Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 19/03/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00348/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00960/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 960 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro D'Egidio e Raffaella Diomeda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaella Diomeda in Bari, via Melo, n. 114;
contro
Comune di Noci, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Notarnicola in Bari, via n. Piccinni n. 150;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Saverio Profeta e Federica Reggi Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio Saverio Profeta in Bari, via Cognetti n. 25;
per l'annullamento del Permesso di Costruire n. -OMISSIS- del 20.4.2021 a firma del Responsabile del IV Settore Urbanistica e LL.PP. del Comune di Noci, avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. “D” DPR 380/2001 dell’immobile sito in Noci alla Via -OMISSIS-, in Catasto Fabbricati al Fg. -OMISSIS-, P.lla -OMISSIS-, sub -OMISSIS- (all. 1),
nonché per l'annullamento, previa sospensiva
di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale e/o connesso, anche se non conosciuto";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, e del Comune di Noci;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore il dott. IO Di ZO nell’udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026, tenuta da remoto a termini dell’art. 8-OMISSIS-, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso regolarmente notificato e depositato, il signor -OMISSIS- ha impugnato il permesso di costruire n. -OMISSIS- del 20.4.2021 a firma del Responsabile del IV - Settore urbanistica e LL.PP. del Comune di Noci, avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. “D”, del DPR n. 380/2001 dell’immobile sito in Noci alla via -OMISSIS-, censito nel catasto fabbricati al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, sub -OMISSIS-.
Il ricorrente ha dedotto che
- egli è proprietario dell'immobile, composto da un fabbricato e terreno, sito alla via -OMISSIS-, in catasto al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, sub -OMISSIS-;
- sulla confinante particella -OMISSIS- era stata avanzata richiesta di autorizzazione a procedere ad un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione involgente anche parte della particella -OMISSIS- di sua proprietà, per cui egli il 14.5.2021 diffidava il Comune di Noci dal concedere qualsivoglia autorizzazione di interventi edilizi interessanti direttamente e/o indirettamente la predetta particella e, comunque, ad effettuare le necessarie e preliminari verifiche;
- in assenza di riscontro da parte del Comune di Noci, in data 14.06.2021 presentava domanda di accesso agli atti, cui seguiva il rilascio di copia della documentazione richiesta;
- dall'esame della documentazione ricevuta dal Comune aveva modo di verificare che in data 20.4.2021 (e, quindi, prima della diffida del 14.5.2021) era già stato rilasciato il permesso di costruire -OMISSIS- a seguito di istanza presentata il 3.2.2021 dall'ing. -OMISSIS- , nella qualità di tecnico e di procuratore generale dei sigg.ri-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (committenti), finalizzata alla demolizione e costruzione dell’immobile sito alla via -OMISSIS-, in catasto fabbricati al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, sub -OMISSIS-;
- con la nota datata 1.7.2021 il Responsabile del IV Settore gestione e assetto del territorio fissava per il giorno 14.06.2021 un sopralluogo relativo alle pratiche edilizie afferenti agli immobili di via -OMISSIS- e n. -OMISSIS-;
- in data 14.06.2021, alla presenza di tutte le parti interessate, si procedeva al sopralluogo nel corso del quale il ricorrente faceva nuovamente presente al Responsabile del predetto Ufficio che il permesso di costruire in questione includeva una porzione della p.lla -OMISSIS- non di pertinenza della parte istante e che vi erano delle difformità tra il manufatto da demolire e l’originario titolo abilitativo risalente all’anno 1966
- nel frattempo, gli originari committenti, dando seguito ad un preliminare del 22.10.2020, con atto di compravendita del 31.5.2021 cedevano l’immobile de q uo alle sigg.re -OMISSIS-, figlie dell’ing. -OMISSIS-;
- con la nota pec del 22.7.2021 l’Ordine regionale dei geologi della Puglia segnalava al Comune di Noci l’illegittimità del permesso n. -OMISSIS-, in quanto approvato e rilasciato in mancanza della relazione geologica, di indagini geofisiche e di indagini geognostiche in situ , vale a dire di elaborati tecnici necessari e fondamentali per i progetti afferenti la zona sismica tre, chiedendone, pertanto, l’immediato ritiro in autotutela al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla edificazione in piena sicurezza, a fortiori nelle zone sismiche.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del permesso di costruire, per contrasto con la disciplina urbanistica e antisismica.
Si è costituito il Comune di Noci, sostenendo l’infondatezza delle censure dedotte.
Si sono costituite le controinteressate, signore -OMISSIS-, per resistere al ricorso.
Nella replica conclusiva la parte controinteressata ha anche eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, non avendo il ricorrente impugnato due SCIA sopravvenute in corso di giudizio, con cui è stata ristretta la superficie dell’immobile da costruire a seguito della demolizione di quello esistente.
Dopo il deposito di memorie, all’esito dell’udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione.
2. In via preliminare, occorre esaminare i rilievi di difetto d’interesse in capo al ricorrente.
Le controinteressate hanno eccepito che in data 20.11.2023 e 30.10.2024 hanno presentato due SCIA successive, oramai consolidate e non impugnate, recanti riduzione di superfici e volume nonché maggiore distacco dai confini, per cui, avendo il vicino impugnato il solo permesso di costruire del 2021, mentre l’assetto edilizio si sarebbe evoluto per effetto di tali titoli ulteriori, non contestati, il ricorso non sarebbe supportato da attuale interesse ad agire.
Il Collegio ritiene di prescindere da tale eccezione e da ogni contestazione sull’interesse ad agire, in quanto nel merito il ricorso è infondato.
3. Con il primo motivo il signor-OMISSIS- ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato, per il seguente motivo: «eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, sviamento ed ingiustizia manifesta; violazione di legge (art. 832 c.c.)».
Lamenta che l’immobile esistente di via -OMISSIS- n. -OMISSIS- da demolire e ricostruire era stato autorizzato con licenza edilizia del 26.7.1966 e che, negli elaborati grafici dello stato di fatto allegati alla domanda poi sfociata nel permesso n. -OMISSIS-, è raffigurato un ingresso laterale al deposito del seminterrato non presente nel progetto della licenza edilizia del 26.7.1966 e, per di più, posizionato nel lotto confinante individuato dal foglio -OMISSIS- nella particella -OMISSIS- di proprietà del ricorrente.
La censura è infondata.
L’intervento oggetto di autorizzazione prevede la demolizione e la ricostruzione dell’intero fabbricato esistente, con esclusione dell’ingresso al seminterrato, per cui l’asserito abuso riguarderebbe l’edificio esistente ma non anche quello che dovrà essere realizzato dopo la demolizione prevista.
Per una pluralità di autonome ragioni, non merita accoglimento neppure la censura secondo cui il titolo abilitativo avrebbe ad oggetto anche un’area di 80 mq nella particella n. -OMISSIS- di proprietà del ricorrente e non della parte controinteressata.
In primo luogo, il titolo edilizio è stato rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi, per cui esso, in sé, non può pregiudicare il ricorrente.
In secondo luogo, la parte controinteressata ha negato valore ai dati catastali, evidenziando che essi sono frutto di un errore in sede di accatastamento, per cui da essi non può trarsi la prova della proprietà dell’area in esame in capo al ricorrente. Essa ha in modo convincente rappresentato che sia l’area su cui è collocato l’ingresso del seminterrato oggetto di contestazione sia l’area scoperta di circa 80 mq risultano, in base ai confini fisicamente individuabili sul posto, ricadere nella particella -OMISSIS- e appartengono pertanto ai danti causa delle controinteressate, per cui l’attribuzione di tali aree alla particella -OMISSIS-, di proprietà del signor-OMISSIS-, è dunque dovuta esclusivamente a un errore materiale di natura catastale. Tali conclusioni peraltro sarebbero confermate dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, in quale nella relazione del tipo mappale, protocollo-OMISSIS--OMISSIS- del 15.4.2011, ha affermato che il lotto A, sul quale si trova il fabbricato oggetto del titolo impugnato, “non è stato rilevato per intero nel suo contorno, in quanto i confini materializzati sul posto non coincidono con quelli riportati in mappa”.
In terzo luogo, i rilievi del ricorrente non convincono neppure nel punto in cui sono riportate le dichiarazioni contenute nel preliminare di compravendita tra le controinteressate e i rispettivi danti causa, in cui si afferma quanto segue: “una porzione di area scoperta (…) pertinenziale al fabbricato innanzi descritto ricade formalmente nella particella -OMISSIS-. La parte alienante (…) dichiara di averla goduta e posseduta ininterrottamente e pacificamente, per oltre venti anni, uti dominus e quindi di esserne proprietaria per usucapione non accertata giudizialmente”. Il Collegio ritiene che tali dichiarazioni smentiscano la ricostruzione del ricorrente che invece nell’atto introduttivo del giudizio è ha qualificato come certa la sua proprietà su tale area, emergendo piuttosto l’avvenuta usucapione da parte dei danti causa delle controinteressate. Non è secondario rilevare che il ricorrente non ha contestato in modo specifico e argomentato la circostanza dell’avvenuta usucapione allegata dalle controinteressate.
Non sono fondate neppure le doglianze relative al rispetto delle distanze. Sul punto l’Amministrazione resistente ha svolto un’adeguata istruttoria, da cui emerge quanto segue: “l’area dove è ubicato il fabbricato a demolirsi e ricostruirsi, ricade in ambito insediativo di completamento ad alta densità, zona B2, pertanto ai sensi dell’art. 11 delle NTA del vigente PRG del Comune di Noci l’indice di fabbricabilità fondiaria del lotto è di 3,00 mc/mq; considerato che la superficie del lotto è di 733mq, la volumetria massima realizzabile ad oggi con il vigente P.R.G. è pari a 2.199,00 mc (733mq x 3,00 mc/mq); il volume del fabbricato realizzabile al momento del rilascio della Licenza Edilizia del 26.07.1966, scaturisce dalla sagoma di massimo ingombro del fabbricato nel rispetto delle distanze di cui all’art. 873 c.c. e dall’altezza massima realizzabile (ai sensi del Regolamento Edilizio del 12.10.1916, per il caso in oggetto era prevista l’altezza massima di m. 25). Ne consegue che la volumetria realizzabile per l’immobile autorizzato con Licenza Edilizia del 26.07.1966 era di 13.130,00 mc. La volumetria esistente, così come riportato nella tavola n. 5 allegata al P.d.C. n. -OMISSIS- del 20.04.2021, è di 1817,07 mc dunque largamente inferiore a quella di 13130,00 mc realizzabile al 1966 la volumetria del fabbricato di progetto, oggetto della ricostruzione, è pari a 1670,99 mc ed è inferiore sia alla volumetria massima realizzabile ad oggi con il vigente P.R.G. (2.199,00 mc), sia alla volumetria del fabbricato esistente oggetto di demolizione (1.817,07mc), sia alla volumetria realizzabile al 1966 (13.130,00 mc)”. Quindi l’Amministrazione resistente ha proceduto alle necessarie indagini in merito all’istanza di permesso di costruire: in primo luogo, ha verificato il rispetto delle distanze tra le costruzioni, giungendo a esito positivo dopo aver accertato che i due fabbricati situati sulle particelle confinanti -OMISSIS- e -OMISSIS- risultano distanti quasi cinque metri, in conformità alla disciplina vigente all’epoca in materia di distacchi tra edifici, ovvero all’art. 873 del codice civile il quale prevede la distanza minima di tre metri, e, in secondo luogo, ha verificato la conformità delle previsioni volumetriche sia ai parametri in vigore al momento della realizzazione dell’intervento sia a quelli attualmente stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del PRG (art. 11), riscontrandone la piena rispondenza in entrambi i casi.
4. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato che, confrontando gli elaborati grafici allegati alla licenza edilizia del 26.7.1966 con quelli relativi allo stato di fatto riportati nelle tavole grafiche del permesso di costruire n. -OMISSIS-, risulterebbe che l’immobile realizzato non si trovi nella posizione rappresentata dalla planimetria della licenza edilizia e che tale traslazione planimetrica inciderebbe sulle distanze violandole.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
La giurisprudenza ha chiarito che “al fine di distinguere una nuova concessione edilizia da una sua variante, gli elementi da prendere in considerazione sono costituiti dalle modificazioni quantitative o qualitative apportate all'originario progetto, riguardanti, in particolare, la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali (interne ed esterne) del fabbricato; ne consegue che una mera rototraslazione della sagoma del fabbricato, rispetto al progetto approvato, deve considerarsi variante minore (o non essenziale), non richiedente titolo abilitativo autonomo” (Cons. Stato, Sez. IV, 11.4.2007, n. 1572; sez. V, 22.1.2003, n. 249; TAR Abruzzo, 29.-OMISSIS-.2008, n. 955). Inoltre, “quando la differenza tra l'edificio licenziato e l'edificio realizzato consiste solo nella maggiore superficie (per un totale di circa mq 6,55) e nel fatto che il fabbricato è stato costruito in una posizione leggermente diversa da quanto indicato in linea di massima nel progetto (uno spostamento di circa 45 metri), il carattere lieve di tali difformità, anche in considerazione del fatto che nel progetto approvato mancavano quote o misure che vincolassero l'esatta localizzazione dell'edificio (essendo presenti solo indicazioni di massima), ne rende immotivata la qualificazione in termini di variante essenziale e, dunque, di abuso totale” (Cons. Stato, Sez. VI, 18.5.2015, n. 2512). Nello stesso senso, è stato affermato che “la modifica della localizzazione dell'edificio assurge al livello di variazione essenziale, di cui all'art. 32, lett. c, del D.P.R. n. 380/2001, in presenza di una traslazione non parziale, ma tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un'area totalmente o quasi totalmente diversa da quella originariamente prevista” (Tar Abruzzo, 18.05.2021, n. 2-66). Inoltre, “nel concetto di <modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza>, e quindi di variazione essenziale … non solo lo spostamento del manufatto su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, ma anche ogni significativa traslazione dell'edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali” (Tar Lombardia, 4.6.2021, n. 1380).
Orbene, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato è stato legittimamente emesso, in quanto lo spostamento dell’edificio lamentato dalla controparte risulta di entità del tutto minima: dalla comparazione tra le tavole progettuali allegate alla domanda di licenza edilizia del 1966 e quelle riferite al permesso di costruire -OMISSIS-/21 emerge che la sagoma dell’edificio risulta solo lievemente spostata verso sud, ma non anche avvicinata al fondo confinante oggi di proprietà del ricorrente. Tale spostamento, oggettivamente irrilevante sotto il profilo planimetrico, esclude che la localizzazione dell’edificio possa considerarsi sostanzialmente diversa rispetto a quella originariamente prevista, non essendosi verificata alcuna variazione essenziale e significativa rispetto al premesso rilasciato in data 26 luglio1966.
Per analoghe ragioni va escluso che lo spostamento della sagoma avrebbe inciso anche sulle distanze dal confine, in quanto, come illustrato in modo convincente dall’Amministrazione resistente, la traslazione dell’edificio è avvenuta parallelamente alla linea di confine con la particella -OMISSIS- e dalle planimetrie emerge che il lato del fabbricato prospiciente la proprietà del ricorrente, così come previsto nel permesso di costruire n. -OMISSIS-, è sovrapponibile a quello indicato nelle tavole allegate al nulla osta del 26 luglio1966, ciò escludendo il lamentato avvicinamento al fondo adiacente appartenente al signor-OMISSIS-.
Sotto altro profilo, convince l’argomento dell’Amministrazione resistente, secondo cui la minore distanza attualmente riscontrabile tra l’immobile oggetto del permesso impugnato e il confine di proprietà del ricorrente non deriva da una diversa collocazione dell’edificio, bensì da un criterio di misurazione fondato esclusivamente sulle risultanze catastali, senza considerare lo stato di fatto consolidatosi da oltre cinquant’anni a fronte dei quali peraltro il dante causa delle controinteressate ha affermato l’avvenuta usucapione senza che il ricorrente abbia intrapreso azioni di rivendica o di accertamento dei confini; ne discende che il ricorrente ha lamentato la violazione delle distanze basandosi unicamente sul dato catastale, che colloca il limite occidentale della particella -OMISSIS-, per una fascia di circa un metro, all’interno dell’area di pertinenza dell’immobile attribuibile alla parte controinteressata, dovendosi tuttavia ritenere che tale difformità risulti solo sul piano catastale, mentre lo stato dei luoghi risulta conforme alle tavole progettuali.
La contestazione in ordine alla violazione delle distanze tra costruzioni è infondata anche perché al momento della realizzazione dell’edificio la disciplina applicabile in materia di distanze tra costruzioni era esclusivamente quella prevista dall’art. 873 del codice civile, che impone una distanza minima di tre metri tra edifici su fondi confinanti non aderenti, trovando applicazione il principio della prevenzione, in base al quale il primo costruttore determina la distanza che il confinante è tenuto a rispettare. Orbene, in forza della licenza edilizia -OMISSIS-, sulla particella -OMISSIS- fu edificato un manufatto dall’originario proprietario del lotto oggi del ricorrente, collocato a una distanza dall’edificio delle controinteressate tale da rispettare ampiamente il limite minimo previsto dalla normativa vigente, in quanto i due fabbricati risultano separati da una distanza di quasi cinque metri, derivandone quindi che l’Amministrazione resistente, nel rilasciare il titolo edilizio impugnato, ha correttamente considerato la distanza attualmente esistente tra i manufatti come distanza legittimamente preesistente, risultando invece irrilevanti le disposizioni della successiva disciplina urbanistica comunale, richiamate dal ricorrente, contenute nell’art. 11 delle NTA del PRG. Più in particolare, l’edificio attuale della parte controinteressata, che era stato assentito con licenza del 26.7.1966, dista 2,35 m dal confine della particella -OMISSIS- (misura maggiore rispetto ai 1,50 m previsti dall'art. 873 del codice civile) e altezza massima 8,20 m (minore dei 25 m previsti dall’art. 14 del regolamento edilizio del 12.10.1916 per gli immobili da costruirsi in posizione arretrata rispetto al fronte strada); peraltro, come sopra evidenziato, sia l’edificio esistente sia quello da edificare conservano la conformazione progettuale e l’area di sedime del fabbricato autorizzato con licenza del 26.07.1966, come emerge dalla sovrapposizione cartolare.
Neppure convince il rilievo del ricorrente secondo cui le difformità lamentate supererebbero le tolleranze costruttive, fissate nel limite del 2% dei dati plano-volumetrici di progetto. Sul punto il Collegio osserva che tale affermazione è fermamente contestata dall’Amministrazione resistente, secondo cui non vi è stato alcun superamento della citata soglia del 2%. Va osservato piuttosto che: il volume realizzato e l’altezza del fabbricato sono pienamente conformi ai parametri e agli indici urbanistici di zona; non risulta violata la normativa vigente ratione temporis in materia di distanze; non è dimostrata alcuna modifica rilevante della localizzazione dell’immobile; le lievi modifiche apportate al fronte orientale dell’edificio, peraltro opposto alla proprietà del ricorrente, non hanno comportato, alla luce della disciplina allora applicabile, alcuna violazione urbanistica o edilizia; addirittura il nuovo edificio da realizzare dopo la demolizione è connotato da una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente e da un ulteriore incremento della distanza dal fabbricato del ricorrente.
A parte gli assorbenti rilievi di cui sopra, la nuova edificazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 2- bis del DPR n. 380/2001 (come modificato dalla legge n. 120/2020), in base a cui “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici… la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti” pur se in deroga.
Ne consegue che la costruzione esistente non è connotata da alcuna variazione essenziale della sua localizzazione e comunque è assentita la sua demolizione della stessa e la sua ricostruzione sarà effettuata nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti (cfr. art. 2- bis del DPR n. 380/2001 citato).
Dunque il manufatto edificando deve pertanto considerarsi, nel suo complesso, pienamente conforme al titolo edilizio originariamente rilasciato.
5. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata allegazione, nella pratica edilizia, del documento attestante lo “stato legittimo” dell’immobile, cioè il documento previsto dal “Decreto Semplificazioni” (16.7.2020, n. 76), che ha introdotto il comma 1- bis all’art. 9- bis del D.P.R. n. 380/2001. Il documento certifica la conformità del fabbricato o della singola unità immobiliare alle prescrizioni contenute nel titolo edilizio che ha autorizzato la costruzione, integrato dall’apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, il quale deve dichiarare anche le eventuali tolleranze esecutive di cui all’art. 34- bis , commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2001, ossia le violazioni urbanistiche minori (mancato rispetto di altezze, distacchi, cubatura, etc.) contenute nei limiti del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.
Il ricorrente ha inoltre lamentato il difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione in sede procedimentale avrebbe dovuto meglio indagare sulle difformità dell’immobile.
Il Collegio ritine che le censure siano infondate.
Va condivisa in termini generali l’affermazione dell'interessato, contenuta nel ricorso, secondo cui “con l'introduzione degli artt. 9 bis e 34-bis del D.P.R. n. 380/2001 sono state previste azioni congiunte da parte della pubblica amministrazione e dei tecnici, affinché sia accertato lo stato legittimo delle preesistenze”. Tali norme infatti non richiedono sul punto formalismi particolari, ma tutelano l’esigenza sostanziale sottesa, di rispetto della disciplina urbanistica e edilizia. Ciò chiarito, va evidenziato che, all’esito dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione, sono comunque emersi elementi sufficienti per affermare la conformità sostanziale alla disciplina urbanistica ed edilizia, sulla base del complesso degli elementi documentali e istruttori allegati dall’istante nella pratica edilizia. Infatti il tecnico abilitato ha comunque attestato, mediante apposita asseverazione, la piena conformità dell’intervento da realizzare e del relativo progetto a tutte le disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché alle ulteriori normative applicabili. Con tale attestazione, il professionista ha implicitamente chiarito che le difformità con correttezza e lealtà evidenziate dall’istante nella pratica edilizia non erano tali da incidere sulla legittimità dell’immobile. Ne consegue che l’istante, in sede di domanda di permesso di costruire, ha sottoposto con lealtà e correttezza all’Amministrazione ogni informazione e utile elemento per consentirle di verificare lo “stato legittimo” richiamato dal citato art. 9- bis , il cui primo comma prevede che “ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati”. È chiaro quindi che la norma in esame non si limita a prevedere obblighi formali quali la produzione della attestazione di “stato legittimo” in sede di domanda del titolo edilizio, la quale quindi non può avere valore costitutivo della legittimità dell’intervento edilizio; la conformità dell’intervento edilizio alla legge richiede invero una più ampia verifica sostanziale, la quale va condotta con tutti i mezzi documentali e istruttori utili allo scopo, con la collaborazione leale del cittadino e dell’amministrazione, come appunto avvenuto nella fattispecie concreta in esame per i motivi sopra illustrati.
Ad abundantiam , va inoltre rappresentato che parte ricorrente non ha adeguatamente specificato quali sarebbero le difformità idonee a inficiare la legittimità dell’edificio realizzato nel 1966, il quale peraltro sarà oggetto di demolizione e ricostruzione nel rispetto delle previsioni di legge, né ha dimostrato che tali difformità non possano essere ricondotte nell’ambito delle tolleranze esecutive.
-OMISSIS-. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto, come segnalato anche dall’Ordine regionale dei geologi della Puglia, il permesso di costruire è stato rilasciato in mancanza della relazione geologica, di indagini geofisiche e di indagini geognostiche in situ , vale a dire di elaborati tecnici necessari per i progetti afferenti alla zona sismica classe tre.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
In termini generali, l’art. 91, comma 1, del DPR n. 380/2001 stabilisce che “nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore”; l’art. 94, comma 1, del DPR n. 380/2001 prevede inoltre che “fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione”.
La giurisprudenza ha chiarito che “dalla lettura dell’art. 94 D.P.R. 380/2001 (…) si evince agevolmente che l’autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Regionale è necessaria per l’inizio dei lavori e non costituisce viceversa un presupposto per il rilascio del permesso di costruire” (Tar Campania, sez. VIII, 10.4.2013, 2356).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta in esame, ne discende che a documentazione di cui il ricorrente lamenta la mancanza in sede di istanza di permesso di costruire non deve essere prodotta contestualmente all’istanza di permesso, non essendo condizione per l’assentibilità dell’intervento; infatti nel modulo di domanda per il rilascio del permesso di costruire predisposto dall’Amministrazione viene specificato: “la relazione geologica/geotecnica può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori”. L’istante ha comunque allegato alla domanda per il rilascio del permesso di costruire l’asseverazione e la relazione sulla classificazione sismica della costruzione e la relazione geotecnica, specificando che “preliminarmente alla realizzazione delle opere strutturali sarà depositato il progetto strutturale ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n. 380/01”.
In aggiunta va poi evidenziato che le documentazioni e le relazioni in questione sono state comunque prodotte in allegato alla S.C.I.A. in “variante al P.d.C. -OMISSIS- del 20.04.2021”, presentata in data 6.8.2021 anteriormente alla notifica del ricorso in esame e acquisita al protocollo comunale al -OMISSIS-
-OMISSIS-. Tutti i motivi di doglianza sono quindi infondati.
Si deve infine rammentare che la parte controinteressata in data 20.11.2023 e 30.10.2024, nella pendenza del presente giudizio, ha presentato SCIA successive, oramai consolidate e non impugnate, recanti la riduzione di superfici e di volume nonché un maggiore distacco dai confini, così che l’assetto edilizio si è ulteriormente evoluto per effetto di tali titoli ulteriori, non contestati. Tali titoli, riducendo ulteriormente superfici e volumi dell’intervento da realizzare, confermano ulteriormente la legittimità dell’intervento, peraltro già dimostrata sopra in sede di rigetto delle singole censure.
8. Il ricorso è dunque respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente e della parte controinteressata, liquidandole in euro 1500,00 per ciascuna parte, oltre spese generali e accessori di legge, per un totale di euro 3000,00, oltre spese generali e accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
GI DA, Presidente
IO Di ZO, Primo Referendario, Estensore
IO Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di ZO | GI DA |
IL SEGRETARIO