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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/07/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8673.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Caruso dom.
CONTRO
CP_
Parte ricorrente ha adito questo Giudice chiedendo: “in via principale dichiarare nulli e improduttivi di effetti del provvedimento impugnato ed adottato nei confronti del ricorrente;
II. Per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente del rapporto di lavoro della ricorrente in agricoltura ed ordinare all' il riconoscimento per gli CP_1 anni 2020 e 2021 per 52 e 43 giornate, con ogni conseguente declaratoria e diritto;
III. Sempre per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della cancellazione dall'elenco e disporre la reiscrizione del lavoratore;
IV. con vittoria di spese e competenze di lite e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, all'odierna udienza non risulta costituita per il giudizio di merito né documentata la notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza.
La domanda deve essere dichiarata improcedibile in quanto non è stata offerta prova alcuna dell'avvenuta notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione del 17.9.24 (disposta con il decreto del 25.10.23) e pertanto di una valida instaurazione del contraddittorio.
Vale, a questo punto, ricordare quanto segue.
L'art.154 cpc, come è noto, recita che : “Prorogabilità del termine ordinatorio.
Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato”.
Pertanto, considerato che i termini stabiliti dal giudice per il compimento di una atto processuale sono, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., ordinatori, salvo che la legge li dichiari espressamente perentori o la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta, ad essi non si applica il divieto di abbreviazione e di proroga sancito dall'art. 153 c.p.c. per i termini perentori. D'altra parte, la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine, salva, per quanto riguarda la fase istruttoria della causa, la rimessione in termini prevista dall'art. 184 bis c.p.c., sempre che la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte [Cassazione civile , sez. II, 19 gennaio 2005, n. 1064, Corte appello Roma, sez. I, 05 dicembre 2006]
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, anche in relazione alla sottesa fase cautelare.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara l'improcedibilità della domanda.
Spese irripetibili.
Lecce, 01/07/2025
Lorenzo Bellanova
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8673.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Caruso dom.
CONTRO
CP_
Parte ricorrente ha adito questo Giudice chiedendo: “in via principale dichiarare nulli e improduttivi di effetti del provvedimento impugnato ed adottato nei confronti del ricorrente;
II. Per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente del rapporto di lavoro della ricorrente in agricoltura ed ordinare all' il riconoscimento per gli CP_1 anni 2020 e 2021 per 52 e 43 giornate, con ogni conseguente declaratoria e diritto;
III. Sempre per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della cancellazione dall'elenco e disporre la reiscrizione del lavoratore;
IV. con vittoria di spese e competenze di lite e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, all'odierna udienza non risulta costituita per il giudizio di merito né documentata la notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza.
La domanda deve essere dichiarata improcedibile in quanto non è stata offerta prova alcuna dell'avvenuta notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione del 17.9.24 (disposta con il decreto del 25.10.23) e pertanto di una valida instaurazione del contraddittorio.
Vale, a questo punto, ricordare quanto segue.
L'art.154 cpc, come è noto, recita che : “Prorogabilità del termine ordinatorio.
Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato”.
Pertanto, considerato che i termini stabiliti dal giudice per il compimento di una atto processuale sono, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., ordinatori, salvo che la legge li dichiari espressamente perentori o la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta, ad essi non si applica il divieto di abbreviazione e di proroga sancito dall'art. 153 c.p.c. per i termini perentori. D'altra parte, la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine, salva, per quanto riguarda la fase istruttoria della causa, la rimessione in termini prevista dall'art. 184 bis c.p.c., sempre che la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte [Cassazione civile , sez. II, 19 gennaio 2005, n. 1064, Corte appello Roma, sez. I, 05 dicembre 2006]
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, anche in relazione alla sottesa fase cautelare.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara l'improcedibilità della domanda.
Spese irripetibili.
Lecce, 01/07/2025
Lorenzo Bellanova