Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 3.01.2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ROSA TUBITO presso il cui studio è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] C.F. rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. ANITA GUAZZO GERARDI presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
RESISTENTE
ATTI COMUNICATI AL PM EX ARTT. 7 E 71 C.P.C.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE:
pagina 1 di 10
1) AFFIDARE i figli minori e in via esclusiva alla madre, presso la quale Persona_1 Persona_2 rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Segrate, via XXV aprile n.
31/a, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minor, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) INCARICARE i Servizi Sociali del Comune di Segrate, in collaborazione con i Sevizi Specialistici territorialmente competenti, verificato lo stato psicofisico del resistente, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per i minori, regolare la frequentazione paterna in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate, con possibilità di progressivamente ampliare e modificare le modalità degli incontri tenuto conto dell'adesione del resistente agli eventuali percorsi terapeutici che verranno prescritti e dell'andamento degli stessi;
3) come da accordo raggiunto dalle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento Pt_2 dei figli minori, con il versamento alla madre della somma mensile di Euro 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del
14/11/17 che si richiamano integralmente;
4) dispone che l'assegno unico si percepito per intero dalla madre;
Con vittoria di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE:
1) disporre l'affido condiviso dei figli minori e , con residenza anagrafica presso Per_1 Persona_2
l'abitazione materna in Segrate, Via XXV Aprile n. 31/A;
2) disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé la prole a fine settimana alternati nonché due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola alle ore 19,30;
3) disporre che durante le vacanze estive il padre possa tenere con sé i figli per quindici giorni anche non consecutivi, concordando con la Signora il relativo periodo entro il 31 maggio di ogni anno. I periodi Pt_1 delle vacanze natalizie e pasquali verranno ripartite al 50% tra i genitori alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, il giorno della Vigilia di Natale ed il Natale, il Capodanno e l'Epifania, ed ogni altra festività annuale.
4) prevedere il diritto per i figli minori di trascorrere il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori ed il diritto per ciascun genitore di trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli;
5) porre a carico del Signor l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli minori attraverso il Per_2 versamento alla Signora della somma mensile di € 300,00 oltre rivalutazione Istat, nonché oltre al 50% Pt_1
pagina 2 di 10 delle spese straordinarie come individuate all'interno del Protocollo del Tribunale di Milano, da intendersi integralmente riportato e trascritto;
6) Prevedere il diritto della Signora a richiedere e a percepire integralmente l'assegno unico per i figli Pt_1 che saranno fiscalmente a carico della madre nella misura del 100%; in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via principale, si chiede che venga disposto l'affidamento dei minori e in via esclusiva alla madre, prevedendo Per_1 Per_2 incontri liberi tra i figli ed il padre, compatibilmente con gli impegni rispettivamente scolastici e lavorativi di questi ultimi, ed in ogni caso a fine settimana alternati e per un minimo di due pomeriggi settimanali, secondo le modalità e tempistiche che verranno ritenute opportune dall'Ill. mo Tribunale adito.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2024 , allegando condotte pregiudizievoli e Parte_1 di inadeguatezza genitoriale del padre, ha chiesto l'affidamento super esclusivo dei figli e Per_1 Per_2
con collocamento dei medesimi presso di sé, frequentazione padre/figli con modalità protette e osservate previo incarico ai Servizi Sociali competenti nonché porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.03.2024 ha chiesto disporsi CP_1
l'affidamento condiviso dei figli con loro collocamento presso la madre, frequentazioni regolamentate secondo i tempi in atti indicati, nonché porre a proprio carico un contributo di mantenimento di euro
300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 24.04.2024 sono comparse le parti che, ampiamente sentite, hanno raggiunto un accordo relativamente agli aspetti economici.
A scioglimento della riserva assunta il Giudice delegato ha così provveduto:
“ Letto il ricorso introduttivo del giudizio e la memoria ex art. 473 bis. 17 n. 1 c.p.c. depositate dal difensore di parte ricorrente con precise allegazioni in ordine allo stato di salute psichica del resistente ed ai numerosi ricoveri in reparti psichiatrici di strutture sanitarie pubbliche anche in conseguenza di tentativi di suicidio;
letta la comparsa di costituzione e risposta e la memoria ex art. 473 bis.17 n. 2 c.p.c. depositata dal difensore di parte resistente;
rilevato che a fronte delle specifiche allegazioni di parte ricorrente nulla è stato dedotto, contestato e/o documentato dal resistente;
pagina 3 di 10 viste le dichiarazioni rese dalle parti sentite all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c del 24/4/24; rilevato che la ricorrente ha integralmente confermato il contenuto degli atti introduttivi del giudizio, riferendo delle attuali modalità di frequentazione padre-figli alla presenza della di lei sorella;
Cont rilevato che il resistente ha confermato di essere stato in carico al ed al ma di aver CP_3
volontariamente interrotto i percorsi di supporto e recupero terapeutico con prescrizione di terapie farmacologiche;
evidenziato che la madre si occupa nella quotidianità della cura e gestone dei figli minori mostrando adeguate competenze genitoriali anche sotto il profilo della capacità di garantire la frequentazione paterna con l'adozione di cautele nell'interesse dei minori medesimi;
evidenziato, al contrario, che il padre mostra di sottovalutare l'incidenza del proprio stato di salute mentale e dell'uso di sostanze stupefacenti sull'esercizio delle funzioni genitoriali, anche considerata la tenera età dei figli minori;
CP_ evidenziato, infatti, che il resistente ha interrotto i percorsi terapeutici avviati presso il CPS ed il rifiutando il trattamento farmacologico prescritto;
ritenuto, dunque, che, allo stato, il regime di affidamento maggiormente tutelante e rispondente all'interesse dei figli minori sia quello dell'affidamento esclusivo alla madre ex art. 337 quater c. 3
c.c.; ritenuto che, altresì, che, a tutela dei figli minori, la frequentazione paterna debba avvenire in Spazio
Neutro con modalità protette ed osservate;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo in punto contributo paterno al mantenimento die figli minori quantificato in Euro 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Assegno Unico integralmente a favore della madre;
ritenuto di poter recepire l'accordo economico raggiunto in quanto equo e congruo al soddisfacimento delle esigenze dei figli minori tenuto conto della condizione patrimoniale e reddituale delle parti così come emersa in corso di causa;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla madre, presso la quale Persona_1 Persona_2 rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Segrate, via XXV aprile n. 31/a, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minor, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
pagina 4 di 10 Cont 2) dispone la presa in carico di da parte del e del territorialmente CP_1 CP_3 competente in relazione all'attuale residenza dello stesso in Segrate, con avvio di tutti gli interventi di supporto psicologico/psicoterapico ed anche di tipo farmacologico in favore del resistente necessari;
3) dà incarico ai Servizi Sociali del Comune di Segrate, in collaborazione con i Sevizi Specialistici territorialmente competenti, verificato lo stato psicofisico del resistente, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per i minori, di avviare la frequentazione paterna in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate, con possibilità di progressivamente ampliare e modificare le modalità degli incontri tenuto conto dell'adesione del resistente agli eventuali percorsi terapeutici che verranno prescritti e dell'andamento degli stessi;
4) recependo l'accordo raggiunto dalle parti pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, con il versamento alla madre della somma mensile di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
5) dispone che l'assegno unico si percepito per intero dalla madre;
in via istruttoria:
1) Assegna ai Servizi Sociali del comune di Segrate, in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti, termine fino al 26 luglio 2024 per depositare una relazione sugli accertamenti ed interventi delegati;
2) Assegna alle parti termine fino al 15 settembre 2024 per memorie di osservazione alla relazione dei
Sevizi Sociali;
3) Rinvia per esame all'udienza del 25 settembre 2024 ore 11.00”.
In data 2 settembre 2024 è pervenuta la relazione dei Servizi Sociali incaricati.
Con provvedimento del 23 settembre 2024 il Giudice, su richiesta di differimento delle parti, ha assegnato ai Servizi Sociali termine per trasmettere una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare e sull'andamento degli interventi avviati, fissando nuova udienza al 22 gennaio 2025.
In data 9 dicembre 2024 è stata tramessa la richiesta relazione di aggiornamento da parte dei Servizi
Sociali.
Con provvedimento del 22.02.2025 il Giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria, ha rinviato ex art. 473 bis
28 c.p.c. all'udienza del 16.04.2025 sostituita dal deposito di note scritte e ha assegnato alle parti i termini per precisare le conclusioni e per il deposito delle memorie conclusive.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
pagina 5 di 10 Sulla responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nata il [...] e nato il [...]. Persona_1 Persona_2
Ritiene il Collegio all'esito del giudizio e valutati tutti gli elementi emersi di dover allo stato mantenere inalterato l'assetto familiare disposto dal Giudice delegato risultando ancora attuali le ragioni che lo avevano determinato.
Va confermato il giudizio di piena idoneità genitoriale della madre, genitore presente e accudente e che
è stata in grado di esercitare pur in un contesto familiare difficile, una genitorialità piena, responsabile e completamente orientata al benessere dei figli.
Danno infatti atto anche i Servizi Sociali che la madre è un genitore presente, attento e ben focalizzato e centrato sulle esigenze dei figli che accudisce e gestisce in modo più che adeguato, avvalendosi anche del supporto dei propri genitori.
Pur nella preoccupazione per le condizioni del padre, portatore di un quadro di rilevante fragilità personale, ha comunque sempre garantito la bigenitorialità e l'accesso dei minori al padre, mantenendo sempre un atteggiamento collaborativo con i Servizi Sociali, rispettando le prescrizioni e accompagnano i minori agli incontri con il genitore.
Le condizioni complessive del padre, invece, ancora non gli consentono di poter esercitare con pienezza le proprie funzioni genitoriali e di gestire in via condivisa con la madre le relative responsabilità.
La sua situazione psichiatrica e tossicologica rimane ancora critica e necessita di un importante percorso di cura.
Il medesimo, infatti, è stato nuovamente ricoverato presso la clinica Ville Turro per dieci giorni. È attualmente in carico presso lo SMI di Lambrate che ha predisposto per lui un articolato progetto di cura che è appena partito e che prevede diversi appuntamenti settimanali per controlli tossicologici e interventi di supporto psicologici e psichiatrici.
Le complesse e delicate condizioni psicofisiche del padre hanno anche notevolmente impattato sulla relazione con i figli che, sebbene venga riscontrata in termini positivi e caratterizzata da un sincero legame affettivo reciproco, non si è però potuta mantenere con la necessaria regolarità e continuità.
Anche i Servizi Sociali con l'ultima relazione trasmessa il 16 aprile 2025 danno atto della necessità che gli incontri con il padre continuino ancora per un po' ad essere organizzati in spazio neutro e protetto.
Ritengono infatti gli Assistenti Sociali che “la relazione tra il padre e i bambini vada mantenuta e garantita, ma che allo stato non vi siano le condizioni per modificare l'assetto degli incontri che dovrebbe pertanto rimanere in uno spazio osservato e protetto essendo il progetto di cura iniziato da poco. Il padre dei minori è un uomo dalle adeguate risorse, ma che necessita di una presa in carico pagina 6 di 10 per le fragilità che presenta a livello personologico e tossicologico “ ( v. rel. Servizi Sociali Segrate del
16.04.2025).
La presa in carico è, dunque, ancora attiva e il positivo andamento degli interventi, con l'auspicata stabilizzazione della situazione psicofisica del medesima, necessita ancora di essere verificato e monitorato.
Va, quindi, allo stato confermato l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre ex art. 337 quater comma 3 c.c…
I medesimi rimarranno prevalentemente collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nell'abitazione di Segrate, via XXV aprile n. 31/a.
I Servizi Sociali regolamenteranno le frequentazioni padre-figli, allo stato, ancora in Spazio Neutro e con modalità protette ed osservate con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per i minori e nell'interesse prioritario degli stessi, di un progressivo ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto della situazione psicologica ed emotiva dei minori medesimi e dell'andamento dei percorsi terapeutici prescritti al resistente e che dovranno incontrare la piena adesione e partecipazione del medesimo.
I Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Segrate manterranno monitorata la situazione del nucleo familiare.
Vanno confermati gli incarichi ai SS così come dettagliati in dispositivo.
Contributo al mantenimento della prole
Il Tribunale, considerate le esigenze di vita dei minori, nonché la condizione patrimoniale e reddituale delle parti, così come risultante dagli atti e documenti di causa, ritiene di recepire integralmente il contenuto delle condizioni economiche secondo i termini concordemente pattuiti dalle parti.
L'assegno Unico continuerà ad essere percepito interamente dalla madre.
Si provvede come in dispositivo.
Le spese di lite
Considerata la soccombenza del resistente relativamente alla domanda inerente la responsabilità genitoriale, rilevato che sugli aspetti economici le parti hanno concordato, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 1/2 le spese di lite e condannare alla rifusione della CP_1
residua parte (1/2), liquidata come in dispositivo, in favore di . Parte_1
P.Q.M.
pagina 7 di 10 Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla madre, presso la quale Persona_1 Persona_2 rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Segrate, via XXV aprile n. 31/a, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minor, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Segrate in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
-di monitorare la situazione del nucleo familare in oggetto avviando, ove ritenuto necessario, ogni intervento di supporto psicologico, alla genitorialità e socio-educativo nell'interesse priortario dei figli minori;
- di continuare a regolamentare gli incontri padre-figli con modalità osservate e protette in Spazio
Neutro con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per i minori e nell'interesse prioritario degli stessi, di un progressivo ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto della situazione psicologica ed emotiva dei minori medesimi e dell'andamento dei percorsi terapeutici prescritti al resistente e che dovranno incontrare la piena adesione e partecipazione del medesimo;
-di mantenere, per tutto il tempo necessario, fino a completamento del percorso, la presa in carico del padre presso lo SMI ove è astato attualmente presso in carico e presso il SERT competente con periodici controlli;
3) sull'accordo delle parti, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, con il versamento alla madre della somma mensile di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee
Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riprotate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci pagina 8 di 10 prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) DISPONE che l'assegno unico continui ad essere percepito per intero dalla madre;
pagina 9 di 10 5) CONDANNA a rifondere a 1/2 delle spese di lite liquidate, per tale CP_1 Parte_1
quota, in applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/14, come modificato dal dm 147/22 (scaglione
Euro 52.000- 260.000,00), in Euro 3000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione della restante metà
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Segrate
Così deciso in Milano, 14 maggio 2025
IL GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA FULVIA DE LUCA IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MARIA LAURA AMATO
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