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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 27.2.2025 ore 10
Davanti al G.O.T. Dott.ssa Politi Margherita, sono comparsi:
Per l'avv. Andrea Bartali. Parte_1
Per la Regione Toscana il Dott. Daniele Visconti, in qualità di Dirigente oggi sostituito dal funZInario Alessandro Del Bianco
Il Giudice Onorario del Tribunale di Pisa pronuncia la seguente sentenza,
a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, nella causa civile iscritta al n.618/2021 R.G. (Ruolo ex Dott. Pruneti).
PROMOSSA DA:
(CF. N. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' Avv. Andrea Bartali
Attore Opponente
REGIONE TOSCANA (CF. ) in persona del Presidente P.IVA_1 della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dal Parte_2
Dirigente del Settore Imprenditoria, , CP_1 Controparte_2
[...] Controparte_3
, statistiche agricole, agro – tutela del
[...] CP_4
Germoplasma- Daniele Visconti CP_5
Convenuta Opposta-
Oggetto: OpposiZIne a ordinanza ingiunZIne ex art. 6 Dlgs
n.150/2011-art.22 L.689/81
Conclusioni delle parti:
Per l' opponente: l'avv. Bartali conclude riportandosi alle memorie conclusionali in atti Per l' opposta: il funZInario Del Bianco si riporta agli atti e chiede il rigetto del Ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunZIne opposta
TRIBUNALE DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ricorso in opposiZIne ad ordinanza-ingiunZIne n.
04/2021/Caccia -Sede territoriale di Massa- proveniente dalla Regione
Toscana, con la quale si comminava sanZIne pecuniaria di euro 2.060,00, per la violaZIne dell'articolo 74 del DPGR 48/R/17, LRT N.10/16, sanZInato dall'art. 58, c.1, lettera. “O” LRT 3/94, in quanto il trasgressore
(in concorso con e ) “….avesse abbattuto Controparte_6 Persona_1 un capriolo al di fuori dell'ambito dell'attività autorizzata di caccia di seleZIne, in assenza di abilitaZIne al registro della caccia di seleZIne…..”, il Sig. proponeva opposiZIne alla predetta Pt_1 ingiunZIne di pagamento ai sensi della L.689/81 e ss.mm. contro la
Regione Toscana, chiedendo, dichiararsi non dovuto l'importo predetto e, conseguentemente, pronunciarsi l'annullamento dell'ingiunZIne di pagamento. Deduceva l'istante:
Proprio dalla narrativa degli accertatori appare che i responsabili dell'abbattimento del erano due uomini, che subito dopo due Pt_3 uomini erano stati visti transitare in auto e riconosciuti e, solo dopo ancora un'altra mezz'ora compariva “in scena” il . Parte_1
Ebbene, proprio a partire dalla Giurisprudenza citata nell'Ordinanza, a mente dell'art. 12 della L. 157/92, che definisce e delinea l'atto di caccia, emerge chiaramente che l'attività venatoria inizia con la ricerca della selvaggina e termina con l'abbattimento del selvatico e che non concorre nell'atto chi “appaia sulla scena” dopo quest'ultimo momento, a prescindere anche da cosa sapesse o non sapesse.
Deduceva pertanto, .l'istante l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunZIne per:
Travisamento dei fatti, illogicità della parte motiva. Insussistenza del concorso.
Fissata e comunicata l'udienza per la compariZIne personale delle parti, la Regione Toscana, si costituiva in giudiZI.
Parte resistente eccepiva la regolarità del procedimento sanZInatorio;
Chiedeva pertanto il rigetto del Ricorso sulla base della fede privilegiata del verbale di accertamento.
Dopo l'escussione delle prove orali (per testi) di entrambi le parti, all'udienza del giorno 27.2.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
l'opposiZIne è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo in aula di udienza.
**************************************************
L'opposiZIne risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Il ricorso, pertanto, va accolto e va annullata l'ordinanza-ingiunZIne opposta n.04/2021/Caccia adottata dalla Regione Toscana e notificata a mezzo PT con spediZIne del 19.01.21 e ricevuta il giorno 02.02.21, risultando ammissibili le ecceZIni della parte opponente.
La Pubblica AmministraZIne, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice;
pertanto è gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanZInatoria.
E' onere dell'Ente amministrativo che provvede all'erogaZIne della sanZIne, dimostrare l'inosservanza delle disposiZIni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violaZIne contestata.
Orbene, nel caso di specie, a fronte della puntuale censura dei fatti del ricorrente, la Regione Toscana, sulla quale incombeva il relativo onere, costituendosi in giudiZI, non ha dedotto, e non ha provato con i propri atti, scritti difensivi e mezzi di prova, l'integraZIne delle fattispecie previste e punite oggetto dell'Ordinanza IngiunZIne, nonchè l' esistenza degli elementi integrativi della fattispecie e la riconducibilità dell' illecito al soggetto (Sent. Cass. 32369/2018; Cass. Civ. 1999 n.5095 e 1999
n.3741).
Preme sottolineare, in primis, come l'opposiZIne all'ordinanza- ingiunZIne irrogativa di una sanZIne amministrativa introduce un ordinario giudiZI di cogniZIne sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa ( che tende all'accertamento negativo della pretesa sanZInatoria) , nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, spettano, rispettivamente alla P.A. e all'opponente (Cass.n. 5277/07, Cass.
S.U. n.20930/09). Il contenuto specifico dell'atto di opposiZIne si ripercuote sulle singole richieste finali (costituenti il c.d. petitum immediato) che vengono formulate al giudice e che si traducono, in generale, nell'invocare l'annullamento totale o parziale del provvedimento sanZInatorio, nella domanda di riduZIne della sanZIne irrogata, previa, se del caso, la proposiZIne dell'istanza tendente all'ottenimento della sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.
Si segnala la recente Giurisprudenza (tra le tante Sent. Cass. n. 12503/18
e n.801/2020) che precisa come il giudiZI di opposiZIne non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cogniZIne piena del giudice che potrà valutare le deduZIni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte) in quanto riproposte nei motivi di opposiZIne , (nonché le controdeduZIni della
P.A.) decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. (Cass. S.U. n.1786/2010, Cass. ord. n.21146/19, Cass. Civ. SS. UU., sentenza n. 1786/2010).
Nel caso di specie, la Regione Toscana, nel corso del presente giudiZI a fronte delle censure mosse dall'opponente, non ha fornito prova certa del fatto che lo stesso “avesse abbattuto un capriolo al di fuori dell'ambito dell'attività autorizzata di caccia di seleZIne, in assenza di abilitaZIne al registro della caccia di seleZIne……”svolgendo attività di caccia senza essere iscritto al registro dei selettori in data 22.09.2018 ore 16,30.
Invero, con il verbale di accertamento e contestaZIne n. 02/UFF del
2/11/2018 il personale del Corpo di Polizia Provinciale della provincia di
Pisa e GGVV coordinata, nel corso di un controllo in agro di Castelnuovo
Val di Cecina, contestava a SC , la violaZIne dell'art. 74 del DPGR 48/R/17 (sanZInato dall'art. 58 let.”o” LRT 3/94) in quanto lo stesso in data 22.9.18, alle ore 16,30, in località “Castelnuovo Val Di Cecina” abbatteva un esemplare di capriolo con modalità non prevista dalle vigenti leggi regionali e dal regolamento di attuaZIne (DP.GR 48/R/17).
In realtà, come si legge dal verbale di accertamento (e dalle allegate annotaZIni di P.G., parte integrante) e come poi emerso in sede di istruttoria orale, i militari intervenuti hanno sì rinvenuto l'opponente nel luogo descritto, ma non lo hanno rinvenuto nell'atto di abbattere un esemplare di capriolo né hanno dato atto di averlo visto scendere dalla macchina in cui si trovava, né hanno rinvenuto un' arma sulla persona dello stesso o nelle immediate vicinanze: si legge, nel verbale di accertamento, “…..gli operatori lungo un tratto boscato….individuavano due soggetti, vestiti di colore mimetico, chiaramente maschili, che si allontanavano velocemente in direZIne opposta…..Dopo pochi secondi veniva individuato un sacco nero, chiuso con dentro una carcassa di capriolo appena abbattuto……Gli agenti prima si allontanavano …e poi ritornavano sul luogo in corrispondenza del punto dove era stato rinvenuto il sacco……Dopo oltre una mezz'ora, notavano una Fiat Panda con a bordo e ancora circa mezz'ora e Parte_4 Parte_5 sul posto, sopraggiungeva il veicolo Peugeot 307 che giunto sul punto in cui si trovava il sacco con il capriolo, si fermava: dopo aver sceso i sigg.ri e , ripartiva…………Pochi minuti dopo, Persona_1 Controparte_6 sopraggiungeva il . Sul sedile posteriore dell'auto Parte_1 condotta dal (Peugeot 307), era presente una Parte_1 cartucciera, con muniZIni, compatibili con quelle utilizzate per l'abbattimento dell'ungulato….”. ; ed il teste (Agente Testimone_1 accertatore) ha riferito di avere visto far scendere dalla Parte_1 sua macchina altri due signori più AN (che hanno lo stesso cognome che poi sono entrati nel bosco e che dopo si è allontanato in Pt_1 macchina……dopo forse 5 minuti è arrivato di nuovo in macchina. Circa un'ora prima dell'arrivo del con gli AN,…abbiamo Parte_1 sentito sparare……allora abbiamo visto due persone che si muovevano nel bosco col cane…lo sparo lo avevamo sentito circa 20 minuti prima del ritrovamento del sacco. ….i due SC AN (prima trasportati da in macchina) avevano preso il sacco e poi mollato dopo qualche Pt_1 metro avvicinandolo alla strada…..dissero di essere in cerca del cane. ADR mezza ora prima dello sparo è passata un Pandina coi due AN dentro non c'era) e mezza ora dopo lo sparo è arrivata la macchina di Pt_1
ADR mezza ora prima dell'arrivo di era già passata Pt_1 Pt_1 questa Pandina con gli AN dentro che non abbiamo fermata. ADR la cartuccera la abbiamo trovata sulla macchina del (non so di chi Pt_1 fosse) ADR gli spari risalgono ad una ora e mezza prima dell'arrivo del
ADR il capriolo era chiuso nel sacco un' ora prima Parte_1 dell'arrivo del . Parte_1
Alla luce di quanto precede, pare, quindi, di poter ritenere che quella dei militari sia una presunZIne, certamente non avvalorata da validi e sufficienti indizi (non rilevando il semplice ritrovamento di una cartucciera nella macchina guidata dal ricorrente, né la semplice presenza, per posti minuti, e per lo più sempre in macchina del SC sul posto in cui c'era il sacco nero), ma non un accertamento puro del fatto contestato. Anche perché la moglie del SC (sentita come teste) ha confermato che il marito nel pomeriggio si trovava a casa e che poi andò verso le 16,30 nel bosco (con i due SC: ZI e padre di solo per la ricerca del Pt_1 cane da caccia andato perduto: quindi la presenza dell' istante nel punto indicato dagli Agenti è risultato ampiamente giustificato. E poiché anche per gli illeciti amministrativi è operante il principio del “favor rei”, in mancanza di prova certa della commissione del fatto contestato, il presunto trasgressore non è passibile di sanZIne amministrativa.
Anche un eventuale atteggiamento di caccia (come paventato da parte resistente) rappresenta un momento dinamico e funZInale entro il quale il soggetto autore del fatto illecito di caccia abusiva deve essere individuato
“prima” che l'evento di abbattimento sia compiuto. Nel caso in esame addirittura il ricorrente viene “intercettato” per la prima volta e per pochi minuti solo (e sempre) a bordo di un auto e solo dopo (un ora circa) dal ritrovamento dell'animale nel sacco chiuso.
La legge 157 del 1992 all'art. 12 fornisce una definiZIne di “eserciZI venatorio” ai commi secondo e terzo e l'individua in “ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica” mediante l'impiego dei mezzi indicati, in modo specifico, nell'art.13. Viene altresì compreso nell'eserciZI venatorio “il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla”.
Dall'analisi della normativa, pertanto, consegue che l'attività di caccia non contempla esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposiZIne dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere.
In effetti, come si legge dal verbale di accertamento e come poi emerso e confermato in sede di “controdeduZIni” e di istruttoria orale, gli accertatori intervenuti hanno visto:
(quali fatti, accertati nel processo sanZInatorio e ritenuti da parte resistente assistiti da fede privilegiata):
1) la presenza in data 22/09/2018 del sig. in località Parte_1
“Castelnuovo Val di Cecina lungo la SP 27, in agro, nei pressi del NT
NE , luogo dell'accertamento dell'illecito amministrativo;
2) il fatto che il sig. conducesse il veicolo Peugeot 307, Parte_1 targato DE939- PJ, nel punto esatto dove si trovava il capriolo abbattuto, contenuto in un sacco;
3) il fatto che tale sacco contenente il capriolo abbattuto fosse retto da altri due cacciatori e per essere avvicinato al Controparte_6 Persona_1 margine della strada;
4) il fatto che i due soggetti ( e ) “al vedere Parte_6 Persona_1 la vigilanza, lasciavano cadere a terra il sacco e dichiaravano di essere in cerca di un cane”;
5) il fatto che sul sedile posteriore dell'auto condotta dal sig. Parte_1 fosse presente una cartucciera, all'interno della quale venivano
[...] rinvenute muniZIni, tipo “terzarole”, calibro “12”, compatibili con quelle utilizzate per l'abbattimento dell'ungulato, poste poi sotto sequestro.
Alla luce di quanto precede, pare, quindi, di poter ritenere che quella dei militari sia una presunZIne ma non un accertamento puro del fatto contestato. Come avrebbe potuto il SC mettere in atto attività venatoria (in pochi minuti, senza scendere dall'auto e senza fucile) se quando è arrivato nel luogo indicato dagli Agenti (per ammissione degli stessi) “il sacco nero” era già lì da circa un ora?
L'ampia noZIne della pratica venatoria è stata ripetutamente considerata dalla giurisprudenza della Corte di CassaZIne la quale ha anche esplicitamente escluso la possibilità di una lettura in senso riduttivo della richiamata normativa (Sez. III n.18088 del 2003; Sez. III n.452 del 1999; sez. III n.2555 del 1994).
Nelle richiamate sentenze l'eserciZI dell'attività venatoria è stato rinvenuto, ad esempio, nel possesso di fucile e delle relative cartucce, nello sparo di uno o più colpi e l'accompagnamento con un cane da caccia,; nell'aggirarsi con un fucile e in osservaZIne del territorio (vedi ultime sentenze Cass. n.16207/13; n.48100/03).
Pertanto l'eserciZI della caccia secondo gli Ermellini può essere provato anche in base ad elementi presuntivi, che rivelino unicamente il proposito di attività venatoria.
Nel caso in esame, applicando i principi giuridici di cui sopra, gli elementi e i comportamenti denunciati da parte resistente non possono costituire il naturale presupposto dell'illecito amministrativo contestato: non si tratta di elementi obbiettivi del tutto idonei a configurare un'ipotesi di eserciZI dell'attività di caccia. Gli atti sopra denunciati non hanno la idoneità e la destinaZIne in modo non equivoco al raggiungimento del fine di caccia abusiva. Ne consegue che la mera disponibilità di una cartucciera o la semplice presenza di passaggio (sempre all'interno di un auto) del trasgressore non integra l'illecito contestato, quando, per la mancanza di strumenti utili alla soppressione o all' apprensione dell'animale, non siano riferibili a persona in atteggiamento di caccia.
Tanto basta, quindi, per dichiarare nulla l'ordinanza-ingiunZIne impugnata, con conseguente caducaZIne del verbale di accertamento sottostante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e attesa la particolarità della questione trattata e la scarsa attività espletata sono liquidate ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ecceZIne e difesa, così provvede:
- in accoglimento dell'opposiZIne, annulla l'ordinanza ingiunZIne di pagamento n. 04/2021/CACCIA –SEDE TERRITORIALE DI MASSA notificata il 2.2.2021 ed il verbale di accertamento n. 02/UFF. del
2.11.2018 emesso nei confronti di SC MA;
- Condanna l'amministraZIne resistente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 500,00 , oltre accessori a favore del ricorrente
Così deciso in Pisa il 27/2/2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Politi Margherita
Davanti al G.O.T. Dott.ssa Politi Margherita, sono comparsi:
Per l'avv. Andrea Bartali. Parte_1
Per la Regione Toscana il Dott. Daniele Visconti, in qualità di Dirigente oggi sostituito dal funZInario Alessandro Del Bianco
Il Giudice Onorario del Tribunale di Pisa pronuncia la seguente sentenza,
a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, nella causa civile iscritta al n.618/2021 R.G. (Ruolo ex Dott. Pruneti).
PROMOSSA DA:
(CF. N. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' Avv. Andrea Bartali
Attore Opponente
REGIONE TOSCANA (CF. ) in persona del Presidente P.IVA_1 della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dal Parte_2
Dirigente del Settore Imprenditoria, , CP_1 Controparte_2
[...] Controparte_3
, statistiche agricole, agro – tutela del
[...] CP_4
Germoplasma- Daniele Visconti CP_5
Convenuta Opposta-
Oggetto: OpposiZIne a ordinanza ingiunZIne ex art. 6 Dlgs
n.150/2011-art.22 L.689/81
Conclusioni delle parti:
Per l' opponente: l'avv. Bartali conclude riportandosi alle memorie conclusionali in atti Per l' opposta: il funZInario Del Bianco si riporta agli atti e chiede il rigetto del Ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunZIne opposta
TRIBUNALE DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ricorso in opposiZIne ad ordinanza-ingiunZIne n.
04/2021/Caccia -Sede territoriale di Massa- proveniente dalla Regione
Toscana, con la quale si comminava sanZIne pecuniaria di euro 2.060,00, per la violaZIne dell'articolo 74 del DPGR 48/R/17, LRT N.10/16, sanZInato dall'art. 58, c.1, lettera. “O” LRT 3/94, in quanto il trasgressore
(in concorso con e ) “….avesse abbattuto Controparte_6 Persona_1 un capriolo al di fuori dell'ambito dell'attività autorizzata di caccia di seleZIne, in assenza di abilitaZIne al registro della caccia di seleZIne…..”, il Sig. proponeva opposiZIne alla predetta Pt_1 ingiunZIne di pagamento ai sensi della L.689/81 e ss.mm. contro la
Regione Toscana, chiedendo, dichiararsi non dovuto l'importo predetto e, conseguentemente, pronunciarsi l'annullamento dell'ingiunZIne di pagamento. Deduceva l'istante:
Proprio dalla narrativa degli accertatori appare che i responsabili dell'abbattimento del erano due uomini, che subito dopo due Pt_3 uomini erano stati visti transitare in auto e riconosciuti e, solo dopo ancora un'altra mezz'ora compariva “in scena” il . Parte_1
Ebbene, proprio a partire dalla Giurisprudenza citata nell'Ordinanza, a mente dell'art. 12 della L. 157/92, che definisce e delinea l'atto di caccia, emerge chiaramente che l'attività venatoria inizia con la ricerca della selvaggina e termina con l'abbattimento del selvatico e che non concorre nell'atto chi “appaia sulla scena” dopo quest'ultimo momento, a prescindere anche da cosa sapesse o non sapesse.
Deduceva pertanto, .l'istante l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunZIne per:
Travisamento dei fatti, illogicità della parte motiva. Insussistenza del concorso.
Fissata e comunicata l'udienza per la compariZIne personale delle parti, la Regione Toscana, si costituiva in giudiZI.
Parte resistente eccepiva la regolarità del procedimento sanZInatorio;
Chiedeva pertanto il rigetto del Ricorso sulla base della fede privilegiata del verbale di accertamento.
Dopo l'escussione delle prove orali (per testi) di entrambi le parti, all'udienza del giorno 27.2.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
l'opposiZIne è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo in aula di udienza.
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L'opposiZIne risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Il ricorso, pertanto, va accolto e va annullata l'ordinanza-ingiunZIne opposta n.04/2021/Caccia adottata dalla Regione Toscana e notificata a mezzo PT con spediZIne del 19.01.21 e ricevuta il giorno 02.02.21, risultando ammissibili le ecceZIni della parte opponente.
La Pubblica AmministraZIne, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice;
pertanto è gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanZInatoria.
E' onere dell'Ente amministrativo che provvede all'erogaZIne della sanZIne, dimostrare l'inosservanza delle disposiZIni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violaZIne contestata.
Orbene, nel caso di specie, a fronte della puntuale censura dei fatti del ricorrente, la Regione Toscana, sulla quale incombeva il relativo onere, costituendosi in giudiZI, non ha dedotto, e non ha provato con i propri atti, scritti difensivi e mezzi di prova, l'integraZIne delle fattispecie previste e punite oggetto dell'Ordinanza IngiunZIne, nonchè l' esistenza degli elementi integrativi della fattispecie e la riconducibilità dell' illecito al soggetto (Sent. Cass. 32369/2018; Cass. Civ. 1999 n.5095 e 1999
n.3741).
Preme sottolineare, in primis, come l'opposiZIne all'ordinanza- ingiunZIne irrogativa di una sanZIne amministrativa introduce un ordinario giudiZI di cogniZIne sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa ( che tende all'accertamento negativo della pretesa sanZInatoria) , nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, spettano, rispettivamente alla P.A. e all'opponente (Cass.n. 5277/07, Cass.
S.U. n.20930/09). Il contenuto specifico dell'atto di opposiZIne si ripercuote sulle singole richieste finali (costituenti il c.d. petitum immediato) che vengono formulate al giudice e che si traducono, in generale, nell'invocare l'annullamento totale o parziale del provvedimento sanZInatorio, nella domanda di riduZIne della sanZIne irrogata, previa, se del caso, la proposiZIne dell'istanza tendente all'ottenimento della sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.
Si segnala la recente Giurisprudenza (tra le tante Sent. Cass. n. 12503/18
e n.801/2020) che precisa come il giudiZI di opposiZIne non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cogniZIne piena del giudice che potrà valutare le deduZIni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte) in quanto riproposte nei motivi di opposiZIne , (nonché le controdeduZIni della
P.A.) decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. (Cass. S.U. n.1786/2010, Cass. ord. n.21146/19, Cass. Civ. SS. UU., sentenza n. 1786/2010).
Nel caso di specie, la Regione Toscana, nel corso del presente giudiZI a fronte delle censure mosse dall'opponente, non ha fornito prova certa del fatto che lo stesso “avesse abbattuto un capriolo al di fuori dell'ambito dell'attività autorizzata di caccia di seleZIne, in assenza di abilitaZIne al registro della caccia di seleZIne……”svolgendo attività di caccia senza essere iscritto al registro dei selettori in data 22.09.2018 ore 16,30.
Invero, con il verbale di accertamento e contestaZIne n. 02/UFF del
2/11/2018 il personale del Corpo di Polizia Provinciale della provincia di
Pisa e GGVV coordinata, nel corso di un controllo in agro di Castelnuovo
Val di Cecina, contestava a SC , la violaZIne dell'art. 74 del DPGR 48/R/17 (sanZInato dall'art. 58 let.”o” LRT 3/94) in quanto lo stesso in data 22.9.18, alle ore 16,30, in località “Castelnuovo Val Di Cecina” abbatteva un esemplare di capriolo con modalità non prevista dalle vigenti leggi regionali e dal regolamento di attuaZIne (DP.GR 48/R/17).
In realtà, come si legge dal verbale di accertamento (e dalle allegate annotaZIni di P.G., parte integrante) e come poi emerso in sede di istruttoria orale, i militari intervenuti hanno sì rinvenuto l'opponente nel luogo descritto, ma non lo hanno rinvenuto nell'atto di abbattere un esemplare di capriolo né hanno dato atto di averlo visto scendere dalla macchina in cui si trovava, né hanno rinvenuto un' arma sulla persona dello stesso o nelle immediate vicinanze: si legge, nel verbale di accertamento, “…..gli operatori lungo un tratto boscato….individuavano due soggetti, vestiti di colore mimetico, chiaramente maschili, che si allontanavano velocemente in direZIne opposta…..Dopo pochi secondi veniva individuato un sacco nero, chiuso con dentro una carcassa di capriolo appena abbattuto……Gli agenti prima si allontanavano …e poi ritornavano sul luogo in corrispondenza del punto dove era stato rinvenuto il sacco……Dopo oltre una mezz'ora, notavano una Fiat Panda con a bordo e ancora circa mezz'ora e Parte_4 Parte_5 sul posto, sopraggiungeva il veicolo Peugeot 307 che giunto sul punto in cui si trovava il sacco con il capriolo, si fermava: dopo aver sceso i sigg.ri e , ripartiva…………Pochi minuti dopo, Persona_1 Controparte_6 sopraggiungeva il . Sul sedile posteriore dell'auto Parte_1 condotta dal (Peugeot 307), era presente una Parte_1 cartucciera, con muniZIni, compatibili con quelle utilizzate per l'abbattimento dell'ungulato….”. ; ed il teste (Agente Testimone_1 accertatore) ha riferito di avere visto far scendere dalla Parte_1 sua macchina altri due signori più AN (che hanno lo stesso cognome che poi sono entrati nel bosco e che dopo si è allontanato in Pt_1 macchina……dopo forse 5 minuti è arrivato di nuovo in macchina. Circa un'ora prima dell'arrivo del con gli AN,…abbiamo Parte_1 sentito sparare……allora abbiamo visto due persone che si muovevano nel bosco col cane…lo sparo lo avevamo sentito circa 20 minuti prima del ritrovamento del sacco. ….i due SC AN (prima trasportati da in macchina) avevano preso il sacco e poi mollato dopo qualche Pt_1 metro avvicinandolo alla strada…..dissero di essere in cerca del cane. ADR mezza ora prima dello sparo è passata un Pandina coi due AN dentro non c'era) e mezza ora dopo lo sparo è arrivata la macchina di Pt_1
ADR mezza ora prima dell'arrivo di era già passata Pt_1 Pt_1 questa Pandina con gli AN dentro che non abbiamo fermata. ADR la cartuccera la abbiamo trovata sulla macchina del (non so di chi Pt_1 fosse) ADR gli spari risalgono ad una ora e mezza prima dell'arrivo del
ADR il capriolo era chiuso nel sacco un' ora prima Parte_1 dell'arrivo del . Parte_1
Alla luce di quanto precede, pare, quindi, di poter ritenere che quella dei militari sia una presunZIne, certamente non avvalorata da validi e sufficienti indizi (non rilevando il semplice ritrovamento di una cartucciera nella macchina guidata dal ricorrente, né la semplice presenza, per posti minuti, e per lo più sempre in macchina del SC sul posto in cui c'era il sacco nero), ma non un accertamento puro del fatto contestato. Anche perché la moglie del SC (sentita come teste) ha confermato che il marito nel pomeriggio si trovava a casa e che poi andò verso le 16,30 nel bosco (con i due SC: ZI e padre di solo per la ricerca del Pt_1 cane da caccia andato perduto: quindi la presenza dell' istante nel punto indicato dagli Agenti è risultato ampiamente giustificato. E poiché anche per gli illeciti amministrativi è operante il principio del “favor rei”, in mancanza di prova certa della commissione del fatto contestato, il presunto trasgressore non è passibile di sanZIne amministrativa.
Anche un eventuale atteggiamento di caccia (come paventato da parte resistente) rappresenta un momento dinamico e funZInale entro il quale il soggetto autore del fatto illecito di caccia abusiva deve essere individuato
“prima” che l'evento di abbattimento sia compiuto. Nel caso in esame addirittura il ricorrente viene “intercettato” per la prima volta e per pochi minuti solo (e sempre) a bordo di un auto e solo dopo (un ora circa) dal ritrovamento dell'animale nel sacco chiuso.
La legge 157 del 1992 all'art. 12 fornisce una definiZIne di “eserciZI venatorio” ai commi secondo e terzo e l'individua in “ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica” mediante l'impiego dei mezzi indicati, in modo specifico, nell'art.13. Viene altresì compreso nell'eserciZI venatorio “il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla”.
Dall'analisi della normativa, pertanto, consegue che l'attività di caccia non contempla esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposiZIne dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere.
In effetti, come si legge dal verbale di accertamento e come poi emerso e confermato in sede di “controdeduZIni” e di istruttoria orale, gli accertatori intervenuti hanno visto:
(quali fatti, accertati nel processo sanZInatorio e ritenuti da parte resistente assistiti da fede privilegiata):
1) la presenza in data 22/09/2018 del sig. in località Parte_1
“Castelnuovo Val di Cecina lungo la SP 27, in agro, nei pressi del NT
NE , luogo dell'accertamento dell'illecito amministrativo;
2) il fatto che il sig. conducesse il veicolo Peugeot 307, Parte_1 targato DE939- PJ, nel punto esatto dove si trovava il capriolo abbattuto, contenuto in un sacco;
3) il fatto che tale sacco contenente il capriolo abbattuto fosse retto da altri due cacciatori e per essere avvicinato al Controparte_6 Persona_1 margine della strada;
4) il fatto che i due soggetti ( e ) “al vedere Parte_6 Persona_1 la vigilanza, lasciavano cadere a terra il sacco e dichiaravano di essere in cerca di un cane”;
5) il fatto che sul sedile posteriore dell'auto condotta dal sig. Parte_1 fosse presente una cartucciera, all'interno della quale venivano
[...] rinvenute muniZIni, tipo “terzarole”, calibro “12”, compatibili con quelle utilizzate per l'abbattimento dell'ungulato, poste poi sotto sequestro.
Alla luce di quanto precede, pare, quindi, di poter ritenere che quella dei militari sia una presunZIne ma non un accertamento puro del fatto contestato. Come avrebbe potuto il SC mettere in atto attività venatoria (in pochi minuti, senza scendere dall'auto e senza fucile) se quando è arrivato nel luogo indicato dagli Agenti (per ammissione degli stessi) “il sacco nero” era già lì da circa un ora?
L'ampia noZIne della pratica venatoria è stata ripetutamente considerata dalla giurisprudenza della Corte di CassaZIne la quale ha anche esplicitamente escluso la possibilità di una lettura in senso riduttivo della richiamata normativa (Sez. III n.18088 del 2003; Sez. III n.452 del 1999; sez. III n.2555 del 1994).
Nelle richiamate sentenze l'eserciZI dell'attività venatoria è stato rinvenuto, ad esempio, nel possesso di fucile e delle relative cartucce, nello sparo di uno o più colpi e l'accompagnamento con un cane da caccia,; nell'aggirarsi con un fucile e in osservaZIne del territorio (vedi ultime sentenze Cass. n.16207/13; n.48100/03).
Pertanto l'eserciZI della caccia secondo gli Ermellini può essere provato anche in base ad elementi presuntivi, che rivelino unicamente il proposito di attività venatoria.
Nel caso in esame, applicando i principi giuridici di cui sopra, gli elementi e i comportamenti denunciati da parte resistente non possono costituire il naturale presupposto dell'illecito amministrativo contestato: non si tratta di elementi obbiettivi del tutto idonei a configurare un'ipotesi di eserciZI dell'attività di caccia. Gli atti sopra denunciati non hanno la idoneità e la destinaZIne in modo non equivoco al raggiungimento del fine di caccia abusiva. Ne consegue che la mera disponibilità di una cartucciera o la semplice presenza di passaggio (sempre all'interno di un auto) del trasgressore non integra l'illecito contestato, quando, per la mancanza di strumenti utili alla soppressione o all' apprensione dell'animale, non siano riferibili a persona in atteggiamento di caccia.
Tanto basta, quindi, per dichiarare nulla l'ordinanza-ingiunZIne impugnata, con conseguente caducaZIne del verbale di accertamento sottostante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e attesa la particolarità della questione trattata e la scarsa attività espletata sono liquidate ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ecceZIne e difesa, così provvede:
- in accoglimento dell'opposiZIne, annulla l'ordinanza ingiunZIne di pagamento n. 04/2021/CACCIA –SEDE TERRITORIALE DI MASSA notificata il 2.2.2021 ed il verbale di accertamento n. 02/UFF. del
2.11.2018 emesso nei confronti di SC MA;
- Condanna l'amministraZIne resistente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 500,00 , oltre accessori a favore del ricorrente
Così deciso in Pisa il 27/2/2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Politi Margherita