Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1012
CASS
Sentenza 16 gennaio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di TARSU, ai fini dell'identificazione dell'ente destinatario del relativo pagamento dell'imposta, la previsione dell'art. 14, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, secondo cui soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, non si applica all'annualità di imposta 2011, giacché l'entrata in vigore della predetta norma è stata differita al 1° gennaio 2013, con la conseguenza che, per il predetto periodo di imposta, in ipotesi di superficie insistente sul territorio di più Comuni, resta applicabile il previgente principio della legittimazione di ciascuno dei predetti enti, in proporzione all'estensione della porzione di superficie ricadente nel rispettivo territorio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1012
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1012
    Data del deposito : 16 gennaio 2023
    Fonte ufficiale :

    Testo completo