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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 495 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
da se stesso ai sensi dell'art. 83 c.p.c. attore contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
convenuto contumace
OGGETTO: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 1 marzo 2024, l'avv. Parte_1
difensore di fiducia di nel procedimento civile sezione lavoro, Controparte_2
n. 1116/2015 r.g. ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, comunicato il 15 febbraio 2024, con il quale gli era stata rigettata l'istanza di liquidazione per mancata integrazione documentale.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di rigetto, deducendo che il mancato riscontro documentale sarebbe dipeso dal lungo lasso di tempo tra la chiusura del procedimento, avvenuta nel 2016, e la richiesta di integrazione documentale del 2023 ed evidenziando che in ogni caso dalla produzione documentale sarebbe emersa la sussistenza dei requisiti reddituali per l'ammissione e la permanenza al beneficio del gratuito patrocinio.
Il nella persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'acquisizione del fascicolo del procedimento recante r.g., 1116/2015 all'udienza del 17 gennaio
2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia del in persona del Controparte_1
pro tempore, ritualmente evocato in giudizio e non costituito. CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla disamina degli atti allegati al ricorso e della documentazione acquisita ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. L. vo n. 150/2011, emerge che effettivamente il ricorrente ha prestato la propria attività professionale, assistendo la parte ammessa al beneficio del gratuito Controparte_2
patrocinio, giusta delibera del 26 febbraio 2015 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Agrigento, predisponendo il ricorso e la memoria integrativa e partecipando alle udienze. Dunque, considerato che per tale attività il Protocollo di intesa in materia di liquidazione del compenso in uso presso questo Ufficio, prevede una liquidazione € 700,00, il ricorso va accolto e il decreto va riformato, liquidando la somma suddetta e ponendola a carico dell'Erario.
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, devono essere poste a carico del , e liquidate come in dispositivo, in Controparte_1
applicazione del DM n. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
in accoglimento del ricorso e in riforma del decreto emesso dal Tribunale di
Agrigento nella persona del Giudice Barbara Cordaro depositato in data 15 febbraio 2024, liquida in favore dell'avv. difensore di Parte_1
fiducia di nel procedimento civile, sezione lavoro recante Controparte_2
1116/2015 R.G la somma complessiva di € 700,00 oltre iva e cpa, se dovuta, come per legge e rimborso spese forfettarie, ponendola a carico dell'Erario; condanna il in persona del pro tempore al Controparte_1 CP_3
pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi € 262,00, oltre €
125,00 per esborsi, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 22/01/2025 .
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 495 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
da se stesso ai sensi dell'art. 83 c.p.c. attore contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
convenuto contumace
OGGETTO: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 1 marzo 2024, l'avv. Parte_1
difensore di fiducia di nel procedimento civile sezione lavoro, Controparte_2
n. 1116/2015 r.g. ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, comunicato il 15 febbraio 2024, con il quale gli era stata rigettata l'istanza di liquidazione per mancata integrazione documentale.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di rigetto, deducendo che il mancato riscontro documentale sarebbe dipeso dal lungo lasso di tempo tra la chiusura del procedimento, avvenuta nel 2016, e la richiesta di integrazione documentale del 2023 ed evidenziando che in ogni caso dalla produzione documentale sarebbe emersa la sussistenza dei requisiti reddituali per l'ammissione e la permanenza al beneficio del gratuito patrocinio.
Il nella persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'acquisizione del fascicolo del procedimento recante r.g., 1116/2015 all'udienza del 17 gennaio
2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia del in persona del Controparte_1
pro tempore, ritualmente evocato in giudizio e non costituito. CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla disamina degli atti allegati al ricorso e della documentazione acquisita ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. L. vo n. 150/2011, emerge che effettivamente il ricorrente ha prestato la propria attività professionale, assistendo la parte ammessa al beneficio del gratuito Controparte_2
patrocinio, giusta delibera del 26 febbraio 2015 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Agrigento, predisponendo il ricorso e la memoria integrativa e partecipando alle udienze. Dunque, considerato che per tale attività il Protocollo di intesa in materia di liquidazione del compenso in uso presso questo Ufficio, prevede una liquidazione € 700,00, il ricorso va accolto e il decreto va riformato, liquidando la somma suddetta e ponendola a carico dell'Erario.
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, devono essere poste a carico del , e liquidate come in dispositivo, in Controparte_1
applicazione del DM n. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
in accoglimento del ricorso e in riforma del decreto emesso dal Tribunale di
Agrigento nella persona del Giudice Barbara Cordaro depositato in data 15 febbraio 2024, liquida in favore dell'avv. difensore di Parte_1
fiducia di nel procedimento civile, sezione lavoro recante Controparte_2
1116/2015 R.G la somma complessiva di € 700,00 oltre iva e cpa, se dovuta, come per legge e rimborso spese forfettarie, ponendola a carico dell'Erario; condanna il in persona del pro tempore al Controparte_1 CP_3
pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi € 262,00, oltre €
125,00 per esborsi, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 22/01/2025 .
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44