valore meramente dichiarativo;
-. nel caso di specie, pertanto, l'intervento in giudizio dei è avvenuto quando la Parte_1
fattispecie estintiva del giudizio, come correttamente rilevato dal Tribunale, si era già perfezionata al momento della dichiarazione delle parti di rinuncia agli atti e di accettazione della rinuncia, con conseguente correttezza della decisione del Tribunale di Napoli.
La carenza dei suddetti elementi probatori fa sì che i non abbiano provato il Parte_1 fondamento dell'appello e, quindi, la certezza che una tempestiva costituzione nel giudizio di appello avrebbe comportato la riforma della sentenza del Tribunale di Napoli.
Se tant'è, pur essendo provato l'inadempimento della convenuta per aver cagionato una tardiva costituzione nel giudizio di appello con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, la mancata riforma della declaratoria di estinzione dell'opposizione a d.i. non può essere imputata alla convenuta, atteso che non è possibile verificare, sulla scorta di criteri probabilistici e alla luce della documentazione in atti, la fondatezza dell'appello con 12
conseguente riesame di tutta l'attività processuale svolta in primo grado, non avendo gli attori offerto, in questa sede, l'intero materiale documentale confluito nel giudizio davanti alla
Corte di Appello di Napoli tale da consentire di verificare se, qualora la convenuta avesse tenuto la condotta dovuta, i avrebbero conseguito il riconoscimento delle proprie Parte_1
ragioni, pur a fronte del corretto ragionamento del Tribunale di Napoli.
Né può essere riconosciuto ai un risarcimento del danno pari alle spese processuali Parte_1
del secondo grado del giudizio, atteso che, sebbene vi sia stato il predetto vizio procedurale nella costituzione in giudizio in appello, è importante rilevare che era intenzione dei appellare la sentenza del Tribunale di Napoli e se pure l'appello fosse stato Parte_1
tempestivamente proposto, non essendovi prova della sua fondatezza, non vi è certezza che gli appellanti non avrebbero comunque sostenuto le spese di lite in quanto soccombenti nel merito, poiché, in caso di rigetto dell'appello, le spese processuali comunque sarebbero state poste a loro carico.
Di conseguenza, non può ritenersi sussistente il nesso di causalità tra l'errore procedurale dell'avvocato e il danno lamentato dagli attori, poiché il pagamento delle spese processuali d'appello si sarebbe comunque verificato quale conseguenza dell'infondatezza dell'appello.
Non sussiste, infine, alcun nesso di causalità tra l'errore procedurale dell'avvocato CP_5
in grado di appello e le spese affrontate dall'attore nel successivo Parte_1
giudizio in Cassazione, conclusosi con ordinanza n.7679/2019 che condannava alle spese la parte ricorrente soccombente.
Il ricorso per Cassazione, invero, è stato proposto da un avvocato diverso rispetto a quello convenuto nell'odierno giudizio;
in particolare, l'avv. di comune accordo Controparte_5
con l'avv. aveva comunicato ai di rinunciare all'incarico Controparte_1 Parte_1
ricevuto già in data 8/2/2011 (cfr. comunicazione di rinuncia al mandato allegata alla comparsa di costituzione), ossia in un momento ben antecedente rispetto sia alla conclusione del giudizio di appello, sia all'instaurazione del processo presso la Corte di Cassazione. Tale ultimo giudizio veniva, infatti, introdotto e coltivato dall'avv. Stanislao Giammarino con ricorso iscritto al numero r.g.1852/2015.
Parte convenuta, pertanto, è stata del tutto estranea alla decisione di impugnare la sentenza di appello e, dunque, di continuare a coltivare un giudizio poi definitivamente conclusosi con la soccombenza dell'odierna parte attrice.
Né può tantomeno sostenersi la sussistenza di un nesso di causalità tra il precedente inadempimento degli avv. con riferimento alla costituzione in appello e la successiva CP_5
soccombenza dell'attore in sede di giudizio di legittimità, con condanna Parte_1 13
alle spese di lite di quel grado del giudizio, atteso che la presenza di un indirizzo monofilattico consolidato in tema di costituzione in appello in caso di pluralità di appellati avrebbe dovuto sconsigliare dal proporre un successivo giudizio in Cassazione palesemente infondato e ad elevato rischio di soccombenza, alla luce delle già esaurienti motivazioni rese dalla Corte d'Appello circa l'improcedibilità dell'appello.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida” (atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette, cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio
2006, n. 11356), la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale proposta dai nei confronti di va rigettata. Parte_1 Controparte_1
5. Va rigettata la domanda, formulata dalla convenuta, di condanna degli attori al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in quanto del tutto carente in termini di allegazioni e prove della mala fede o colpa grave con le quali gli attori hanno agito in giudizio e, quindi, della consapevolezza, da parte degli attori, dell'infondatezza delle proprie pretese.
6. Sussistono gravi ragioni, ravvisabili nell'accertamento dell'inadempimento della convenuta, comunque esistente, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte dalle parti;
-. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 25.3.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Nicoletta Calise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1444/2020 R.G. avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
E , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Stanislao Giammarino, domiciliatario in Napoli, alla Galleria Umberto I, 83;
-attori-
E
, avvocato difensore di se stessa, elettivamente domiciliata in Napoli, Controparte_1
alla via San Pasquale a Chiaia 55;
-convenuta-
NONCHE'
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Controparte_2
C.F. , , nato a [...] il [...] ed ivi C.F._1 Controparte_3
residente a[...], C.F. ; C.F._2
-convenuti contumaci-
Conclusioni: per gli attori: a) “dichiarare la responsabilità ex art. 1176, secondo comma, c.c. dell'avv.
e dell'avv. nell'adempimento del mandato Controparte_4 Controparte_5
professionale conferitogli dagli odierni attori per promuovere, innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, giudizio di gravame avverso la sentenza n.6610/2010, emessa dal Tribunale di
Napoli il 8.6.2010, la quale definiva il procedimento civile identificato con r.g. 31767/2009, avente ad oggetto opposizione a d.i. n. 8274/2009 proposto dal Condominio di via Scipione
Capece n.14/D di Napoli contro la ditta individuale Geom. + altri, in cui Controparte_6
avevano spiegato intervento adesivo autonomo i … b) per l'effetto condannare Parte_1
l'avv. in proprio e in qualità di erede dell'avv. … Controparte_1 Controparte_5 2
.. e … … in qualità di eredi dell'avv. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
tutti pro quota, al risarcimento dei danni in favore [di] … ed Pt_1 Parte_2 pari all'importo delle spese processuali pari ad € 26.460,00 oltre accessori e rimborso forfettario del 15% (spese generali) poste a loro carico dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 4194/2014, nonché al risarcimento degli ulteriori danni sofferti da … Parte_1 pari all'importo delle spese processuali ammontanti ad € 6.000,00, oltre accessori
[...]
e rimborso forfettario del 15% (spese generali) poste a suo carico dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.7679/2019;
c) condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio come per legge, con attribuzione al[l'] … avvocato antistatario”; per la convenuta: “reitera preliminarmente l'istanza formulata e motivata con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/12/2022, per la revoca e/o modifica dell'ordinanza istruttoria resa in data 05/06/2021. Nel merito … insiste nelle conclusioni rassegnate e, per
l'effetto, … rigettare integralmente la domanda attrice, … con vittoria di spese del procedimento ed onorari di avvocato nonché con condanna degli attori per lite temeraria ex art.96 c.p.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 comma 2 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi 3
analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2. Tanto premesso, passando alla disamina della res controversa, e Pt_1 [...] hanno convenuto in giudizio e l'avv. Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 [...]
quest'ultima anche in proprio e tutti in qualità di eredi dell'avv. CP_1 Controparte_5
chiedendo di dichiarare la responsabilità ex art. 1176 comma 2 c.c. dell'avv. Controparte_1
e dell'avv. nell'adempimento del mandato professionale a loro conferito Controparte_5 nel 2010 “per promuovere, innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, giudizio di gravame avverso la sentenza n.6610/2010, emessa dal Tribunale di Napoli l'8.6.2010, la quale definiva il procedimento civile identificato con r.g. 31767/2009, avente ad oggetto opposizione a d.i. n. 8274/2009 proposto dal Condominio di via Scipione Capece n.14/D di
Napoli contro la ditta individuale Geom. [più] altri, in cui avevano spiegato Controparte_6
intervento adesivo autonomo” essi attori.
Hanno esposto, in particolare, che:
-. l'appello era volto ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento della tempestività e ammissibilità del loro intervento nel giudizio di primo grado e l'accertamento della nullità e inefficacia, nei loro confronti, delle “dichiarazioni di rinunzia e relative accettazioni formulate in prime cure dal e dalla ditta individuale geom. P_
, con conseguente declaratoria di pendenza del giudizio da definirsi mediante Controparte_6
accoglimento dell'opposizione e consequenziale revoca del d.i., in uno alla condanna della ditta opposta al pagamento, in favore del Condominio opponente, della somma di € 28.950,00
a titolo di penale – ai sensi dell'art. 11) del contratto di appalto – oltre al risarcimento degli ulteriori danni sofferti dal Condominio appaltante per l'errata esecuzione dei lavori, nonché condanna della ditta appaltatrice al pagamento, in favore [di] … della Parte_1
somma di € 1.000,00 per il risarcimento dei danni subiti alla propria auto ed ulteriore condanna solidale della ditta e del Condominio al pagamento, in favore dei … dei Parte_1
danni sofferti per la indebita ed illecita transazione, quantificati nella complessiva somma di
€ 42.533,00”;
-. il giudizio di appello era stato definito con sentenza n. 4194/2014 del 22.10.2014, con la quale la Corte d'Appello di Napoli aveva dichiarato l'appello improcedibile ex art. 348 comma 1 c.p.c. per essere stato iscritto a ruolo tardivamente oltre il termine di cui all'art. 165
c.p.c. (10 giorni dalla data della prima notifica) e aveva condannato e Parte_1
al pagamento delle spese legali, liquidate in € 5.292,00 in favore di Parte_2 4
ciascun appellato, per un importo complessivo pari ad € 26.400,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% delle spese generali;
-. la sentenza emessa dalla Corte d'Appello era stata confermata dalla Cassazione con ordinanza n. 7679/2019, che aveva riconosciuto la correttezza della declaratoria di improcedibilità dell'appello e condannato al pagamento delle spese Parte_1 processuali del giudizio di Cassazione pari ad € 200,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali del 15%, “in favore di ciascun contro ricorrente (ben 3)”;
- l'improcedibilità dell'appello è dipesa dalla responsabilità del difensore costituito in giudizio, avv. che, tra l'altro, non li rese partecipi delle scelte processuali, Controparte_1
precludendo anche “ogni chance di definire la vertenza attraverso attività transattive”;
-. “tra l'altro, la sentenza n.6610/2010, resa dal Tribunale di Napoli, appariva sicuramente lacunosa se non immotivata riguardo le osservazion[i] su cui si fondava la difesa predisposta dall'avv. ; “difatti, il giudice di prime cure nulla motivava, da un lato, in Controparte_1 merito all'inesistenza, alla nullità e all'inefficacia delle delibere del 22.12.2009 e del
19.2.2010 – si paventava la fondata ipotesi che queste fossero state rese da un organo diverso da quello all'uopo costituito dal regolamento condominiale -, dall'altro in merito al potere dell'amministratore di transigere per conto del condominio senza uno specifico mandato”;
-. “pertanto, non solo il gravame proposto in appello era assolutamente motivato, ma vi erano concrete possibilità che, se l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, CP_5 ovvero avesse iscritto, presso la Corte d'Appello di Napoli, la causa a ruolo nei termini di legge, i sui assistiti avrebbero avuto buone probabilità di conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni”.
Hanno chiesto, quindi, vinte le distraende spese di lite, di condannare l'avv. Controparte_1
in proprio e in qualità di erede del defunto avv. nonché Controparte_5 Controparte_2
e in qualità di eredi dell'avv. “tutti pro quota”, al Controparte_3 Controparte_5 risarcimento dei danni “pari all'importo delle spese processuali pari ad € 26.460,00 oltre accessori e rimborso forfettario del 15% (spese generali) poste a loro carico dalla Corte
d'Appello di Napoli con la sentenza n. 4194/2014, nonché al risarcimento degli ulteriori danni sofferti da … pari all'importo delle spese processuali ammontanti Parte_1 ad € 6.000,00, oltre accessori e rimborso forfettario del 15% (spese generali) poste a suo carico dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.7679/2019. 5
costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, infondata sotto ogni profilo, Controparte_1
vinte le spese di lite, con condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., eccependo, in particolare:
- la “carenza di legittimazione passiva dei convenuti e ”, Controparte_2 Controparte_3
“quali coeredi dell'avv. , dei quali ha chiesto la “estromissione dal Controparte_5
giudizio”, atteso che in caso di “mandato congiunto a più difensori” ,“nell'ipotesi di decesso di uno dei difensori congiunti, si verifica il consolidamento della relativa titolarità a carico degli altri e non già una successione degli eredi del difensore defunto nella titolarità della stessa”, pertanto “legittimato passivo della successiva eventuale domanda d'accertamento dell'inadempimento contrattuale per negligenza professionale è esclusivamente il titolare dell'obbligazione principale di prestazione d'opera”;
- l'infondatezza della domanda, non esistendo alcuna responsabilità professionale, avendo
“proceduto all'iscrizione a ruolo … dell'atto di appello promosso nei confronti di una pluralità di convenuti … computando il relativo termine di dieci giorni dall'ultima notificazione anziché dalla prima”, facendo “legittimo affidamento nell'interpretazione estensiva della norma processuale di cui all'art. 165 c.p.c.” ed essendo esistente, all'epoca, un “contrasto interpretativo, sia in dottrina che in giurisprudenza, in ordine alla decorrenza del termine di cui all'art. 165 c.p.c.”;
-. l'assenza del nesso di causalità tra “l'attività professionale in contestazione e il danno lamentato”, avendo gli avvocati interrotto il rapporto professionale con i CP_5 Parte_1 nel febbraio 2010, “cioè subito dopo l'iscrizione a ruolo della causa d'appello” e dunque
“sia la prosecuzione del procedimento di gravame sia … la decisione di ricorrere in
Cassazione … costituirono scelte e determinazioni processuali assunte autonomamente dagli attori con il patrocinio e l'assistenza di altro difensore”;
-. l'assenza di prova della circostanza “per cui, nell'ipotesi in cui l'appello non fosse stato dichiarato improcedibile, essi non sarebbero stati condannati alle spese di giudizio, nella stessa misura se non in misura più alta ove risultati soccombenti nel merito”;
-. “che gli attori non hanno fornito … dimostrazione dell'attualità del danno lamentato, non avendo fornito alcuna prova di aver effettivamente provveduto al pagamento delle condanne alle spese di cui lamentano il ristoro in termini risarcitori”.
3. Giova premettere che l'istanza di estromissione dal giudizio dei convenuti Controparte_2
e dichiarati contumaci, è stata rigettata con l'ordinanza del 5.6.2021, “non Controparte_3
ricorrendo alcuna delle ipotesi di estromissione tipicamente previste dal codice di rito (art.
108 cpc, art. 109 cpc, art. 111 cpc) e vertendo i motivi posti alla base dell'istanza di 6
estromissione su questioni riguardanti il distinto profilo dell'esistenza o meno della titolarità passiva del diritto fatto valere in giudizio dagli attori”.
Nel merito, difetta la titolarità passiva di e rispetto alle Controparte_2 Controparte_3
domande degli attori, proposte nei loro confronti nella qualità di “eredi” dell'avv. CP_5
[...]
Gli attori, invero, al fine di provare la qualità di eredi di e si Controparte_2 Controparte_3
sono limitati a produrre in giudizio un certificato storico di famiglia dal quale si evince la delazione ereditaria dei convenuti, ma che nulla prova in ordine all'accettazione, da parte degli stessi, dell'eredità di o in ordine al compimento di atti di Controparte_5
accettazione espressa o tacita dell'eredità e quindi dell'assunzione della qualità di eredi, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione del mero legame di parentela.
È noto, peraltro, che è l'attore che deve provare la qualità di erede del convenuto (cfr. ex plurimis Cass. n. 21436 del 30 agosto 2018).
Ne consegue che, non essendovi prova della qualità di eredi dei convenuti contumaci, la domanda nei loro confronti va rigettata.
4. Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che, effettivamente, la convenuta avv.
e il defunto avv. incaricati dai di procedere CP_5 Controparte_5 Parte_1 all'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, si sono tardivamente costituiti nel giudizio di appello che è stato, pertanto, definito con pronuncia di improcedibilità del gravame.
La convenuta invoca, per giustificare la propria condotta, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ordine alla decorrenza del termine per la costituzione dell'appellante in caso di più appellati e cioè se il predetto termine decorra dalla prima o dall'ultima delle notifiche dell'atto di citazione in appello.
Giova ricordare che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato deve essere comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto, o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente (cfr. in tal senso Cass. sez. III, 10 giugno 2016 n. 11906). L'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, invero, non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, dei doveri di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio di 7
diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale, fissato dall'art. 1176 c.c. co. 2, da commisurarsi all'attività esercitata. L'avvocato deve quindi considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio;
viceversa, nelle ipotesi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.
Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, la Corte d'Appello di Napoli, nella sentenza n. 4194/2014 resa a definizione del procedimento di appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6610/2010
[...] Parte_2
(cfr. doc. 10 in prod. di parte attrice), ha dichiarato improcedibile l'appello per le seguenti ragioni: “L'appello … deve essere dichiarato improcedibile, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 348 co I, 347 co I e 165 cod. proc. civ. Gli istanti, infatti, hanno iscritto la causa al ruolo oltre il termine di 10 giorni prescritto dall'art. 165 citato, avendo provveduto alla (prima ) notifica agli appellati … presso i rispettivi procuratori il 3.12.2010, ed avendo proceduto a costituirsi soltanto il 15.12.2010. A nulla rileva che gli appellanti abbiano eseguito una seconda notifica (a il successivo 10.12.2010, atteso che il Controparte_8
termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, e di 10 giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello (Cass. sez. unite n. 10864 del 18.5.2011; conformi:
Cass. n. 12724 del 20.7.2012, Cass. n. 7628 del 30.3.2010, Cass. n. 13163 del 5.6.2007, Cass.
n. 6481 del 16.7.1997). L'improcedibilità è rilevabile d'ufficio (art. 348 co I cod. proc. civ.), ma, comunque, è stata espressamente eccepita anche da ”. Controparte_9
Dalla lettura della sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 10864/2011) citata nella sentenza della Corte d'Appello di Napoli si evince, per quanto rileva in questa sede, che:
-. “Con l'ordinanza interlocutoria , la terza sezione civile della Corte ha posto la questione del termine di costituzione dell'appellante, in caso di notificazione a più parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c., vale a dire se il termine di dieci giorni, entro il quale l'appellante deve costituirsi, decorra dalla prima notificazione, ovvero dall'ultima.
L'ordinanza di rimessione dà conto che, fino ai 1997, la Corte di cassazione aveva aderito ad una interpretazione "liberale" dell'art. 165 c.p.c., ritenendo che il termine per la costituzione dell'attore dovesse decorrere dall'ultima delle notifiche dell'atto di citazione (Cass. 6 novembre 1958, n. 3601, cui segue nello stesso senso soltanto Cass. 18 gennaio 2001, n. 718).
Successivamente, (a partire da Cass. 16 luglio 1997, n. 6481), invece, la Corte aveva mutato 8
indirizzo, aderendo alla tesi "restrittiva", secondo cui il termine per la costituzione dell'attore decorre dalla prima delle notificazioni dell'atto di citazione;
indirizzo, questo, consolidatosi nel tempo. Sono esposte, quindi, le ragioni di preferenza del primo dei due indirizzi …” e “le critiche alla tesi restrittiva …” da parte della terza sezione civile che aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite;
-. Rileva la Suprema Corte che “l'ordinanza di rimessione sottopone alle Sezioni Unite argomenti che sono apparsi giustificare una diversa lettura della disposizione, dettata dal secondo comma dell'art. 165 cod.proc.civ., compresa nel richiamo che, per il giudizio di appello, è operato dal successivo art. 347 cod.proc.civ..”
-. Osservano le Sezioni Unite che “la reinterpretazione così sollecitata riguarda una disposizione, relativa all'ordine del processo, che da oltre venti anni è stata letta, nella propria giurisprudenza, nel medesimo modo;
così determinando le condizioni perché le parti potessero e dovessero fare affidamento su di una corrispondente applicazione da parte dei giudici investiti della domanda di tutela. La Corte considera che, se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l'una e l'altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario -
l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile.
Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute - derivanti da mutamenti intervenuti nell'ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall'emersione di valori prima trascurati - possono giustificare l'operazione che consiste nell'attribuire alla disposizione un significato diverso. L'ordinanza di rimessione non manca di muoversi in questa ottica. Tuttavia, gli argomenti in essa proposti non appaiono alla Corte tali da imporre l'abbandono della precedente interpretazione”;
-. Le Sezioni Unite, poi, procedono a esporre “i punti salienti dell'interpretazione consolidatasi nel tempo”, che l'ordinanza di rimessione aveva messo in discussione.
Nel caso di specie, pertanto, la questione affrontata non presentava margini di opinabilità, atteso che l'indirizzo giurisprudenziale circa la decorrenza dalla prima delle notifiche dell'atto di appello del termine di dieci giorni per la costituzione dell'appellante si era “consolidato
[…] nel tempo” “a partire da Cass. 16 luglio 1997 n. 6481” e, pertanto, da più di dieci anni rispetto all'epoca di proposizione dell'appello da parte degli avvocati e Controparte_1
(tant'è che le Sezioni Unite affermano che detta interpretazione è stata Controparte_5 9
adottata nella propria giurisprudenza “da oltre venti anni” ed è “rimasta inalterata” e sulla base della stessa “si è nel tempo formata una pratica di applicazione stabile”).
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non esistevano contrasti giurisprudenziali all'epoca di proposizione dell'atto di appello, già dal 1997, tant'è che le
Sezioni Unite danno conto, nel corpo della sentenza, non di una perdurante esistenza di un contrasto in materia, ma della possibilità, intravista da parte della Terza Sezione Civile, di una diversa lettura (una “reinterpretazione”, affermano le Sezioni Unite) delle norme che, però, è stata ritenuta basata su argomenti non tali da imporre “l'abbandono della precedente interpretazione” “consolidatasi nel tempo”.
Alla luce dell'inesistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, fin dal 1997, non si ravvisano motivi giuridicamente plausibili per giustificare la scelta difensiva compiuta dai difensori di effettuare la costituzione nel giudizio di appello oltre il termine di dieci giorni dalla prima notifica della citazione.
Né può tale scelta essere giustificata in ragione della circostanza per cui l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite è successivo alla proposizione dell'atto di appello (risalente al 3 Dicembre 2010, come da allegato n.9 all'atto di citazione), tant'è che l'ordinanza n.
7679/2019 della Corte di Cassazione accerta l'infondatezza dell'assunto secondo cui il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10864/2011 non potrebbe applicarsi alle impugnazioni proposte precedentemente, poiché che il termine di costituzione in appello decorra dalla prima notifica è principio enunciato dalla Corte sin dal 1997 ed è stato poi confermato da una molteplicità di pronunce (anche anteriori alla proposizione dell'appello da parte degli avvocati , senza che fosse emerso e si fosse consolidato un indirizzo CP_5
contrario. L'intervento in funzione nomofilattica delle Sezioni Unite, quindi, non può considerarsi come un imprevedibile overruling in grado di elidere la responsabilità professionale dell'odierna convenuta, bensì una mera conferma di un orientamento consolidato fin dal 1997.
La convenuta, pertanto, deve considerarsi inadempiente nei confronti dei avendo Parte_1
colposamente ignorato l'indirizzo consolidato in materia di tempestività della costituzione dell'appellante in ipotesi di notifica dell'atto di appello a più persone.
Provato l'inadempimento della convenuta sopra riportato, occorre, però, valutare l'efficacia causale che nella produzione di un effetto negativo per i abbia rappresentato Parte_1
l'omessa tempestiva costituzione nel giudizio di appello.
Giova ricordare che, secondo indirizzo costante della giurisprudenza della Suprema Corte, perché possa affermarsi l'esistenza di un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto 10
all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare altresì che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez.
III, 6 maggio 1996, n. 4196; Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Ed invero, anche nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n.
11548).
Tale nesso causale, tuttavia, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre
2004, n. 21894).
Occorre, infine, che il danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista.
Una volta soddisfatto detto onere di allegazione e prova, spetta al giudice di merito (con una valutazione che la Suprema Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità, cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355), sempre sulla base della rigorosa prospettazione di parte, compiere il menzionato giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda proposta nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato.
Occorre, dunque, stabilire se, come sostenuto dagli attori, qualora la convenuta “avesse tenuto la condotta dovuta, ovvero avesse iscritto, presso la Corte d'Appello di Napoli, la causa a ruolo nei termini di legge, i sui assistiti avrebbero avuto buone probabilità di conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni” (cfr. atto di citazione) e, quindi, di ottenere la riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli.
A tale quesito non può essere fornita risposta positiva.
Giova rilevare, anzitutto, che il Tribunale di Napoli, nella sentenza poi appellata
(tardivamente) dai e per questi dalla convenuta, aveva rilevato “che in data 2 Parte_1
marzo 2010 le parti già costituite nel presente processo” – Condominio opponente e impresa individuale opposta – “hanno reciprocamente rinunciato e accettato la rinuncia agli atti con compensazione delle spese chiedendo che il giudice preso atto di ciò dichiarasse l'estinzione del giudizio”, “che tale rinuncia ritualmente formulata ha data certa ex articolo 2704 c.c. all'otto aprile 2010, data del deposito delle relative scritture nella Cancelleria” “e preso atto di quanto in epigrafe” ha dichiarato “estinto il giudizio”, rilevando altresì “che tale 11
pronuncia, avendo valore dichiarativo di un evento processuale già verificatosi, produce effetti non ex nunc bensì alla data di deposito delle cennate scritture se non alla data di redazione delle stesse”.
Orbene, con riguardo a quanto deciso dal Tribunale:
-. non è possibile, anzitutto, fornire un giudizio prognostico circa la probabile fondatezza, nel merito, dell'appello nel quale la convenuta ha colposamente errato provocando una tardiva costituzione in giudizio degli appellanti, poiché i si sono limitati a produrre, del Parte_1
giudizio di primo grado, solo l'atto di intervento volontario adesivo autonomo e la sentenza del Tribunale di Napoli che ha dichiarato estinto il giudizio di opposizione a d.i. proposto dal
Condominio nei confronti dell'impresa individuale sopra citata, nel quale i Parte_1
avevano spiegato intervento;
la documentazione prodotta dai al fine di fornire Parte_1
elementi probatori atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito del giudizio di appello è, infatti, del tutto carente degli atti difensivi delle controparti nel primo e nel secondo grado di giudizio;
-. Nell'atto di intervento depositato dai si legge che questi ultimi si costituirono in Parte_1
giudizio dopo che le parti avevano già “dedotto l'intervenuta transazione” formulando
“reciproca rinuncia alle rispettive domande, chiedendo l'estinzione del giudizio” (cfr. pag. 3 dell'atto di intervento); se tant'è giova ricordare che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio “quando questa è accettata dalle parti costituite” ex art. 306 comma 1 c.p.c.
e, pertanto, gli effetti dell'estinzione derivano direttamente dal negozio giuridico bilaterale tra le parti costituite, indipendentemente dalla successiva pronuncia del Tribunale che ha valore meramente dichiarativo;
-. nel caso di specie, pertanto, l'intervento in giudizio dei è avvenuto quando la Parte_1
fattispecie estintiva del giudizio, come correttamente rilevato dal Tribunale, si era già perfezionata al momento della dichiarazione delle parti di rinuncia agli atti e di accettazione della rinuncia, con conseguente correttezza della decisione del Tribunale di Napoli.
La carenza dei suddetti elementi probatori fa sì che i non abbiano provato il Parte_1 fondamento dell'appello e, quindi, la certezza che una tempestiva costituzione nel giudizio di appello avrebbe comportato la riforma della sentenza del Tribunale di Napoli.
Se tant'è, pur essendo provato l'inadempimento della convenuta per aver cagionato una tardiva costituzione nel giudizio di appello con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, la mancata riforma della declaratoria di estinzione dell'opposizione a d.i. non può essere imputata alla convenuta, atteso che non è possibile verificare, sulla scorta di criteri probabilistici e alla luce della documentazione in atti, la fondatezza dell'appello con 12
conseguente riesame di tutta l'attività processuale svolta in primo grado, non avendo gli attori offerto, in questa sede, l'intero materiale documentale confluito nel giudizio davanti alla
Corte di Appello di Napoli tale da consentire di verificare se, qualora la convenuta avesse tenuto la condotta dovuta, i avrebbero conseguito il riconoscimento delle proprie Parte_1
ragioni, pur a fronte del corretto ragionamento del Tribunale di Napoli.
Né può essere riconosciuto ai un risarcimento del danno pari alle spese processuali Parte_1
del secondo grado del giudizio, atteso che, sebbene vi sia stato il predetto vizio procedurale nella costituzione in giudizio in appello, è importante rilevare che era intenzione dei appellare la sentenza del Tribunale di Napoli e se pure l'appello fosse stato Parte_1
tempestivamente proposto, non essendovi prova della sua fondatezza, non vi è certezza che gli appellanti non avrebbero comunque sostenuto le spese di lite in quanto soccombenti nel merito, poiché, in caso di rigetto dell'appello, le spese processuali comunque sarebbero state poste a loro carico.
Di conseguenza, non può ritenersi sussistente il nesso di causalità tra l'errore procedurale dell'avvocato e il danno lamentato dagli attori, poiché il pagamento delle spese processuali d'appello si sarebbe comunque verificato quale conseguenza dell'infondatezza dell'appello.
Non sussiste, infine, alcun nesso di causalità tra l'errore procedurale dell'avvocato CP_5
in grado di appello e le spese affrontate dall'attore nel successivo Parte_1
giudizio in Cassazione, conclusosi con ordinanza n.7679/2019 che condannava alle spese la parte ricorrente soccombente.
Il ricorso per Cassazione, invero, è stato proposto da un avvocato diverso rispetto a quello convenuto nell'odierno giudizio;
in particolare, l'avv. di comune accordo Controparte_5
con l'avv. aveva comunicato ai di rinunciare all'incarico Controparte_1 Parte_1
ricevuto già in data 8/2/2011 (cfr. comunicazione di rinuncia al mandato allegata alla comparsa di costituzione), ossia in un momento ben antecedente rispetto sia alla conclusione del giudizio di appello, sia all'instaurazione del processo presso la Corte di Cassazione. Tale ultimo giudizio veniva, infatti, introdotto e coltivato dall'avv. Stanislao Giammarino con ricorso iscritto al numero r.g.1852/2015.
Parte convenuta, pertanto, è stata del tutto estranea alla decisione di impugnare la sentenza di appello e, dunque, di continuare a coltivare un giudizio poi definitivamente conclusosi con la soccombenza dell'odierna parte attrice.
Né può tantomeno sostenersi la sussistenza di un nesso di causalità tra il precedente inadempimento degli avv. con riferimento alla costituzione in appello e la successiva CP_5
soccombenza dell'attore in sede di giudizio di legittimità, con condanna Parte_1 13
alle spese di lite di quel grado del giudizio, atteso che la presenza di un indirizzo monofilattico consolidato in tema di costituzione in appello in caso di pluralità di appellati avrebbe dovuto sconsigliare dal proporre un successivo giudizio in Cassazione palesemente infondato e ad elevato rischio di soccombenza, alla luce delle già esaurienti motivazioni rese dalla Corte d'Appello circa l'improcedibilità dell'appello.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida” (atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette, cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio
2006, n. 11356), la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale proposta dai nei confronti di va rigettata. Parte_1 Controparte_1
5. Va rigettata la domanda, formulata dalla convenuta, di condanna degli attori al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in quanto del tutto carente in termini di allegazioni e prove della mala fede o colpa grave con le quali gli attori hanno agito in giudizio e, quindi, della consapevolezza, da parte degli attori, dell'infondatezza delle proprie pretese.
6. Sussistono gravi ragioni, ravvisabili nell'accertamento dell'inadempimento della convenuta, comunque esistente, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
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Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte dalle parti;
-. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 25.3.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Nicoletta Calise