Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
Giudice dott. Alessandro Carra
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1447/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)"
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Romano, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Arnesano, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il proprio rapporto con il figlio
_1, nato in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in ricorso.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 21.5.2025 le medesime hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, sicchè il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Le condizioni delineate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi del minore, sicchè non vi è ragione per discostarsene:
1. Il figlio _1 viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma vivrà con la madre presso l'abitazione sita in Nardò alla via Fabio Filzi, ove si con-viene abbia collocamento.
2. Il sig. Pt 2 dimorando fuori regione per esigenze lavorative, avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: almeno un weekend al mese, ove non possibile che siano due, dal sabato mattina sino alle ore 20.00 della domenica;
Sette giorni nel periodo natalizio, alternativamente, anno per anno, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Tre giorni, comprensivi di un festivo, nel periodo pasquale;
-
Due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo. in concomitanza con le proprie ferie, che si avrà cura di comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere convenuti dai genitori, nel rispetto delle esigenze del figliolo e tenendo conto dei rispettivi impegni.
3. I sig.ri Pt_2 e Pt_1 si impegnano a comunicare ogni mutamento dei recapiti, anche telefonico e telematici, ed a comunicarsi eventuali spostamenti fuori regione quando abbiano con sé il figliolo.
4. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio (scuola, sport, tempo libero, viaggi, cure mediche, cure di ogni genere, etc.) saranno con-venute dai genitori, nel rispetto dei principi fondanti l'affido condiviso.
5. In ragione delle attuali condizioni economiche dei ricorrenti, viene convenuto a carico del sig. Pt_2 un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad € 250,00 mensili, rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat, come per legge, da corrispondersi entro il giorno cinque del mese.
6. Viene convenuto, altresì, che la sig.ra Pt_1 percepirà, per l'intiero, l'Assegno Unico per il figlio _1.
7. Le parti convengono che tutte le spese straordinarie, relative al figlio minore, saranno poste a carico di esse, in egual misura: tra esse le parti espressamente convengono che vi rientri il servizio di mensa scolastica. Dette spese saranno rimborsate, previa semplice presentazione del correlato documento di paga-mento e saranno disciplinate in ossequio al noto Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
8. Le parti si prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passa-porti o equivalente documento valido per l'espatrio.
9. Le spese ed i compensi correlati al presente procedimento sono interamente compensati.
Alcuna statuizione deve adottarsi in ordine alle spese di lite, stante la natura congiunta dell'istanza.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e il figlio minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 22.6.2024
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo