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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 243/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente rel. dott. Francesca Pastore Giudice dott. Maria Azzurra Guerra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione controllata di IC AF Cod. Fisc. [...]
FATTO E DIRITTO
- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da IC AF nei confronti di se stesso;
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità richiesta ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2
c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. sicchè lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'CC (che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni); nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibile con la qualità personale del debitore;
- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:
a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata;
pagina 1 di 3 b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;
c) trattandosi di domanda proposta da debitore fisica, l'CC ha attestato, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
- rilevato che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di euro 1400,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
P.Q.M.
DICHIARA
L'apertura della liquidazione controllata di IC AF CF [...];
DELEGA per la procedura il G.D. dott. Rana Giuseppe;
NOMINA liquidatore il dott. Domenico Micciantuono confermando l'CC di cui all'articolo 269
c.c.i.i.;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1400,00 mensili, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio e che le cessioni convenzionali del quinto si intendono revocate;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;
DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese nonchè, se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'CC.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 07/01/2025 .
pagina 2 di 3 Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana )
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente rel. dott. Francesca Pastore Giudice dott. Maria Azzurra Guerra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione controllata di IC AF Cod. Fisc. [...]
FATTO E DIRITTO
- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da IC AF nei confronti di se stesso;
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità richiesta ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2
c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. sicchè lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'CC (che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni); nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibile con la qualità personale del debitore;
- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:
a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata;
pagina 1 di 3 b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;
c) trattandosi di domanda proposta da debitore fisica, l'CC ha attestato, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
- rilevato che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di euro 1400,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
P.Q.M.
DICHIARA
L'apertura della liquidazione controllata di IC AF CF [...];
DELEGA per la procedura il G.D. dott. Rana Giuseppe;
NOMINA liquidatore il dott. Domenico Micciantuono confermando l'CC di cui all'articolo 269
c.c.i.i.;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1400,00 mensili, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio e che le cessioni convenzionali del quinto si intendono revocate;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;
DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese nonchè, se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'CC.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 07/01/2025 .
pagina 2 di 3 Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana )
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