TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 22/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA DEL 22/05/2025 Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO N.2043 /2023
All'udienza del 22/05/2025 ore 10,41 davanti al giudice Massimo Ginesi viene chiamata la causa n. .2043 /2023
Sono presenti per l'avv. GAGGI FRANCESCA oggi sostituita dall'avv. Glenda Baldini Parte_1
l'avv. TOGNI TOMMASO CP_1
I procuratori comparsi precisano le conclusioni come nelle rispettive note conclusive e discutono la causa, richiamandosi alle rispettive memorie integrative.
Rinunciano ad essere presenti alla lettura e si allontanano
Il Giudice
Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 11,30 si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 13 pronuncia sentenza ex art. 429 dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.2043 /2023 e 715/2024 riuniti
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 2043/2023 e 715/2024 riunite del Ruolo
Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentata e difeso dall'avv. GAGGI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per procura in atti
Attrice
contro
, C.F. CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
C.F. rappresentati e difesi
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_4
dall'avv. TOGNI TOMMASO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO COMNODATO / AZIONE SIMULAZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME OGGI RPECISATE
AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di accertamento della simulazione del comodato, con conseguente dissimulazione di
2 un contratto di locazione, avanzata dall'attore, risulta non provata e deve essere respinta.
Le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti devono invece essere dichiarate inammissibili,
non avendo costoro, costituendosi, provveduto a richiedere differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. ed avendo l'attore tempestivamente eccepito la circostanza alla prima udienza del 14.3.2024 ( Cass. 2334/2019); né tale domanda, soggetta a preclusione e decadenza, potrà trovare ingresso in virtù del procedimento successivamente avanzato n. 715/2024 e poi riunito,
che certamente non può avere carattere sanante di preclusioni e decadenze già maturate su tema specifico e del tutto coincidente (Cass. 18808/2021).
Resta allora da esaminare unicamente la domanda avanzata da parte attrice che chiede sia Pt_1
accertata la simulazione del contratto di comodato in luogo di una locazione.
Certamente è consentito ai sensi dell'art. 1417 c.c. provare per testi la simulazione del contratto anche fra le parti, laddove sussista illiceità di tale artifizio, posto che nel caso di specie, il contratto dissimulato avrebbe certamente – nella ricostruzione dell'attore - lo scopo di eludere termini imperativi di durata e così come il prelievo fiscale sui canoni (Cass. 33727/2023) .
E tuttavia, nel caso di specie, aldilà di alcune sonore discrasie fra la tesi sostenuta da parte attrice e la condotta effettivamente da costei tenuta, laddove solo nel 2023 attiva il procedimento per la registrazione unilaterale del contratto di locazione ed effettua pagamenti tracciabili in una unica soluzione: la condotta appare decisamente poco corrente e compatibile con l'iniziale acquiescenza all'asserito comodato simulato, poiché tali iniziative, a fronte della affermata iniziativa, illecita, improvvisa e unilaterale del locatore, ben potevano essere poste in essere da da tutto principio. Pt_1
Parimenti incongruente appare la tesi che i dissidi fra le parti siano sorti a seguito dell'infortunio al suocero dell'attore, che effettivamente risale a oltre un anno prima dell'inizio del rapporto negoziale per cui è causa, e che il afferma essere stati causa di deterioramento dei rapporti Pt_1
che avrebbe portato alla decisone di risolvere il comodato, senza fornire alcun dato probatorio
(tantomeno documentale) sull'insorgere di questi dissidi e sull'esistenza di contenziosi in atto.
E' tuttavia l'assoluta genericità della capitolazione di parte attrice, così come resa nelle note
18.11.2024, a determinare l'inammissibilità del mezzo istruttorio (Cass. 3708/2019) e, conseguentemente, il totale difetto di prova in ordine alla domanda avanzata (ovvero il mancato assolvimento agli oneri di cui all'art. 2697 comma I c.c.).
3 A fronte della peculiarità della vicenda, della sua delicatezza, della circostanza che si afferma di aver trattato con i genitori delle odierne parti senza che sia mai stato dedotto o chiesto di provare che costoro agissero quali procuratori degli stessi o avessero comunque la materiale disponibilità del bene (che consentirebbe la stipulazione di contratti personali di godimento), della mera produzione di una stampa non meglio identificabile di asserite conversazioni whatsup, senza che siano neanche indicati i numeri delle utenze fra le quali le stesse sarebbero intercorse, appare del tutto inammissibile formulare temi di prova che appaiono assolutamente generici con riguardo a modi, tempi e luoghi, atteso che la circostanza che “l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria” (Cass
14364/2018), e ancora: “il rigore con il quale il giudice deve vagliare l'ammissibilità della prova orale, sotto il profilo della sua genericità, varia a seconda del tema da provare. In particolare,
occorre un particolare rigore laddove il fatto è quello che fonda la domanda, è costituito dalla stipulazione di un contratto che è avvenuta oralmente, e la sua collocazione precisa nel tempo, nello spazio e nel contesto personale assume massima importanza, sia per la verifica di attendibilità dei testi, sia per consentire una controprova efficace.” (Trib. Arezzo 812/2016).
Queste premesse di ordine generale trovano poi specifica applicazione con riguardo ai capitoli dedotti dall'attore e segnatamente: il capitolo 1 vede omessa qualunque indicazione circa il titolo in forza del quale agiva e la totale assenza di riferimenti di tempo e di luogo;
il Parte_2
capitolo 2 non contiene alcun riferimento temporale del sopralluogo;
il capitolo 3, oltre a manifestare significativa irrilevanza, non ha alcuna connotazione temporale;
il capitolo 4 non contiene alcuna indicazione di beneficiario, modo, tempo e luogo in ordine all'asserito versamento;
il capitolo 5 soffre di assoluta genericità circa i destinatari della richiesta, le modalità i tempi e i luoghi;
il capitolo 6 appare sostanzialmente irrilevante il capitolo 7 è generico in ordine alle generalità dei soggetti che avrebbero effettuato la comunicazione e omette qualunque indicazione di tempo, luogo e modo;
il capitolo 8 omette ogni indicazione di modo e luogo il capitolo 9 è
irrilevante e comunque affetto da totale genericità in rodine a importi, modalità, beneficiari tempi
4 e luoghi;
il capitolo 10 appare inammissibile sia per la genericità della formulazione, sia per l'assenza dei numeri telefonici fra i quali sarebbero intercorse tali conversazioni, così che, in assenza dei messaggi whatsup in originale, appare inammissibile far confermare al teste una mera fotocopia della stampa di messaggi in cui non compare alcun nome o numero di destinatario e mittente, posto che anche di recente la Corte di legittimità ha affermato la valenza probatoria di tale mezzo a condizione che ne sia verificata la provenienza e l'affidabilità (cass. 1254/2025 e
Cass. 11197/2023), vieppiù a fronte della contestazione della loro autenticità da parte dei convenuti e senza che l'attore abbia mai fornito gli originali, così che la richiesta di CTU per la loro acquisizione agli atti appare, ancor prima che tardiva (essendo stata formulata solo nelle note
15.5.2025) e inammissibile, del tutto incomprensibile;
il cap. 11 appare del tutto decontestualizzato sotto il profilo temporale e fattuale, anche con riguardo alla natura e ai tempi del contenzioso ivi indicato;
il cap 12 appare generico quanto alla prima circostanza e del tutto ininfluente riguardo all'invio della raccomandata, fatto non contestato e provato documentalmente.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese possono essere interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Respinge le domande avanzate da Parte_1
Dichiara inammissibili le domande avanzate dai convenuti
Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso dal Tribunale di Massa il 22.5.2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
5
PROCEDIMENTO N.2043 /2023
All'udienza del 22/05/2025 ore 10,41 davanti al giudice Massimo Ginesi viene chiamata la causa n. .2043 /2023
Sono presenti per l'avv. GAGGI FRANCESCA oggi sostituita dall'avv. Glenda Baldini Parte_1
l'avv. TOGNI TOMMASO CP_1
I procuratori comparsi precisano le conclusioni come nelle rispettive note conclusive e discutono la causa, richiamandosi alle rispettive memorie integrative.
Rinunciano ad essere presenti alla lettura e si allontanano
Il Giudice
Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 11,30 si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 13 pronuncia sentenza ex art. 429 dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.2043 /2023 e 715/2024 riuniti
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 2043/2023 e 715/2024 riunite del Ruolo
Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentata e difeso dall'avv. GAGGI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per procura in atti
Attrice
contro
, C.F. CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
C.F. rappresentati e difesi
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_4
dall'avv. TOGNI TOMMASO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO COMNODATO / AZIONE SIMULAZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME OGGI RPECISATE
AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di accertamento della simulazione del comodato, con conseguente dissimulazione di
2 un contratto di locazione, avanzata dall'attore, risulta non provata e deve essere respinta.
Le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti devono invece essere dichiarate inammissibili,
non avendo costoro, costituendosi, provveduto a richiedere differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. ed avendo l'attore tempestivamente eccepito la circostanza alla prima udienza del 14.3.2024 ( Cass. 2334/2019); né tale domanda, soggetta a preclusione e decadenza, potrà trovare ingresso in virtù del procedimento successivamente avanzato n. 715/2024 e poi riunito,
che certamente non può avere carattere sanante di preclusioni e decadenze già maturate su tema specifico e del tutto coincidente (Cass. 18808/2021).
Resta allora da esaminare unicamente la domanda avanzata da parte attrice che chiede sia Pt_1
accertata la simulazione del contratto di comodato in luogo di una locazione.
Certamente è consentito ai sensi dell'art. 1417 c.c. provare per testi la simulazione del contratto anche fra le parti, laddove sussista illiceità di tale artifizio, posto che nel caso di specie, il contratto dissimulato avrebbe certamente – nella ricostruzione dell'attore - lo scopo di eludere termini imperativi di durata e così come il prelievo fiscale sui canoni (Cass. 33727/2023) .
E tuttavia, nel caso di specie, aldilà di alcune sonore discrasie fra la tesi sostenuta da parte attrice e la condotta effettivamente da costei tenuta, laddove solo nel 2023 attiva il procedimento per la registrazione unilaterale del contratto di locazione ed effettua pagamenti tracciabili in una unica soluzione: la condotta appare decisamente poco corrente e compatibile con l'iniziale acquiescenza all'asserito comodato simulato, poiché tali iniziative, a fronte della affermata iniziativa, illecita, improvvisa e unilaterale del locatore, ben potevano essere poste in essere da da tutto principio. Pt_1
Parimenti incongruente appare la tesi che i dissidi fra le parti siano sorti a seguito dell'infortunio al suocero dell'attore, che effettivamente risale a oltre un anno prima dell'inizio del rapporto negoziale per cui è causa, e che il afferma essere stati causa di deterioramento dei rapporti Pt_1
che avrebbe portato alla decisone di risolvere il comodato, senza fornire alcun dato probatorio
(tantomeno documentale) sull'insorgere di questi dissidi e sull'esistenza di contenziosi in atto.
E' tuttavia l'assoluta genericità della capitolazione di parte attrice, così come resa nelle note
18.11.2024, a determinare l'inammissibilità del mezzo istruttorio (Cass. 3708/2019) e, conseguentemente, il totale difetto di prova in ordine alla domanda avanzata (ovvero il mancato assolvimento agli oneri di cui all'art. 2697 comma I c.c.).
3 A fronte della peculiarità della vicenda, della sua delicatezza, della circostanza che si afferma di aver trattato con i genitori delle odierne parti senza che sia mai stato dedotto o chiesto di provare che costoro agissero quali procuratori degli stessi o avessero comunque la materiale disponibilità del bene (che consentirebbe la stipulazione di contratti personali di godimento), della mera produzione di una stampa non meglio identificabile di asserite conversazioni whatsup, senza che siano neanche indicati i numeri delle utenze fra le quali le stesse sarebbero intercorse, appare del tutto inammissibile formulare temi di prova che appaiono assolutamente generici con riguardo a modi, tempi e luoghi, atteso che la circostanza che “l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria” (Cass
14364/2018), e ancora: “il rigore con il quale il giudice deve vagliare l'ammissibilità della prova orale, sotto il profilo della sua genericità, varia a seconda del tema da provare. In particolare,
occorre un particolare rigore laddove il fatto è quello che fonda la domanda, è costituito dalla stipulazione di un contratto che è avvenuta oralmente, e la sua collocazione precisa nel tempo, nello spazio e nel contesto personale assume massima importanza, sia per la verifica di attendibilità dei testi, sia per consentire una controprova efficace.” (Trib. Arezzo 812/2016).
Queste premesse di ordine generale trovano poi specifica applicazione con riguardo ai capitoli dedotti dall'attore e segnatamente: il capitolo 1 vede omessa qualunque indicazione circa il titolo in forza del quale agiva e la totale assenza di riferimenti di tempo e di luogo;
il Parte_2
capitolo 2 non contiene alcun riferimento temporale del sopralluogo;
il capitolo 3, oltre a manifestare significativa irrilevanza, non ha alcuna connotazione temporale;
il capitolo 4 non contiene alcuna indicazione di beneficiario, modo, tempo e luogo in ordine all'asserito versamento;
il capitolo 5 soffre di assoluta genericità circa i destinatari della richiesta, le modalità i tempi e i luoghi;
il capitolo 6 appare sostanzialmente irrilevante il capitolo 7 è generico in ordine alle generalità dei soggetti che avrebbero effettuato la comunicazione e omette qualunque indicazione di tempo, luogo e modo;
il capitolo 8 omette ogni indicazione di modo e luogo il capitolo 9 è
irrilevante e comunque affetto da totale genericità in rodine a importi, modalità, beneficiari tempi
4 e luoghi;
il capitolo 10 appare inammissibile sia per la genericità della formulazione, sia per l'assenza dei numeri telefonici fra i quali sarebbero intercorse tali conversazioni, così che, in assenza dei messaggi whatsup in originale, appare inammissibile far confermare al teste una mera fotocopia della stampa di messaggi in cui non compare alcun nome o numero di destinatario e mittente, posto che anche di recente la Corte di legittimità ha affermato la valenza probatoria di tale mezzo a condizione che ne sia verificata la provenienza e l'affidabilità (cass. 1254/2025 e
Cass. 11197/2023), vieppiù a fronte della contestazione della loro autenticità da parte dei convenuti e senza che l'attore abbia mai fornito gli originali, così che la richiesta di CTU per la loro acquisizione agli atti appare, ancor prima che tardiva (essendo stata formulata solo nelle note
15.5.2025) e inammissibile, del tutto incomprensibile;
il cap. 11 appare del tutto decontestualizzato sotto il profilo temporale e fattuale, anche con riguardo alla natura e ai tempi del contenzioso ivi indicato;
il cap 12 appare generico quanto alla prima circostanza e del tutto ininfluente riguardo all'invio della raccomandata, fatto non contestato e provato documentalmente.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese possono essere interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Respinge le domande avanzate da Parte_1
Dichiara inammissibili le domande avanzate dai convenuti
Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso dal Tribunale di Massa il 22.5.2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
5