TAR Bari, sez. U, sentenza 19/03/2026, n. 348
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, sviamento ed ingiustizia manifesta; violazione di legge (art. 832 c.c.)

    Il Collegio ritiene che l'abuso contestato si riferisca all'edificio esistente e non a quello da ricostruire. Riguardo alla proprietà dell'area, si evidenzia che il titolo edilizio è stato rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi e che le controinteressate hanno fornito prove convincenti di errore catastale e di avvenuta usucapione dell'area da parte dei loro danti causa. Le doglianze sul rispetto delle distanze sono infondate, poiché l'amministrazione ha svolto un'adeguata istruttoria verificando la conformità volumetrica e delle distanze secondo la normativa vigente all'epoca e quella attuale, e la ricostruzione è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.

  • Rigettato
    Violazione delle distanze per traslazione planimetrica dell'immobile

    La giurisprudenza considera una mera rototraslazione della sagoma come variante minore. Nel caso di specie, lo spostamento dell'edificio è minimo e non sostanziale, non comportando un avvicinamento al fondo confinante. Inoltre, le distanze sono state verificate rispetto alla normativa vigente all'epoca della costruzione e la ricostruzione è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.

  • Rigettato
    Mancata allegazione del documento attestante lo "stato legittimo" dell'immobile e difetto di istruttoria

    Le norme citate tutelano l'esigenza sostanziale di rispetto della disciplina urbanistica. L'amministrazione ha svolto un'istruttoria completa, emergono elementi sufficienti per affermare la conformità sostanziale. Il tecnico abilitato ha asseverato la conformità dell'intervento e il Comune ha acquisito d'ufficio la documentazione necessaria. Le difformità lamentate non sono state adeguatamente specificate né dimostrate come non riconducibili alle tolleranze esecutive.

  • Rigettato
    Mancanza della relazione geologica, di indagini geofisiche e geognostiche

    L'autorizzazione sismica è necessaria per l'inizio dei lavori e non è un presupposto per il rilascio del permesso di costruire. La documentazione richiesta può essere trasmessa con la comunicazione di inizio lavori. L'istante ha comunque allegato l'asseverazione e la relazione sulla classificazione sismica e geotecnica, specificando che il progetto strutturale sarà depositato preliminarmente ai lavori. Inoltre, tali documentazioni sono state prodotte in allegato a una SCIA successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 19/03/2026, n. 348
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 348
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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