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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott. Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2324/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO PAOLA Parte_1
ANTONIA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MONGELLI FEDERICA Controparte_1
come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/05/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Massafra (Ta) in data 21/02/2019 con
, che dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1 Persona_1
a Taranto (Ta) in data 07/04/2019, chiedeva pronunziarsi la separazione
[...]
personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa di incomprensioni caratteriali e divergenze di vedute con riferimento all'educazione da impartire al figlio, per poi interrompersi con l'allontanamento del marito dall'abitazione familiare;
chiedeva quindi l'assegnazione a sè della casa coniugale, l'affidamento condiviso del figlio e disporsi l'obbligo a carico del del pagamento della somma di euro 500,00 CP_1
mensili a titolo di mantenimento per la moglie e per il figlio, in ragione di euro
100,00 per la moglie ed euro 400,00 per il figlio.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale all'altro coniuge, in particolare lamentava che la convivenza era divenuta intollerabile, per cause addebitabili esclusivamente alla moglie, che aveva intrapreso una relazione extraconiugale e che a causa dei continui litigi che si consumavano alla presenza del figlio, si era visto costretto a lasciare la casa familiare
All'udienza del 9 ottobre 2025, le parti comparivano personalmente innanzi al
Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per meglio definire gli accordi già raggiunti.
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data 11/03/2025 chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 11/03/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 2324/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
MASSAFRA (TA) il 31/01/1996, e , nato a [...] Controparte_1
(TA) il 18/02/1994, uniti in matrimonio in Massafra (Ta) in data 21/02/2019
(trascritto con atto n. 2, p. 1, dell'anno 2019);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro concordate e trasfuse Controparte_1
nelle note scritte per l'udienza del 12/03/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Massafra (Ta).
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott. Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2324/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO PAOLA Parte_1
ANTONIA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MONGELLI FEDERICA Controparte_1
come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/05/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Massafra (Ta) in data 21/02/2019 con
, che dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1 Persona_1
a Taranto (Ta) in data 07/04/2019, chiedeva pronunziarsi la separazione
[...]
personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa di incomprensioni caratteriali e divergenze di vedute con riferimento all'educazione da impartire al figlio, per poi interrompersi con l'allontanamento del marito dall'abitazione familiare;
chiedeva quindi l'assegnazione a sè della casa coniugale, l'affidamento condiviso del figlio e disporsi l'obbligo a carico del del pagamento della somma di euro 500,00 CP_1
mensili a titolo di mantenimento per la moglie e per il figlio, in ragione di euro
100,00 per la moglie ed euro 400,00 per il figlio.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale all'altro coniuge, in particolare lamentava che la convivenza era divenuta intollerabile, per cause addebitabili esclusivamente alla moglie, che aveva intrapreso una relazione extraconiugale e che a causa dei continui litigi che si consumavano alla presenza del figlio, si era visto costretto a lasciare la casa familiare
All'udienza del 9 ottobre 2025, le parti comparivano personalmente innanzi al
Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per meglio definire gli accordi già raggiunti.
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data 11/03/2025 chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 11/03/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 2324/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
MASSAFRA (TA) il 31/01/1996, e , nato a [...] Controparte_1
(TA) il 18/02/1994, uniti in matrimonio in Massafra (Ta) in data 21/02/2019
(trascritto con atto n. 2, p. 1, dell'anno 2019);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro concordate e trasfuse Controparte_1
nelle note scritte per l'udienza del 12/03/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Massafra (Ta).
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara