Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01283/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05885/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5885 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, quali genitori della minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo di -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione, dei seguenti atti:
Del decreto dirigenziale n. prot. -OMISSIS- dell'8/9/25di assegnazione delle ore di sostegno all'alunna -OMISSIS- per l'anno scolastico 2025/26 e del relativo allegato di pari data, resi del Dirigente Scolastico dell'IC -OMISSIS- di -OMISSIS-, prof. ssa -OMISSIS-, con cui si stabilisce l'assegnazione all'alunna -OMISSIS- di 25 ore di sostegno settimanali a fronte di 40 ore curriculari di frequenza della stessa nonostante il riconoscimento della minore quale persona portatrice di handicap in situazione di gravità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Istituto Comprensivo di -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Alfonso AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Rilevato che i ricorrenti sono genitori dell’alunna minore -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- il 18.01.2021 e iscritta alla -OMISSIS-presso l’I.C. -OMISSIS- di -OMISSIS- come risulta dal certificato di frequenza che si deposita ( cfr. all1 cert_iscr._). La minore è affetta da “ disturbo dello spettro autistico ” ed è stata riconosciuta, dalla competente commissione medica dell’INPS “ portatore di handicap in situazione di gravità” ai senti della legge 104/92 – comma 3 art.3. come da verbale n. -OMISSIS-emesso, su domanda n-OMISSIS-, della competente commissione INPS e che si deposita ( cfr. all 2 del ric.);
i ricorrenti genitori lamentano che a causa della grave patologia da cui è affetta, la minore ha necessità di essere seguita esclusivamente da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia.
2.Osservato che tuttavia l’istituto Scolastico frequentato dalla minore portatrice di handicap grave, nonostante la sussistenza della grave patologia, a fronte di un orario di frequenza di 40 ore settimanali ed una proposta contenuta di altrettante ore di sostegno per il successivo anno scolastico ( 2025/26), nell’ultimo PEI redatto a chiusura dell’anno scolastico 2024/25 e, in particolare, alla sezione “12 Pei PROVVISORIO” ( cfr. all3_PEI finale as 2024/25), le ha riconosciuto solo 25 ore di sostegno come si evince dalla decreto del D.S. n. -OMISSIS-con relativo allegato dell’8/9/25 ( cfr. all_4 Decreto DS n. prot. -OMISSIS- + all5 al decreto prot-OMISSIS- assegnazione ore sostegno -OMISSIS- a.s. 25/26);
- con l’ultimo PEI redatto a chiusura dell’anno scolastico 2024/25 e, in particolare, alla sezione “12 Pei PROVVISORIO” ( cfr. all 3, PEI finale as 2024/25) vengono proposte 40 ore di sostegno scolastico per l’a. s. in crso, 2025/2026 di altrettante ore di sostegno per il successivo anno scolastico ( 2025/26);
- in considerazione del numero di docenti che ha a disposizione (alcuni dei quali su spezzone orario), il DS ha assegnato alla minore -OMISSIS- solo 25 ore di sostegno su 40 richieste e necessarie, non avendo la possibilità (tra organico di diritto ed organico di fatto) di coprire tutte le 40 ore né per la piccola -OMISSIS- né per gli altri alunni portatori di handicap in situazione di gravità;
- la Commissione Medica dell’Asl -OMISSIS-, a mezzo del neuropsichiatra infantile, con la diagnosi funzionale in atti, ha richiesto per la minore. per l’a.s. 2024/2025, un “rapporto in deroga per gravità, con il massimo delle ore consentite (all. 4 alla produz. del Ministero resistente del 28 novembre 2025);
- in data 12 novembre 2025 si è costituito il Ministero dell’istruzione e del merito poi allegando gli atti procedimentali;
3. Ritenuto che il ricorso sia fondato e suscettibile di essere definito nel merito ex art 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti preseti in camera di consiglio;
4. Rilevato che, nonostante la situazione di disabilità grave della minore, l’amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidata in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale e il sotteso percorso istruttorio appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica del minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria fondatamente dedotti in ricorso;
Oltretutto, la motivazione dell’atto impugnato pertanto non è “calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali bensì basata, in modo stereotipato, su un criterio generale del tutto astratto e rigido, il quale pretenderebbe di correlare il numero di ore di sostegno attribuibili unicamente alla tipologia di scuola frequentata, focalizzandosi sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'Amministrazione scolastica. Tale motivazione, stante il suo contenuto del tutto standardizzato, contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 marzo 2024, n. 57; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127, cit.)” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 689; cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 1382);
5. Considerato che pur essendo scaduto il termine per l’adozione del PEI per l’anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), l’Istituto scolastico resistente è comunque tenuto ad adottarlo conformemente ai principi giurisprudenziali e tenendo conto dell’osservazione diacronica della minore, e che, inoltre, anche in mancanza di tale atto collegiale, l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) il Piano Scolastico Individualizzato (PEI) per l’anno precedente 2024/2025 sopra sitato, che indica 40 ore di sostegno per l’anno in corso; b) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità dell’alunno; c) la diagnosi funzionale appena esaminata, che prescrive il rapporto in deroga; d l’assenza di indici di miglioramento della situazione soggettiva dell’alunno rispetto all’anno scorso; e) la sua età, che è fattore di particolare rilevanza, poiché la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si esercita il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, come sancito dall’art. 2 della Costituzione;
6. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’impugnata nota del dirigente scolastico prot. -OMISSIS- del 8 settembre 2025 deve essere annullata, conseguendone il dovere dell’amministrazione di conformarsi, in sede di riesercizio della funzione, ai principi tutti sopra enunciati, entro giorni 15 (quindici) dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione in virtù dell’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento; tenendo conto, in particolare, del fabbisogno effettivo dell’alunna in considerazione del suo sopra illustrato e documentato handicap e dei principi consolidati espressi in materia e sopra sinteticamente delineati, assegnando alla minore -OMISSIS- 40 (40 ) ore di sostegno scolastico.
8. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo e attribuzione al procuratore antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, con gli effetti conformativi tutti di cui in motivazione ed entro il termine ivi fissato.
Condanna il le Amministrazioni scolastiche, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite in favore del procuratore antistatario ex art. 93, c.p.c., Avv. Antonio Cascone, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso AN, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Alfonso AN | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.