Ordinanza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, ordinanza 11/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 823 2024
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, comma 5°, c.p.c.
Parte_1
Avv. RE AMALIA
Contro
CP_1
Dott. BOSCO FRANCESCA PAOLA
Il Giudice del lavoro designato, dott.ssa Roberta Mariscotti letta la relazione del consulente di ufficio;
rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il consulente di ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione del consulente è congrua e pertanto condivisibile;
OMOLOGA
l'accertamento del seguente requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18 dalla data di presentazione della domanda amministrativa
Sussiste la condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 dalla data di presentazione della domanda amministrativa
CONDANNA l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente le CP_1 spese del procedimento che si liquidano in € 1.528,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa, nonché a rimborsare le spese sostenute da parte ricorrente (contributo unificato) pari a € 21,50;
PONE definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con CP_1 separato decreto. Tivoli 10/01/2025
Il Giudice
I