Decreto cautelare 22 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 21 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 18 febbraio 2022
Sentenza 11 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 18/02/2022, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00282/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1552 del 2020, proposto dalla:
- Acqua CH di SC AR RE s.a.s., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosaria Romano, Alberto Corvaglia, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di OT, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’atto del Comune di OT del 9 dicembre 2020, prot. n. 21821, con cui viene ingiunto lo smontaggio delle strutture;
- nei limiti dell’interesse, del permesso di costruire n. 30/2016 rilasciato dal Comune di OT in data 31 marzo 2016 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 92/2015, nella parte in cui impongono la rimozione delle strutture nel periodo invernale;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli artt. 65 ss. c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 9 febbraio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
A.- Richiamata l’ordinanza n. 1520/2021 di questa Sezione, che segue:
«1.- Premesso che:
- la società Acqua CH di SC AR RE s.a.s. gestisce uno stabilimento balneare a OT, in località Alimini.
- esso insiste su di un’area assegnata alla società in virtù di concessione demaniale marittima n. 6 del 28 marzo 2007, successivamente rinnovata.
- la Acqua CH presentava, in data 3 marzo 2014, una richiesta di titolo edilizio e paesaggistico per la realizzazione di opere stagionali.
- otteneva dunque, come richiesto, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 92/2015 (stagionale), nonché il permesso di costruire n. 30/2016, rilasciato dal Comune di OT il 31 marzo 2016: realizzava dunque le opere in progetto.
- intendendo, poi, destagionalizzare l’attività, e considerata l’evoluzione normativa intervenuta, la società, in data 19 giugno 2019, presentava al Comune una richiesta di permesso di costruire - e della relativa autorizzazione paesaggistica - con validità annuale per una parte delle strutture assentite.
- con atto prot. n. 21089 del 17 ottobre 2019, tuttavia, la Soprintendenza comunicava il preavviso di rigetto dell’istanza.
- nonostante le osservazioni della Acqua CH, del 26 ottobre 2019, la Soprintendenza, con nota prot. n. 24534 del 2 dicembre 2019, rendeva quindi parere contrario.
- il Comune di OT poi, con provvedimento prot. n. 26489 del 17 dicembre 2019, respingeva l’istanza, richiamando la posizione dell’organo ministeriale.
- veniva dunque proposto il ricorso n. 1665/2019.
- in data 9 dicembre 2020, infine, con d.d. prot. n. 21821, l’Ufficio Tecnico del Comune di OT ordinava alla società lo smontaggio e la rimozione delle strutture in parola (“ Codesto stabilimento è titolare di Concessione Demaniale marittima in OT. In relazione ai manufatti posti in opera a servizio dello stabilimento, gli stessi, come da titoli edilizi a suo tempo rilasciati, devono essere smontati al termine della stagione estiva. Ciò premesso si precisa che, a decorrere dal 31 dicembre 2020, non essendo più in vigore quanto stabilito all’art. 1, comma 246, della legge di stabilità 2019, che permetteva la permanenza in loco per l’intero anno dei manufatti presenti, si dovrà provvedere, se non ancora effettuato, allo smontaggio stagionale delle strutture poste lungo il litorale nell’area in concessione demaniale. Con la presente, pertanto, si diffida codesto concessionario, non essendo in possesso di titolo al mantenimento annuale delle strutture all’interno dell’area in concessione, alla rimozione delle strutture dello stabilimento entro 30 gg. dal ricevimento della presente nota, provvedendo all’esito dello smontaggio a darne specifica comunicazione allegando rilievo fotografico attestante lo stato dei luoghi. In alternativa codesto concessionario dovrà provvedere a trasmettere eventuale provvedimento amministrativo che permette la permanenza in loco delle stesse strutture per l’intero anno. Con la presente si avverte infine che la permanenza delle strutture in loco all’interno dell’area in concessione al di fuori del periodo previsto dai titoli edilizi e dalla normativa vigente, non essendo le stesse autorizzate al mantenimento annuale, configura i reati di cui all’art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 ed all’art. 181 del d.l. n. 42/2004 ”).
- veniva dunque proposto il presente ricorso.
2.- Osservato che:
- la definizione di questo gravame risulta collegata a quella del citato ricorso n. 1665 del 2019, avente a oggetto il provvedimento prot. n. 26489 del 17 dicembre 2019 con cui l’A.c. respingeva l’istanza di mantenimento annuale della struttura.
- detto ricorso veniva accolto dalla Sezione con sentenza in data 20 maggio 2021, n. 744.
- agli atti del presente giudizio non risulta tuttavia se, successivamente alla citata pronuncia, non appellata ( poi invece appellata, successivamente all’ordinanza qui richiamata, con ricorso n. 10206 del 2021, ndr ), l’Amministrazione abbia o meno riprovveduto, come suo potere/dovere, sull’istanza in data 19 giugno 2019 della società Acqua CH, ed, eventualmente, con quale esito.
3.- Ritenuto dunque necessario richiedere all’A.c. di OT, nella persona del relativo Responsabile dell’UTC, di produrre sul punto una relazione di chiarimenti, cui dovrà essere allegato ogni ulteriore atto/documento eventualmente richiamato o utile alla decisione della causa.
3.1 Ritenuto che:
- per l’adempimento istruttorio e il deposito presso la Segreteria di questo Tribunale della relazione si indica il termine di 45 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.
- la causa va rinviata, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 9 febbraio 2022» ( T.A.R. Puglia Lecce, I, ord. n. 1520 del 21 ottobre 2021 ).
B.- Osservato che:
- la disposizione istruttoria restava inevasa.
- l’appello avverso la richiamata sentenza n. 744/2021 risulta fissato all’udienza pubblica del 17 marzo 2022 e il suo esito potrebbe avere carattere dirimente ai fini della decisione di questa causa.
C.- Ritenuto di dover reiterare, dunque, l’ordine istruttorio, assegnando all’A.c. un termine ulteriore che, pure in ragione di quanto appena scritto, viene indicato in 120 giorni, con rinvio della causa all’udienza del 9 novembre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, con il termine ivi fissato.
Rinvia, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 9 novembre 2022.
Ordina alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza - tra cui, specificamente, al Responsabile dell’UTC del Comune di OT .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO