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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 279/23 R.G.
TRA in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva Pt_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 14.2.23 parte appellante in epigrafe impugnava la sentenza 260/23 del 7.2.23 con la quale il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda dell'odierno appellato tesa ad ottenere la condanna di al pagamento di euro Pt_1
11441,55 pari alla somma che ricorrente riteneva trattenuta illegittimamente per irpef all'atto della liquidazione in suo favore di arretrati dovuti su trattamento di pensione categoria Io per il periodo pregresso dal 9/2013 al 3/2021.
Il Tribunale accoglieva il ricorso che invocava l'applicazione del criterio di competenza in luogo di quello di cassa -operato invece quest'ultimo da in sede di liquidazione di arretrati- affermando Pt_1 che il riferimento all'art. 17 del Tuir ai soli arretrati da lavoro dipendente per il regime della tassazione separata non consentisse di applicarlo anche ad arretrati da pensione.
Appellante lamenta la erroneità della decisione richiamando la assimilazione tra il disposto degli artt.
17 e 49 del Tuir e poi in particolare l'art. 51 del medesimo Testo unico che prevede l'applicazione del criterio di cassa;
concludeva per la riforma della sentenza impugnata, quindi per il rigetto del ricorso introduttivo del con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_1
La parte appellata pur destinataria di regolare notifica non si è costituita nel presente grado di giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i seguenti motivi.
La assimilazione dei redditi da pensione a quelli da lavoro dipendente -a cui si applica il regime della tassazione separata di cui all'art. 17 del dpr 917/86- è soluzione basata precipuamente su di un criterio letterale di applicazione della normativa, da sposare in linea con la pronuncia di Cass. 10887/19 richiamata dal precedente di questa Corte -n. 3287/19 del 22.5.19 estensore Presidente dott.ssa
Guarino- a cui questo Collegio intende dare piena adesione, con condivisione delle motivazioni qui richiamate ex art. 118 disp. att c.p.c..
“Invero, ai sensi dell'art. 49 T.U.I.R., comma 2, "sono redditi da lavoro dipendente... a) le pensioni di qualsiasi genere", pertanto anche le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità dalla contribuente. Inoltre, a norma del D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), art. 17, comma 1, lett. b), si applica il regime della tassazione separata agli "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti".
La Corte di legittimità, dunque, fa discendere dalla più generale equiparazione tra redditi da lavoro dipendente e redditi da pensione la equiparazione -al fine della sottoposizione al regime della tassazione separata- tra arretrati da lavoro dipendente e da pensione.
Trattando di caso del tutto analogo al presente si è quindi ritenuto doversi applicare il principio di cassa (ed ivi richiamandosi precedenti conformi ovvero Cass. sez. L., sent. 24.3.2004, n. 5936, Cass. sez. L, sent. 13.5.1993, n. 5468), con la conseguenza, identica nel nostro giudizio per cui “le somme liquidate per arretrati devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo
d'imposta in cui si è verificato il relativo pagamento”.
Prosegue, poi, la Corte affermando conseguentemente come “gli emolumenti arretrati, relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione, come anticipato, sono soggetti al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R., comma 1, lett. b) (già art. 16), e ad essi deve essere applicata
l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente, ovvero l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, oppure ancora l'aliquota di tassazione minima in vigore nell'anno di corresponsione dell'emolumento arretrato, nel caso in cui non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni. La tassazione degli importi è stata operata dal sostituto, nel caso di specie, applicando l'aliquota minima del 23%, secondo il combinato disposto del T.U.I.R., artt. 21, comma 3, e art. 11, essendo stata appurata la mancata percezione da parte della C. di redditi nell'arco del biennio precedente, e non potendosi applicare il regime della no tax area che attiene a redditi di diversa natura”.
Ancora si puntualizza come “L'applicazione del regime di tassazione separata, invero, potrebbe essere esclusa solo qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo
a quello della loro maturazione possa considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi, cfr. Cass. sez. V, sent. 20.08.2004, n. 16467, e
Cass. sez. V, sent. 25.5.2002, n. 7677”.
Anche nel presente caso risulta avere applicato la suddetta aliquota “minima” del 23 % sul Pt_1 presupposto della mancata percezione di redditi nel biennio precedente, ragione per cui l'operato amministrativo va esente da censure;
assorbito ogni altro rilievo o censura.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata va rigettato il ricorso introduttivo di primo grado proposto dal . Controparte_1
Le spese di lite possono essere compensate anche in questo grado stante la presenza di orientamenti difformi in sede di merito.
PQM
La Corte così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto rigetta il ricorso introduttivo del primo grado;
2) spese di lite del presente grado compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli il 5.3.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 279/23 R.G.
TRA in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva Pt_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 14.2.23 parte appellante in epigrafe impugnava la sentenza 260/23 del 7.2.23 con la quale il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda dell'odierno appellato tesa ad ottenere la condanna di al pagamento di euro Pt_1
11441,55 pari alla somma che ricorrente riteneva trattenuta illegittimamente per irpef all'atto della liquidazione in suo favore di arretrati dovuti su trattamento di pensione categoria Io per il periodo pregresso dal 9/2013 al 3/2021.
Il Tribunale accoglieva il ricorso che invocava l'applicazione del criterio di competenza in luogo di quello di cassa -operato invece quest'ultimo da in sede di liquidazione di arretrati- affermando Pt_1 che il riferimento all'art. 17 del Tuir ai soli arretrati da lavoro dipendente per il regime della tassazione separata non consentisse di applicarlo anche ad arretrati da pensione.
Appellante lamenta la erroneità della decisione richiamando la assimilazione tra il disposto degli artt.
17 e 49 del Tuir e poi in particolare l'art. 51 del medesimo Testo unico che prevede l'applicazione del criterio di cassa;
concludeva per la riforma della sentenza impugnata, quindi per il rigetto del ricorso introduttivo del con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_1
La parte appellata pur destinataria di regolare notifica non si è costituita nel presente grado di giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i seguenti motivi.
La assimilazione dei redditi da pensione a quelli da lavoro dipendente -a cui si applica il regime della tassazione separata di cui all'art. 17 del dpr 917/86- è soluzione basata precipuamente su di un criterio letterale di applicazione della normativa, da sposare in linea con la pronuncia di Cass. 10887/19 richiamata dal precedente di questa Corte -n. 3287/19 del 22.5.19 estensore Presidente dott.ssa
Guarino- a cui questo Collegio intende dare piena adesione, con condivisione delle motivazioni qui richiamate ex art. 118 disp. att c.p.c..
“Invero, ai sensi dell'art. 49 T.U.I.R., comma 2, "sono redditi da lavoro dipendente... a) le pensioni di qualsiasi genere", pertanto anche le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità dalla contribuente. Inoltre, a norma del D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), art. 17, comma 1, lett. b), si applica il regime della tassazione separata agli "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti".
La Corte di legittimità, dunque, fa discendere dalla più generale equiparazione tra redditi da lavoro dipendente e redditi da pensione la equiparazione -al fine della sottoposizione al regime della tassazione separata- tra arretrati da lavoro dipendente e da pensione.
Trattando di caso del tutto analogo al presente si è quindi ritenuto doversi applicare il principio di cassa (ed ivi richiamandosi precedenti conformi ovvero Cass. sez. L., sent. 24.3.2004, n. 5936, Cass. sez. L, sent. 13.5.1993, n. 5468), con la conseguenza, identica nel nostro giudizio per cui “le somme liquidate per arretrati devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo
d'imposta in cui si è verificato il relativo pagamento”.
Prosegue, poi, la Corte affermando conseguentemente come “gli emolumenti arretrati, relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione, come anticipato, sono soggetti al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R., comma 1, lett. b) (già art. 16), e ad essi deve essere applicata
l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente, ovvero l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, oppure ancora l'aliquota di tassazione minima in vigore nell'anno di corresponsione dell'emolumento arretrato, nel caso in cui non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni. La tassazione degli importi è stata operata dal sostituto, nel caso di specie, applicando l'aliquota minima del 23%, secondo il combinato disposto del T.U.I.R., artt. 21, comma 3, e art. 11, essendo stata appurata la mancata percezione da parte della C. di redditi nell'arco del biennio precedente, e non potendosi applicare il regime della no tax area che attiene a redditi di diversa natura”.
Ancora si puntualizza come “L'applicazione del regime di tassazione separata, invero, potrebbe essere esclusa solo qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo
a quello della loro maturazione possa considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi, cfr. Cass. sez. V, sent. 20.08.2004, n. 16467, e
Cass. sez. V, sent. 25.5.2002, n. 7677”.
Anche nel presente caso risulta avere applicato la suddetta aliquota “minima” del 23 % sul Pt_1 presupposto della mancata percezione di redditi nel biennio precedente, ragione per cui l'operato amministrativo va esente da censure;
assorbito ogni altro rilievo o censura.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata va rigettato il ricorso introduttivo di primo grado proposto dal . Controparte_1
Le spese di lite possono essere compensate anche in questo grado stante la presenza di orientamenti difformi in sede di merito.
PQM
La Corte così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto rigetta il ricorso introduttivo del primo grado;
2) spese di lite del presente grado compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli il 5.3.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone