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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/07/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3106/2018 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 in data 08/11/2018 al numero 3106/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 194/2018 del Giudice di Pace di Potenza, resa, nel procedimento R.G. 933/2016 e depositata il
29/03/2018
TRA
già - (C.F. e Parte_1 Parte_2
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gaetano
Grandolfo e Francesco Altieri, con essi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Salvia, in Potenza (PZ), al Viale Marconi n. 219;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, CP_1 CodiceFiscale_1 come da procura in atti, dall'Avv. Maria Antonietta Laginestra, presso il cui studio elettivamente domicilia in Genzano di Lucania alla via Imbriani
n. 9;
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. E P.IVA Controparte_2
), con sede in Tito (pz), zona industriale snc, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore;
APPELLATO CONTUMACE
E
1 Proc. n. 3106/2018 R.G.
(C.F. E P.IVA ), in persona del legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Potenza alla via tirreno n. 63;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/04/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la società
[...] conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_3
, il e la al fine di CP_1 Controparte_2 Controparte_4 conseguire la riforma della sentenza n. 194/2018 del Giudice di Pace di
Potenza, resa, nel procedimento R.G. 933/2016 e depositata il 29/03/2018, con la quale il primo giudice, accogliendo la domanda proposta da
[...]
condannava “solidalmente la il CP_1 Parte_1 [...]
e la in persona dei rispettivi legali Controparte_2 CP_3 rappresentanti, al risarcimento dei danni, in favore di , nella CP_1 misura pari ad € 800,00, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda al soddisfo”, disponendo altresì, in favore dell'attrice, la refusione delle spese di lite.
1.1. In particolare, in primo grado aveva rappresentato di CP_1 essere “proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno siti in agro di
Oppido Lucano alla contrada Sant'Anastasia, tra cui terreni seminativi ... coltivati a grano duro” e che, “nei giorni 29 e 30 dicembre 2015, nel corso dei lavori eseguiti sulla linea elettrica … la società ausava danni alle Pt_2 colture esistenti su detti terreni … a causa e per l'effetto dell'utilizzo, imprevidente e incauto, di automezzi e macchinari … stante l'avanzata messa a coltura dei terreni a grano duro”, chiedendo pertanto il risarcimento dei danni subiti.
1.2. Nel corso del giudizio di prime cure la società oggi appellante aveva eccepito il proprio difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto, chiedendo e ottenendo di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della ditta Appaltatrice dei lavori per cui era causa, ossia il Controparte_5
[..
[...] n. 3106/2018 R.G.
[...]
Lucano, il quale a sua volta aveva chiamato in causa la Controparte_4 sua consorziata nonché esecutrice materiale dei lavori (rimasta contumace).
2. Con l'odierno appello la società (già Parte_1 [...]
avversava la sentenza nella parte in cui le era stata Parte_2 attribuita la responsabilità dei danni lamentati dall'attrice, nonostante fosse emerso dall'istruttoria che gli operai presenti sui luoghi operassero per conto di una ditta appaltatrice, rivestendo l' il mero ruolo di Pt_2 committente.
3. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente grado soltanto l'appellata , eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi CP_1 dell'art. 339 c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito, instando per il relativo rigetto.
Rimanevano, invece, contumaci gli ulteriori appellati Controparte_2
e
[...] CP_4
4. Stante l'insussistenza di attività istruttoria da espletarsi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza dell'11/04/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis.
5. Ciò premesso, in via del tutto preliminare va evidenziata l'ammissibilità dell'appello, tanto con riferimento all'art. 339 c.p.c. quanto con riguardo all'art. 342 c.p.c.
5.1. In particolare, la prima delle citate norme, al comma terzo, consente l'appello delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, ex art. 113 c.p.c., esclusivamente per i tassativi motivi enumerati, ovvero “per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”; debbono considerarsi pronunciate secondo equità, come da consolidato indirizzo ermeneutico, tutte quelle sentenze involgenti controversie il cui valore non superi i 1.100 euro, del tutto a prescindere dal contenuto effettivo della decisione: per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata o meno secondo equità (e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 339 c.p.c.) occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma soltanto al valore della causa, da
3 Proc. n. 3106/2018 R.G.
determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c. (si vedano, ex multis, Cass, n, 4890/2007; Cass. n. 9432/2012; Cass. n. 3290/2018).
Nel caso di specie, la domanda attorea di primo grado era volta a conseguire la condanna “al pagamento di € 1,100,00 … oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo”, e dunque è da ritenersi di valore superiore ad € 1.100,00, posto che “a norma degli art. 5 e 10 c. p.
c., il valore della causa, ai fini della competenza, deve essere determinato in base, non al decisum, ma al deductum e valutando la domanda con ogni suo accessorio al momento della relativa proposizione, sicché in ipotesi di domanda di risarcimento dei danni, occorre avere riguardo non già ai limiti entro cui questa potrebbe essere accolta, bensì alla somma complessivamente pretesa dall'attore, sommando con il capitale gli interessi già scaduti e, limitatamente al periodo tra l'evento dannoso e la domanda stessa, l'indennizzo del danno da svalutazione monetaria” (Cass.
Civ., sent. 8 agosto 1984, n. 4639; nello stesso senso Cass. Civ.., Sez. III, sent. 26 febbraio 2008 n. 4994 e Cass. Civ., sent. 27 dicembre 2013 n.
28198; più di recente anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17991 del
28/08/2020, secondo cui “Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (nella specie, giudice di pace in base all'art. 113, comma
2, c.p.c.), la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10, comma 2 , c.p.c., con il capitale e gli interessi”).
Ne consegue l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'appello “a critica vincolata” di cui all'art. 339 c.p.c., e dunque la piena ammissibilità dell'appello.
5.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c., la stessa risulta testualmente smentita dalla mera lettura dell'atto di appello, che non solo riporta specificamente i passi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, ma articola puntualmente deduzioni avverso al percorso logico seguito dal primo giudice.
Onde, anche in ragione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che nega la necessità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dell'utilizzo di formule sacramentali o della redazione di un progetto
4 Proc. n. 3106/2018 R.G.
alternativo di sentenza (Cass. sez. lav. 24604/20; S.U. 27199/17), affermando che le motivazioni del gravame possono trarsi dal contesto complessivo dell'atto (Cass. 21504/20), deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte appellata e, specularmente, la piena ammissibilità della spiegata impugnazione.
6. Venendo al merito del gravame, lo stesso risulta fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
6.1. Alla luce delle prove testimoniali espletate in primo grado, deve ritenersi ampiamente dimostrato il fatto che l'odierna appellante rivestisse, con riguardo ai lavori da cui sono derivati i danni lamentati dall'attrice, il ruolo di committente: tanto si desume dalle dichiarazioni rilasciate dal teste
, escusso all'udienza del 30/06/2017, il quale, per quanto Testimone_1 qui di interesse, dichiarava che “in data 29-30 dicembre 2015, sono stati eseguiti i lavori nella località descritta lungo la linea Belvedere di media tensione. Confermo altresì che i lavori sono stati appaltati al
[...]
che aveva stipulato con l'Enel un contratto di tipo Controparte_2 aperto per qualsiasi lavoro che si renda necessario. Tanto so perché all'epoca ero il tecnico di che seguiva i lavori.” Parte_2
6.2. Ciò chiarito in fatto, in diritto devono trovare applicazione le coordinate ermeneutiche tracciate in tema di responsabilità a terzi derivanti nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto.
Nell'ambito di tale contratto può accadere che il danno derivi dalla cosa in sé, e cioè senza che essa sia manovrata o utilizzata dall'appaltatore in quel momento, ed allora si potrà prospettare una responsabilità per omessa custodia da parte del committente o di chi la custodia abbia in quel momento;
come può invece accadere che il danno sia causato dall'appaltatore, dunque da una condotta di costui che muove la cosa, oggetto di appalto, ad arrecare danno a terzi: ed allora la fattispecie di riferimento sarà per l'appaltatore l'articolo 2043 c.c. e per il committente una ipotesi di responsabilità per fatto altrui (già in questi termini Cass.
23442/ 2018 in motivazione), che però può configurarsi soltanto in presenza di precisi requisiti.
A tale ultimo proposito, si è osservato che “Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente
5 Proc. n. 3106/2018 R.G.
per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta "culpa in eligendo"), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive” (Cass.
10588/ 2008; Cass. 36399/2023).
6.3. Orbene, poiché risulta pacifico che il danno lamentato è stato provocato non dalla cosa in sé, quanto piuttosto dalle attività compiute dall'appaltatore (è la stessa attrice/appellata a sostenere che i danni siano
“l'effetto dell'utilizzo, imprevidente ed incauto, di automezzi e macchinari, per l'esecuzione dei suddetti lavori”, v. punto 3. dell'atto di citazione di primo grado), la responsabilità della società appellante/committente poteva radicarsi solo all'esito della dimostrazione (rimessa all'attrice, vertendosi in tema di responsabilità ex art. 2043 c.c., i cui oneri assertivi ricadono sul danneggiato) della “culpa in eligendo” ovvero dell'ingerenza dell'appaltatore.
Tuttavia, entrambe erano da ritenersi escluse: la già citata testimonianza di
(all'epoca dei fatti tecnico di che Testimone_1 Parte_2 seguiva i lavori) ha confermato sia che la società appaltatrice agiva con piena autonomia organizzativa, con propri uomini e mezzi e sotto la propria responsabilità, sia che la stessa fosse qualificata per i lavori commissionati.
6.4. In definitiva, poiché “Nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi da un'attività di esecuzione di un appalto, risponde di regola esclusivamente l'appaltatore in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'articolo 2049 del codice civile al committente, fatta salva
l'ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente, ipotesi nella quale è configurabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell'appaltatore” (Cassazione civile sez. III, 06/05/2025,
n. 11857, sottolineatura aggiunta), e nella specie tale prova è del tutto mancata, la sentenza impugnata va riformata nel senso del rigetto della domanda nei confronti di la quale difetta di Parte_1 titolarità passiva.
6 Proc. n. 3106/2018 R.G.
7. Alla riforma, anche parziale, della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019) talché le spese del doppio grado di giudizio sostenute dall'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellata nella CP_1 misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 parametrati al decisum (scaglione fino ad € 1.100), con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
3106/2018 R.G., ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma, in parte qua, della sentenza impugnata, rigetta la domanda introdotta in primo grado da nei confronti di (già CP_1 Parte_1 [...]
; Parte_2
2. condanna l'appellato al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € € 346,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado d'appello in €
462,00 per onorari ed € 64,50 per spese vive, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, lì 10/07/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
7
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 in data 08/11/2018 al numero 3106/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 194/2018 del Giudice di Pace di Potenza, resa, nel procedimento R.G. 933/2016 e depositata il
29/03/2018
TRA
già - (C.F. e Parte_1 Parte_2
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gaetano
Grandolfo e Francesco Altieri, con essi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Salvia, in Potenza (PZ), al Viale Marconi n. 219;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, CP_1 CodiceFiscale_1 come da procura in atti, dall'Avv. Maria Antonietta Laginestra, presso il cui studio elettivamente domicilia in Genzano di Lucania alla via Imbriani
n. 9;
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. E P.IVA Controparte_2
), con sede in Tito (pz), zona industriale snc, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore;
APPELLATO CONTUMACE
E
1 Proc. n. 3106/2018 R.G.
(C.F. E P.IVA ), in persona del legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Potenza alla via tirreno n. 63;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/04/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la società
[...] conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_3
, il e la al fine di CP_1 Controparte_2 Controparte_4 conseguire la riforma della sentenza n. 194/2018 del Giudice di Pace di
Potenza, resa, nel procedimento R.G. 933/2016 e depositata il 29/03/2018, con la quale il primo giudice, accogliendo la domanda proposta da
[...]
condannava “solidalmente la il CP_1 Parte_1 [...]
e la in persona dei rispettivi legali Controparte_2 CP_3 rappresentanti, al risarcimento dei danni, in favore di , nella CP_1 misura pari ad € 800,00, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda al soddisfo”, disponendo altresì, in favore dell'attrice, la refusione delle spese di lite.
1.1. In particolare, in primo grado aveva rappresentato di CP_1 essere “proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno siti in agro di
Oppido Lucano alla contrada Sant'Anastasia, tra cui terreni seminativi ... coltivati a grano duro” e che, “nei giorni 29 e 30 dicembre 2015, nel corso dei lavori eseguiti sulla linea elettrica … la società ausava danni alle Pt_2 colture esistenti su detti terreni … a causa e per l'effetto dell'utilizzo, imprevidente e incauto, di automezzi e macchinari … stante l'avanzata messa a coltura dei terreni a grano duro”, chiedendo pertanto il risarcimento dei danni subiti.
1.2. Nel corso del giudizio di prime cure la società oggi appellante aveva eccepito il proprio difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto, chiedendo e ottenendo di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della ditta Appaltatrice dei lavori per cui era causa, ossia il Controparte_5
[..
[...] n. 3106/2018 R.G.
[...]
Lucano, il quale a sua volta aveva chiamato in causa la Controparte_4 sua consorziata nonché esecutrice materiale dei lavori (rimasta contumace).
2. Con l'odierno appello la società (già Parte_1 [...]
avversava la sentenza nella parte in cui le era stata Parte_2 attribuita la responsabilità dei danni lamentati dall'attrice, nonostante fosse emerso dall'istruttoria che gli operai presenti sui luoghi operassero per conto di una ditta appaltatrice, rivestendo l' il mero ruolo di Pt_2 committente.
3. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente grado soltanto l'appellata , eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi CP_1 dell'art. 339 c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito, instando per il relativo rigetto.
Rimanevano, invece, contumaci gli ulteriori appellati Controparte_2
e
[...] CP_4
4. Stante l'insussistenza di attività istruttoria da espletarsi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza dell'11/04/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis.
5. Ciò premesso, in via del tutto preliminare va evidenziata l'ammissibilità dell'appello, tanto con riferimento all'art. 339 c.p.c. quanto con riguardo all'art. 342 c.p.c.
5.1. In particolare, la prima delle citate norme, al comma terzo, consente l'appello delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, ex art. 113 c.p.c., esclusivamente per i tassativi motivi enumerati, ovvero “per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”; debbono considerarsi pronunciate secondo equità, come da consolidato indirizzo ermeneutico, tutte quelle sentenze involgenti controversie il cui valore non superi i 1.100 euro, del tutto a prescindere dal contenuto effettivo della decisione: per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata o meno secondo equità (e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 339 c.p.c.) occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma soltanto al valore della causa, da
3 Proc. n. 3106/2018 R.G.
determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c. (si vedano, ex multis, Cass, n, 4890/2007; Cass. n. 9432/2012; Cass. n. 3290/2018).
Nel caso di specie, la domanda attorea di primo grado era volta a conseguire la condanna “al pagamento di € 1,100,00 … oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo”, e dunque è da ritenersi di valore superiore ad € 1.100,00, posto che “a norma degli art. 5 e 10 c. p.
c., il valore della causa, ai fini della competenza, deve essere determinato in base, non al decisum, ma al deductum e valutando la domanda con ogni suo accessorio al momento della relativa proposizione, sicché in ipotesi di domanda di risarcimento dei danni, occorre avere riguardo non già ai limiti entro cui questa potrebbe essere accolta, bensì alla somma complessivamente pretesa dall'attore, sommando con il capitale gli interessi già scaduti e, limitatamente al periodo tra l'evento dannoso e la domanda stessa, l'indennizzo del danno da svalutazione monetaria” (Cass.
Civ., sent. 8 agosto 1984, n. 4639; nello stesso senso Cass. Civ.., Sez. III, sent. 26 febbraio 2008 n. 4994 e Cass. Civ., sent. 27 dicembre 2013 n.
28198; più di recente anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17991 del
28/08/2020, secondo cui “Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (nella specie, giudice di pace in base all'art. 113, comma
2, c.p.c.), la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10, comma 2 , c.p.c., con il capitale e gli interessi”).
Ne consegue l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'appello “a critica vincolata” di cui all'art. 339 c.p.c., e dunque la piena ammissibilità dell'appello.
5.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c., la stessa risulta testualmente smentita dalla mera lettura dell'atto di appello, che non solo riporta specificamente i passi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, ma articola puntualmente deduzioni avverso al percorso logico seguito dal primo giudice.
Onde, anche in ragione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che nega la necessità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dell'utilizzo di formule sacramentali o della redazione di un progetto
4 Proc. n. 3106/2018 R.G.
alternativo di sentenza (Cass. sez. lav. 24604/20; S.U. 27199/17), affermando che le motivazioni del gravame possono trarsi dal contesto complessivo dell'atto (Cass. 21504/20), deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte appellata e, specularmente, la piena ammissibilità della spiegata impugnazione.
6. Venendo al merito del gravame, lo stesso risulta fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
6.1. Alla luce delle prove testimoniali espletate in primo grado, deve ritenersi ampiamente dimostrato il fatto che l'odierna appellante rivestisse, con riguardo ai lavori da cui sono derivati i danni lamentati dall'attrice, il ruolo di committente: tanto si desume dalle dichiarazioni rilasciate dal teste
, escusso all'udienza del 30/06/2017, il quale, per quanto Testimone_1 qui di interesse, dichiarava che “in data 29-30 dicembre 2015, sono stati eseguiti i lavori nella località descritta lungo la linea Belvedere di media tensione. Confermo altresì che i lavori sono stati appaltati al
[...]
che aveva stipulato con l'Enel un contratto di tipo Controparte_2 aperto per qualsiasi lavoro che si renda necessario. Tanto so perché all'epoca ero il tecnico di che seguiva i lavori.” Parte_2
6.2. Ciò chiarito in fatto, in diritto devono trovare applicazione le coordinate ermeneutiche tracciate in tema di responsabilità a terzi derivanti nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto.
Nell'ambito di tale contratto può accadere che il danno derivi dalla cosa in sé, e cioè senza che essa sia manovrata o utilizzata dall'appaltatore in quel momento, ed allora si potrà prospettare una responsabilità per omessa custodia da parte del committente o di chi la custodia abbia in quel momento;
come può invece accadere che il danno sia causato dall'appaltatore, dunque da una condotta di costui che muove la cosa, oggetto di appalto, ad arrecare danno a terzi: ed allora la fattispecie di riferimento sarà per l'appaltatore l'articolo 2043 c.c. e per il committente una ipotesi di responsabilità per fatto altrui (già in questi termini Cass.
23442/ 2018 in motivazione), che però può configurarsi soltanto in presenza di precisi requisiti.
A tale ultimo proposito, si è osservato che “Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente
5 Proc. n. 3106/2018 R.G.
per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta "culpa in eligendo"), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive” (Cass.
10588/ 2008; Cass. 36399/2023).
6.3. Orbene, poiché risulta pacifico che il danno lamentato è stato provocato non dalla cosa in sé, quanto piuttosto dalle attività compiute dall'appaltatore (è la stessa attrice/appellata a sostenere che i danni siano
“l'effetto dell'utilizzo, imprevidente ed incauto, di automezzi e macchinari, per l'esecuzione dei suddetti lavori”, v. punto 3. dell'atto di citazione di primo grado), la responsabilità della società appellante/committente poteva radicarsi solo all'esito della dimostrazione (rimessa all'attrice, vertendosi in tema di responsabilità ex art. 2043 c.c., i cui oneri assertivi ricadono sul danneggiato) della “culpa in eligendo” ovvero dell'ingerenza dell'appaltatore.
Tuttavia, entrambe erano da ritenersi escluse: la già citata testimonianza di
(all'epoca dei fatti tecnico di che Testimone_1 Parte_2 seguiva i lavori) ha confermato sia che la società appaltatrice agiva con piena autonomia organizzativa, con propri uomini e mezzi e sotto la propria responsabilità, sia che la stessa fosse qualificata per i lavori commissionati.
6.4. In definitiva, poiché “Nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi da un'attività di esecuzione di un appalto, risponde di regola esclusivamente l'appaltatore in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'articolo 2049 del codice civile al committente, fatta salva
l'ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente, ipotesi nella quale è configurabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell'appaltatore” (Cassazione civile sez. III, 06/05/2025,
n. 11857, sottolineatura aggiunta), e nella specie tale prova è del tutto mancata, la sentenza impugnata va riformata nel senso del rigetto della domanda nei confronti di la quale difetta di Parte_1 titolarità passiva.
6 Proc. n. 3106/2018 R.G.
7. Alla riforma, anche parziale, della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019) talché le spese del doppio grado di giudizio sostenute dall'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellata nella CP_1 misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 parametrati al decisum (scaglione fino ad € 1.100), con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
3106/2018 R.G., ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma, in parte qua, della sentenza impugnata, rigetta la domanda introdotta in primo grado da nei confronti di (già CP_1 Parte_1 [...]
; Parte_2
2. condanna l'appellato al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € € 346,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado d'appello in €
462,00 per onorari ed € 64,50 per spese vive, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, lì 10/07/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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