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Articolo 4 della Legge 28 giugno 1950, n. 482
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Legge 28 giugno 1950, n. 482
Articolo 4 della Legge 28 giugno 1950, n. 482
Versione
21 luglio 1950
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 21 luglio 1950
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