Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 11502/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nata a [...]è de Las Lajas Parte_1 C.F._1
(Cuba), il 17.5.1994, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Federica Gatti,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giorgio Fonzi,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del 7.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
con ricorso depositato il 21.11.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
instando perché – anche a parziale modifica dei provvedimenti precedentemente assunti nei rapporti tra le parti (in particolare, la sentenza di divorzio del Tribunale di Genova del
2.12.2022 e il decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova del 5.10.2022) – fosse disposto l'affidamento in via super esclusiva a sé della figlia minore , nata il Persona_1
8.9.2017 dall'unione con;
fosse altresì statuita la possibilità per il padre di Persona_2
incontrare la figlia solo in forma protetta;
e fosse incrementato il contributo paterno al mantenimento della minore;
con comparsa di risposta del 25.3.2025 si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda spiegata da controparte e la conferma del regime di affidamento della figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori;
all'udienza del 7.5.2025 le parti, personalmente comparse, hanno raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia, prestando adesione alla proposta transattiva formulata dal giudice delegato, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale, a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine Persona_1
pubblico;
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
anche a parziale modifica e integrazione dei precedenti provvedimenti assunti nei rapporti tra le parti,
2 OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- la figlia minore , anche alla luce dell'attuale inserimento in comunità di Persona_1
recupero in Ventimiglia del padre e delle attuali condizioni di salute del predetto, viene affidata in via esclusiva alla madre, la quale avrà altresì la facoltà di assumere in autonomia, oltre alle decisioni attinenti alla minore su questioni di ordinaria amministrazione, le decisioni per la figlia concernenti i seguenti profili:
o questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
o questioni attinenti ai rapporti con le strutture scolastiche e alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
o questioni mediche inerenti interventi di routine;
o autorizzazione al rilascio e rinnovo dei documenti di identità della figlia, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
- resta fermo che la madre si confronterà in via preventiva con il padre e tenterà di acquisirne il consenso;
in ogni caso, lo terrà informato sulle decisioni poi prese;
- resta altresì fermo che la scelta dell'istituto scolastico cui iscrivere la figlia, il rilascio-rinnovo del passaporto, le questioni mediche non routinarie, e le ulteriori decisioni di maggior rilievo per la figlia saranno assunte di comune accordo tra i due genitori;
- ferma la collocazione abitativa della minore con la madre, il padre potrà frequentare la figlia liberamente una volta al mese, per quattro-cinque ore, allo stato senza pernottamento, dandone congruo preavviso (almeno sette giorni prima) alla madre;
- i genitori collaboreranno lealmente tra loro per valutare di incrementare gradualmente gli incontri padre-figlia almeno a due volte in un mese se graditi alla figlia e nel preminente suo interesse;
3 - il padre avrà cura di introdurre nella vita della minore eventuali suoi nuovi partner solo ove si tratti di relazioni stabili e in ogni caso con le dovute cautele e la necessaria gradualità a tutela della minore;
- il sig. verserà, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, a Persona_2 [...]
, a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario della figlia Parte_1 Per_1
, la somma mensile di euro 170,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e
[...]
da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- le spese straordinarie relative alla figlia (per la cui individuazione si rinvia al Persona_1
verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo
Tribunale) saranno sopportate dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- l'assegno unico relativo alla figlia potrà continuare a essere integralmente Persona_1
percepito dalla madre, ”. Parte_1
Fermo il resto.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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