Articolo 113 del Codice del consumo
Articolo 84Articolo 83
Versione
23 ottobre 2005
Art. 113. Rinvio 1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.
Entrata in vigore il 23 ottobre 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente