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Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 26/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00572/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2025 REG.RIC.
N. 00203/2025 REG.RIC.
N. 00204/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
*sul ricorso numero di registro generale 201 del 2025, proposto da
Catia Perconti, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Piancatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Nocera Umbra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Manuel Petruccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
**sul ricorso numero di registro generale 203 del 2025, proposto da
ST TI, Italiandriver Soc. Coop., rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Piancatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Nocera Umbra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Manuel Petruccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
***sul ricorso numero di registro generale 204 del 2025, proposto da
DR NI, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Piancatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Nocera Umbra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Manuel Petruccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- quanto al ricorso n. 201 del 2025:
a) della determinazione n. 35 dell''8 aprile 2025, di applicazione della sanzione della sospensione, per sei mesi, dell’autorizzazione all’esercizio dell''attività di noleggio con conducente n. 15, notificata in data 8 aprile 2025 a mezzo PEC;
b) di ogni altro atto presupposto, richiamato, connesso o consequenziale ai provvedimenti impugnati, anche di carattere generale, anche se di soggetti terzi, anche se non espressamente indicato nel presente ricorso, ove anche non conosciuto oppure non direttamente lesivo, per quanto di ragione, e con riserva di proporre ulteriori impugnazioni per mezzo di motivi aggiunti avverso tutti quegli atti del procedimento de quo allo stato non conosciuti, adottati o adottandi nel corso dell’ulteriore attività amministrativa..
- quanto al ricorso n. 203 del 2025:
a) della determinazione n. 37 dell’8 aprile 2025, di applicazione della sanzione della sospensione, per sei mesi, delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente nn. 11, 12 e 20, notificata ai ricorrenti nelle date del 9 e del 10 aprile 2025 a mezzo PEC;
b) di ogni altro atto presupposto, richiamato, connesso o consequenziale ai provvedimenti impugnati, anche di carattere generale, anche se di soggetti terzi, anche se non espressamente indicato nel presente ricorso, ove anche non conosciuto oppure non direttamente lesivo, per quanto di ragione, e con riserva di proporre ulteriori impugnazioni per mezzo di motivi aggiunti avverso tutti quegli atti del procedimento de quo allo stato non conosciuti, adottati o adottandi nel corso dell’ulteriore attività amministrativa..
- quanto al ricorso n. 204 del 2025:
a) della determinazione n. 36 dell’8 aprile 2025, di applicazione della sanzione della sospensione, per sei mesi, dell''autorizzazione all’esercizio dell''attività di noleggio con conducente n. 19, notificata al ricorrente nella data dell’8 aprile 2025 a mezzo PEC;
b) di ogni altro atto presupposto, richiamato, connesso o consequenziale ai provvedimenti impugnati, anche di carattere generale, anche se di soggetti terzi, anche se non espressamente indicato nel presente ricorso, ove anche non conosciuto oppure non direttamente lesivo, per quanto di ragione, e con riserva di proporre ulteriori impugnazioni per mezzo di motivi aggiunti avverso tutti quegli atti del procedimento de quo allo stato non conosciuti, adottati o adottandi nel corso dell’ulteriore attività amministrativa.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Nocera Umbra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorsi in epigrafe, NRG 201/2025, 203/2025 e 204/2025, possono essere riuniti ai fini di un’unica decisione, stante l’evidente (per quanto si dirà) connessione oggettiva.
2. Oggetto dei ricorsi sono le determinazioni, rispettivamente nn. 35, 36 e 37 in data 8 aprile 2025, con cui il Comune di Nocera Umbra ha disposto, in applicazione della legge 21/1992, della l.r. Umbria 17/1994 e del regolamento comunale di settore di cui alla d.C.C. 77/1999, la sospensione per un periodo di 180 giorni delle autorizzazioni per attività di noleggio con conducente, rispettivamente, n. 15, n. 19 e nn. 12, 19 e 20.
3. La motivazione dei tre provvedimenti sanzionatori è essenzialmente basata sul richiamo della relazione della P.M. prot. 1159 in data 28 gennaio 2025 - da cui si evince che, nel periodo oggetto di osservazione, le autovetture non sarebbero mai (o quasi mai) rientrate nella rimessa ubicata nel territorio comunale ed indicata ai fini dell’esercizio dell’attività di NCC autorizzata - e sull’insufficienza a dimostrare il contrario dei fogli di servizio e degli altri elementi trasmessi in fase di partecipazione procedimentale, così da far ritenere conclusivamente che il titolare delle autorizzazioni “ svolge la propria attività di N.C.C. esclusivamente fuori Regione e precisamente nella città di Roma, senza fare rientro al termine dell’ultimo servizio espletato presso la rimessa sita nel Comune di Nocera Umbra, violando quanto previsto dalla Legge quadro n. 21 del 1992, dal Regolamento comunale e dalla Legge Regionale n.17 del 14.06.1994 ”.
4. Avverso la sanzione, medianti ricorsi sostanzialmente coincidenti (salvo che nella contestazione dei singoli accertamenti compiuti sull’utilizzazione delle rimesse) vengono dedotte le censure appresso sintetizzate.
4.1. Anzitutto, nei ricorsi si sottolinea che, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2020, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di alcune previsioni della legge 21/1992 (in particolare, frutto della novellazione del 2019), per poter ricevere le prenotazioni a mezzo sistema telematico non è necessario recarsi nella rimessa, e di conseguenza nemmeno farvi rientro prima di iniziare una nuova corsa, così che in rimessa si rientra solo in assenza di prenotazioni. Ad avviso dei ricorrenti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla perdurante rilevanza del c.d. vincolo territoriale, vale a dire sulla necessità che venga utilizzata la sede operativa e che l’attività venga svolta anche con riferimento al territorio provinciale di riferimento del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, si pone solo formalmente in linea con i principi affermati dalla Corte in tema di tutela della concorrenza fra il servizio taxi e quello di noleggio con conducente.
4.1.1. Sulla base di tali premesse, vengono prospettate (evidentemente, per l’ipotesi in cui il Collegio ritenga di aderire all’orientamento giurisprudenziale criticato) due questioni di illegittimità costituzionale:
(a) – dell’art. 11, comma 4, della legge 21/1992 nella parte in cui, come indicato dal comune di Nocera Umbra nelle determinazioni impugnate, si porrebbe un obbligo di rientro nella rimessa all’esito dell’ultimo servizio svolto e di partenza dalla stessa al momento di eseguire il primo servizio, da intendersi quindi con riferimento all’arco temporale della giornata, per la violazione degli articoli 3, comma 2, 4 e 41, primo e secondo comma, Cost. (sotto i profili della ragionevolezza e del pericolo per la salute);
(b) – dell’art. 3, commi 1 e 3, e dell’art. 11, comma 4 della legge 21/1992 nella parte in cui, come richiamato dal comune di Nocera Umbra nelle determinazioni impugnate, pone a carico del titolare di un’autorizzazione per il noleggio con conducente l’obbligo di dotarsi di una sede, come pure di una “sede operativa”, e di ricevervi le prenotazioni, per la violazione degli articoli art. 23 e 41, primo comma.
4.2. Viene poi dedotta la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale, in riferimento alle previsioni di cui all’art. 10 del medesimo regolamento, sotto due profili:
(a) - difetto di procedibilità e/o nullità, carenza di istruttoria per mancata applicazione del comma 2, in quanto le determinazioni sono state adottate senza la preventiva acquisizione del parere della Commissione Consultiva Comunale, prevista e disciplinata al successivo art. 13, il cui comma 4 ne riconosce il parere come obbligatorio in tema di applicazione del regolamento;
(b) - difetto di previsione regolamentare in riferimento alla sanzione applicata ed eccesso di applicazione del comma 1, nonché sviamento della norma, in quanto la sanzione della sospensione per un periodo non superiore a 180 giorni è prevista dal comma 1 dell’art. 10 del regolamento in relazione a sette tipi di condotte, tra cui non rientra quella contestata ai ricorrenti.
4.3. Ulteriori censure riguardano il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria per errata valutazione degli elementi probatori, l’insussistenza del presupposto di un accertamento e del fatto rappresentato. Si sostiene nei ricorsi che le determinazioni sono basate su di un accertamento non supportato da adeguate prove, e che risulta smentito, a seconda dei casi: dalle stesse relazioni della Polizia Locale e dai fogli di servizio attestanti il rientro e l’uscita dalla rimessa comunale, idonei, in quanto adempimento previsto dalla legge 21/1992, ad essere fonte di prova superiore alle fototrappole (scatolette a batteria) dislocate dal Comune, prive di valore legale, o da altra documentazione attestante la presenza dell’autovettura a Nocera Umbra.
4.4. Infine, vengono dedotti il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, la violazione e falsa applicazione della legge 21/1992, il difetto di interesse del Comune di Nocera Umbra.
In relazione a detti ultimi motivi di censura, i ricorrenti sostengono che, non avendo da anni il Comune di Nocera Umbra il servizio taxi, nemmeno sussiste un interesse della suddetta comunità ad intervenire applicando norme poste a tutela del servizio taxi, proprio perché manca la controparte da tutelare. Le determinazioni risultano pertanto irragionevoli e sproporzionate, non essendo peraltro possibile un’applicazione per altri fini della novella del 2019, posto che l’interpretazione della Corte Costituzionale è stata chiarissima e tale da porre la territorialità come un aspetto a tutti gli effetti secondario rispetto al fine della tutela della concorrenza fra i due servizi ed al diritto alla libera iniziativa economica del noleggiatore.
5. Il Comune di Nocera Umbra si è costituito nei giudizi ed ha controdedotto puntualmente, anche eccependo la inammissibilità dei ricorsi, per mancata notifica ai responsabili degli uffici comunali dei Settori Polizia Locale e Servizi alla Cittadinanza, i quali hanno assunto atti endoprocedimentali condizionanti.
Nel merito, ha sottolineato, in fatto, l’esistenza di ulteriori rilevamenti sulla non utilizzazione delle rimesse risalenti al marzo del 2024; in diritto, l’avvenuta abrogazione delle disposizioni regolamentari sul parere della Commissione comunale, la riconducibilità della sospensione alle previsioni legislative, la conformità degli accertamenti compiuti con le “fototrappole” alle previsioni del regolamento comunale in materia di videosorveglianza di cui alla d.C.C. 66/2023 e la coerenza delle conseguenti valutazioni con i principi affermati in materia di obblighi del servizio di NCC dalla giurisprudenza consolidata.
6. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025, non avendo le parti prospettato motivi a ciò ostativi, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione anche nel merito.
7. Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica agli uffici che hanno partecipato al procedimento, essendo evidente che si tratta di organi del medesimo ente comunale i quali hanno adottato atti endoprocedimentali, mentre l’effetto lesivo deriva dal provvedimento conclusivo adottato in esito ad una autonoma valutazione discrezionale, rispetto alla cui impugnazione la legittimazione passiva appartiene al legale rappresentante dell’ente locale, correttamente intimato.
8. I ricorsi sono fondati e pertanto devono essere accolti, nei sensi e limiti appresso specificati.
8.1. Può anzitutto osservarsi che sono infondate le censure (par. 4.1 e 4.1.1.) volte a mettere in discussione la legittimità dei provvedimenti impugnati attraverso la prospettazione dell’illegittimità costituzionale delle disposizioni in materia di servizio di NCC delle quali hanno fatto applicazione.
8.1.1. Al riguardo, per argomentare la perdurante vigenza e legittimità del c.d. vincolo territoriale, come interpretato dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, per economia di mezzi processuali è sufficiente richiamare quanto recentemente ribadito da questo Tribunale, con riferimento ad una controversia concernente la revoca di un’autorizzazione di NCC, anche in quel caso motivata con l’inutilizzazione protratta nel tempo della rimessa ubicata nel Comune che aveva rilasciato l’autorizzazione (sent. n. 555/2025, che, a sua volta, richiama diffusamente Cons. Stato, V, n. 1957/2025 e n. 3516/2025).
8.1.2. Senza contare che gli stessi presupposti delle ipotesi interpretative in relazione alle quali viene prospettata l’incostituzionalità della disciplina di settore dagli odierni ricorrenti, non risultano recepiti dalla giurisprudenza in questione - che, nel rispetto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 56/2020, si limita a richiedere un’utilizzazione della rimessa/sede operativa e lo svolgimento del servizio anche a beneficio delle comunità locali (provinciali), senza esigere che vi sia il rientro giornaliero dell’autovettura nella rimessa o che le prenotazioni vengano materialmente effettuate presso la sede operativa, ubicate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
8.1.3. E’ utile ricordare che detta sentenza n. 56/2020, in sostanza, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 10-bis, comma 1, lett. e), del d.l. 135/2018, convertito con modificazioni nella legge 12/2019, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell’art. 11 della legge 21/1992, in quanto, nel prevedere l’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse, impone un rigido vincolo che si risolve in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, dato che obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa “a vuoto” prima di iniziare un nuovo servizio. Secondo la sentenza, la prescrizione risulta anche sproporzionata rispetto all’obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall’obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello di stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse (o dei pontili d’attracco). Inoltre, neppure è individuabile un inscindibile nesso funzionale tra il ritorno alla rimessa e le modalità di richiesta o di prenotazione del servizio presso la rimessa o la sede «anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici», in quanto la necessità di ritornare ogni volta alla sede o alla rimessa per raccogliere le richieste o le prenotazioni colà effettuate può essere evitata, senza che per questo si creino interferenze con il servizio di piazza, proprio grazie alla possibilità, introdotta dalla stessa normativa statale in esame, di utilizzare gli strumenti tecnologici.
8.2. La corretta ricostruzione del vincolo territoriale, che costituisce “un limite intrinseco alla stessa natura del servizio” e trova la sua ratio nella effettiva messa a disposizione delle comunità locali del servizio di NCC, conduce a ritenere infondate anche le censure (par. 4.4.) che fanno leva sulla mancanza di un servizio concorrenziale di taxi nel Comune di Nocera Umbra, per dedurne la mancanza di ragionevolezza e proporzionalità della richiesta di utilizzazione della rimessa individuata con l’autorizzazione comunale.
Se è vero che il giudizio di costituzionalità deciso con la sentenza n. 56/2020 era orientato dalla esigenza di tutela della concorrenza tra servizio NCC e servizio taxi e della libera iniziativa economica privata collegata, ciò non di meno alla base di tale libera concorrenza vi è una disciplina che, nel prevedere la necessità dei titoli autorizzatori/licenze per lo svolgimento delle attività di trasporto pubblico non di linea, demanda ai Comuni: la competenza a predisporre regolamenti che stabiliscano, tra l’altro, “ a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente .” (art. 5, legge 21/1992); la competenza al rilascio dei titoli autorizzatori, “ attraverso bando di pubblico concorso ” (art. 8, comma 1), con la precisazione che “ Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ” (art. 8, comma 3). Inoltre, nella Regione Umbria, in base all’art. 1, comma 1, della l.r. 17/1999, è previsto che i regolamenti in materia di servizio di NCC, nel disciplinare i contenuti indicati dalla legge statale, tengono conto “ a) dell'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti; b) della distanza del comune e delle frazioni del capoluogo di provincia della più vicina stazione ferroviaria, nonchè della distanza delle frazioni tra di loro e dal comune centro; c) della frequenza, della destinazione, nonchè della capienza dei mezzi di trasporto pubblico; d) dei servizi effettuati dalle ferrovie dello Stato e dalle ferrovie commissariali governative e dagli autoservizi di linea nel territorio comunale; e) delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali, che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe .”.
Da ciò discende che il vincolo territoriale, che si concretizza nell’utilizzazione della rimessa, quale indice di una presenza e disponibilità delle autovetture in loco ed a disposizione dell’utenza locale, vige tuttora per il servizio NCC a prescindere dall’esistenza del servizio taxi, quale corollario dell’esistenza stessa di un regime di svolgimento dell’attività non liberalizzato, bensì contingentato, in ragione (anche) delle esigenze del territorio.
8.3. Per confutare le censure (par. 4.2./a) relative all’omessa acquisizione del parere della Commissione comunale prevista dall’art. 10 del regolamento approvato con d.C.C. n. 71 in data 5 luglio 1999, occorre rilevare che la previsione legislativa di tale Commissione, contenuta nell’art. 3 della l.r. 17/1994, è stata abrogata ad opera della l.r. 19/1999, entrata in vigore, in esito alla pubblicazione sul BUR del 7 luglio 1999, in data 22 luglio 1999, vale a dire subito dopo l’approvazione del regolamento comunale ad opera della d.C.C. 71/1999. Non può ritenersi pertanto fonte di illegittimità dei provvedimenti in materia che la Commissione, nel Comune di Nocera Umbra, non si sia mai insediata e quindi manchi il relativo parere, in quanto passaggio procedimentale non più necessario.
8.4. Anche le censure (par. 4.2./b) che fanno leva sulla mancanza di una disposizione regolamentare che preveda la sospensione per la non utilizzazione della rimessa ed il mancato svolgimento del servizio nel Comune e nella Provincia di riferimento, non colgono nel segno. A fondare il potere sanzionatorio, nella misura esercitata, vi è infatti la disciplina regionale (abilitata a disciplinare le sanzioni, in quanto fatta salva dall’art. 11-bis della legge 21/1992), di cui all’art. 9, comma 2, della l.r. 17/1994, secondo cui “ La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono sospese per un periodo non superiore a 6 mesi qualora il titolare: a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione e di licenza ; (…)”, e non è dubbio, per quanto esposto, che tra detti obblighi sia fondamentale l’esistenza e l’utilizzo della rimessa, senza che vi sia bisogno di alcun recepimento nella disciplina regolamentare.
8.5. Sono invece fondate le censure residue (par. 4.3.) incentrate sul difetto di istruttoria e di motivazione.
8.5.1. Va subito sottolineato che gli accertamenti svolti nel marzo 2024, in quanto (incomprensibilmente) non richiamati nei provvedimenti impugnati, non possono rilevare ai fini del supporto motivazionale della sospensione irrogata. Rispetto ad essi, peraltro, i ricorrenti hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio.
8.5.2. Poi, va sgombrato il campo dai rilievi sulla inefficienza probatoria delle fototrappole utilizzate dal Comune per monitorare l’utilizzazione delle rimesse nel periodo dicembre 2024 – gennaio 2025, posto che si tratta di strumenti contemplati nel regolamento comunale sulla videosorveglianza e che non è stato contestato il loro corretto funzionamento, né (salvo che per i profili di cui si dirà) è stata offerta dai ricorrenti controprova, mediante i fogli di servizio o aliunde , della non veridicità di quanto desumibile dai rilevamenti di detti strumenti.
8.5.3. Tuttavia, posto che si trattava di verificare se le autovetture si fossero rese disponibili nel territorio comunale per le esigenze di trasporto ivi esistenti, la mera osservazione della presenza, per di più per un periodo assai limitato (da dieci a venti giorni circa, come appresso indicato), non sembra costituire elemento sufficiente per formulare una conclusione negativa. Tanto più se detto limitato periodo risulta inframmezzato da un rientro dell’autovettura nella rimessa pertinente.
8.5.4. In questa prospettiva, occorre sottolineare che, a differenza di quanto rilevato nella controversia decisa dalla sentenza n. 555/2025 (nella quale, rimasta sostanzialmente inevasa la richiesta da parte del Comune dei fogli di servizio per un periodo pluriennale, non vi erano tracce dell’utilizzazione della rimessa in loco), nei casi in esame dagli atti emergono elementi che contraddicono la tesi comunale dell’assoluta mancanza di utilizzazione delle rimesse. Infatti:
- per l’autovettura relativa alla autorizzazione n. 15 (NRG 201/2025) è stata rilevata l’assenza di rientri nel periodo del monitoraggio mediante le fototrappole, dal 10 al 23 dicembre 2024, ma a quanto sembra all’inizio del monitoraggio l’autovettura si trovava all’interno della rimessa e ne è uscita in data 17 dicembre 2024;
- per l’autovettura relativa all’autorizzazione n. 19 (NRG 204/2025) il monitoraggio è avvenuto limitatamente al periodo dal 10 al 23 dicembre 2024, e non risultano entrate o uscite, ma vi è prova fotografica della presenza in loco in data 7 dicembre 2024, vale a dire tre giorni prima dell’inizio del monitoraggio;
- per quanto concerne le altre autovetture (NRG 203/2025), per l’autovettura relativa all’autorizzazione n. 11, il monitoraggio è avvenuto dal 7 al 17 gennaio 2025, e risulta un rientro con uscita in data 11 gennaio 2025; per l’autovettura relativa all’autorizzazione n. 12, il monitoraggio è avvenuto dal 12 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025, e risulta un rientro con uscita in data 23 dicembre 2024 (inoltre, il ricorrente ha documentato un rientro subito dopo tale periodo, in data 3 gennaio 2025); per l’autovettura relativa all’autorizzazione n. 20, nel medesimo periodo dal 12 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025, non risultino rientri (ma il ricorrente ha documentato la presenza dell’autovettura nei pressi in data 27 dicembre 2024).
8.5.5. Ora, al fine di verificare il rispetto del vincolo territoriale, sarebbe stato necessario che il Comune acquisisse elementi in ordine alle concrete esigenze di trasporto espresse dalle collettività locale e provinciale.
Inoltre, che monitorasse le rimesse e la presenza delle autovetture collegate alle autorizzazioni NCC per periodi di tempo più lunghi, anche acquisendo i relativi fogli di servizio, così da poter incrociare le risultanze del monitoraggio sulle presenze fisiche delle autovetture con i servizi di trasporto svolti, in modo da comprendere se le presenze in loco fossero dovute alle esigenze di trasporto da Roma a Nocera Umbra, ovvero costituissero effettivamente una messa a disposizione della comunità locale dell’autovettura, in attesa di una potenziale domanda di servizio di trasporto (che i ricorrenti sostengono scarsa o inesistente, ma rispetto alla quale il Comune, si ripete, non risulta aver svolto alcuna considerazione utile). Nelle determinazioni impugnate e nelle relazioni ivi richiamate i fogli di servizio vengono sì menzionati, ma senza alcuna argomentazione circostanziata, ed anche in giudizio non sono stati prospettati al riguardo ulteriori elementi.
8.5.6. Non è senza significato, riguardo all’individuazione delle concrete esigenze del trasporto locale, quanto prospettato dai ricorrenti in ordine alla circostanza secondo cui ad inizio 2024 avessero presentato una lettera al Comune, al fine di implementare il rapporto col territorio, chiedendo di presentare il servizio NCC presso le attività ricettive del posto, e dando la propria disponibilità a far sostare una vettura, a rotazione, in piazza (in ipotesi, ove una volta c'era lo stallo per la sosta dei taxi), nel giorno di mercato, ossia il mercoledì, sempre per aumentarne la propria visibilità - proposte che i ricorrenti lamentano essere rimaste senza risposta. Può anche sottolinearsi che i ricorrenti avevano apposto sulla rimessa la targa coi propri recapiti, e si erano presentati a mezzo email alle poche strutture ricettive site nel territorio comunale, contribuendo all’inserimento dell’elenco dei noleggiatori sulla pagina Facebook dedicata ai c.d. Nocerini D.O.C.G.
8.5.7. In definitiva, sotto i profili esaminati, l’istruttoria svolta risulta insufficiente ed inadeguata a supportare le conclusioni poste alla base della sanzione irrogata.
8.5.8. Ne discende, in accoglimento dei ricorsi, l’annullamento delle determinazioni impugnate.
8.5.9. Può aggiungersi che - una volta venuto meno, per effetto della sentenza n. 56/2020, l’obbligo di rientro nella rimessa ad ogni fine corsa, ma tuttavia sopravvissuto (nei più ragionevoli termini sopra ricordati) il vincolo territoriale, quale fondamento dell’esistenza stessa di una disciplina del settore – al fine di rendere più razionale la necessaria verifica dell’adempimento dell’obbligo di svolgere il servizio anche sul territorio comunale o provinciale, sembra logico attendersi che venga preventivamente individuata dalle Amministrazioni comunali una soglia minima sufficiente a far ritenere adempiuto l’obbligo. Tale parametro, da determinare in relazione alla domanda effettivamente esistente in sede locale ed a quella potenziale, potrebbe essere riferito sia alle giornate di utilizzazione della rimessa o comunque di presenza nel Comune di riferimento (quale indice presuntivo della messa a disposizione dell’utenza locale dell’autovettura), sia ad elementi diversi e più direttamente significativi, concernenti le modalità ed i tempi con i quali i titolari delle autorizzazioni di NCC si impegnano a riscontrare le richieste di servizio provenienti dal territorio. Lo strumento per disciplinare le verifiche in questione potrebbe essere il regolamento comunale sulla disciplina del servizio, previa consultazione e/o accordo con tutti i titolari delle autorizzazioni NCC.
9. Si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con essi impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO