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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n.228/2022 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 23 aprile 2025, nella causa avente ad oggetto “riliquidazione pensione_ indebito”,
tra
rappr. e dif. da avv. De Felice Salvatore e Insalata Giulio Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Lezzi Roberta CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 14 giugno 2022 Parte_2 impugnava la sentenza resa in data 14 dicembre 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità ed annullamento del provvedimento in data 23.2.2011 con cui l' richiedeva ad esso ricorrente la ripetizione CP_1 CP_1 delle somme indebitamente pagate per gli anni 2001—2011, pari ad € 1.691, con condanna CP_ dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
con condanna dell' al CP_2 pagamento delle spese di lite. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 La causa, all'udienza del 23 aprile 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- In primo grado, dunque, parte oggi appellante chiedeva di voler dichiarare non dovuta la restituzione della complessiva somma di €.1.681,92 richiestagli dall' - con nota del 23 CP_1 febbraio 2011 – con riferimento alla pensione in godimento (cat. VO n° 13004417) ed al periodo dal 2001 al 2011: in particolare, parte ricorrente eccepiva la genericità delle richieste, stante la mancanza di motivazione;
l'assenza di dolo in capo al ricorrente, invocando l'applicazione degli artt. 82 L.88/89 e 13 L.412/91; l'intangibilità della contribuzione ex art. 8 D.P.R. 818/1957 per decorso di un quinquennio.
Si duole l'appellante della decisione del Giudice di prime cure, che rigettava il ricorso, lamentando l'omessa pronuncia in primo grado sulla mancanza di dolo di esso (irripetibilità delle Parte_1 somme ex art. 82 legge 88/89 e art. 13 l. 412/91).
1 ---§§ooo§§--- L'appello è infondato. Correttamente il Giudice di prime cure, ha rilevato, atti alla mano, come l ha definitivamente CP_1 ed esaustivamente chiarito le causali delle trattenute e le modalità del recupero dell'asserito indebito
- non ha formulato alcuna specifica e tempestiva contestazione né in ordine all'effettiva percezione delle somme, né in riferimento alle motivazioni addotte dall' in merito alla Parte_3 non spettanza delle medesime somme, con l'ulteriore precisazione che la non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l'onere è irreversibile (Cass. sez. III, 13 marzo 2012 n° 3951). Anche in questa sede di appello l' ha ripetutamente ripercorso in maniera analitica l'iter che CP_1 ebbe a condurre alla emanazione del provvedimento di recupero dell'indebito, così testualmente ricostruendo: CP_ Con domanda amministrativa del 4/12/2009 il sig. chiedeva all' il ricalcolo della Parte_1 sua pensione VO con l'accredito dei periodi di malattia superiore a 7gg.
L'ente procedeva alla ricostituzione della pensione di anzianità n.13004417/VO decorsa dal novembre 2001, con provvedimento e comunicazione in data 23/2/2011 (docc. 1 unico plico fasc. CP_ I° grado).
La ricostituzione ha comportato un ricalcolo delle Retribuzioni Medie Settimanali che, relativamente alla Quota A, su 1620 settimane è passata da € 516,099 ad € 511,33 e, relativamente alla Quota B, su 460 settimane è passata da € 543,00 ad € 542,16, comportando così una riduzione CP_ dell'importo della pensione che da € 1.670,56 è passata ad € 1.658,09 (doc. 2 fasc. I° grado) Il debito scaturito dalla ricostituzione è stato regolarmente notificato a mezzo Racc. r/r in data CP_ 28/6/2011 (docc. 3 e 3bis fasc. I° grado) e recuperato sulla pensione in 24 rate dall'11/2011 al
5/2013.
Come eccepito in primo grado, il recupero non è stato mai contestato nell'an, né nel quantum. Né mai la controparte ha eccepito di non aver percepito l'importo chiesto in restituzione.
CP_ Vieppiù, l' ha eccepito la carenza di interesse ad agire, essendosi consolidata l'estinzione del debito nel 2013, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato nel 2020. CP_ Nel merito, l' ha eccepito l'inconferenza della normativa sulla ripetizione degli indebiti pensionistici, perché essa presuppone l'emanazione di un provvedimento da parte dell'ente inficiato da errore e che abbia generato affidamento nell'assicurato. Al contrario, nel caso di specie, non si è in presenza di un provvedimento errato, ma di un provvedimento corretto, emesso a domanda del sig. . Parte_1 Né, su tali presupposti analitici e corretti, che escludono qualsivoglia errore di calcolo dell' , CP_1 può legittimamente invocarsi - come parte appellante fa in questa sede di gravame, insistendo su motivo già contenuto nel ricorso di primo grado – della mancanza propria mancanza di dolo, che legittimerebbe la irripetibilità dell'asserito indebito. È evidente infatti, dall'esame degli atti, che l' ha correttamente proceduto alla valutazione di CP_1 dati chiari ed inoppugnabili, trattandosi nel caso che qui occupa di domanda di ricostituzione della pensione con l'accredito dei contributi per malattia, presentata dal medesimo ricorrente in data 4 dicembre 2009: si tratta, dunque, di una riliquidazione per ragioni contributive su domanda del pensionato. A nulla rilevano infine nel caso di specie le previsioni di cui agli artt. 82 della L.88/89 e 13 della L.412/91 in punto ad indebito pensionistico, ancor meno c'entrano le sentenze in materia di indebito assistenziale
Escluso pertanto ogni motivo di illegittimità del provvedimento censurato, la sentenza di primo grado va confermata, con rigetto dell'appello. Quanto al regolamento delle spese di lite di questo grado di giudizio ed in assenza di dichiarazione a fini reddituali ex ax artt. 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e s. modd. e art. 152 Disp. Att. c.p.c., le spese di lite gravano –liquidate come da dispositivo - sul soccombente . Parte_1
2 Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di Parte_4 giudizio in favore dell' , che liquida in € 1.250,00 oltre accessori di legge. CP_1
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 23 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 23 aprile 2025, nella causa avente ad oggetto “riliquidazione pensione_ indebito”,
tra
rappr. e dif. da avv. De Felice Salvatore e Insalata Giulio Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Lezzi Roberta CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 14 giugno 2022 Parte_2 impugnava la sentenza resa in data 14 dicembre 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità ed annullamento del provvedimento in data 23.2.2011 con cui l' richiedeva ad esso ricorrente la ripetizione CP_1 CP_1 delle somme indebitamente pagate per gli anni 2001—2011, pari ad € 1.691, con condanna CP_ dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
con condanna dell' al CP_2 pagamento delle spese di lite. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 La causa, all'udienza del 23 aprile 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- In primo grado, dunque, parte oggi appellante chiedeva di voler dichiarare non dovuta la restituzione della complessiva somma di €.1.681,92 richiestagli dall' - con nota del 23 CP_1 febbraio 2011 – con riferimento alla pensione in godimento (cat. VO n° 13004417) ed al periodo dal 2001 al 2011: in particolare, parte ricorrente eccepiva la genericità delle richieste, stante la mancanza di motivazione;
l'assenza di dolo in capo al ricorrente, invocando l'applicazione degli artt. 82 L.88/89 e 13 L.412/91; l'intangibilità della contribuzione ex art. 8 D.P.R. 818/1957 per decorso di un quinquennio.
Si duole l'appellante della decisione del Giudice di prime cure, che rigettava il ricorso, lamentando l'omessa pronuncia in primo grado sulla mancanza di dolo di esso (irripetibilità delle Parte_1 somme ex art. 82 legge 88/89 e art. 13 l. 412/91).
1 ---§§ooo§§--- L'appello è infondato. Correttamente il Giudice di prime cure, ha rilevato, atti alla mano, come l ha definitivamente CP_1 ed esaustivamente chiarito le causali delle trattenute e le modalità del recupero dell'asserito indebito
- non ha formulato alcuna specifica e tempestiva contestazione né in ordine all'effettiva percezione delle somme, né in riferimento alle motivazioni addotte dall' in merito alla Parte_3 non spettanza delle medesime somme, con l'ulteriore precisazione che la non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l'onere è irreversibile (Cass. sez. III, 13 marzo 2012 n° 3951). Anche in questa sede di appello l' ha ripetutamente ripercorso in maniera analitica l'iter che CP_1 ebbe a condurre alla emanazione del provvedimento di recupero dell'indebito, così testualmente ricostruendo: CP_ Con domanda amministrativa del 4/12/2009 il sig. chiedeva all' il ricalcolo della Parte_1 sua pensione VO con l'accredito dei periodi di malattia superiore a 7gg.
L'ente procedeva alla ricostituzione della pensione di anzianità n.13004417/VO decorsa dal novembre 2001, con provvedimento e comunicazione in data 23/2/2011 (docc. 1 unico plico fasc. CP_ I° grado).
La ricostituzione ha comportato un ricalcolo delle Retribuzioni Medie Settimanali che, relativamente alla Quota A, su 1620 settimane è passata da € 516,099 ad € 511,33 e, relativamente alla Quota B, su 460 settimane è passata da € 543,00 ad € 542,16, comportando così una riduzione CP_ dell'importo della pensione che da € 1.670,56 è passata ad € 1.658,09 (doc. 2 fasc. I° grado) Il debito scaturito dalla ricostituzione è stato regolarmente notificato a mezzo Racc. r/r in data CP_ 28/6/2011 (docc. 3 e 3bis fasc. I° grado) e recuperato sulla pensione in 24 rate dall'11/2011 al
5/2013.
Come eccepito in primo grado, il recupero non è stato mai contestato nell'an, né nel quantum. Né mai la controparte ha eccepito di non aver percepito l'importo chiesto in restituzione.
CP_ Vieppiù, l' ha eccepito la carenza di interesse ad agire, essendosi consolidata l'estinzione del debito nel 2013, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato nel 2020. CP_ Nel merito, l' ha eccepito l'inconferenza della normativa sulla ripetizione degli indebiti pensionistici, perché essa presuppone l'emanazione di un provvedimento da parte dell'ente inficiato da errore e che abbia generato affidamento nell'assicurato. Al contrario, nel caso di specie, non si è in presenza di un provvedimento errato, ma di un provvedimento corretto, emesso a domanda del sig. . Parte_1 Né, su tali presupposti analitici e corretti, che escludono qualsivoglia errore di calcolo dell' , CP_1 può legittimamente invocarsi - come parte appellante fa in questa sede di gravame, insistendo su motivo già contenuto nel ricorso di primo grado – della mancanza propria mancanza di dolo, che legittimerebbe la irripetibilità dell'asserito indebito. È evidente infatti, dall'esame degli atti, che l' ha correttamente proceduto alla valutazione di CP_1 dati chiari ed inoppugnabili, trattandosi nel caso che qui occupa di domanda di ricostituzione della pensione con l'accredito dei contributi per malattia, presentata dal medesimo ricorrente in data 4 dicembre 2009: si tratta, dunque, di una riliquidazione per ragioni contributive su domanda del pensionato. A nulla rilevano infine nel caso di specie le previsioni di cui agli artt. 82 della L.88/89 e 13 della L.412/91 in punto ad indebito pensionistico, ancor meno c'entrano le sentenze in materia di indebito assistenziale
Escluso pertanto ogni motivo di illegittimità del provvedimento censurato, la sentenza di primo grado va confermata, con rigetto dell'appello. Quanto al regolamento delle spese di lite di questo grado di giudizio ed in assenza di dichiarazione a fini reddituali ex ax artt. 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e s. modd. e art. 152 Disp. Att. c.p.c., le spese di lite gravano –liquidate come da dispositivo - sul soccombente . Parte_1
2 Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di Parte_4 giudizio in favore dell' , che liquida in € 1.250,00 oltre accessori di legge. CP_1
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 23 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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