Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2024, proposto da
AY AB, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Penna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. in Reggio Calabria, S.S. 18 IV Tratto, n. 133 C;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
Questura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento n. prot. A12/2024/IMM/3 adottato dalla Questura di Reggio Calabria in data 15.05.2024 e notificato all’odierno ricorrente in pari data, con il quale la Questura di Reggio Calabria ha dichiarato irricevibile l’istanza presentata dal sig. AB AY in data 04.10.2023 e volta ad ottenere la conversione e rinnovo del permesso di soggiorno n. I19296218, avente validità fino al 04/10/2023, rilasciato per motivi di “Lavoro stagionale”;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza cautelare n. 201 del 5/09/2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 12/07/2024, l’odierno ricorrente, cittadino marocchino residente in Italia, premette che:
- in data 07.02.2023 faceva regolare ingresso nel territorio Italiano, munito di regolare visto ordinario di ingresso, recante n. 043129804 e rilasciato dalle autorità consolari italiane per lavoro subordinato stagionale;
- in data 16.03.2023, e previo ottenimento di nulla osta al lavoro stagionale subordinato da parte della Prefettura di Reggio Calabria - Sportello Unico per l’Immigrazione di Reggio Calabria, il sig. AB veniva regolarmente assunto da una società cooperativa agricola;
- al ricorrente, dunque, veniva rilasciato dalla Questura di Reggio Calabria permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale n. I19296218, con validità fino al 04/10/2023;
- presso la predetta società agricola, il sig. AB svolgeva in maniera continuativa attività lavorativa per un periodo superiore a tre mesi, pari nel settore agricolo a 39 giornate nel trimestre;
- nelle more, ha chiesto ed ottenuto l’iscrizione all’anagrafe nazionale della popolazione residente nel Comune di Reggio Calabria, come da certificazione in atti;
- in data 02.10.2023 il sig. AB veniva assunto a tempo pieno ed indeterminato;
- in data 04/10/2023, dunque, il datore di lavoro inoltrava telematicamente al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (c.d. modello “VB”), relativamente al lavoratore AB AY;
- in data 25.03.2024, l’Amministrazione richiedeva un’integrazione documentale che veniva esitata tempestivamente e nei termini prescritti, mediante l’inoltro di apposita comunicazione a mezzo P.E.C. del 10.4.2024 (doc. 10 parte ricorrente), contenente in allegato la documentazione necessaria al favorevole esito dell’istruttoria.
Aggiunge il ricorrente che:
- in data 04.10.2023, durante la permanenza di validità del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato, inoltrava, tramite kit postale assicurato n. 055978326234, richiesta di conversione del permesso di soggiorno per “ Lavoro Stagionale ” in permesso di soggiorno per “ Lavoro Subordinato ” a tempo indeterminato;
- ottenuto un appuntamento per il giorno 15.05.2024, in quella medesima data, al sig. AB AY veniva notificato il provvedimento di rigetto-irricevibilità della domanda.
Tale provvedimento motiva l’archiviazione – “ per manifesta irricevibilità ” - dell’istanza “ per l’assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali per la sua presentazione ”, ed in quanto la domanda di conversione del p.d.s. “ non è ricevibile, atteso che non sono rispettati i termini e le prescrizioni previste dall’art. 24 co.10 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ”.
Avverso tale provvedimento il ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:
I. “ Violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e difetto di istruttoria ”: in quanto il provvedimento della Questura di Reggio Calabria del 15/05/2024 non è stato preceduto dalla prescritta comunicazione al ricorrente dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990: motivazione omessa, insufficiente, carente e meramente apparente ”: l’Amministrazione avrebbe dichiarato inammissibile l’istanza di conversione sulla base di un generico richiamo all’art. 24, co. 10, T.U. Immigrazione, senza indicare – neanche solo per accenni – eventuali risultanze acquisite dall’Amministrazione procedente da cui desumere il mancato rispetto dell’art. 24, co. 10, D.Lgs. 286/1998, né tantomeno le ragioni della presunta irricevibilità dell’istanza.
III. “ Difetto di sottoscrizione e/o carenza di potere: nullità dell’atto amministrativo ”: il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato non dal Questore o dal Vice Questore ma dal Dirigente dell’ufficio immigrazione, privo di attribuzione e di delega da parte del Questore.
IV. “ Nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza: mancata traduzione del provvedimento amministrativo e della relativa notifica ”: il provvedimento impugnato – nonché il correlato verbale di notifica – sarebbe nullo perché non tradotto in lingua comprensibile al sig. AB AY o comunque in una lingua veicolare.
V. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. 286/1998: circa la ricevibilità della richiesta di conversione e la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento della stessa ”: sostiene il ricorrente che l’art. 24, co. 10, D.Lgs. n. 286 del 1998 postula tre condizioni: a) lo svolgimento di attività lavorativa come stagionale per almeno tre mesi; b) la titolarità di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato; c) il rispetto delle quote flussi.
L’Amministrazione non contesterebbe la sussistenza dei primi due requisiti, di cui comunque emergerebbe il soddisfacimento anche in virtù della documentazione versata in atti; la verifica e l'attestazione circa la disponibilità delle quote di ingresso di cui all’art. 3, co. 4, T.U. Immigrazione è un adempimento che deve essere assicurato d'ufficio dall'Amministrazione procedente in quanto l’art. 24 di detto T.U. non pone in capo a colui che richiede la conversione del permesso stagionale nessun obbligo di acquisire attestazioni circa la disponibilità di una quota.
2. In data 31/07/2024, con atto di mero stile, si è costituito il Ministero dell’Interno.
3. Con ordinanza cautelare n. 183 del 5/09/2024 è stata accolta la richiesta di misura cautelare e, per l’effetto, sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato.
4. In vista dell’udienza pubblica, non sono stati depositati nuovi documenti né memorie.
5. All’udienza pubblica del 19 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito illustrati.
7. Ritiene il Collegio che vada confermato quanto affermato in sede cautelare e cioè che siano fondate le censure, di per sé assorbenti, dedotte con i primi due motivi di ricorso con le quale parte ricorrente contesta il provvedimento di archiviazione dell’istanza sotto il “ profilo del difetto di motivazione, essendosi l’amministrazione limitata a riportare il dato normativo senza chiarire di quali tra i presupposti ivi previsti sarebbe carente la domanda presentata dal ricorrente, sia sotto il profilo della violazione delle garanzie partecipative non essendo stata data comunicazione all’interessato del preavviso di diniego ”.
8. É fondata la censura con la quale il ricorrente si duole dell’omissione delle garanzie partecipative e della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di archiviazione, atteso che lo stesso non è stato messo in condizione di conoscere le ragioni dell’archiviazione e apportare il proprio determinante contributo al procedimento che lo riguardava direttamente e ciò anche e soprattutto tenuto conto che l’istante, lamentando giustappunto di non aver ricevuto il preavviso di rigetto, ha rappresentato che, ove messo in condizioni di contraddire con la P.A., avrebbe potuto apportare nuovi e determinanti elementi in ordine alla sussistenza dei requisiti e presupposti all’uopo richiesti dalla legge (ex plurimis, di recente, TAR Reggio Calabria n. 685/2024; Cons. Stato sez. III n. 7757/2024 del 24/09/2024; cfr. anche Cons. Stato sez. III sentenze n. 3643/2024, n. 3604/2024, n. 3655/2024, n. 3646/2024).
9. Pure fondata è la censura di difetto di motivazione, atteso che il provvedimento impugnato non spiega quali sarebbero i “ presupposti normativi ” necessari per l’accoglimento dell’istanza, e nel caso di specie asseritamente mancanti, nonchè per quali ragioni non sarebbero “ rispettati i termini e le prescrizioni previste dall’art. 24 co.10 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ”.
Lungi dall’apparire evidente la “ manifesta irricevibilità ” dell’istanza emerge, come correttamente dedotto da parte ricorrente, la manifesta carenza di motivazione del provvedimento di archiviazione, che appare del tutto oscuro sotto il profilo del relativo apparato giustificativo, che è, invece, “ il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della legge n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile ” (Corte Cost. n. 92/2015).
10. Per le ragioni che precedono, il ricorso è fondato e va accolto.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali ed accessori se dovuti, da distrarsi in favore dell’avvocato Francesco Penna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO