Articolo 82 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 81Articolo 83
Versione
14 aprile 1979
Art. 82.
Ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73 , lo stanziamento del capitolo n. 1135 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, concernente le spese per il funzionamento del Comitato previsto dall'articolo 7 della detta legge 14 marzo 1977, n. 73 , e' fissato in lire 200 milioni.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979
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