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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 634 dell'anno
2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC) ed ivi elettivamente domiciliato, in via De Amicis n. 9, presso lo studio dell'avv.
Raffaella Crocitti la quale, unitamente all'avv. Virginia Nicotera, lo rappresenta e difende in giudizio come da mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, (C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, presso i cui Uffici in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope legis
domiciliato;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 3.3.2025
precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto il Parte_1 [...]
rappresentando: Controparte_1
i) che in seguito ad ispezione ipotecaria è venuto a conoscenza dell'esistenza di due iscrizioni di ipoteca giudiziale n. 59 Registro Generale 1935 dell'1.2.1984 e n. 843 Registro
Generale 19589 del 12.12.1984;
ii) che le predette ipoteche sono state iscritte sull'immobile di sua proprietà sito
Taurianova (RC), via Rua Grande n.1, identificato al catasto foglio n. 63 particella n. 62 sub
1, a seguito di sentenza penale di condanna pronunciata dal Pretore di Mantova;
iii) che le iscrizioni di cui sopra non sono mai state rinnovate nei termini di legge e di conseguenza le stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2878 n.2 c.c., sono ormai estinte ex lege;
iv) che, pertanto, ricorrendo un'ipotesi di estinzione dell'ipoteca, ha diritto a richiedere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria dai registri immobiliari.
Tutto quanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, per il combinato disposto degli artt. 2847- 2878 n°2 e 2884 c.c., accertata la causa di estinzione delle iscrizioni ipotecarie di cui all'art. 2878 comma 1 n.2 c.c. , per la mancata rinnovazione nel termine di cui all'art. 2847 cc :a) disporre la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie Registro particolare n°59 Registro Generale 1935 dell'01.02.1984 e n°843
Registro Particolare e Registro Generale 19589 del 12.12.1984; b) ordinare al Conservatore
dei Pubblici Registri Immobiliari di Reggio Calabria la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie avanti specificate”.
Con memoria del 9.5.2024, ha resistito in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto inammissibile. Ha eccepito il difetto dell'interesse ad agire innanzi all'autorità giudiziaria dell'odierno ricorrente in quanto quest'ultimo non ha previamente esperito la via amministrativa e, quindi, il suo diritto ad ottenere la cancellazione delle ipoteche giudiziali non rinnovate non ha costituto oggetto di alcun provvedimento di diniego da parte dell'autorità preposta. Ha concluso chiedendo “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare l'avversa domanda poiché inammissibile. Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.”
Instaurato il presente procedimento, all'udienza del 17.12.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 3.3.2025, esaurita la discussione orale, il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2. Il ricorso è fondato.
La domanda oggetto del presente procedimento è una domanda di accertamento dell'estinzione di ipoteca per mancata rinnovazione dell'iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca medesima.
Come noto, ai sensi dell'art. 2878 c.c. costituiscono cause di estinzione di ipoteca: 1)
la cancellazione dell'iscrizione; 2) la mancata rinnovazione dell'ipoteca entro il termine ventennale di cui all'art. 2847; 3) l'estinzione dell'obbligazione; 4) il perimento della cosa ipotecata;
5) la rinunzia del creditore;
6) il decorso del termine di scadenza dell'ipoteca ovvero il verificarsi della condizione risolutiva;
7) l'emanazione del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.
Con riferimento alle cause di estinzione delle ipoteche di cui all'art. 2878 comma 1 n.
1 e 2, per quanto più di rilievo in questa sede, si osserva quanto segue.
La mancata rinnovazione della iscrizione dell'ipoteca entro il termine ventennale di cui all'art. 2847 c.c., ai sensi dell'art. 2878 comma 1 n. 2 c.c., costituisce una causa di estinzione dell'iscrizione ipotecaria e non riguarda il credito garantito, né la garanzia ipotecaria intesa come diritto nascente dal titolo ipotecario e nemmeno il diritto all'iscrizione ipotecaria quale elemento costitutivo dell'ipoteca se non nel senso che determina l'estinzione dell'ipoteca cui una determinata iscrizione ha dato vita (cfr. Cass. civ. n. 7570/11).
Essa determina, dunque, l'estinzione dell'iscrizione ma non anche del diritto ad iscrivere di talché il titolare ossia il creditore ipotecario, ai sensi dell'art. 2848 c.c., può
procedere ad una nuova iscrizione che prenderà però grado da tale successiva data con la conseguenza che saranno preferiti tutti gli altri creditori che avranno iscritto ipoteca anche nel ventennio precedente e che in caso di rinnovazione sarebbero stati posposti (cfr. Cass. civ. n.
5628/2014; Cass. civ. 7498/2012).
Pertanto, l'estinzione dell'iscrizione dell'ipoteca - ai sensi dell'art. 2878 comma 1 n. 2
c.c.- non conduce automaticamente alla eliminazione di essa: occorre anche la cancellazione che, invece, estingue l'ipoteca, ne impedisce la riviviscenza e fa sì che la res gravata appaia libera verso chiunque (cfr. Cass. civ. n. 21752/2019).
La cancellazione dell'ipoteca svolge sia una funzione di autonoma causa estintiva dell'ipoteca (art. 2878 co. 1 n.
1.c.c.) in quanto ne determina l'estinzione anche in assenza dei relativi presupposti sia una funzione di pubblicità/notizia, allorché sussista già un'autonoma causa estintiva dell'ipoteca in ragione della sua nullità o definitiva inefficacia (Cass. civ. n.
20434/2022).
In definitiva, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria altro non è che un modo attraverso cui si attua in concreto l'estinzione: tutte le cause di estinzione per divenire operanti debbono risolversi nella cancellazione dell'iscrizione ipotecaria che, quindi, costituisce elemento costitutivo della fattispecie estintiva.
Tanto premesso, nel caso in esame risulta provato e non contestato:
i) che sul bene immobile di proprietà del ricorrente sito in Taurianova, via Rua Grande
n.1, identificato al catasto foglio n. 63 particella n. 62 sub 1 risultano iscritte le seguenti ipoteche giudiziali n. 59 Registro Generale 1935 dell'1.2.1984 e n. 843 Registro Generale
19589 del 12.12.1984;
ii) che le suddette iscrizioni non sono state rinnovate nei vent'anni successivi.
Sussistono, quindi, i presupposti per l'accertamento dell'intervenuta estinzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2878 comma I n. 2 c.c., delle ipoteche in questione avendo parte ricorrente dedotto e provato l'omessa rinnovazione delle iscrizioni entro il termine ventennale di cui all'art. 2847 c. c.
Invero, il resistente non contesta l'estinzione dell'ipoteca bensì eccepisce CP_1
l'interesse ad agire del ricorrente non avendo né dedotto né dimostrato di aver presentato apposita istanza in via amministrativa per chiedere al Conservatore dei Pubblici Registri
Immobiliari di Reggio Calabria la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie non rinnovate.
Deduce, quindi, il difetto di interesse processuale dell' ad ottenere una pronuncia Pt_1
giudiziale che faccia valere le sue ragioni in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione lamentando, quindi, l'omessa presentazione, da parte del ricorrente, della richiesta di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per via amministrativa.
L'eccezione è infondata.
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione, prevista dall'art. 100 c.p.c.
Trattasi di requisito la cui ricorrenza deve sussistere, al momento della pronuncia, affinché l'azione possa raggiungere lo scopo cui è diretta, ovverosia, secondo la concezione ormai affermatasi, l'emanazione di un provvedimento nel merito e favorevole per chi agisce.
L'interesse ad agire è comunemente definito quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (si v., per tutte, Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2010, n. 15355).
Orbene, occorre rammentare che il procedimento di cancellazione delle ipoteche è
disciplinato dagli artt. 2882 c.c. e ss.
L'autorità amministrativa preposta, ossia il Conservatore dei registri immobiliari, procede alla cancellazione previo consenso delle parti - ovvero di coloro che hanno interesse a mantenere in vita l'ipoteca - formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (art. 2882 c.c..).
Nel caso in cui il creditore ipotecario o i suoi aventi causa non prestino tale consenso,
la cancellazione dell'ipoteca, ricorrendone i presupposti, viene disposta con ordine del
Giudice contenuto in una sentenza passata in giudicato o in altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (art. 2884 c.c.).
La cancellazione di ipoteca ordinata con sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2884
c.c. riveste, quindi, carattere residuale e sussidiario rispetto alla cancellazione volontaria ex art. 2882 c.c., con la conseguenza che l'interessato può chiedere la cancellazione dell'ipoteca in via giudiziale solo nel caso in cui la cancellazione volontaria risulti impraticabile per mancato assenso del creditore. Tanto chiarito, tornando alla vicenda in esame, deve evidenziarsi che in data 9.5.2024
l ha versato in atti una nota del Ministero resistente avente il seguente oggetto Pt_1
“Iscrizione ipotecaria art. 843 registro particolare, n. 19589 registro generale, del 12 dicembre 1984 - Segnalazione avv. Nicotera per conto di Prot. DAG n. Parte_2
52368E del 7 marzo 2024”.
Nella predetta nota - inviata dal al Presidente del Tribunale di Mantova e, CP_1
per conoscenza, al difensore dell' - si da atto che il difensore del ricorrente ha chiesto Pt_1
al di presentare, in qualità di creditore, “istanza di cancellazione dell'iscrizione CP_1
ipotecaria al Conservatore dei registri Immobiliari di Reggio Calabria”; il tutto “con
l'avvertimento che, in mancanza di riscontro, si procederà giudizialmente al fine di ottenere
l'ordine di cancellazione”.
La doglianza di parte resistente non coglie, quindi, nel segno.
Invero, quand'anche l'istanza al Conservatore fosse stata presentata direttamente dal ricorrente debitore - per come lamentato dal resistente - non avrebbe consentito all' di Pt_1
conseguire l'utilità perseguita in difetto del consenso del Ministero - creditore formalizzato nelle modalità prescritte dalla legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Da quanto appena esposto discende che il ricorrente si è attivato al fine di conseguire il consenso del sollecitandolo a presentare, in qualità di creditore, un'istanza di CP_1
cancellazione dell'iscrizione ipotecaria al Conservatore dei registri immobiliari di Reggio
Calabria.
Tuttavia, il resistente non ha emesso alcun atto formale contenente il CP_1
consenso alla cancellazione.
Ne consegue che essendo rimasta inevasa l'istanza del ricorrente e non avendo il formalizzato il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca mediante atto CP_1
pubblico o scrittura privata autenticata, e ciò anche all'esito dell'istanza medesima, l'unico mezzo per l' per ottenere la cancellazione delle ipoteche in questione è il ricorso Pt_1
all'autorità giudiziaria al fine di ottenere una pronuncia di cancellazione ai sensi dell'art. 2884
c.c. A ciò va aggiunto che sebbene l'iscrizione ipotecaria abbia perso automaticamente efficacia con il decorso del termine e, quindi, il creditore non può più utilizzarla per soddisfarsi sui beni del debitore, tuttavia, finché l'iscrizione non sia cancellata, l'ipoteca continua ad apparire a chiunque effettui ispezioni ipotecarie, il che potrebbe generare confusione ed indurre i terzi a ritenere ancora esistente l'ipoteca medesima e, magari, per tale ragione, a decidere di non procedere all'acquisto del bene solo apparentemente gravato dal vincolo ipotecario.
In questo senso, come accennato, la cancellazione dell'ipoteca, pur automaticamente estinta ed inefficace, non è inutile per il ricorrente, perché necessaria a far sì che le risultanze dei pubblici registri immobiliari corrispondano alla realtà giuridica e non sussista, anche per i terzi, alcuna incertezza sulla libertà del bene (in tal senso, seppure con riferimento a fattispecie diversa dalla presente, cfr. Cassazione civile, sez. I, 26 luglio 1994 n. 6958).
Difatti, per come prospettato dal medesimo ricorrente la mancata cancellazione di un'ipoteca giudiziale potrebbe continuare a generare uno stato di allarmismo tra le banche con cui si intrattengono rapporti, attraverso una visura ipotecaria pregiudizievole, ovvero rendere più difficoltosa la commercializzazione dei beni su cui il vincolo cautelare grava.
In altri, termini, il permanere dell'iscrizione, nonostante l'estinzione ex art. 2828
comma 1 n. 2 c.c., può essere fonte di pregiudizio per il ricorrente proprietario dell'immobile in quanto determina un intralcio al commercio giuridico del bene, potendo i terzi ignorare la reale situazione ed essendo essi generalmente inclini a dare rilevanza all'apparenza del vincolo.
Per tutte le superiori ragioni, deve ritenersi sussistente in capo all' l'interesse ad Pt_1
agire nel presente giudizio.
Il ricorso va, quindi, accorso e, per l'effetto, deve ordinarsi al Conservatore dei
Pubblici Registri Immobiliari di Reggio Calabria la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie n. 59 Registro Generale 1935 dell'01.02.1984 e n. 843 Registro Generale 19589 del
12.12.1984 estinte ai sensi dell'art. 2878 co. 1 n.2 c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 1.100,00 (DM 55/2014 e succ. mod.) tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche nonché dell'attività difensiva concretamente espletata (compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria, cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III,
13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento della domanda avanzata da accerta e dichiara Parte_1
l'intervenuta estinzione delle iscrizioni ipotecarie n. 59 Registro Generale 1935 dell'01.02.1984 e n. 843 Registro Generale 19589 del 12.12.1984 gravanti sul bene immobile di proprietà sito Taurianova (RC), via Rua Grande n.1, identificato al catasto Parte_1
foglio n. 63 particella n. 62 sub 1, sono estinte per mancata rinnovazione nel termine di cui all'art. 2847 c.c., per come previsto dall'art. 2878 n. 2 c.c. e, per l'effetto, ne ordina la cancellazione al Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria;
2. condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida in € 43,00 per spese e Parte_1
€ 332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori Raffella Crocitti e Virginia Nicotera dichiaratosi antistatari.
Così deciso in Reggio Calabria, 11 marzo 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 634 dell'anno
2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC) ed ivi elettivamente domiciliato, in via De Amicis n. 9, presso lo studio dell'avv.
Raffaella Crocitti la quale, unitamente all'avv. Virginia Nicotera, lo rappresenta e difende in giudizio come da mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, (C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, presso i cui Uffici in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope legis
domiciliato;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 3.3.2025
precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto il Parte_1 [...]
rappresentando: Controparte_1
i) che in seguito ad ispezione ipotecaria è venuto a conoscenza dell'esistenza di due iscrizioni di ipoteca giudiziale n. 59 Registro Generale 1935 dell'1.2.1984 e n. 843 Registro
Generale 19589 del 12.12.1984;
ii) che le predette ipoteche sono state iscritte sull'immobile di sua proprietà sito
Taurianova (RC), via Rua Grande n.1, identificato al catasto foglio n. 63 particella n. 62 sub
1, a seguito di sentenza penale di condanna pronunciata dal Pretore di Mantova;
iii) che le iscrizioni di cui sopra non sono mai state rinnovate nei termini di legge e di conseguenza le stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2878 n.2 c.c., sono ormai estinte ex lege;
iv) che, pertanto, ricorrendo un'ipotesi di estinzione dell'ipoteca, ha diritto a richiedere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria dai registri immobiliari.
Tutto quanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, per il combinato disposto degli artt. 2847- 2878 n°2 e 2884 c.c., accertata la causa di estinzione delle iscrizioni ipotecarie di cui all'art. 2878 comma 1 n.2 c.c. , per la mancata rinnovazione nel termine di cui all'art. 2847 cc :a) disporre la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie Registro particolare n°59 Registro Generale 1935 dell'01.02.1984 e n°843
Registro Particolare e Registro Generale 19589 del 12.12.1984; b) ordinare al Conservatore
dei Pubblici Registri Immobiliari di Reggio Calabria la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie avanti specificate”.
Con memoria del 9.5.2024, ha resistito in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto inammissibile. Ha eccepito il difetto dell'interesse ad agire innanzi all'autorità giudiziaria dell'odierno ricorrente in quanto quest'ultimo non ha previamente esperito la via amministrativa e, quindi, il suo diritto ad ottenere la cancellazione delle ipoteche giudiziali non rinnovate non ha costituto oggetto di alcun provvedimento di diniego da parte dell'autorità preposta. Ha concluso chiedendo “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare l'avversa domanda poiché inammissibile. Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.”
Instaurato il presente procedimento, all'udienza del 17.12.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 3.3.2025, esaurita la discussione orale, il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2. Il ricorso è fondato.
La domanda oggetto del presente procedimento è una domanda di accertamento dell'estinzione di ipoteca per mancata rinnovazione dell'iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca medesima.
Come noto, ai sensi dell'art. 2878 c.c. costituiscono cause di estinzione di ipoteca: 1)
la cancellazione dell'iscrizione; 2) la mancata rinnovazione dell'ipoteca entro il termine ventennale di cui all'art. 2847; 3) l'estinzione dell'obbligazione; 4) il perimento della cosa ipotecata;
5) la rinunzia del creditore;
6) il decorso del termine di scadenza dell'ipoteca ovvero il verificarsi della condizione risolutiva;
7) l'emanazione del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.
Con riferimento alle cause di estinzione delle ipoteche di cui all'art. 2878 comma 1 n.
1 e 2, per quanto più di rilievo in questa sede, si osserva quanto segue.
La mancata rinnovazione della iscrizione dell'ipoteca entro il termine ventennale di cui all'art. 2847 c.c., ai sensi dell'art. 2878 comma 1 n. 2 c.c., costituisce una causa di estinzione dell'iscrizione ipotecaria e non riguarda il credito garantito, né la garanzia ipotecaria intesa come diritto nascente dal titolo ipotecario e nemmeno il diritto all'iscrizione ipotecaria quale elemento costitutivo dell'ipoteca se non nel senso che determina l'estinzione dell'ipoteca cui una determinata iscrizione ha dato vita (cfr. Cass. civ. n. 7570/11).
Essa determina, dunque, l'estinzione dell'iscrizione ma non anche del diritto ad iscrivere di talché il titolare ossia il creditore ipotecario, ai sensi dell'art. 2848 c.c., può
procedere ad una nuova iscrizione che prenderà però grado da tale successiva data con la conseguenza che saranno preferiti tutti gli altri creditori che avranno iscritto ipoteca anche nel ventennio precedente e che in caso di rinnovazione sarebbero stati posposti (cfr. Cass. civ. n.
5628/2014; Cass. civ. 7498/2012).
Pertanto, l'estinzione dell'iscrizione dell'ipoteca - ai sensi dell'art. 2878 comma 1 n. 2
c.c.- non conduce automaticamente alla eliminazione di essa: occorre anche la cancellazione che, invece, estingue l'ipoteca, ne impedisce la riviviscenza e fa sì che la res gravata appaia libera verso chiunque (cfr. Cass. civ. n. 21752/2019).
La cancellazione dell'ipoteca svolge sia una funzione di autonoma causa estintiva dell'ipoteca (art. 2878 co. 1 n.
1.c.c.) in quanto ne determina l'estinzione anche in assenza dei relativi presupposti sia una funzione di pubblicità/notizia, allorché sussista già un'autonoma causa estintiva dell'ipoteca in ragione della sua nullità o definitiva inefficacia (Cass. civ. n.
20434/2022).
In definitiva, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria altro non è che un modo attraverso cui si attua in concreto l'estinzione: tutte le cause di estinzione per divenire operanti debbono risolversi nella cancellazione dell'iscrizione ipotecaria che, quindi, costituisce elemento costitutivo della fattispecie estintiva.
Tanto premesso, nel caso in esame risulta provato e non contestato:
i) che sul bene immobile di proprietà del ricorrente sito in Taurianova, via Rua Grande
n.1, identificato al catasto foglio n. 63 particella n. 62 sub 1 risultano iscritte le seguenti ipoteche giudiziali n. 59 Registro Generale 1935 dell'1.2.1984 e n. 843 Registro Generale
19589 del 12.12.1984;
ii) che le suddette iscrizioni non sono state rinnovate nei vent'anni successivi.
Sussistono, quindi, i presupposti per l'accertamento dell'intervenuta estinzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2878 comma I n. 2 c.c., delle ipoteche in questione avendo parte ricorrente dedotto e provato l'omessa rinnovazione delle iscrizioni entro il termine ventennale di cui all'art. 2847 c. c.
Invero, il resistente non contesta l'estinzione dell'ipoteca bensì eccepisce CP_1
l'interesse ad agire del ricorrente non avendo né dedotto né dimostrato di aver presentato apposita istanza in via amministrativa per chiedere al Conservatore dei Pubblici Registri
Immobiliari di Reggio Calabria la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie non rinnovate.
Deduce, quindi, il difetto di interesse processuale dell' ad ottenere una pronuncia Pt_1
giudiziale che faccia valere le sue ragioni in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione lamentando, quindi, l'omessa presentazione, da parte del ricorrente, della richiesta di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per via amministrativa.
L'eccezione è infondata.
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione, prevista dall'art. 100 c.p.c.
Trattasi di requisito la cui ricorrenza deve sussistere, al momento della pronuncia, affinché l'azione possa raggiungere lo scopo cui è diretta, ovverosia, secondo la concezione ormai affermatasi, l'emanazione di un provvedimento nel merito e favorevole per chi agisce.
L'interesse ad agire è comunemente definito quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (si v., per tutte, Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2010, n. 15355).
Orbene, occorre rammentare che il procedimento di cancellazione delle ipoteche è
disciplinato dagli artt. 2882 c.c. e ss.
L'autorità amministrativa preposta, ossia il Conservatore dei registri immobiliari, procede alla cancellazione previo consenso delle parti - ovvero di coloro che hanno interesse a mantenere in vita l'ipoteca - formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (art. 2882 c.c..).
Nel caso in cui il creditore ipotecario o i suoi aventi causa non prestino tale consenso,
la cancellazione dell'ipoteca, ricorrendone i presupposti, viene disposta con ordine del
Giudice contenuto in una sentenza passata in giudicato o in altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (art. 2884 c.c.).
La cancellazione di ipoteca ordinata con sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2884
c.c. riveste, quindi, carattere residuale e sussidiario rispetto alla cancellazione volontaria ex art. 2882 c.c., con la conseguenza che l'interessato può chiedere la cancellazione dell'ipoteca in via giudiziale solo nel caso in cui la cancellazione volontaria risulti impraticabile per mancato assenso del creditore. Tanto chiarito, tornando alla vicenda in esame, deve evidenziarsi che in data 9.5.2024
l ha versato in atti una nota del Ministero resistente avente il seguente oggetto Pt_1
“Iscrizione ipotecaria art. 843 registro particolare, n. 19589 registro generale, del 12 dicembre 1984 - Segnalazione avv. Nicotera per conto di Prot. DAG n. Parte_2
52368E del 7 marzo 2024”.
Nella predetta nota - inviata dal al Presidente del Tribunale di Mantova e, CP_1
per conoscenza, al difensore dell' - si da atto che il difensore del ricorrente ha chiesto Pt_1
al di presentare, in qualità di creditore, “istanza di cancellazione dell'iscrizione CP_1
ipotecaria al Conservatore dei registri Immobiliari di Reggio Calabria”; il tutto “con
l'avvertimento che, in mancanza di riscontro, si procederà giudizialmente al fine di ottenere
l'ordine di cancellazione”.
La doglianza di parte resistente non coglie, quindi, nel segno.
Invero, quand'anche l'istanza al Conservatore fosse stata presentata direttamente dal ricorrente debitore - per come lamentato dal resistente - non avrebbe consentito all' di Pt_1
conseguire l'utilità perseguita in difetto del consenso del Ministero - creditore formalizzato nelle modalità prescritte dalla legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Da quanto appena esposto discende che il ricorrente si è attivato al fine di conseguire il consenso del sollecitandolo a presentare, in qualità di creditore, un'istanza di CP_1
cancellazione dell'iscrizione ipotecaria al Conservatore dei registri immobiliari di Reggio
Calabria.
Tuttavia, il resistente non ha emesso alcun atto formale contenente il CP_1
consenso alla cancellazione.
Ne consegue che essendo rimasta inevasa l'istanza del ricorrente e non avendo il formalizzato il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca mediante atto CP_1
pubblico o scrittura privata autenticata, e ciò anche all'esito dell'istanza medesima, l'unico mezzo per l' per ottenere la cancellazione delle ipoteche in questione è il ricorso Pt_1
all'autorità giudiziaria al fine di ottenere una pronuncia di cancellazione ai sensi dell'art. 2884
c.c. A ciò va aggiunto che sebbene l'iscrizione ipotecaria abbia perso automaticamente efficacia con il decorso del termine e, quindi, il creditore non può più utilizzarla per soddisfarsi sui beni del debitore, tuttavia, finché l'iscrizione non sia cancellata, l'ipoteca continua ad apparire a chiunque effettui ispezioni ipotecarie, il che potrebbe generare confusione ed indurre i terzi a ritenere ancora esistente l'ipoteca medesima e, magari, per tale ragione, a decidere di non procedere all'acquisto del bene solo apparentemente gravato dal vincolo ipotecario.
In questo senso, come accennato, la cancellazione dell'ipoteca, pur automaticamente estinta ed inefficace, non è inutile per il ricorrente, perché necessaria a far sì che le risultanze dei pubblici registri immobiliari corrispondano alla realtà giuridica e non sussista, anche per i terzi, alcuna incertezza sulla libertà del bene (in tal senso, seppure con riferimento a fattispecie diversa dalla presente, cfr. Cassazione civile, sez. I, 26 luglio 1994 n. 6958).
Difatti, per come prospettato dal medesimo ricorrente la mancata cancellazione di un'ipoteca giudiziale potrebbe continuare a generare uno stato di allarmismo tra le banche con cui si intrattengono rapporti, attraverso una visura ipotecaria pregiudizievole, ovvero rendere più difficoltosa la commercializzazione dei beni su cui il vincolo cautelare grava.
In altri, termini, il permanere dell'iscrizione, nonostante l'estinzione ex art. 2828
comma 1 n. 2 c.c., può essere fonte di pregiudizio per il ricorrente proprietario dell'immobile in quanto determina un intralcio al commercio giuridico del bene, potendo i terzi ignorare la reale situazione ed essendo essi generalmente inclini a dare rilevanza all'apparenza del vincolo.
Per tutte le superiori ragioni, deve ritenersi sussistente in capo all' l'interesse ad Pt_1
agire nel presente giudizio.
Il ricorso va, quindi, accorso e, per l'effetto, deve ordinarsi al Conservatore dei
Pubblici Registri Immobiliari di Reggio Calabria la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie n. 59 Registro Generale 1935 dell'01.02.1984 e n. 843 Registro Generale 19589 del
12.12.1984 estinte ai sensi dell'art. 2878 co. 1 n.2 c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 1.100,00 (DM 55/2014 e succ. mod.) tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche nonché dell'attività difensiva concretamente espletata (compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria, cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III,
13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento della domanda avanzata da accerta e dichiara Parte_1
l'intervenuta estinzione delle iscrizioni ipotecarie n. 59 Registro Generale 1935 dell'01.02.1984 e n. 843 Registro Generale 19589 del 12.12.1984 gravanti sul bene immobile di proprietà sito Taurianova (RC), via Rua Grande n.1, identificato al catasto Parte_1
foglio n. 63 particella n. 62 sub 1, sono estinte per mancata rinnovazione nel termine di cui all'art. 2847 c.c., per come previsto dall'art. 2878 n. 2 c.c. e, per l'effetto, ne ordina la cancellazione al Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria;
2. condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida in € 43,00 per spese e Parte_1
€ 332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori Raffella Crocitti e Virginia Nicotera dichiaratosi antistatari.
Così deciso in Reggio Calabria, 11 marzo 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)