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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 8834 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2023, rimesso in decisione all'udienza del 18 dicembre
2024 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce C.F._1
al ricorso introduttivo, dall'avvocato Luisa di Gregorio (C.F. non indicato in atti),
presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Ricasoli n. 23/b
-ricorrente-
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
-resistente-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso dell'11 dicembre 2023, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale, “Accertato e dichiarato che il signor Controparte_1
occupa senza titolo alcuno l 'unità immobiliare di cui la signora ha l' Parte_1
usufrutto e quindi il possesso sita in via Guarino,8, per l'effetto condannare a rilasciare libero e sgombero degli effetti personali Controparte_1
l'immobile in questione;
Rimettendo la Signora nel pieno e legittimo Parte_1
possesso dell' immobile, fissando la data di esecuzione per il rilascio.
Condannare il signor alla somma di € 4000,00 a titolo di Controparte_1
mensilità per aver posseduto un immobile quale nudo proprietario non avendo
nessun diritto di goderne. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa come
per legge”. La ricorrente, premesso di essere usufruttuaria dell'unità
immobiliare nel quale abitava anche controparte, suo figlio e nudo proprietario del cespite, ha dedotto che i maltrattamenti di controparte avevano reso impossibile la convivenza e l'avevano costretta a lasciare la casa, unitamente all'altro suo figlio.
Con ordinanza del 6 marzo 2024, il giudice rilevava la nullità dell'atto introduttivo e della sua notifica, ordinando alla ricorrente di integrare il primo e rinnovare la seconda;
la ricorrente a tanto ha provveduto.
on s'è costituito. Controparte_1
Con le note conclusionali, la ricorrente ha chiesto, “In via principale
Accertare e dichiarare che la signora ha il diritto di godere e di Parte_1
possedere l' immobile su cui ha l' usufrutto . Conseguentemente condannare il
convenuto al rilascio dell' immobile perché posseduto senza titolo alcuno
essendo nudo proprietario e a pagare l' importo di 4000,00 euro per aver
utilizzato l' immobile dal 2023 non preoccupandosi minimamente della signora
dove vivesse e come stesse. Con vittoria di spese e competenze Parte_1
professionali”.
2.- Va dichiarata la contumacia di non costituitosi Controparte_1
pag. 2/5 benché evocato in lite.
3.- Parte attrice ha, con l'atto introduttivo (proposto “ex art. 447 bis
c.p.c.”), ha proposto una domanda finalizzata a conseguire il possesso dell'immobile di cui è usufruttuaria e una, consequenziale, richiesta risarcitoria.
Dalle allegazioni di parte attrice risulta che Parte_1
abitava nell'immobile ubicato al civico numero 8 della via Guardino di
Battipaglia, di cui è usufruttuaria, unitamente al figlio nudo Controparte_1
proprietario, e che ha abbandonato l'immobile “a seguito di maltrattamenti da
parte” di costui, che ha continuato ad occupare il cespite. Nulla la ricorrente ha chiesto di provare, non avendo articolato mezzi di prova orale ed avendo essa unicamente depositato documenti, dai quali, invece, risulta che l'attrice è
rientrata nell'appartamento, in data 31 agosto 2024, avendone conservato le chiavi della porta d'ingresso (v. la denuncia presentata il 9 ottobre 2024 ai
Carabinieri di Battipaglia, in prod. att.), circostanza dalla quale è lecito desumere la conservazione del possesso del cespite, non impedita, né di fatto né giuridicamente, dalla presenza nell'unità immobiliare del convenuto, che pure, per deduzione della stessa parte attrice, abitava nell'immobile insieme alla madre e al fratello.
Il comportamento violento addebitato al figlio, poi, non dimostrato in giudizio, non integra di per sé una molestia al possesso dell'immobile.
Non giovano alle pretese della ricorrente le riferite circostanze che “A
decorrere dal mese di marzo 2003 non ha mai lasciato l' Controparte_1
immobile e non paga nessun corrispettivo alla signora ” (così Parte_1
nell'atto introduttivo), posto che non risulta agli atti nessuna formale intimazione pag. 3/5 al rilascio del bene, fino alla proposizione del presente giudizio, né un rapporto obbligatorio al pagamento di un prezzo per l'uso del cespite, all'evidenza invece riferibile al rapporto parentale ed alla solidarietà familiare.
Ciò posto, va comunque considerato che l'art. 982 c.c. riconosce all'usufruttuario il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto,
diritto esercitabile anche contro il nudo proprietario: a Parte_1
va riconosciuto il diritto di conseguire il possesso esclusivo della cosa, in assenza di un titolo legittimante il compossesso dell'appartamento da parte di
Controparte_1
In conclusione, a va fatto ordine di consegnare Controparte_1
immediatamente il possesso esclusivo dell'immobile per cui è causa alla usufruttuaria , le cui altre domande vanno invece Parte_1
respinte.
4.- Le spese del processo seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come in dispositivo, considerando la natura e il valore della controversia, l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda ed eccezione disattesa o reietta:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) condanna a consegnare immediatamente il Controparte_1
possesso esclusivo dell'immobile sito alla via Guarino n. 8 di Salerno alla usufruttuaria;
Parte_1
pag. 4/5 3) condanna a pagare a le Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio, che liquida in complessivi € 138,00 per esborsi ed €
2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Salerno, 3 gennaio 2025. Il giudice
Andrea Luce
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 8834 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2023, rimesso in decisione all'udienza del 18 dicembre
2024 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce C.F._1
al ricorso introduttivo, dall'avvocato Luisa di Gregorio (C.F. non indicato in atti),
presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Ricasoli n. 23/b
-ricorrente-
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
-resistente-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso dell'11 dicembre 2023, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale, “Accertato e dichiarato che il signor Controparte_1
occupa senza titolo alcuno l 'unità immobiliare di cui la signora ha l' Parte_1
usufrutto e quindi il possesso sita in via Guarino,8, per l'effetto condannare a rilasciare libero e sgombero degli effetti personali Controparte_1
l'immobile in questione;
Rimettendo la Signora nel pieno e legittimo Parte_1
possesso dell' immobile, fissando la data di esecuzione per il rilascio.
Condannare il signor alla somma di € 4000,00 a titolo di Controparte_1
mensilità per aver posseduto un immobile quale nudo proprietario non avendo
nessun diritto di goderne. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa come
per legge”. La ricorrente, premesso di essere usufruttuaria dell'unità
immobiliare nel quale abitava anche controparte, suo figlio e nudo proprietario del cespite, ha dedotto che i maltrattamenti di controparte avevano reso impossibile la convivenza e l'avevano costretta a lasciare la casa, unitamente all'altro suo figlio.
Con ordinanza del 6 marzo 2024, il giudice rilevava la nullità dell'atto introduttivo e della sua notifica, ordinando alla ricorrente di integrare il primo e rinnovare la seconda;
la ricorrente a tanto ha provveduto.
on s'è costituito. Controparte_1
Con le note conclusionali, la ricorrente ha chiesto, “In via principale
Accertare e dichiarare che la signora ha il diritto di godere e di Parte_1
possedere l' immobile su cui ha l' usufrutto . Conseguentemente condannare il
convenuto al rilascio dell' immobile perché posseduto senza titolo alcuno
essendo nudo proprietario e a pagare l' importo di 4000,00 euro per aver
utilizzato l' immobile dal 2023 non preoccupandosi minimamente della signora
dove vivesse e come stesse. Con vittoria di spese e competenze Parte_1
professionali”.
2.- Va dichiarata la contumacia di non costituitosi Controparte_1
pag. 2/5 benché evocato in lite.
3.- Parte attrice ha, con l'atto introduttivo (proposto “ex art. 447 bis
c.p.c.”), ha proposto una domanda finalizzata a conseguire il possesso dell'immobile di cui è usufruttuaria e una, consequenziale, richiesta risarcitoria.
Dalle allegazioni di parte attrice risulta che Parte_1
abitava nell'immobile ubicato al civico numero 8 della via Guardino di
Battipaglia, di cui è usufruttuaria, unitamente al figlio nudo Controparte_1
proprietario, e che ha abbandonato l'immobile “a seguito di maltrattamenti da
parte” di costui, che ha continuato ad occupare il cespite. Nulla la ricorrente ha chiesto di provare, non avendo articolato mezzi di prova orale ed avendo essa unicamente depositato documenti, dai quali, invece, risulta che l'attrice è
rientrata nell'appartamento, in data 31 agosto 2024, avendone conservato le chiavi della porta d'ingresso (v. la denuncia presentata il 9 ottobre 2024 ai
Carabinieri di Battipaglia, in prod. att.), circostanza dalla quale è lecito desumere la conservazione del possesso del cespite, non impedita, né di fatto né giuridicamente, dalla presenza nell'unità immobiliare del convenuto, che pure, per deduzione della stessa parte attrice, abitava nell'immobile insieme alla madre e al fratello.
Il comportamento violento addebitato al figlio, poi, non dimostrato in giudizio, non integra di per sé una molestia al possesso dell'immobile.
Non giovano alle pretese della ricorrente le riferite circostanze che “A
decorrere dal mese di marzo 2003 non ha mai lasciato l' Controparte_1
immobile e non paga nessun corrispettivo alla signora ” (così Parte_1
nell'atto introduttivo), posto che non risulta agli atti nessuna formale intimazione pag. 3/5 al rilascio del bene, fino alla proposizione del presente giudizio, né un rapporto obbligatorio al pagamento di un prezzo per l'uso del cespite, all'evidenza invece riferibile al rapporto parentale ed alla solidarietà familiare.
Ciò posto, va comunque considerato che l'art. 982 c.c. riconosce all'usufruttuario il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto,
diritto esercitabile anche contro il nudo proprietario: a Parte_1
va riconosciuto il diritto di conseguire il possesso esclusivo della cosa, in assenza di un titolo legittimante il compossesso dell'appartamento da parte di
Controparte_1
In conclusione, a va fatto ordine di consegnare Controparte_1
immediatamente il possesso esclusivo dell'immobile per cui è causa alla usufruttuaria , le cui altre domande vanno invece Parte_1
respinte.
4.- Le spese del processo seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come in dispositivo, considerando la natura e il valore della controversia, l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda ed eccezione disattesa o reietta:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) condanna a consegnare immediatamente il Controparte_1
possesso esclusivo dell'immobile sito alla via Guarino n. 8 di Salerno alla usufruttuaria;
Parte_1
pag. 4/5 3) condanna a pagare a le Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio, che liquida in complessivi € 138,00 per esborsi ed €
2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Salerno, 3 gennaio 2025. Il giudice
Andrea Luce
pag. 5/5