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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2024, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE dr. ssa Eliana ROMEO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 5.11.2024 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3188/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8818/2022, vertente
TRA Parte 1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca ed Enzo Nocerino, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via L. G. Faravelli, 22;
APPELLANTE
E
CP_2 CP 1 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_8 Controparte_6 Controparte_5 Controparte_7 elettivamente domiciliati in Varese, Via Robbioni Controparte_10 CP 9 '
39, presso lo studio dell'Avv. Andrea Bordone, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Lorenzo Franceschinis;
APPELLATI
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cpc, ritualmente depositato dinanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, i dipendenti di Parte 1 indicati in epigrafe, premesso di rivestire mansioni e qualifica di Capotreno, e che la retribuzione corrispostagli durante i periodi feriali da essi goduti non era rispettosa della normativa dettata in proposito dalla normativa nazionale e sovranazionale, cosi come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione, hanno convenuto detta società in giudizio per chiedere l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie con l'inclusione dell'indennità di utilizzazione professionale variabile, prevista dall'art. 31 punti 4) e 5), Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, dell' "indennità scorta vetture eccedenti", prevista dall'art.32 dei medesimi Contratti e delle "Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno", previste dall'art.36.5 dei medesimi Contratti, nonché del compenso per assenza dalla residenza di cui all'art. 77, punti 2.1 e 2.4 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016, previa declaratoria di nullità, inopponibilità e/o disapplicazione delle relative previsioni collettive, con conseguente richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento in loro favore, per ogni giorno di ferie dagli stessi goduto, di somme pari alla differenza tra quelle già corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza del ricalcolo effettuato con l'inclusione anzidetta, con riferimento al periodo compreso tra il 1° settembre 2012 e il 31 dicembre
2020, già detratto l'importo fisso giornaliero di euro 4,50 percepito, come risultante dai conteggi allegati.
All'accoglimento di tali domande si opponeva la società convenuta che, contestando l'assunto delle controparti secondo cui la retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di ferie dovesse essere la medesima dei normali giorni di lavoro, ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ. l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando, inoltre, il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva n. 2003/88 quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi.
Il Tribunale dichiarava "la nullità delle clausole contenute;
nell'art.31.5 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitavano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €
4,50; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove escludeva l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
nell'art. 30.6 del medesimo CCNL, laddove limitava il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
accertava e dichiarava il diritto dei ricorrenti dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità
Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 ("assenza dalla residenza"), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 ("indennità di utilizzazione professionale"), dall'art.32 ("indennità scorta vetture eccedenti") e dall'art.36.5
("Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno") dei medesimi Contratti, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
condannava la CP 11 resistente al pagamento a tale titolo in favore dei ricorrenti degli importi di seguito indicati: euro 3.421,771. CP 1
2. Parte 2 uro 10.411,46
3. Controparte_3 uro 6.445,99 4. Controparte_4 uro 9.859,92
5. Controparte_5 euro 7.772,08
6. Controparte 6 euro 9.327,59
7. Controparte_7 euro 6.261,57
8. Controparte_8 euro 2.245,93
9. CP_9 euro 7.694,76
10. Controparte 10 euro 5.959,84; con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo".
Parte 1 ha proposto appello Con ricorso depositato in data 7.12.2022, avverso la sentenza indicata in oggetto. Si sono costituiti CP 1 ' Controparte_3 CP 4 CP 2
Controparte_6 Controparte_8 CP 9[...] Controparte_5 Controparte 7 insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
[...] e Controparte 10
Invero, con l'atto d'appello Parte 1 censura la sentenza impugnata per:
A) "Violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost.; dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 e 18-bis, D. Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE come interpretato dalla CGUE";
B) "La retribuzione feriale e le singole indennità oggetto del presente giudizio. Errata interpretazione della disciplina collettiva (art. 31 punti 4 e 5, CCNL 2012; art. 77, punti 2.1 e 2.4 CCNL 2012; artt. 32 e 36.5 del Contratto Integrativo Gruppo FS)":
C) "Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE. La ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione dei lavoratori appellati";
D) "Violazione dell'art. 10, D.Lgs. 66/2003 in relazione al numero di giorni di ferie";
E) "Violazione dell'art. 2697 cod.civ. e dell'art. 1362 c.c., quest'ultimo in relazione all'art. 68 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie. Falsa applicazione dell'art. 416 cod.proc.civ.";
F) "Violazione dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.";
G) "Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal signor CP 7 per intervenuta conciliazione"
L'appello è infondato.
Invero, la Corte di cassazione ha di recente affermato che "La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale", così, da ultimo, Cass. Sez. L-, Sentenza n. 13932 del 20/05/2024. Peraltro, non può non tenersi conto di quanto già da questa Corte statuito con sent.
n. 903/2024, richiamata ex art, 118 disp.att. c.p.c., secondo cui "Con il primo motivo,
l'appellante denuncia la "violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost.; dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 e 18-bis, D. Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE come interpretato dalla CGUE". Allega l'appellante che: la stessa giurisprudenza comunitaria ha interpretato l'art. 7 della Direttiva 2003/88 (ai sensi del quale
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro") nel senso che il lavoratore deve "godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" e "una diminuzione della retribuzione di un lavoratore in base alle sue ferie annuali retribuite, idonea a dissuaderlo dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie, è in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'articolo 7" (si veda sentenza CGUE c.d. Per 1 del 15 settembre 2011); la Corte di Cassazione con pronuncia n. 20216 del 23 giugno 2022, ha ribadito il principio non già della equivalenza bensì della paragonabilità della retribuzione percepita durante il periodo di ferie rispetto a quella di cui gode quando esercita l'attività lavorativa;
nell'ordinamento italiano l'effetto dissuasivo
è a monte escluso poiché il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile (art. 36 Cost.); è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel rispetto della normativa vigente (art. 2109 cod.civ. e art. 10, D. Lgs.
66/2003); l'effettività del godimento delle ferie è garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato dal legislatore italiano a carico del datore di lavoro nel caso in cui non faccia fruire le ferie al lavoratore (art. 18bis, D. Lgs. 66/2003). Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per "violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE". Assume
Parte 1 che risulta pacifico che negli anni oggetto di giudizio i lavoratori hanno regolarmente fruito delle ferie e tale circostanza esclude l'effetto dissuasivo all'esercizio del diritto alle ferie. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la “errata interpretazione della disciplina collettiva (art. 31 punti 4 e 5, CCNL 2012; art. 77, punti 2.1 e 2.4 CCNL 2012; artt.
32 e 36.5 del Contratto Integrativo Gruppo FS)" con riferimento ad entrambe le indennità oggetto del presente giudizio. Nello specifico sottolinea che l'indennità di utilizzazione professionale (cd. IUP) è stata introdotta dal CCNL 1990- 1991 e, originariamente, articolata in una parte fissa (IUP fissa), una parte variabile (IUP variabile) e nella c.d. IUP "media di impianto" ma nel luglio 2012, con l'entrata in vigore del nuovo Contratto Aziendale di
Gruppo, le parti hanno soppresso la IUP fissa, che è stata assorbita dal “nuovo" salario di produttività, quantificato sommando la IUP fissa prevista dall'Accordo di Confluenza 2003 al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 ai successivi incrementi disposti nel 2004, corrisposto, sottolinea l'appellante, anche nelle giornate di ferie. In sostanza i lavoratori percepiscono l'elemento retributivo individuale (ERI), l'EDR, l'assegno ad personam, nonché il salario di produttività, ove è confluita la vecchia IUP fissa e la IUP giornaliera, ove
è confluita la vecchia IUP media di impianto, riconosciuta per ogni giornata nella misura di
€ 12,80 per il macchinista e di € 4,50 per il capo treno, che è la medesima di cui gode il dipendente nelle giornate lavorative in cui svolge le attività quali manovra, traghettamento, riserva, partecipazione a corsi professionali. Quanto al compenso per assenza dalla residenza l'appellante censura la statuizione del Giudice di prime cure secondo cui tale emolumento compenserebbe un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede, laddove il compenso in oggetto avrebbe natura indennitaria di tale emolumento, come emerge sia dalle norme contrattuali che lo disciplinano, sia dal regime fiscale e contributivo che lo caratterizza. Con il quarto motivo di appello, la società si duole della "violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE sotto il profilo della ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione dei lavoratori appellati". Sostiene la società che il Giudice di prime cure pur muovendo da una premessa corretta, giungeva ad una conclusione errata. La premessa corretta era quella secondo cui per il calcolo dell'incidenza i dati posti a confronto devono essere omogenei ma nel verificare tale omogeneità/coerenza deve considerarsi un dato del tutto pretermesso dal
Tribunale, ossia che le ferie sono un istituto che matura su base annua, per cui il metodo di calcolo che avrebbe dovuto essere preso a riferimento dal Giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere quello rapportato a valori annuali, sia come giornate di ferie che come retribuzione. Così calcolata l'incidenza delle indennità rivendicate è pari in media a una percentuale del 2% circa. Con il quinto motivo l'appellante società denuncia la "violazione dell'art. 10, D.Lgs. 66/2003 in relazione al numero di giorni di ferie. Addebita la società al
Tribunale di aver accertato il preteso diritto al ricalcolo della retribuzione feriale anche per le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane di calendario, quando, per converso, il ricalcolo al più avrebbe potuto riguardare il periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi. Con il sesto motivo l'appellante lamenta la "violazione dell'art. 2697 cod.civ. e dell'art. 1362 c.c., quest'ultimo in relazione all'art. 68 del CCNL
Mobilità/Attività Ferroviarie" sotto il profilo della falsa applicazione dell'art. 416 cod.proc.civ. Con il settimo motivo, l'appellante si duole del mancato accoglimento della formulata eccezione di prescrizione e quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 2948
C.C., 18 legge 300/1970, come novellato dalla legge 92/2012, per avere il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi vantati dai lavoratori dalla cessazione del rapporto di lavoro, anziché dalla loro maturazione, nel corso del rapporto. I primi tre motivi, che devono essere esaminati congiuntamente perché connessi, sono infondati. La S.C. ha anche recentemente (si veda Cass. n. 280/2024) ribadito, in fattispecie del tutto similari, alcuni punti essenziali al fine del decidere già precedentemente piu' volte affermati (si veda Cass. 19716/2023) che appare opportuno riprodurre. La nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze
Persona_2 del 2006; FF e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; Williams
e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17) che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20); In applicazione dei principi espressi dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE (che hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984) la Corte
Suprema, con specifico riferimento alle questioni sottese alla controversia in esame, in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e Cass. n. 37589 del 2021). Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216). In tale ottica la doglianza di parte appellante secondo cui l'indennità di assenza dalla residenza ha natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute. Né puo' rilevare, ai fini di una rivalutazione del concetto di dissuasitività applicato al regime normativo interno, il principio, proprio del nostro ordinamento, di irrinunciabilità delle ferie. Afferma infatti la S.C. (si veda Cass.
28320/2023): "questa Corte ha più volte affermato (ex multis Cass. n. 13425/2019) che il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di ferie retribuite rappresenta uno dei cardini sia del diritto interno (art. 36 Cost. ed art. 2109 c.c., comma 2) che di quello comunitario.
L'espressione "ferie annuali retribuite", contenuta nell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte G.U.E. (nelle sentenze citate dalla Corte territoriale), sta a significare che, per tutta la durata delle ferie, deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria, in modo che il lavoratore non sia scoraggiato nella fruizione delle ferie dalla previsione di una retribuzione più bassa rispetto ai periodi di lavoro effettivo. Orbene, questa ratio contrariamente all'assunto della ricorrente incidentale - resta inalterata pur in presenza di una normativa nazionale che preveda in via inderogabile l'irrinunziabilità delle ferie (e quindi la nullità di ogni atto o patto contrario). Infatti, ai fini della tutela di questo diritto al riposo annuale, rileva non la garanzia di irrinunziabilità, bensì l'effettività della fruizione, perché destinata a tutelare sicurezza e salute del dipendente. Orbene, questa effettività ben potrebbe essere vanificata da una retribuzione più bassa, inducendo il lavoratore a rinunziarvi. In tale ipotesi è vero che il dipendente potrebbe invocare la nullità della rinunzia alle ferie e pretendere il risarcimento del danno. Ma questa forma di tutela si rivela estranea (ed insufficiente rispetto) alla ratio della direttiva sopra evidenziata: il risarcimento rappresenterebbe solo l'equivalente monetario del mancato riposo annuale, di per sé non reintegrabile perché ormai passato ed irrecuperabile. Ed è proprio questa possibile conseguenza che la disciplina Eurounitaria della retribuzione delle ferie mira a scongiurare (art. 7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretata dalla Corte G.U.E., secondo cui la finalità della direttiva è quella di tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore (di recente v. Corte G.U.E. 13/01/2022, nella causa C-514/20, DS c/ Koch). Nella pronuncia del 15 settembre 2011, Causa c-155/10, Per_1 e altri, la Corte di Giustizia ha osservato che "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (punto 23). Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (punto 24).
All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali soltanto "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (punto 25)". Il Giudice di prime cure ha correttamente compiuto tale verifica avente ad oggetto l'individuazione degli elementi che debbano essere fatti confluire nella retribuzione feriale sulla base dei principi piu' volte affermati dalla Corte di giustizia (si veda sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock che ha dato risalto alla correlazione con lo status personale e professionale per gli elementi che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali) nonché dalla
S.C. (si veda Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 23-06-2022, n. 20216) con riferimento alla "indennità di utilizzazione professionale" di cui all'art. 31, punto 4, Contratto integrativo Gruppo FS (ivi compresa anche l' "indennità di riserva" di cui al punto 5, del medesimo Contratto integrativo Gruppo FS), e al “compenso per assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL. In applicazione di tali principi, l'impugnata sentenza ha statuito che tali indennità "risultano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga allegate, e non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro".
Peraltro, con specifico riferimento alla indennità di utilizzazione professionale, ha condivisibilmente ritenuto che parte resistente non ha contestato in maniera specifica le deduzioni di parte ricorrente inerenti le concrete attività svolte dai lavoratori. Cio' posto, con specifico riguardo al quarto motivo di appello, occorre procedere (come indicato da
Cass. n. 33803/2023) ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, e quindi deve essere verificata l'incidenza percentuale che hanno sulla retribuzione mensile l'esclusione del compenso per assenza dalla residenza e la limitazione dell'indennità di utilizzazione in soli €12,80, sempre nell'ottica della valutazione della funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare. Parte appellante deduce che poichè le ferie sono un istituto che matura su base annua il metodo di calcolo che avrebbe dovuto essere preso a riferimento dal
Giudice di prime cure è quello rapportato a valori annuali e non mensili. In sostanza la società appellante pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della retribuzione annua. Ebbene, sul punto è opportuno richiamare, in quanto pienamente condivisibile, quanto ritenuto da piu' precedenti di questa Corte (si veda tra tutti CdA Roma sent n. 3006/2023) nei quali si sottolinea l'erroneità di tale tesi perché il calcolo pone in comparazione dati non omogenei: anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo (ossia il mensile), perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie. Quanto al criterio di calcolo (di tali incidenza percentuale) utilizzato dai lavoratori, appare corretto quanto evidenziato dagli appellati già in sede di costituzione ossia che, anche assumendo quale base di calcolo i medesimi dati indicati dalla società appellante
(ad esempio per l'appellato CP 12 la retribuzione annua pari a 48.961) e applicando il divisore contrattuale 26 invocato dalla società (con un conseguente numero di giorni lavorativi nell'anno pari a 312) si ottiene una retribuzione giornaliera pari a 134,14 euro
(48.961:312=156) per cui, posto che le differenze retributive rivendicate ammontano a 48,62 euro per ciascun giorno di ferie goduto (1.264,04:26=48,62), la percentuale di incidenza è pari al 31,16 % e non al 2,58 % come ritenuto da parte appellante. Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale per nulla irrisoria e quindi,
"potenzialmente dissuasiva" secondo le indicazioni della richiamata Corte di Giustizia. a
Anche il quinto e sesto motivo appaiono infondati. L'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, secondo parte appellante, è quello di aver ricalcolato la retribuzione feriale anche per le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane di calendario, quando invece il ricalcolo al più avrebbe potuto riguardare il periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, sulla base di una articolazione settimanale dal lunedì al venerdì. Anche in relazione a tale doglianza appare particolarmente esaustivo quanto statuito dal precedente di questa stessa Corte già richiamato (CdA Roma sent n.
3006/2023), che ha condivisibilmente ritenuto quanto segue: "premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie", non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane "di calendario", mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto
30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi lavoratori sono stati sviluppati secondo tale numero. Per converso, non risulta dimostrato il godimento di un numero di giorni di ferie diverso da quello risultante dalle buste paga prodotte dai ricorrenti, considerato che le deduzioni della Società riguardanti la fruizione di un numero di giorni maggiore sono state sviluppate sulla base di un mero prospetto di formazione unilaterale, mentre le giustificazioni del diverso conteggio elaborato, e la documentazione addotta a loro fondamento, sono state allegate solo con le note difensive nel giudizio di primo grado. Al riguardo, deve ritenersi infondata, poi, l'obiezione della Società secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore. Invero,
l'art. 68, comma 6, del CCNL, nel prevedere l'applicazione di tale divisore, riguarda la sola retribuzione fissa, e non gli elementi variabili, che maturano solo in caso di lavoro effettivo, ma il totale delle indennità percepite va correttamente diviso - non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive
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giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti". Infine il settimo motivo è infondato.
L'appellante si duole del mancato accoglimento della formulata eccezione di prescrizione e quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 c.c., nonché art 18 legge 300/1970, come novellato dalla legge 92/2012, per avere il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi vantati dai lavoratori dalla cessazione del rapporto di lavoro, anziché dalla loro maturazione, nel suo corso. Tale motivo è infondato. Questo Collegio ritiene di condividere quanto anche recentissimamente ribadito dalla S.C., proprio in fattispecie analoga (si veda Cass. n.
280/2024) ossia che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs.
23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, e pertanto del suo regime di stabilità; con la conseguenza della decorrenza del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti i diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (Cass. 6 settembre 2022 n. 26246). In conclusione, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Occorre dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre _
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte
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dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna la società appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.".
Parte appellante ha comunque dedotto, quale ottavo motivo di gravame
I'"Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal signor CP 7 per intervenuta conciliazione
La sentenza odiernamente impugnata è meritevole di riforma per aver il Giudice di prime cure, erroneamente, ritenuto: "non può dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente Controparte_7 in ragione del verbale di conciliazione sottoscritto in sede protetta in data 8 luglio 2014; diversamente da quanto dedotto, in tale verbale l'oggetto specifico di tale domanda non è entrato a far parte dell'accordo transattivo raggiunto in tale sede, che in ogni caso sarebbe da limitarsi ai diritti maturati in precedenza, non essendo stato fatto alcun riferimento puntuale alla determinazione della retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali ed alle voci retributive da includervi, non potendo a tal fine considerarsi sufficiente il mero e generico riferimento alle spettanze per ferie non godute o a maggiori retribuzioni, non potendo perciò ritenersi che vi sia stata in capo al lavoratore una chiara rappresentazione e consapevolezza del fatto che il negozio dispositivo cosi perfezionato riguardasse anche il predetto oggetto specifico" (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). E, invero, il Giudice non ha tenuto conto del contenuto del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti l'8.7.2014 e, in particolare della volontà delle parti: "di comporre bonariamente la vicenda" e della volontà “di definire altresì ogni eventuale rivendicazione del sig. Controparte_7 connessa con il presente rapporto di lavoro fino alla data di sottoscrizione del presente accordo” (si v. all. 18, 2 g bis premesse lettere c. ed.). Nello specifico, Parte_1 ha riconosciuto al sig. CP_7 l'inquadramento
CP 7 , a propria nel livello professionale B3 Capo Treno a decorrere dal 1 luglio 2014. Il sig. dichiarando: "di volta, ha accettato l'inquadramento e la decorrenza offerta da Parte_1 non avere null'altro a pretendere ed in particolare che, con quanto riconosciutogli quale trattamento economico e normativo sino ad oggi dalla Società, sulla base dei parametri e dei dati riportati nell'ultimo cedolino di stipendio ricevuto, che si richiama a far parte integrante del presente accordo, è stato completamente tacitato d'ogni suo credito nascente dal rapporto di lavoro", nonché rinunciando e transigendo ogni ragione di credito per "maggiori retribuzioni, aumenti periodici di anzianità, per ferie e festività non godute... nonché per qualsiasi altro motivo, anche se non espressamente menzionato ma comunque connesso con l'intercorso rapporto di lavoro..." (v. all. 18 2 g bis del fascicolo di primo grado). Contrariamente a quanto argomentato dal Giudice di primo grado, è evidente che l'oggetto della domanda proposta dal signor CP_7 con il ricorso introduttivo del presente giudizio rientra pacificamente nell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, laddove il ricorrente "rinuncia e transige" espressamente ad ogni ragione di credito per "maggiori retribuzioni, aumenti periodici di anzianità, per ferie e festività non godute... nonché per qualsiasi altro motivo, anche se non espressamente menzionato ma comunque connesso con l'intercorso rapporto di lavoro". Peraltro, il
Giudice non ha fornito una sufficiente motivazione limitandosi, a tal proposito ad asserire
"non potendo a tal fine considerarsi sufficiente il mero e generico riferimento alle spettanze per ferie non godute o a maggiori retribuzioni". UNINDUSTRIA UNIONE DEGU INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA FROSINONE LATINA RIETI • VITERBO
VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
(Legge 11.8.1973 n. 533 - D.Lgs 31.3.1998 n. 80)
Addì 08/07/2014 in Roma, presso la sede di Unindustria - Via Noale 206, si è riunita la Comm Conciliazione composta dalla dr.ssa Piantadosi Lorella e dal sig. NA BI cui il lavora atto ha conferito mandato - rispettivamente designati da Unindustria e da O.S. FIT CISL - per es conciliazione in sede sindacale fra il sig. GN ZO e la Società Trenitalia S.p.A. nella pe Muro Laura la quale dichiara di agire in qualità di Procuratore Speciale della predetta Società giu per atto Notaio dr. P.Castellini in Roma rilasciata il 24/02/2009 Rog 17407 rep 74203.
LA COMMISSIONE accertata l'identità delle parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare, ha preventivar avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale ai sensi e per gli
410bis, 411, co. 3 c.p.c.. La Commissione ha, quindi, esperito il tentativo di conciliazione risoltosi positivamente nei seguent
PREMESSO
a. che il sig. GN ZO cid. 2940930 - dipendente della Società Trenitalia, Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili, livello professionale D1, per esig organizzative, ha iniziato a svolgere, in parte, le superiori funzioni di Capo Treno/Capo professionale B - Tecnico Specializzato;
b. che sono insorte divergenze tra il lavoratore e la Società relativamente al passaggio al pro decorrenza;
C. che è intenzione delle parti comporre bonariamente la vicenda;
d. che le parti intendono definire altresì ogni eventuale rivendicazione del sig. GN Vinc presente rapporto di lavoro fino alla data di sottoscrizione del presente accordo;
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. la Società TRENITALIA S.p.A, riconosce al sig. GN ZO cid. 2940930 l'inqu professionale B3, figura professionale Capo Treno/Capo Servizi Treno con decorrent fine la Società si impegna a porre in essere i relativi adempimenti per dare esecuz riconosciuto entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione
3. il sig. GN ZO nel riconoscere la legittimità dell'inquadramento riconosciutogl quanto convenuto al precedente punto 2, dichiarando di non avere null'altro a prete suddetto nuovo inquadramento sia per diversa decorrenza che per differenze retributive;
4. nel richiamato quadro di cui alle premesse, il sig. GN ZO dichiara che, con c quale trattamento economico e normativo sino ad oggi dalla Società sulla base dei param nell'ultimo cedolino di stipendio ricevuto, che si richiama a far parte del presen completamente tacitato d'ogni suo credito nascente dal rapporto di lavoro. Pertanto, nello Nell'accordo, invero, il CP_7 si dichiara completamente tacitato d'ogni suo credito nascente dal dedotto rapporto di lavoro, e nelle richiamate premesse dello stesso si fa riferimento ad ogni eventuale rivendicazione connessa a detto rapporto di lavoro, naturalmente fino alla dara di sottoscrizione dell'accordo conciliativo medesimo avvenuto
1'8.7.2014 e, pertanto, con rinuncia fino alla detta data.
Orbene, poiché la rivendicazione riguarda il periodo compreso tra il 1° settembre
2012 e il 31 dicembre 2020 con importo complessivo per il GN richiesto e riconosciuto di euro 6.261,57, da quest'ultimo deve essere sottratto quello di € 203,52 relativo ai 7 giorni di ferie goduti nel mese di luglio 2014 (nessun importo è richiesto per gli anni 2012 e 2013 ei conteggi non risultano specificamente contestati) per complessivi € 6.058,05.
In conclusione, l'appello va rigettato ad eccezione della posizione di cui al CP 7 con riferimento al quale l'appello deve essere accolto con parziale riforma della impugnata sentenza nel senso che la condanna della società appellante deve essere limitata nei confronti del detto lavoratore ad € 6.058,05. Le spese seguono la prevalente soccombenza (quanto deciso circa la posizione del CP_7 non incide a tal punto da indurre a diversa decisione al riguardo) e si liquidano come da dispositivo. Al contrario, la decisione sul GN impedisce di dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello ad eccezione della posizione di cui al GN con riferimento al quale l'appello deve essere accolto con riforma della impugnata sentenza nel senso che la condanna della società appellante deve essere limitata nei confronti del detto lavoratore ad € 6.058,05, con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
condanna la società appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 5.11.2024
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL
PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE dr. ssa Eliana ROMEO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 5.11.2024 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3188/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8818/2022, vertente
TRA Parte 1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca ed Enzo Nocerino, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via L. G. Faravelli, 22;
APPELLANTE
E
CP_2 CP 1 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_8 Controparte_6 Controparte_5 Controparte_7 elettivamente domiciliati in Varese, Via Robbioni Controparte_10 CP 9 '
39, presso lo studio dell'Avv. Andrea Bordone, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Lorenzo Franceschinis;
APPELLATI
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cpc, ritualmente depositato dinanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, i dipendenti di Parte 1 indicati in epigrafe, premesso di rivestire mansioni e qualifica di Capotreno, e che la retribuzione corrispostagli durante i periodi feriali da essi goduti non era rispettosa della normativa dettata in proposito dalla normativa nazionale e sovranazionale, cosi come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione, hanno convenuto detta società in giudizio per chiedere l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie con l'inclusione dell'indennità di utilizzazione professionale variabile, prevista dall'art. 31 punti 4) e 5), Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, dell' "indennità scorta vetture eccedenti", prevista dall'art.32 dei medesimi Contratti e delle "Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno", previste dall'art.36.5 dei medesimi Contratti, nonché del compenso per assenza dalla residenza di cui all'art. 77, punti 2.1 e 2.4 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016, previa declaratoria di nullità, inopponibilità e/o disapplicazione delle relative previsioni collettive, con conseguente richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento in loro favore, per ogni giorno di ferie dagli stessi goduto, di somme pari alla differenza tra quelle già corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza del ricalcolo effettuato con l'inclusione anzidetta, con riferimento al periodo compreso tra il 1° settembre 2012 e il 31 dicembre
2020, già detratto l'importo fisso giornaliero di euro 4,50 percepito, come risultante dai conteggi allegati.
All'accoglimento di tali domande si opponeva la società convenuta che, contestando l'assunto delle controparti secondo cui la retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di ferie dovesse essere la medesima dei normali giorni di lavoro, ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ. l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando, inoltre, il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva n. 2003/88 quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi.
Il Tribunale dichiarava "la nullità delle clausole contenute;
nell'art.31.5 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitavano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €
4,50; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove escludeva l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
nell'art. 30.6 del medesimo CCNL, laddove limitava il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
accertava e dichiarava il diritto dei ricorrenti dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità
Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 ("assenza dalla residenza"), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 ("indennità di utilizzazione professionale"), dall'art.32 ("indennità scorta vetture eccedenti") e dall'art.36.5
("Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno") dei medesimi Contratti, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
condannava la CP 11 resistente al pagamento a tale titolo in favore dei ricorrenti degli importi di seguito indicati: euro 3.421,771. CP 1
2. Parte 2 uro 10.411,46
3. Controparte_3 uro 6.445,99 4. Controparte_4 uro 9.859,92
5. Controparte_5 euro 7.772,08
6. Controparte 6 euro 9.327,59
7. Controparte_7 euro 6.261,57
8. Controparte_8 euro 2.245,93
9. CP_9 euro 7.694,76
10. Controparte 10 euro 5.959,84; con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo".
Parte 1 ha proposto appello Con ricorso depositato in data 7.12.2022, avverso la sentenza indicata in oggetto. Si sono costituiti CP 1 ' Controparte_3 CP 4 CP 2
Controparte_6 Controparte_8 CP 9[...] Controparte_5 Controparte 7 insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
[...] e Controparte 10
Invero, con l'atto d'appello Parte 1 censura la sentenza impugnata per:
A) "Violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost.; dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 e 18-bis, D. Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE come interpretato dalla CGUE";
B) "La retribuzione feriale e le singole indennità oggetto del presente giudizio. Errata interpretazione della disciplina collettiva (art. 31 punti 4 e 5, CCNL 2012; art. 77, punti 2.1 e 2.4 CCNL 2012; artt. 32 e 36.5 del Contratto Integrativo Gruppo FS)":
C) "Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE. La ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione dei lavoratori appellati";
D) "Violazione dell'art. 10, D.Lgs. 66/2003 in relazione al numero di giorni di ferie";
E) "Violazione dell'art. 2697 cod.civ. e dell'art. 1362 c.c., quest'ultimo in relazione all'art. 68 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie. Falsa applicazione dell'art. 416 cod.proc.civ.";
F) "Violazione dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.";
G) "Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal signor CP 7 per intervenuta conciliazione"
L'appello è infondato.
Invero, la Corte di cassazione ha di recente affermato che "La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale", così, da ultimo, Cass. Sez. L-, Sentenza n. 13932 del 20/05/2024. Peraltro, non può non tenersi conto di quanto già da questa Corte statuito con sent.
n. 903/2024, richiamata ex art, 118 disp.att. c.p.c., secondo cui "Con il primo motivo,
l'appellante denuncia la "violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost.; dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 e 18-bis, D. Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE come interpretato dalla CGUE". Allega l'appellante che: la stessa giurisprudenza comunitaria ha interpretato l'art. 7 della Direttiva 2003/88 (ai sensi del quale
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro") nel senso che il lavoratore deve "godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" e "una diminuzione della retribuzione di un lavoratore in base alle sue ferie annuali retribuite, idonea a dissuaderlo dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie, è in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'articolo 7" (si veda sentenza CGUE c.d. Per 1 del 15 settembre 2011); la Corte di Cassazione con pronuncia n. 20216 del 23 giugno 2022, ha ribadito il principio non già della equivalenza bensì della paragonabilità della retribuzione percepita durante il periodo di ferie rispetto a quella di cui gode quando esercita l'attività lavorativa;
nell'ordinamento italiano l'effetto dissuasivo
è a monte escluso poiché il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile (art. 36 Cost.); è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel rispetto della normativa vigente (art. 2109 cod.civ. e art. 10, D. Lgs.
66/2003); l'effettività del godimento delle ferie è garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato dal legislatore italiano a carico del datore di lavoro nel caso in cui non faccia fruire le ferie al lavoratore (art. 18bis, D. Lgs. 66/2003). Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per "violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE". Assume
Parte 1 che risulta pacifico che negli anni oggetto di giudizio i lavoratori hanno regolarmente fruito delle ferie e tale circostanza esclude l'effetto dissuasivo all'esercizio del diritto alle ferie. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la “errata interpretazione della disciplina collettiva (art. 31 punti 4 e 5, CCNL 2012; art. 77, punti 2.1 e 2.4 CCNL 2012; artt.
32 e 36.5 del Contratto Integrativo Gruppo FS)" con riferimento ad entrambe le indennità oggetto del presente giudizio. Nello specifico sottolinea che l'indennità di utilizzazione professionale (cd. IUP) è stata introdotta dal CCNL 1990- 1991 e, originariamente, articolata in una parte fissa (IUP fissa), una parte variabile (IUP variabile) e nella c.d. IUP "media di impianto" ma nel luglio 2012, con l'entrata in vigore del nuovo Contratto Aziendale di
Gruppo, le parti hanno soppresso la IUP fissa, che è stata assorbita dal “nuovo" salario di produttività, quantificato sommando la IUP fissa prevista dall'Accordo di Confluenza 2003 al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 ai successivi incrementi disposti nel 2004, corrisposto, sottolinea l'appellante, anche nelle giornate di ferie. In sostanza i lavoratori percepiscono l'elemento retributivo individuale (ERI), l'EDR, l'assegno ad personam, nonché il salario di produttività, ove è confluita la vecchia IUP fissa e la IUP giornaliera, ove
è confluita la vecchia IUP media di impianto, riconosciuta per ogni giornata nella misura di
€ 12,80 per il macchinista e di € 4,50 per il capo treno, che è la medesima di cui gode il dipendente nelle giornate lavorative in cui svolge le attività quali manovra, traghettamento, riserva, partecipazione a corsi professionali. Quanto al compenso per assenza dalla residenza l'appellante censura la statuizione del Giudice di prime cure secondo cui tale emolumento compenserebbe un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede, laddove il compenso in oggetto avrebbe natura indennitaria di tale emolumento, come emerge sia dalle norme contrattuali che lo disciplinano, sia dal regime fiscale e contributivo che lo caratterizza. Con il quarto motivo di appello, la società si duole della "violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE sotto il profilo della ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione dei lavoratori appellati". Sostiene la società che il Giudice di prime cure pur muovendo da una premessa corretta, giungeva ad una conclusione errata. La premessa corretta era quella secondo cui per il calcolo dell'incidenza i dati posti a confronto devono essere omogenei ma nel verificare tale omogeneità/coerenza deve considerarsi un dato del tutto pretermesso dal
Tribunale, ossia che le ferie sono un istituto che matura su base annua, per cui il metodo di calcolo che avrebbe dovuto essere preso a riferimento dal Giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere quello rapportato a valori annuali, sia come giornate di ferie che come retribuzione. Così calcolata l'incidenza delle indennità rivendicate è pari in media a una percentuale del 2% circa. Con il quinto motivo l'appellante società denuncia la "violazione dell'art. 10, D.Lgs. 66/2003 in relazione al numero di giorni di ferie. Addebita la società al
Tribunale di aver accertato il preteso diritto al ricalcolo della retribuzione feriale anche per le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane di calendario, quando, per converso, il ricalcolo al più avrebbe potuto riguardare il periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi. Con il sesto motivo l'appellante lamenta la "violazione dell'art. 2697 cod.civ. e dell'art. 1362 c.c., quest'ultimo in relazione all'art. 68 del CCNL
Mobilità/Attività Ferroviarie" sotto il profilo della falsa applicazione dell'art. 416 cod.proc.civ. Con il settimo motivo, l'appellante si duole del mancato accoglimento della formulata eccezione di prescrizione e quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 2948
C.C., 18 legge 300/1970, come novellato dalla legge 92/2012, per avere il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi vantati dai lavoratori dalla cessazione del rapporto di lavoro, anziché dalla loro maturazione, nel corso del rapporto. I primi tre motivi, che devono essere esaminati congiuntamente perché connessi, sono infondati. La S.C. ha anche recentemente (si veda Cass. n. 280/2024) ribadito, in fattispecie del tutto similari, alcuni punti essenziali al fine del decidere già precedentemente piu' volte affermati (si veda Cass. 19716/2023) che appare opportuno riprodurre. La nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze
Persona_2 del 2006; FF e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; Williams
e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17) che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20); In applicazione dei principi espressi dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE (che hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984) la Corte
Suprema, con specifico riferimento alle questioni sottese alla controversia in esame, in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e Cass. n. 37589 del 2021). Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216). In tale ottica la doglianza di parte appellante secondo cui l'indennità di assenza dalla residenza ha natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute. Né puo' rilevare, ai fini di una rivalutazione del concetto di dissuasitività applicato al regime normativo interno, il principio, proprio del nostro ordinamento, di irrinunciabilità delle ferie. Afferma infatti la S.C. (si veda Cass.
28320/2023): "questa Corte ha più volte affermato (ex multis Cass. n. 13425/2019) che il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di ferie retribuite rappresenta uno dei cardini sia del diritto interno (art. 36 Cost. ed art. 2109 c.c., comma 2) che di quello comunitario.
L'espressione "ferie annuali retribuite", contenuta nell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte G.U.E. (nelle sentenze citate dalla Corte territoriale), sta a significare che, per tutta la durata delle ferie, deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria, in modo che il lavoratore non sia scoraggiato nella fruizione delle ferie dalla previsione di una retribuzione più bassa rispetto ai periodi di lavoro effettivo. Orbene, questa ratio contrariamente all'assunto della ricorrente incidentale - resta inalterata pur in presenza di una normativa nazionale che preveda in via inderogabile l'irrinunziabilità delle ferie (e quindi la nullità di ogni atto o patto contrario). Infatti, ai fini della tutela di questo diritto al riposo annuale, rileva non la garanzia di irrinunziabilità, bensì l'effettività della fruizione, perché destinata a tutelare sicurezza e salute del dipendente. Orbene, questa effettività ben potrebbe essere vanificata da una retribuzione più bassa, inducendo il lavoratore a rinunziarvi. In tale ipotesi è vero che il dipendente potrebbe invocare la nullità della rinunzia alle ferie e pretendere il risarcimento del danno. Ma questa forma di tutela si rivela estranea (ed insufficiente rispetto) alla ratio della direttiva sopra evidenziata: il risarcimento rappresenterebbe solo l'equivalente monetario del mancato riposo annuale, di per sé non reintegrabile perché ormai passato ed irrecuperabile. Ed è proprio questa possibile conseguenza che la disciplina Eurounitaria della retribuzione delle ferie mira a scongiurare (art. 7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretata dalla Corte G.U.E., secondo cui la finalità della direttiva è quella di tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore (di recente v. Corte G.U.E. 13/01/2022, nella causa C-514/20, DS c/ Koch). Nella pronuncia del 15 settembre 2011, Causa c-155/10, Per_1 e altri, la Corte di Giustizia ha osservato che "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (punto 23). Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (punto 24).
All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali soltanto "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (punto 25)". Il Giudice di prime cure ha correttamente compiuto tale verifica avente ad oggetto l'individuazione degli elementi che debbano essere fatti confluire nella retribuzione feriale sulla base dei principi piu' volte affermati dalla Corte di giustizia (si veda sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock che ha dato risalto alla correlazione con lo status personale e professionale per gli elementi che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali) nonché dalla
S.C. (si veda Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 23-06-2022, n. 20216) con riferimento alla "indennità di utilizzazione professionale" di cui all'art. 31, punto 4, Contratto integrativo Gruppo FS (ivi compresa anche l' "indennità di riserva" di cui al punto 5, del medesimo Contratto integrativo Gruppo FS), e al “compenso per assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL. In applicazione di tali principi, l'impugnata sentenza ha statuito che tali indennità "risultano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga allegate, e non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro".
Peraltro, con specifico riferimento alla indennità di utilizzazione professionale, ha condivisibilmente ritenuto che parte resistente non ha contestato in maniera specifica le deduzioni di parte ricorrente inerenti le concrete attività svolte dai lavoratori. Cio' posto, con specifico riguardo al quarto motivo di appello, occorre procedere (come indicato da
Cass. n. 33803/2023) ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, e quindi deve essere verificata l'incidenza percentuale che hanno sulla retribuzione mensile l'esclusione del compenso per assenza dalla residenza e la limitazione dell'indennità di utilizzazione in soli €12,80, sempre nell'ottica della valutazione della funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare. Parte appellante deduce che poichè le ferie sono un istituto che matura su base annua il metodo di calcolo che avrebbe dovuto essere preso a riferimento dal
Giudice di prime cure è quello rapportato a valori annuali e non mensili. In sostanza la società appellante pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della retribuzione annua. Ebbene, sul punto è opportuno richiamare, in quanto pienamente condivisibile, quanto ritenuto da piu' precedenti di questa Corte (si veda tra tutti CdA Roma sent n. 3006/2023) nei quali si sottolinea l'erroneità di tale tesi perché il calcolo pone in comparazione dati non omogenei: anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo (ossia il mensile), perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie. Quanto al criterio di calcolo (di tali incidenza percentuale) utilizzato dai lavoratori, appare corretto quanto evidenziato dagli appellati già in sede di costituzione ossia che, anche assumendo quale base di calcolo i medesimi dati indicati dalla società appellante
(ad esempio per l'appellato CP 12 la retribuzione annua pari a 48.961) e applicando il divisore contrattuale 26 invocato dalla società (con un conseguente numero di giorni lavorativi nell'anno pari a 312) si ottiene una retribuzione giornaliera pari a 134,14 euro
(48.961:312=156) per cui, posto che le differenze retributive rivendicate ammontano a 48,62 euro per ciascun giorno di ferie goduto (1.264,04:26=48,62), la percentuale di incidenza è pari al 31,16 % e non al 2,58 % come ritenuto da parte appellante. Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale per nulla irrisoria e quindi,
"potenzialmente dissuasiva" secondo le indicazioni della richiamata Corte di Giustizia. a
Anche il quinto e sesto motivo appaiono infondati. L'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, secondo parte appellante, è quello di aver ricalcolato la retribuzione feriale anche per le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane di calendario, quando invece il ricalcolo al più avrebbe potuto riguardare il periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, sulla base di una articolazione settimanale dal lunedì al venerdì. Anche in relazione a tale doglianza appare particolarmente esaustivo quanto statuito dal precedente di questa stessa Corte già richiamato (CdA Roma sent n.
3006/2023), che ha condivisibilmente ritenuto quanto segue: "premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie", non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane "di calendario", mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto
30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi lavoratori sono stati sviluppati secondo tale numero. Per converso, non risulta dimostrato il godimento di un numero di giorni di ferie diverso da quello risultante dalle buste paga prodotte dai ricorrenti, considerato che le deduzioni della Società riguardanti la fruizione di un numero di giorni maggiore sono state sviluppate sulla base di un mero prospetto di formazione unilaterale, mentre le giustificazioni del diverso conteggio elaborato, e la documentazione addotta a loro fondamento, sono state allegate solo con le note difensive nel giudizio di primo grado. Al riguardo, deve ritenersi infondata, poi, l'obiezione della Società secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore. Invero,
l'art. 68, comma 6, del CCNL, nel prevedere l'applicazione di tale divisore, riguarda la sola retribuzione fissa, e non gli elementi variabili, che maturano solo in caso di lavoro effettivo, ma il totale delle indennità percepite va correttamente diviso - non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive
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giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti". Infine il settimo motivo è infondato.
L'appellante si duole del mancato accoglimento della formulata eccezione di prescrizione e quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 c.c., nonché art 18 legge 300/1970, come novellato dalla legge 92/2012, per avere il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi vantati dai lavoratori dalla cessazione del rapporto di lavoro, anziché dalla loro maturazione, nel suo corso. Tale motivo è infondato. Questo Collegio ritiene di condividere quanto anche recentissimamente ribadito dalla S.C., proprio in fattispecie analoga (si veda Cass. n.
280/2024) ossia che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs.
23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, e pertanto del suo regime di stabilità; con la conseguenza della decorrenza del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti i diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (Cass. 6 settembre 2022 n. 26246). In conclusione, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Occorre dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre _
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte
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dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna la società appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.".
Parte appellante ha comunque dedotto, quale ottavo motivo di gravame
I'"Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal signor CP 7 per intervenuta conciliazione
La sentenza odiernamente impugnata è meritevole di riforma per aver il Giudice di prime cure, erroneamente, ritenuto: "non può dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente Controparte_7 in ragione del verbale di conciliazione sottoscritto in sede protetta in data 8 luglio 2014; diversamente da quanto dedotto, in tale verbale l'oggetto specifico di tale domanda non è entrato a far parte dell'accordo transattivo raggiunto in tale sede, che in ogni caso sarebbe da limitarsi ai diritti maturati in precedenza, non essendo stato fatto alcun riferimento puntuale alla determinazione della retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali ed alle voci retributive da includervi, non potendo a tal fine considerarsi sufficiente il mero e generico riferimento alle spettanze per ferie non godute o a maggiori retribuzioni, non potendo perciò ritenersi che vi sia stata in capo al lavoratore una chiara rappresentazione e consapevolezza del fatto che il negozio dispositivo cosi perfezionato riguardasse anche il predetto oggetto specifico" (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). E, invero, il Giudice non ha tenuto conto del contenuto del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti l'8.7.2014 e, in particolare della volontà delle parti: "di comporre bonariamente la vicenda" e della volontà “di definire altresì ogni eventuale rivendicazione del sig. Controparte_7 connessa con il presente rapporto di lavoro fino alla data di sottoscrizione del presente accordo” (si v. all. 18, 2 g bis premesse lettere c. ed.). Nello specifico, Parte_1 ha riconosciuto al sig. CP_7 l'inquadramento
CP 7 , a propria nel livello professionale B3 Capo Treno a decorrere dal 1 luglio 2014. Il sig. dichiarando: "di volta, ha accettato l'inquadramento e la decorrenza offerta da Parte_1 non avere null'altro a pretendere ed in particolare che, con quanto riconosciutogli quale trattamento economico e normativo sino ad oggi dalla Società, sulla base dei parametri e dei dati riportati nell'ultimo cedolino di stipendio ricevuto, che si richiama a far parte integrante del presente accordo, è stato completamente tacitato d'ogni suo credito nascente dal rapporto di lavoro", nonché rinunciando e transigendo ogni ragione di credito per "maggiori retribuzioni, aumenti periodici di anzianità, per ferie e festività non godute... nonché per qualsiasi altro motivo, anche se non espressamente menzionato ma comunque connesso con l'intercorso rapporto di lavoro..." (v. all. 18 2 g bis del fascicolo di primo grado). Contrariamente a quanto argomentato dal Giudice di primo grado, è evidente che l'oggetto della domanda proposta dal signor CP_7 con il ricorso introduttivo del presente giudizio rientra pacificamente nell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, laddove il ricorrente "rinuncia e transige" espressamente ad ogni ragione di credito per "maggiori retribuzioni, aumenti periodici di anzianità, per ferie e festività non godute... nonché per qualsiasi altro motivo, anche se non espressamente menzionato ma comunque connesso con l'intercorso rapporto di lavoro". Peraltro, il
Giudice non ha fornito una sufficiente motivazione limitandosi, a tal proposito ad asserire
"non potendo a tal fine considerarsi sufficiente il mero e generico riferimento alle spettanze per ferie non godute o a maggiori retribuzioni". UNINDUSTRIA UNIONE DEGU INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA FROSINONE LATINA RIETI • VITERBO
VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
(Legge 11.8.1973 n. 533 - D.Lgs 31.3.1998 n. 80)
Addì 08/07/2014 in Roma, presso la sede di Unindustria - Via Noale 206, si è riunita la Comm Conciliazione composta dalla dr.ssa Piantadosi Lorella e dal sig. NA BI cui il lavora atto ha conferito mandato - rispettivamente designati da Unindustria e da O.S. FIT CISL - per es conciliazione in sede sindacale fra il sig. GN ZO e la Società Trenitalia S.p.A. nella pe Muro Laura la quale dichiara di agire in qualità di Procuratore Speciale della predetta Società giu per atto Notaio dr. P.Castellini in Roma rilasciata il 24/02/2009 Rog 17407 rep 74203.
LA COMMISSIONE accertata l'identità delle parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare, ha preventivar avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale ai sensi e per gli
410bis, 411, co. 3 c.p.c.. La Commissione ha, quindi, esperito il tentativo di conciliazione risoltosi positivamente nei seguent
PREMESSO
a. che il sig. GN ZO cid. 2940930 - dipendente della Società Trenitalia, Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili, livello professionale D1, per esig organizzative, ha iniziato a svolgere, in parte, le superiori funzioni di Capo Treno/Capo professionale B - Tecnico Specializzato;
b. che sono insorte divergenze tra il lavoratore e la Società relativamente al passaggio al pro decorrenza;
C. che è intenzione delle parti comporre bonariamente la vicenda;
d. che le parti intendono definire altresì ogni eventuale rivendicazione del sig. GN Vinc presente rapporto di lavoro fino alla data di sottoscrizione del presente accordo;
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. la Società TRENITALIA S.p.A, riconosce al sig. GN ZO cid. 2940930 l'inqu professionale B3, figura professionale Capo Treno/Capo Servizi Treno con decorrent fine la Società si impegna a porre in essere i relativi adempimenti per dare esecuz riconosciuto entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione
3. il sig. GN ZO nel riconoscere la legittimità dell'inquadramento riconosciutogl quanto convenuto al precedente punto 2, dichiarando di non avere null'altro a prete suddetto nuovo inquadramento sia per diversa decorrenza che per differenze retributive;
4. nel richiamato quadro di cui alle premesse, il sig. GN ZO dichiara che, con c quale trattamento economico e normativo sino ad oggi dalla Società sulla base dei param nell'ultimo cedolino di stipendio ricevuto, che si richiama a far parte del presen completamente tacitato d'ogni suo credito nascente dal rapporto di lavoro. Pertanto, nello Nell'accordo, invero, il CP_7 si dichiara completamente tacitato d'ogni suo credito nascente dal dedotto rapporto di lavoro, e nelle richiamate premesse dello stesso si fa riferimento ad ogni eventuale rivendicazione connessa a detto rapporto di lavoro, naturalmente fino alla dara di sottoscrizione dell'accordo conciliativo medesimo avvenuto
1'8.7.2014 e, pertanto, con rinuncia fino alla detta data.
Orbene, poiché la rivendicazione riguarda il periodo compreso tra il 1° settembre
2012 e il 31 dicembre 2020 con importo complessivo per il GN richiesto e riconosciuto di euro 6.261,57, da quest'ultimo deve essere sottratto quello di € 203,52 relativo ai 7 giorni di ferie goduti nel mese di luglio 2014 (nessun importo è richiesto per gli anni 2012 e 2013 ei conteggi non risultano specificamente contestati) per complessivi € 6.058,05.
In conclusione, l'appello va rigettato ad eccezione della posizione di cui al CP 7 con riferimento al quale l'appello deve essere accolto con parziale riforma della impugnata sentenza nel senso che la condanna della società appellante deve essere limitata nei confronti del detto lavoratore ad € 6.058,05. Le spese seguono la prevalente soccombenza (quanto deciso circa la posizione del CP_7 non incide a tal punto da indurre a diversa decisione al riguardo) e si liquidano come da dispositivo. Al contrario, la decisione sul GN impedisce di dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello ad eccezione della posizione di cui al GN con riferimento al quale l'appello deve essere accolto con riforma della impugnata sentenza nel senso che la condanna della società appellante deve essere limitata nei confronti del detto lavoratore ad € 6.058,05, con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
condanna la società appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 5.11.2024
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL
PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste