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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/07/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 317/2024 promossa da
con sede in , piazza della Libertà, n. 1, c.f. , Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Harald Bonura (p.e.c. e avv. Giuliano Email_1
Fonderico (p.e.c. ), presso cui è elettivamente Email_2
domiciliato, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 173
ATTORE IN RIASUNZIONE, GIA'
APPELLANTE
Contro
e , in persona dei rispettivi Controparte_1 Controparte_2
Ministri pro tempore, difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino PEC:
Email_3
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE,
GIÀ APPELLATI OGGETTO: riassunzione del giudizio definito con l'ordinanza della Corte Suprema di
Cassazione, sez. I civ., n. 34305 del 7 dicembre 2023.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia codesta Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, in applicazione del principio di diritto espresso dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, sez. I civile, n. 34305 del
7 dicembre 2023:
a) accertare e dichiarare che, in base e ai fini di cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del da compensare con il trasferimento erariale ammontano per gli anni dal Pt_1
2001 al 2009 (spettanze 2002-2010) a € 9.979.212,12;
b) in conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui al punto precedente, accertare e dichiarare che per gli anni 2010-2011-2012 il ha diritto a maggiori trasferimenti Pt_1 erariali pari a € 280.359,64/annui, per un totale pari a € 841.078,92;
c) conseguentemente, condannare il e il Controparte_1 Controparte_2
al pagamento del debito non ancora adempiuto rispetto a quanto accertato in
[...]
base alle lettere a) e b), che precedono, oltre interessi e rivalutazione;
d) condannare il e il al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese del presente grado di giudizio, del giudizio di legittimità concluso con l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 34305 del 7 dicembre 2023, nonché di tutti i precedenti gradi di giudizio.
Per le parti convenute in riassunzione
Rigettarsi la domanda riproposta nella presente fase processuale dal in Parte_1 quanto infondata e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 1464/2018 del
Tribunale di Torino.
Condannarsi l'appellante al pagamento delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il citava il Parte_1 [...]
ed il dinanzi al Tribunale di Torino, CP_1 Controparte_2
lamentando la mancata compensazione del minor gettito Ici derivante dall'autodeterminazione delle rendite catastali degli immobili di categoria “D” (opifici e altre strutture produttive), avendo il d.m. n. 701/1994 consentito che i proprietari di immobili rientranti in tale categoria autodeterminassero la relativa rendita. Il sosteneva, in particolare, che, sino al 2009, Pt_1
i convenuti avevano quantificato i trasferimenti compensativi in misura esattamente CP_3 corrispondente alla differenza tra il gettito Ici “D” effettivamente incassato dai comuni e il gettito Ici “D” che sarebbe stato incassato in assenza delle autodeterminazioni, tenendo presente l'insieme degli immobili di categoria catastale “D” presenti sul suolo comunale. A partire dal
2009, invece, i convenuti avrebbero applicato un nuovo criterio, derivante da CP_3 un'interpretazione resa dal Dipartimento delle Finanze e dall'Agenzia del Territorio, tale per cui il minor gettito rilevante veniva calcolato sui soli immobili passati ad autodeterminazione della rendita in quello specifico anno. Tale criterio sarebbe stato applicato dai non CP_3
solo per i trasferimenti futuri, ma anche per tutti quelli già riconosciuti e/o erogati a partire dal
2001.
Il chiedeva pertanto al Giudice di primo grado di accertare e dichiarare Parte_1 Parte_1
che i minori introiti ICI da compensare con il trasferimento erariale venissero calcolati in relazione al complesso degli immobili classificati nel gruppo catastale D passati ad autodeterminazione della rendita catastale “provvisoria” e, conseguentemente, di condannare i convenuti e al pagamento della Controparte_1 Controparte_2
somma complessiva di euro 2.995.620,87 a titolo di reintegro della quota dei contributi erariali revocati e recuperati, con assegnazione della differenza tra le somme certificate e quelle riconosciute per tutti gli esercizi di riferimento (2001-2012).
I convenuti si costituivano affermando che il contributo andasse calcolato solo sugli CP_3 immobili passati ad autodeterminazione nell'anno di riferimento, escludendo quelli già compensati e stabilizzati negli anni precedenti, mentre dal 2011 in poi il contributo medesimo era stato soppresso a seguito della riforma sul federalismo fiscale.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1464/2018 del 23 marzo 2018, respingeva le domande proposte nei confronti dei convenuti. CP_3 Il proponeva appello per la riforma della suddetta sentenza e, per Parte_1
l'effetto, per l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado.
La Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 361/2020, pubblicata in data 20 aprile 2020, accoglieva l'appello proposto dal e, in riforma dell'impugnata pronuncia, condannava Pt_1 il e il a corrispondere al Controparte_1 Controparte_2
l'importo complessivo di euro 2.995.620,87 (di cui euro 2.018.438,04 Parte_1
per il periodo 2001/2009 ed euro 977.182,83 per il periodo 2010/2012).
I proponevano ricorso per la cassazione della suddetta sentenza n. 361/2020 sulla base CP_3
di due motivi. In particolare, con il primo motivo, veniva denunciata la violazione dell'articolo
360 n.3 cpc, nonché la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e degli articoli 2 e 3 del decreto del 2002 n. Controparte_1
197/2002, in quanto solamente eventuali perdite aggiuntive rispetto a quelle già accertate negli anni precedenti e già compensate con un corrispondente e stabile aumento del trasferimento, avrebbero potuto comportare un ulteriore aumento del contributo;
e ciò solo nel caso in cui tali nuove perdite avessero superato i parametri legislativi (importo superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dell'anno in cui si era verificata la perdita). Con il secondo motivo, veniva denunciata la violazione dell'articolo 360,
n. 3 cpc, nonché la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 64 della legge 23 dicembre
2000 n. 388 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostenendo che il
Comune non aveva diritto al contributo erariale sulla base di quanto certificato dal 2001 al 2009
e comunque nulla avrebbe dovuto essere riconosciuto per gli anni dal 2010 al 2012 perché a partire dal 2011 il contributo era stato soppresso in forza del decreto legislativo n. 23 del 2011.
La Suprema Corte, con sentenza pubblicata in data 7 dicembre 2023, accoglieva il primo motivo di ricorso e, reputando assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata, rinviando il giudizio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione per l'applicazione del principio di diritto espresso nella sentenza che, pur accogliendo le censure sollevate dai CP_3 proponeva una diversa via di calcolo del contributo compensativo dovuto all'Ente locale.
Alla luce della suddetta ordinanza della Suprema Corte, il promuoveva Parte_1
il presente giudizio di rinvio, chiedendo di accertare e dichiarare che, in base e ai fini di cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del da compensare con il Pt_1
trasferimento erariale ammontassero per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-2010) ad €
9.979.212,12; che per gli anni 2010-2011-2012 il Comune avesse diritto a maggiori trasferimenti erariali pari a € 280.359,64/annui, per un totale di € 841.078,92; e conseguentemente chiedeva di condannare i convenuti al “pagamento del debito non CP_3 ancora adempiuto rispetto a quanto accertato”, oltre interessi e rivalutazione;
con refusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Il si costituivano chiedendo il rigetto Controparte_4
della domanda riproposta nella presente fase processuale dal in quanto Parte_1 infondata e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza n. 1464/2018 del Tribunale di
Torino, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 05.02.25 nessuno compariva per gli appellati;
parte appellante precisava le conclusioni richiamando quelle di cui all'atto di citazione in riassunzione e la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza n. 361/2020 della Corte di Appello di Torino e l'ordinanza n.
34305/2023 del 9 novembre 2023 della Corte di Cassazione.
Con pronuncia n 361/2020 la Corte d'Appello di Torino, Sezione 1^ Civile, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino e in accoglimento della tesi del Parte_1
statuiva che, in base all'art. 64 della Legge n. 388/2000 e al D.M. 197/2002, i minori introiti ICI del da compensare con i trasferimenti erariali, dovessero essere calcolati in relazione Pt_1 al complesso degli immobili di categoria “D” presenti sul territorio comunale e passati ad autodeterminazione della rendita catastale dal 2001 e, conseguentemente, dichiarava tenuti il e il Ministero dell'Economia e della Finanza a corrispondere al Controparte_1 [...]
l'importo complessivo di € 2.995.620,87 (di cui € 2.018.438,04 per il periodo Parte_1
2001/2009 ed € 977.182,83 per il periodo 2010/2012), compensando integralmente tra le parti le spese processuali dei due gradi.
La Corte in particolare riteneva che dovessero essere riconosciuti a favore del
[...]
i minori introiti per la diminuzione del gettito ICI relativo agli immobili di categoria Parte_1
D passati in autodeterminazione provvisoria della rendita catastale a partire dal 2001, determinatosi anno per anno nel periodo 2001/2009 in misura alle soglie indicate normativamente: l'assenza di contestazioni sui dati contabili esposti e documentati dal Pt_1
permetteva, quindi, di considerare, quale importo allo stesso dovuto, la somma di € 2.018.438,04.
In ordine ai trasferimenti statali relativi agli anni 2010, 2011, 2012, in applicazione del d.lgs.
23/2011 sul federalismo fiscale, atteso l'incontestabile e incontestata intervenuta soppressione dei trasferimenti statali, tra i quali quelli ex art.64 l. n.388/2000 da parte della normativa sopra richiamata, la Corte provvedeva a quantificare i contributi fiscalizzati “comunque pacificamente riconosciuti ai Comuni in sostituzione dei trasferimenti” sulla base del dovuto per l'anno 2009: veniva, pertanto, riconosciuta a favore del anche la Parte_1 differenza di € 325.727,61 per gli anni 2010 –spettanza 2011-, 2011 –spettanza 2012- e 2012 – spettanza 2013-, per complessivi € 977.182,83.
Tale pronuncia veniva impugnata in Cassazione per i motivi sopra indicati, che la Suprema
Corte accoglieva in parte, indicando una terza via per il calcolo del contributo dovuto.
In particolare, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34305/2023 del 9 novembre 2023, enunciava, ai fini della decisione della causa, il seguente principio di diritto:
I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e del
d.m.
1.7.1992 n.197 e diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n.
701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a € 1.549,37
e allo 0,5 % della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati;
tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati”.
2) I motivi di riassunzione proposti dal Parte_1
Primo motivo
Parte attrice in riassunzione deduce in primo luogo che il calcolo del contributo dovuto proposto dai appellati costituirebbe violazione e/o falsa applicazione dell'art. 64, l. n. 388/2000, CP_3 alla luce del principio di diritto espresso dall'ordinanza della Corte di Cassazione, sez. I civ., n.
34305/2023, in base al quale, per verificare il superamento delle soglie, occorre tenere conto dei minori introiti scaturenti dalle «autodeterminazioni provvisorie presentate dai contribuenti negli anni precedenti», ogniqualvolta gli stessi non siano già stati compensati. L'importo dei minori introiti non compensato, quindi, dovrebbe essere virtualmente sommato a quello prodottosi negli anni successivi – in quanto, effettivamente, minore introito non compensato a carico delle finanze comunali – e, a decorrere dall'anno in cui il totale superi le soglie di legge, comportare un aumento del contributo dovuto.
Il trasferimento compensativo avrebbe dovuto in particolare essere incrementato, a decorrere dal 2004, sino a € 1.202.254,56: in tale anno, infatti, la somma dei minori introiti non consolidati negli anni precedenti avrebbe superato lo 0,5% della spesa corrente per il medesimo anno. I avrebbero però riconosciuto solo € 921.894,92/annui, dal che deriverebbe un maggior CP_3 credito per il da accertarsi in questa sede, pari a € 1.682.157,84 (i.e. € 921.894,92 per Pt_1 gli anni 2001, 2002, 2003 + € 1.202.254,56 per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, per un totale di € 9.979.212,12 – € 8.297.054,28 pacificamente ricevuti dai appellati). CP_3
Secondo motivo
Con il secondo motivo il lamenta la violazione e/o falsa applicazione Parte_1 dell'art. 64, l. n. 388/2000, alla luce del principio di diritto espresso dall'ordinanza della Corte suprema di Cassazione, sez. I civ., n. 34305/2023.
Dall'auspicato accoglimento del motivo che precede e dall'accertamento della sussistenza di un errore dell'ammontare del contributo ex art. 64, l. n. 388/2000, dovuto dallo Stato al Pt_1
per gli anni 2001-2009, deriverebbe un maggior credito del anche per i successivi anni Pt_1
2010, 2011, 2012.
La Corte d'appello, con la sovramenzionata pronuncia 361/2020 avrebbe in particolare statuito che i devono al una somma annualmente pari alla differenza tra il CP_3 Pt_1
contributo ex art. 64, l. n. 388/2000 che avrebbero avuto diritto a ricevere nel 2009 e quello che hanno effettivamente ricevuto”, mentre la Suprema Corte ha affermato, confermando sul punto il ragionamento svolto dalla Corte di Appello, la sussistenza di un interesse a esaminare le domande del relative agli anni 2010-2011-2012, qualora venisse accertata la Pt_1
sussistenza di un credito del per gli anni precedenti. La Corte di Cassazione avrebbe, Pt_1
quindi, implicitamente riconosciuto la correttezza dell'interpretazione sostenuta dal Pt_1
con riferimento alla quantificazione dei contributi erariali successiva all'attuazione del c.d. federalismo fiscale.
Parte attrice in riassunzione conclude pertanto che, quando si è operata la quantificazione del contributo erariale dovuto per gli anni 2010, 2011 e 2012, si sarebbe determinato un credito per il che in questa sede chiede di accertare, pari a € 280.359,64/annui, per un totale pari Pt_1 a € 841.078,92.
3) La difesa di parte convenuta in riassunzione
I appellati premettono che, a fronte della sensibile riduzione del gettito ICI, CP_3 determinata dall'autodeterminazione della rendita catastale, il legislatore non avrebbe mai inteso fornire una copertura integrale delle perdite, ma solo offrire un contributo a ristoro dei bilanci comunali. Da ciò la previsione di uno stanziamento annuale dal 2002 al 2010, mentre dal 2011 in poi, in dipendenza dall'attuazione del federalismo fiscale, il contributo in oggetto sarebbe stato definitivamente soppresso.
Parte convenuta precisa, altresì, di avere verificato la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'articolo 64 della legge, assumendo a riferimento solo la quota di perdita accertata nell'anno di riferimento, senza considerare l'eventuale quota di perdita non consolidata riferita ad annualità precedenti, ma che il risultato non sarebbe cambiato nemmeno se si fosse presa in considerazione, come statuito dalla SC, anche la quota eventualmente non ristorata in precedenza, ma risultante dalla certificazione dello stesso anno. Viceversa, secondo l'interpretazione alternativa proposta dal la somma espunta su cui effettuare la verifica Pt_1
annuale del rispetto dei parametri di legge sarebbe data non dalla differenza tra la perdita certificata nell'anno e la quota di perdita consolidata, bensì dal totale delle perdite espunte in ciascun anno, incorrendo manifestamente nell'errore di computare più volte l'importo non ammesso a rimborso per un dato anno, il quale dovrebbe invece essere considerato una sola volta.
Seguendo il ragionamento espresso dai per l'applicazione del principio enunciato CP_3
dalla SC discenderebbe il diritto del a trasferimenti compensativi per Parte_1
un totale di euro 8.297.054,28 e, di conseguenza, il medesimo non vanterebbe alcun Pt_1
credito nei confronti dei appellati, essendo rimasta in assegnazione esattamente la CP_3
stessa somma.
Parte convenuta in riassunzione conclude, pertanto, per il rigetto della domanda riproposta nella presente fase processuale dal in quanto infondata, chiedendo, per Parte_1
l'effetto, la conferma integrale della sentenza n. 1464/2018 del Tribunale di Torino, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
4) I motivi della decisione
4.1. Il contributo dovuto per gli anni 2002 - 2009
Oggetto del presente giudizio di rinvio è la corretta interpretazione dell'art. 64 L. 388/2000 e del D.M. 197/2002 in ordine al criterio di calcolo dei contributi statali compensativi dei minori introiti ICI derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali degli immobili di categoria D.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il sistema introdotto dalla legge 388/2000 è di tipo
“differenziale” e non “a stock” e che il contributo statale è subordinato al superamento, anno per anno, di due soglie: una fissa (€ 1.549,37) e una variabile (0,5% della spesa corrente dell'ente locale). Il contributo, una volta riconosciuto, si consolida nei trasferimenti erariali, ma tale consolidamento ha effetti solo contabili e non può essere utilizzato per “trascinare” la perdita di gettito negli anni successivi.
La Corte ha premesso che la questione oggetto del giudizio era già stata affrontata in analoghi procedimenti promossi da altri enti locali, dando luogo alla formazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui:
«I trasferimenti erariali previsti dall'art. 64 della l. n. 388 del 2000 e disciplinati dal d.m. 1° luglio 2002, n. 197, spettano solo se, per ciascun anno, il minor gettito ICI derivante dall'autodeterminazione della rendita superi entrambe le soglie (valore assoluto ed incidenza sulla spesa corrente) previste dall'art. 4, comma 2, lett. b); il superamento delle soglie va verificato escludendo dal calcolo i cespiti già oggetto di trasferimenti in anni precedenti».
Secondo la Corte, pertanto, la precedente decisione della Corte d'Appello di Torino si è discostata da tale principio, in quanto ha ammesso il computo cumulativo delle perdite di gettito, anno per anno, senza distinzione tra cespiti già compensati e cespiti non ancora compensati. Tale impostazione – seppur adottata in passato anche dalle Amministrazioni centrali – contrasta con la natura una tantum del contributo erariale, finalizzato a compensare la perdita derivante da un ritardo dell'attribuzione della rendita, in relazione al singolo anno di dichiarazione.
La Corte, nell'enucleare il principio di diritto da applicare nel giudizio di rinvio, ha, tuttavia, precisato che, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno, si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati.
In altri termini, ciò che rileva è la perdita effettiva non ancora compensata, anche se originata da autodeterminazioni di anni precedenti.
Non è, pertanto, accoglibile la tesi dei secondo la quale occorrerebbe assumere a CP_3 riferimento solo la quota di perdita accertata nell'anno di riferimento, senza considerare l'eventuale quota di perdita non consolidata riferita ad annualità precedenti e ciò per evitare di computare più volte l'importo non ammesso a rimborso per un dato anno.
Seguendo la prospettazione del non si computerebbe più volte lo stesso importo, ma Pt_1 si conteggerebbe la perdita effettiva subita fino a quel momento dall'ente.
Il differente ragionamento seguito dalle parti si comprende appieno raffrontando la tabella riassuntiva riportata dal a pag. 3 dell'atto di citazione in riassunzione Parte_1
con il conteggio esplicativo riportato dai a pag. 16 della memoria di costituzione. CP_3
I infatti, scomputano i minori introiti riportati dall'ente negli anni successivi al 2003, CP_3 indicandoli come la sommatoria dei minori introiti degli anni precedenti, più quello dell'anno di riferimento, per sostenere che conteggiandoli tutti si avrebbe una errata duplicazione delle poste.
Il , invece, sostiene che, in ottemperanza al principio di diritto enunciato Parte_1
dalla Suprema Corte, a decorrere dal 2004 il disavanzo comunale superava le due soglie previste dalla normativa di settore, dando diritto all'aumento del contributo consolidato, che da quell'anno sarebbe dovuto passare da € 921.894,92 ad €1.202.254,56.
Nel 2004, infatti, lo 0,5 per cento della spesa corrente per l'anno 2004 era pari a € 452.762,19, mentre la sommatoria dei minori introiti, come riportata nella colonna D della tabella riportata a pag. 3 dell'atto di citazione in riassunzione era pari a € 508.836,68.
I per evidenziare l'erroneità del calcolo, nella loro prospettiva, a pag. 16 del loro atto CP_3
di costituzione evidenziano come il dato di € 508.836,68 sarebbe così composto:
(i.e. € 81.382,66 per il 2002 + € 147.094,38 per il 2003 [€81.382,66 per il 2002 + € 65.711,72 per il 2003 N.d.R.] + € 280.359,64 per il 2004 [€81.382,66 per il 2002 + € 65.711,72 per il
2003 + € 133.265,26 per il 2004 N.d.R.] = € 508.836,68).
Tuttavia tale ragionamento è errato nella sua premessa perché tutto il sistema di compensazione dei minori introiti ICI si basa sulla ripetizione annuale di tale danno, conseguentemente anche con il contributo consolidato si mira a ristorare anno dopo anno i Comuni delle perdite da loro subite in base alla ripetizione delle dichiarazioni annuali, proprio perché di imposta annuale si tratta.
Quindi se è corretto evidenziare che il minore introito dell'anno successivo si compone della perdita maturata l'anno prima, che naturalmente si ripete nelle dichiarazioni conformi dell'anno successivo, cui si somma quella maturata nell'anno di riferimento, non considerare le perdite degli anni precedenti, che, per mancato superamento delle soglie previste dalla legge, non sono confluite nel contributo consolidato, significa escludere rilevanza alle suddette perdite, in spregio alle intenzioni della Suprema Corte che ha inteso dettare un principio in grado di dare ristoro alla perdita effettiva dell'ente locale non ancora compensata. Ciò in quanto, come precisato nella sentenza n. n. 34305/2023, la ratio del contributo statale per cui è causa è evidentemente quella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivante dall'introduzione del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta» ex art.1, comma 3, d.m.701 del 1994.
Occorre, pertanto, concludere che il aveva effettivamente diritto Parte_1 all'aumento del contributo consolidato a decorrere dal 2004, in quanto in quell'anno si è avuto nuovamente il superamento delle soglie di legge, in base al conteggio sopra riportato.
Successivamente, pur utilizzando il criterio appena esposto, non si verifica un nuovo superamento fino al 2009, considerato che i valori della colonna D sopra menzionata sono calcolati considerando l'importo del contributo allora riconosciuto dal e non quello CP_1
maggiore, pari €1.202.254,56, che si ritiene correttamente dovuto.
Considerando tale maggiore importo, i minori introiti del 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 si riducono proporzionalmente, non superando mai i 50.000 euro per singola annualità e i 250.000 euro complessivamente, non superando mai gli importi dello 0,5 % della spesa corrente annuale indicati nella colonna E.
Occorre, pertanto, dichiarare che il , in applicazione dell'art. 64 della l. Parte_1
n. 388 del 2000 e del D.M. 1° luglio 2002, n. 197, aveva diritto a trasferimenti erariali per gli anni dal 2002 al 2009 per complessivi € 9.979.212,12, come indicato nella colonna D della tabella riportata a pag. 8 dell'atto di citazione in riassunzione, ed i appellati devono CP_3 essere condannati a versare al per tale causale l'importo di € Parte_1
1.682.157,84, dato dalla differenza tra i contributi già ricevuti e quelli accertati come dovuti, oltre interessi ex art. 1224 c. 1 dalla messa in mora al saldo. Trattandosi di debito di valuta non sussistono i presupposti per riconoscere anche la rivalutazione, come, invece, richiesto dal né il medesimo ente ha allegato o provato di aver subito un maggior danno valutabile Pt_1
ai sensi dell'art. 1224 c. 2 c.c.
La messa in mora è stata attuata dal con la diffida inviata in data 03/10/2014, ricevuta Pt_1
il 05/10/2014, (all. 14 all'atto introduttivo del giudizio di primo grado) con la quale chiedeva ai appellati la somma di € 2.995.620,87 - pari a quella poi riconosciuta dalla Corte di CP_3
Appello di Torino con la sentenza n. 361/2020, pubblicata in data 20 aprile 2020 - pacificamente riscontrata dalla controparte con la nota del 31/10/2014 (all. 17 all'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Si evidenzia che i appellati non hanno contestato in questo giudizio il risultato del CP_3
conteggio effettuato dalla controparte (che, anzi, nel suo risultato numerico hanno specificatamente confermato come si legge a pag.33, par.
3.2. della comparsa di costituzione), ma solo il criterio di calcolo.
Concordando sull'importo conseguente all'applicazione del diverso criterio di calcolo, ritenuto quello correttamente da applicare da questo Collegio, è possibile addivenire ad una pronuncia di condanna nei confronti dei non ostandovi la complessità dei meccanismi contabili CP_3
della finanza pubblica, come invece evidenziato nella sentenza della Corte di Appello del 2020, dal momento che gli stessi attengono alla fase esecutiva della pronuncia e non spiegano effetti sulla fase della cognizione.
4.1. Il contributo dovuto per gli anni 2010 – 2012
Dopo il 2009, con la legge delega 42/2009 e con il decreto legislativo 23/2011, il sistema ha virato verso il federalismo fiscale, che prevedeva la sostituzione di tutti i trasferimenti erariali non aventi una destinazione specifica con tributi propri degli Enti locali, con quote di compartecipazione al gettito di tributi statali, e con una quota a valere su un Fondo perequativo statale, contestualmente istituito, nell'obiettivo dichiarato dal legislatore di garantire, nella prima fase di attuazione, la neutralità finanziaria della riforma.
Tra i trasferimenti erariali soppressi, e il cui ammontare è stato considerato al fine di determinare la capienza del Fondo sperimentale di riequilibrio e il successivo riparto tra i
Comuni, vi era anche il contributo ex art. 64, l. n. 388/2000.
L'ammontare di tale contributo è stato individuato in quello corrisposto per l'anno 2010 (dovuto per il 2009).
Il aveva, pertanto, chiesto direttamente ai appellati con la Pt_1 Parte_1 CP_3
medesima diffida del 03/10/2014 sopra menzionata, e, successivamente, nel giudizio di primo grado e di appello, che gli fosse riconosciuta anche una somma pari alla riduzione della propria quota a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio causata dall'erronea quantificazione di uno dei trasferimenti erariali puntuali soppressi dalla riforma sul federalismo fiscale.
Tale domanda è stata rigettata in primo grado, in conseguenza del rigetto della domanda di rideterminazione del contributo dovuto per gli anni successivi al 2004, ed è stata accolta in secondo grado in conseguenza dell'accoglimento della domanda principale.
Per la Corte di Appello, infatti, poiché non vi [era] contestazione sul fatto che “l'importo fiscalizzato non più suscettibile di variazione”, da attribuire annualmente al Comune per sostituire il trasferimento statale da minor gettito ICI per immobili di classe D, è stato determinato sulla base del dovuto per l'anno 2009, è consequenziale che l'errore di quantificazione del dovuto a titolo di trasferimento ha rilievo anche nella determinazione del dovuto a titolo di contributo fiscalizzato per gli anni successivi. Deve pertanto essere riconosciuta a favore del anche la differenza di € 325.727,61 per gli Parte_1
anni 2010 –spettanza 2011-, 2011 –spettanza 2012- e 2012 –spettanza 2013-, per complessivi
€ 977.182,83.
Anche tale statuizione era stata oggetto di un motivo di impugnazione in Cassazione, il quale è stato ritenuto assorbito, per effetto dell'accoglimento del primo motivo, poiché il credito del resta sub judice e se non esistesse esso non si andrebbe a ripercuotere sulle pretese Pt_1
negli anni a venire secondo il meccanismo prospettato dal e accolto dalla Corte Pt_1
torinese.
Da tale indicazione il fa discendere un implicito avallo del Parte_1
ragionamento svolto in secondo grado, in quanto verrebbe riconosciuta la rilevanza della determinazione del corretto importo del contributo dovuto per il 2009 per la determinazione del contributo dovuto per il triennio successivo.
I appellati, invece, ritengono che gli importi fiscalizzati siano stati determinati CP_3 all'esito dei lavori della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
(Copaff) di cui alla seduta plenaria del 14 aprile 2011 e di quella del 22 febbraio 2012, resa necessaria da successive modifiche normative. Conseguentemente i contributi di cui si tratta dovrebbero intendersi cristallizzati negli importi approvati nella suddetta sede tecnica e non essere più suscettibili di variazione, né in aumento e né in diminuzione, anche nella denegata ipotesi, avversata dai di accoglimento del criterio di calcolo proposto dal CP_3 Pt_1
per la determinazione degli importi dovuti per il periodo 2001 - 2009. A sostegno di tale tesi i hanno citato e prodotto alcune pronunce di merito, tra cui la sentenza della Corte di CP_3
Appello di Bologna n. 1588/2023.
Con la comparsa conclusionale il ha citato e prodotto la sentenza della Parte_1
Suprema Corte che ha cassato con rinvio la predetta sentenza della Corte di Appello di Bologna
(Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 28857/2024 del'8 novembre 2024).
La Corte di Appello di Bologna del 2023 aveva infatti accolto il motivo di appello promosso dai con riguardo ai contributi per il triennio 2010- 2012, riformando sul punto la CP_3
sentenza di primo grado che li aveva riconosciuti al che aveva presentato Controparte_5
appello incidentale in Cassazione.
I giudici di legittimità, dopo aver affermato il medesimo principio di diritto del presente procedimento con riguardo al criterio corretto di calcolo del contributo dovuto per il periodo
2001 – 2009, con riferimento al periodo successivo, previa analisi della normativa relativa all'attuazione del federalismo fiscale, hanno affermato che astrattamente parlando, l'effetto derivativo è conseguenza -come afferma il delle norme che regolano la fattispecie e Pt_1 deve però verificarsi, in concreto se la “capacità fiscale” del de quo è stata calcolata Pt_1
tenendo conto dei contributi ricevuti ex art 64 cit., nel periodo di tempo in cui si discute, dal momento che in quel procedimento tale dato era contestato tra le parti.
Rilevato che nel caso in esame, come già osservato nel precedente giudizio di appello, non è contestato tra le parti che sia stato tenuto conto dell'importo del contributo ricevuto ex art 64 l.
n. 388/2000 per la determinazione della quota spettante del fondo di perequazione introdotto dal D.L.vo 23/2011 in attuazione della legge delega 42/2009 e considerato che dalle statuizioni della Suprema Corte emerge come la diversa quantificazione di tale importo per l'anno di riferimento (2009) si ripercuota sulla quantificazione del contributo dovuto per il triennio successivo, occorre riconoscere al anche i maggiori importi che la Parte_1
rideterminazione del contributo dovuto per il 2009 comporta.
Per quanto riguarda la quantificazione numerica del dovuto, anche in questo caso non vi è contestazione specifica da parte dei che hanno solo contestato la debenza in sé. CP_3
Occorre pertanto condannare i appellati a versare per tale causale l'importo di € CP_3
280.359,64/annui, per un totale pari a € 841.078,92, dato dalla differenza tra i contributi già ricevuti e quelli accertati come dovuti, oltre interessi ex art. 1224 c. 1 dalla messa in mora al saldo.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.), tuttavia sussistono gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra le parti per tuti i gradi di giudizio.
La complessità delle questioni trattate è infatti attestata anche dall'esito dei diversi gradi di giudizio, che, proprio a causa di una diversa lettura del medesimo quadro normativo, ha portato i giudici di primo e di secondo grado a sposare interpretazioni opposte e poi la Corte di
Cassazione ad avvalorare una terza tesi interpretativa che ha ratificato in parte entrambe le tesi sostenute dalle contrapposte parti nei precedenti gradi di giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta: In parziale riforma della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 361/2020, pubblicata in data 20 aprile 2020 appellata, in applicazione del principio di diritto affermato nel presente giudizio dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, sez. I civ., n. 34305 del 7 dicembre
2023:
condanna, per le ragioni esposte in motivazione, il e il Ministero Controparte_1 dell'Economia e della Finanza a corrispondere al l'importo Parte_1 complessivo di € 2.523.236,76 (di cui € 1.682.157,84 per il periodo 2001/2009 ed € 841.078,92 per il periodo 2010/2012), oltre interessi ex art. 1224 c. 1 dalla messa in mora al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio dell'08.07.2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente dott.ssa Francesca Firrao dott.ssa Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 317/2024 promossa da
con sede in , piazza della Libertà, n. 1, c.f. , Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Harald Bonura (p.e.c. e avv. Giuliano Email_1
Fonderico (p.e.c. ), presso cui è elettivamente Email_2
domiciliato, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 173
ATTORE IN RIASUNZIONE, GIA'
APPELLANTE
Contro
e , in persona dei rispettivi Controparte_1 Controparte_2
Ministri pro tempore, difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino PEC:
Email_3
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE,
GIÀ APPELLATI OGGETTO: riassunzione del giudizio definito con l'ordinanza della Corte Suprema di
Cassazione, sez. I civ., n. 34305 del 7 dicembre 2023.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia codesta Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, in applicazione del principio di diritto espresso dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, sez. I civile, n. 34305 del
7 dicembre 2023:
a) accertare e dichiarare che, in base e ai fini di cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del da compensare con il trasferimento erariale ammontano per gli anni dal Pt_1
2001 al 2009 (spettanze 2002-2010) a € 9.979.212,12;
b) in conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui al punto precedente, accertare e dichiarare che per gli anni 2010-2011-2012 il ha diritto a maggiori trasferimenti Pt_1 erariali pari a € 280.359,64/annui, per un totale pari a € 841.078,92;
c) conseguentemente, condannare il e il Controparte_1 Controparte_2
al pagamento del debito non ancora adempiuto rispetto a quanto accertato in
[...]
base alle lettere a) e b), che precedono, oltre interessi e rivalutazione;
d) condannare il e il al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese del presente grado di giudizio, del giudizio di legittimità concluso con l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 34305 del 7 dicembre 2023, nonché di tutti i precedenti gradi di giudizio.
Per le parti convenute in riassunzione
Rigettarsi la domanda riproposta nella presente fase processuale dal in Parte_1 quanto infondata e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 1464/2018 del
Tribunale di Torino.
Condannarsi l'appellante al pagamento delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il citava il Parte_1 [...]
ed il dinanzi al Tribunale di Torino, CP_1 Controparte_2
lamentando la mancata compensazione del minor gettito Ici derivante dall'autodeterminazione delle rendite catastali degli immobili di categoria “D” (opifici e altre strutture produttive), avendo il d.m. n. 701/1994 consentito che i proprietari di immobili rientranti in tale categoria autodeterminassero la relativa rendita. Il sosteneva, in particolare, che, sino al 2009, Pt_1
i convenuti avevano quantificato i trasferimenti compensativi in misura esattamente CP_3 corrispondente alla differenza tra il gettito Ici “D” effettivamente incassato dai comuni e il gettito Ici “D” che sarebbe stato incassato in assenza delle autodeterminazioni, tenendo presente l'insieme degli immobili di categoria catastale “D” presenti sul suolo comunale. A partire dal
2009, invece, i convenuti avrebbero applicato un nuovo criterio, derivante da CP_3 un'interpretazione resa dal Dipartimento delle Finanze e dall'Agenzia del Territorio, tale per cui il minor gettito rilevante veniva calcolato sui soli immobili passati ad autodeterminazione della rendita in quello specifico anno. Tale criterio sarebbe stato applicato dai non CP_3
solo per i trasferimenti futuri, ma anche per tutti quelli già riconosciuti e/o erogati a partire dal
2001.
Il chiedeva pertanto al Giudice di primo grado di accertare e dichiarare Parte_1 Parte_1
che i minori introiti ICI da compensare con il trasferimento erariale venissero calcolati in relazione al complesso degli immobili classificati nel gruppo catastale D passati ad autodeterminazione della rendita catastale “provvisoria” e, conseguentemente, di condannare i convenuti e al pagamento della Controparte_1 Controparte_2
somma complessiva di euro 2.995.620,87 a titolo di reintegro della quota dei contributi erariali revocati e recuperati, con assegnazione della differenza tra le somme certificate e quelle riconosciute per tutti gli esercizi di riferimento (2001-2012).
I convenuti si costituivano affermando che il contributo andasse calcolato solo sugli CP_3 immobili passati ad autodeterminazione nell'anno di riferimento, escludendo quelli già compensati e stabilizzati negli anni precedenti, mentre dal 2011 in poi il contributo medesimo era stato soppresso a seguito della riforma sul federalismo fiscale.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1464/2018 del 23 marzo 2018, respingeva le domande proposte nei confronti dei convenuti. CP_3 Il proponeva appello per la riforma della suddetta sentenza e, per Parte_1
l'effetto, per l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado.
La Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 361/2020, pubblicata in data 20 aprile 2020, accoglieva l'appello proposto dal e, in riforma dell'impugnata pronuncia, condannava Pt_1 il e il a corrispondere al Controparte_1 Controparte_2
l'importo complessivo di euro 2.995.620,87 (di cui euro 2.018.438,04 Parte_1
per il periodo 2001/2009 ed euro 977.182,83 per il periodo 2010/2012).
I proponevano ricorso per la cassazione della suddetta sentenza n. 361/2020 sulla base CP_3
di due motivi. In particolare, con il primo motivo, veniva denunciata la violazione dell'articolo
360 n.3 cpc, nonché la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e degli articoli 2 e 3 del decreto del 2002 n. Controparte_1
197/2002, in quanto solamente eventuali perdite aggiuntive rispetto a quelle già accertate negli anni precedenti e già compensate con un corrispondente e stabile aumento del trasferimento, avrebbero potuto comportare un ulteriore aumento del contributo;
e ciò solo nel caso in cui tali nuove perdite avessero superato i parametri legislativi (importo superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dell'anno in cui si era verificata la perdita). Con il secondo motivo, veniva denunciata la violazione dell'articolo 360,
n. 3 cpc, nonché la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 64 della legge 23 dicembre
2000 n. 388 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostenendo che il
Comune non aveva diritto al contributo erariale sulla base di quanto certificato dal 2001 al 2009
e comunque nulla avrebbe dovuto essere riconosciuto per gli anni dal 2010 al 2012 perché a partire dal 2011 il contributo era stato soppresso in forza del decreto legislativo n. 23 del 2011.
La Suprema Corte, con sentenza pubblicata in data 7 dicembre 2023, accoglieva il primo motivo di ricorso e, reputando assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata, rinviando il giudizio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione per l'applicazione del principio di diritto espresso nella sentenza che, pur accogliendo le censure sollevate dai CP_3 proponeva una diversa via di calcolo del contributo compensativo dovuto all'Ente locale.
Alla luce della suddetta ordinanza della Suprema Corte, il promuoveva Parte_1
il presente giudizio di rinvio, chiedendo di accertare e dichiarare che, in base e ai fini di cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del da compensare con il Pt_1
trasferimento erariale ammontassero per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-2010) ad €
9.979.212,12; che per gli anni 2010-2011-2012 il Comune avesse diritto a maggiori trasferimenti erariali pari a € 280.359,64/annui, per un totale di € 841.078,92; e conseguentemente chiedeva di condannare i convenuti al “pagamento del debito non CP_3 ancora adempiuto rispetto a quanto accertato”, oltre interessi e rivalutazione;
con refusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Il si costituivano chiedendo il rigetto Controparte_4
della domanda riproposta nella presente fase processuale dal in quanto Parte_1 infondata e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza n. 1464/2018 del Tribunale di
Torino, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 05.02.25 nessuno compariva per gli appellati;
parte appellante precisava le conclusioni richiamando quelle di cui all'atto di citazione in riassunzione e la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza n. 361/2020 della Corte di Appello di Torino e l'ordinanza n.
34305/2023 del 9 novembre 2023 della Corte di Cassazione.
Con pronuncia n 361/2020 la Corte d'Appello di Torino, Sezione 1^ Civile, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino e in accoglimento della tesi del Parte_1
statuiva che, in base all'art. 64 della Legge n. 388/2000 e al D.M. 197/2002, i minori introiti ICI del da compensare con i trasferimenti erariali, dovessero essere calcolati in relazione Pt_1 al complesso degli immobili di categoria “D” presenti sul territorio comunale e passati ad autodeterminazione della rendita catastale dal 2001 e, conseguentemente, dichiarava tenuti il e il Ministero dell'Economia e della Finanza a corrispondere al Controparte_1 [...]
l'importo complessivo di € 2.995.620,87 (di cui € 2.018.438,04 per il periodo Parte_1
2001/2009 ed € 977.182,83 per il periodo 2010/2012), compensando integralmente tra le parti le spese processuali dei due gradi.
La Corte in particolare riteneva che dovessero essere riconosciuti a favore del
[...]
i minori introiti per la diminuzione del gettito ICI relativo agli immobili di categoria Parte_1
D passati in autodeterminazione provvisoria della rendita catastale a partire dal 2001, determinatosi anno per anno nel periodo 2001/2009 in misura alle soglie indicate normativamente: l'assenza di contestazioni sui dati contabili esposti e documentati dal Pt_1
permetteva, quindi, di considerare, quale importo allo stesso dovuto, la somma di € 2.018.438,04.
In ordine ai trasferimenti statali relativi agli anni 2010, 2011, 2012, in applicazione del d.lgs.
23/2011 sul federalismo fiscale, atteso l'incontestabile e incontestata intervenuta soppressione dei trasferimenti statali, tra i quali quelli ex art.64 l. n.388/2000 da parte della normativa sopra richiamata, la Corte provvedeva a quantificare i contributi fiscalizzati “comunque pacificamente riconosciuti ai Comuni in sostituzione dei trasferimenti” sulla base del dovuto per l'anno 2009: veniva, pertanto, riconosciuta a favore del anche la Parte_1 differenza di € 325.727,61 per gli anni 2010 –spettanza 2011-, 2011 –spettanza 2012- e 2012 – spettanza 2013-, per complessivi € 977.182,83.
Tale pronuncia veniva impugnata in Cassazione per i motivi sopra indicati, che la Suprema
Corte accoglieva in parte, indicando una terza via per il calcolo del contributo dovuto.
In particolare, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34305/2023 del 9 novembre 2023, enunciava, ai fini della decisione della causa, il seguente principio di diritto:
I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e del
d.m.
1.7.1992 n.197 e diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n.
701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a € 1.549,37
e allo 0,5 % della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati;
tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati”.
2) I motivi di riassunzione proposti dal Parte_1
Primo motivo
Parte attrice in riassunzione deduce in primo luogo che il calcolo del contributo dovuto proposto dai appellati costituirebbe violazione e/o falsa applicazione dell'art. 64, l. n. 388/2000, CP_3 alla luce del principio di diritto espresso dall'ordinanza della Corte di Cassazione, sez. I civ., n.
34305/2023, in base al quale, per verificare il superamento delle soglie, occorre tenere conto dei minori introiti scaturenti dalle «autodeterminazioni provvisorie presentate dai contribuenti negli anni precedenti», ogniqualvolta gli stessi non siano già stati compensati. L'importo dei minori introiti non compensato, quindi, dovrebbe essere virtualmente sommato a quello prodottosi negli anni successivi – in quanto, effettivamente, minore introito non compensato a carico delle finanze comunali – e, a decorrere dall'anno in cui il totale superi le soglie di legge, comportare un aumento del contributo dovuto.
Il trasferimento compensativo avrebbe dovuto in particolare essere incrementato, a decorrere dal 2004, sino a € 1.202.254,56: in tale anno, infatti, la somma dei minori introiti non consolidati negli anni precedenti avrebbe superato lo 0,5% della spesa corrente per il medesimo anno. I avrebbero però riconosciuto solo € 921.894,92/annui, dal che deriverebbe un maggior CP_3 credito per il da accertarsi in questa sede, pari a € 1.682.157,84 (i.e. € 921.894,92 per Pt_1 gli anni 2001, 2002, 2003 + € 1.202.254,56 per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, per un totale di € 9.979.212,12 – € 8.297.054,28 pacificamente ricevuti dai appellati). CP_3
Secondo motivo
Con il secondo motivo il lamenta la violazione e/o falsa applicazione Parte_1 dell'art. 64, l. n. 388/2000, alla luce del principio di diritto espresso dall'ordinanza della Corte suprema di Cassazione, sez. I civ., n. 34305/2023.
Dall'auspicato accoglimento del motivo che precede e dall'accertamento della sussistenza di un errore dell'ammontare del contributo ex art. 64, l. n. 388/2000, dovuto dallo Stato al Pt_1
per gli anni 2001-2009, deriverebbe un maggior credito del anche per i successivi anni Pt_1
2010, 2011, 2012.
La Corte d'appello, con la sovramenzionata pronuncia 361/2020 avrebbe in particolare statuito che i devono al una somma annualmente pari alla differenza tra il CP_3 Pt_1
contributo ex art. 64, l. n. 388/2000 che avrebbero avuto diritto a ricevere nel 2009 e quello che hanno effettivamente ricevuto”, mentre la Suprema Corte ha affermato, confermando sul punto il ragionamento svolto dalla Corte di Appello, la sussistenza di un interesse a esaminare le domande del relative agli anni 2010-2011-2012, qualora venisse accertata la Pt_1
sussistenza di un credito del per gli anni precedenti. La Corte di Cassazione avrebbe, Pt_1
quindi, implicitamente riconosciuto la correttezza dell'interpretazione sostenuta dal Pt_1
con riferimento alla quantificazione dei contributi erariali successiva all'attuazione del c.d. federalismo fiscale.
Parte attrice in riassunzione conclude pertanto che, quando si è operata la quantificazione del contributo erariale dovuto per gli anni 2010, 2011 e 2012, si sarebbe determinato un credito per il che in questa sede chiede di accertare, pari a € 280.359,64/annui, per un totale pari Pt_1 a € 841.078,92.
3) La difesa di parte convenuta in riassunzione
I appellati premettono che, a fronte della sensibile riduzione del gettito ICI, CP_3 determinata dall'autodeterminazione della rendita catastale, il legislatore non avrebbe mai inteso fornire una copertura integrale delle perdite, ma solo offrire un contributo a ristoro dei bilanci comunali. Da ciò la previsione di uno stanziamento annuale dal 2002 al 2010, mentre dal 2011 in poi, in dipendenza dall'attuazione del federalismo fiscale, il contributo in oggetto sarebbe stato definitivamente soppresso.
Parte convenuta precisa, altresì, di avere verificato la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'articolo 64 della legge, assumendo a riferimento solo la quota di perdita accertata nell'anno di riferimento, senza considerare l'eventuale quota di perdita non consolidata riferita ad annualità precedenti, ma che il risultato non sarebbe cambiato nemmeno se si fosse presa in considerazione, come statuito dalla SC, anche la quota eventualmente non ristorata in precedenza, ma risultante dalla certificazione dello stesso anno. Viceversa, secondo l'interpretazione alternativa proposta dal la somma espunta su cui effettuare la verifica Pt_1
annuale del rispetto dei parametri di legge sarebbe data non dalla differenza tra la perdita certificata nell'anno e la quota di perdita consolidata, bensì dal totale delle perdite espunte in ciascun anno, incorrendo manifestamente nell'errore di computare più volte l'importo non ammesso a rimborso per un dato anno, il quale dovrebbe invece essere considerato una sola volta.
Seguendo il ragionamento espresso dai per l'applicazione del principio enunciato CP_3
dalla SC discenderebbe il diritto del a trasferimenti compensativi per Parte_1
un totale di euro 8.297.054,28 e, di conseguenza, il medesimo non vanterebbe alcun Pt_1
credito nei confronti dei appellati, essendo rimasta in assegnazione esattamente la CP_3
stessa somma.
Parte convenuta in riassunzione conclude, pertanto, per il rigetto della domanda riproposta nella presente fase processuale dal in quanto infondata, chiedendo, per Parte_1
l'effetto, la conferma integrale della sentenza n. 1464/2018 del Tribunale di Torino, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
4) I motivi della decisione
4.1. Il contributo dovuto per gli anni 2002 - 2009
Oggetto del presente giudizio di rinvio è la corretta interpretazione dell'art. 64 L. 388/2000 e del D.M. 197/2002 in ordine al criterio di calcolo dei contributi statali compensativi dei minori introiti ICI derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali degli immobili di categoria D.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il sistema introdotto dalla legge 388/2000 è di tipo
“differenziale” e non “a stock” e che il contributo statale è subordinato al superamento, anno per anno, di due soglie: una fissa (€ 1.549,37) e una variabile (0,5% della spesa corrente dell'ente locale). Il contributo, una volta riconosciuto, si consolida nei trasferimenti erariali, ma tale consolidamento ha effetti solo contabili e non può essere utilizzato per “trascinare” la perdita di gettito negli anni successivi.
La Corte ha premesso che la questione oggetto del giudizio era già stata affrontata in analoghi procedimenti promossi da altri enti locali, dando luogo alla formazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui:
«I trasferimenti erariali previsti dall'art. 64 della l. n. 388 del 2000 e disciplinati dal d.m. 1° luglio 2002, n. 197, spettano solo se, per ciascun anno, il minor gettito ICI derivante dall'autodeterminazione della rendita superi entrambe le soglie (valore assoluto ed incidenza sulla spesa corrente) previste dall'art. 4, comma 2, lett. b); il superamento delle soglie va verificato escludendo dal calcolo i cespiti già oggetto di trasferimenti in anni precedenti».
Secondo la Corte, pertanto, la precedente decisione della Corte d'Appello di Torino si è discostata da tale principio, in quanto ha ammesso il computo cumulativo delle perdite di gettito, anno per anno, senza distinzione tra cespiti già compensati e cespiti non ancora compensati. Tale impostazione – seppur adottata in passato anche dalle Amministrazioni centrali – contrasta con la natura una tantum del contributo erariale, finalizzato a compensare la perdita derivante da un ritardo dell'attribuzione della rendita, in relazione al singolo anno di dichiarazione.
La Corte, nell'enucleare il principio di diritto da applicare nel giudizio di rinvio, ha, tuttavia, precisato che, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno, si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati.
In altri termini, ciò che rileva è la perdita effettiva non ancora compensata, anche se originata da autodeterminazioni di anni precedenti.
Non è, pertanto, accoglibile la tesi dei secondo la quale occorrerebbe assumere a CP_3 riferimento solo la quota di perdita accertata nell'anno di riferimento, senza considerare l'eventuale quota di perdita non consolidata riferita ad annualità precedenti e ciò per evitare di computare più volte l'importo non ammesso a rimborso per un dato anno.
Seguendo la prospettazione del non si computerebbe più volte lo stesso importo, ma Pt_1 si conteggerebbe la perdita effettiva subita fino a quel momento dall'ente.
Il differente ragionamento seguito dalle parti si comprende appieno raffrontando la tabella riassuntiva riportata dal a pag. 3 dell'atto di citazione in riassunzione Parte_1
con il conteggio esplicativo riportato dai a pag. 16 della memoria di costituzione. CP_3
I infatti, scomputano i minori introiti riportati dall'ente negli anni successivi al 2003, CP_3 indicandoli come la sommatoria dei minori introiti degli anni precedenti, più quello dell'anno di riferimento, per sostenere che conteggiandoli tutti si avrebbe una errata duplicazione delle poste.
Il , invece, sostiene che, in ottemperanza al principio di diritto enunciato Parte_1
dalla Suprema Corte, a decorrere dal 2004 il disavanzo comunale superava le due soglie previste dalla normativa di settore, dando diritto all'aumento del contributo consolidato, che da quell'anno sarebbe dovuto passare da € 921.894,92 ad €1.202.254,56.
Nel 2004, infatti, lo 0,5 per cento della spesa corrente per l'anno 2004 era pari a € 452.762,19, mentre la sommatoria dei minori introiti, come riportata nella colonna D della tabella riportata a pag. 3 dell'atto di citazione in riassunzione era pari a € 508.836,68.
I per evidenziare l'erroneità del calcolo, nella loro prospettiva, a pag. 16 del loro atto CP_3
di costituzione evidenziano come il dato di € 508.836,68 sarebbe così composto:
(i.e. € 81.382,66 per il 2002 + € 147.094,38 per il 2003 [€81.382,66 per il 2002 + € 65.711,72 per il 2003 N.d.R.] + € 280.359,64 per il 2004 [€81.382,66 per il 2002 + € 65.711,72 per il
2003 + € 133.265,26 per il 2004 N.d.R.] = € 508.836,68).
Tuttavia tale ragionamento è errato nella sua premessa perché tutto il sistema di compensazione dei minori introiti ICI si basa sulla ripetizione annuale di tale danno, conseguentemente anche con il contributo consolidato si mira a ristorare anno dopo anno i Comuni delle perdite da loro subite in base alla ripetizione delle dichiarazioni annuali, proprio perché di imposta annuale si tratta.
Quindi se è corretto evidenziare che il minore introito dell'anno successivo si compone della perdita maturata l'anno prima, che naturalmente si ripete nelle dichiarazioni conformi dell'anno successivo, cui si somma quella maturata nell'anno di riferimento, non considerare le perdite degli anni precedenti, che, per mancato superamento delle soglie previste dalla legge, non sono confluite nel contributo consolidato, significa escludere rilevanza alle suddette perdite, in spregio alle intenzioni della Suprema Corte che ha inteso dettare un principio in grado di dare ristoro alla perdita effettiva dell'ente locale non ancora compensata. Ciò in quanto, come precisato nella sentenza n. n. 34305/2023, la ratio del contributo statale per cui è causa è evidentemente quella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivante dall'introduzione del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta» ex art.1, comma 3, d.m.701 del 1994.
Occorre, pertanto, concludere che il aveva effettivamente diritto Parte_1 all'aumento del contributo consolidato a decorrere dal 2004, in quanto in quell'anno si è avuto nuovamente il superamento delle soglie di legge, in base al conteggio sopra riportato.
Successivamente, pur utilizzando il criterio appena esposto, non si verifica un nuovo superamento fino al 2009, considerato che i valori della colonna D sopra menzionata sono calcolati considerando l'importo del contributo allora riconosciuto dal e non quello CP_1
maggiore, pari €1.202.254,56, che si ritiene correttamente dovuto.
Considerando tale maggiore importo, i minori introiti del 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 si riducono proporzionalmente, non superando mai i 50.000 euro per singola annualità e i 250.000 euro complessivamente, non superando mai gli importi dello 0,5 % della spesa corrente annuale indicati nella colonna E.
Occorre, pertanto, dichiarare che il , in applicazione dell'art. 64 della l. Parte_1
n. 388 del 2000 e del D.M. 1° luglio 2002, n. 197, aveva diritto a trasferimenti erariali per gli anni dal 2002 al 2009 per complessivi € 9.979.212,12, come indicato nella colonna D della tabella riportata a pag. 8 dell'atto di citazione in riassunzione, ed i appellati devono CP_3 essere condannati a versare al per tale causale l'importo di € Parte_1
1.682.157,84, dato dalla differenza tra i contributi già ricevuti e quelli accertati come dovuti, oltre interessi ex art. 1224 c. 1 dalla messa in mora al saldo. Trattandosi di debito di valuta non sussistono i presupposti per riconoscere anche la rivalutazione, come, invece, richiesto dal né il medesimo ente ha allegato o provato di aver subito un maggior danno valutabile Pt_1
ai sensi dell'art. 1224 c. 2 c.c.
La messa in mora è stata attuata dal con la diffida inviata in data 03/10/2014, ricevuta Pt_1
il 05/10/2014, (all. 14 all'atto introduttivo del giudizio di primo grado) con la quale chiedeva ai appellati la somma di € 2.995.620,87 - pari a quella poi riconosciuta dalla Corte di CP_3
Appello di Torino con la sentenza n. 361/2020, pubblicata in data 20 aprile 2020 - pacificamente riscontrata dalla controparte con la nota del 31/10/2014 (all. 17 all'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Si evidenzia che i appellati non hanno contestato in questo giudizio il risultato del CP_3
conteggio effettuato dalla controparte (che, anzi, nel suo risultato numerico hanno specificatamente confermato come si legge a pag.33, par.
3.2. della comparsa di costituzione), ma solo il criterio di calcolo.
Concordando sull'importo conseguente all'applicazione del diverso criterio di calcolo, ritenuto quello correttamente da applicare da questo Collegio, è possibile addivenire ad una pronuncia di condanna nei confronti dei non ostandovi la complessità dei meccanismi contabili CP_3
della finanza pubblica, come invece evidenziato nella sentenza della Corte di Appello del 2020, dal momento che gli stessi attengono alla fase esecutiva della pronuncia e non spiegano effetti sulla fase della cognizione.
4.1. Il contributo dovuto per gli anni 2010 – 2012
Dopo il 2009, con la legge delega 42/2009 e con il decreto legislativo 23/2011, il sistema ha virato verso il federalismo fiscale, che prevedeva la sostituzione di tutti i trasferimenti erariali non aventi una destinazione specifica con tributi propri degli Enti locali, con quote di compartecipazione al gettito di tributi statali, e con una quota a valere su un Fondo perequativo statale, contestualmente istituito, nell'obiettivo dichiarato dal legislatore di garantire, nella prima fase di attuazione, la neutralità finanziaria della riforma.
Tra i trasferimenti erariali soppressi, e il cui ammontare è stato considerato al fine di determinare la capienza del Fondo sperimentale di riequilibrio e il successivo riparto tra i
Comuni, vi era anche il contributo ex art. 64, l. n. 388/2000.
L'ammontare di tale contributo è stato individuato in quello corrisposto per l'anno 2010 (dovuto per il 2009).
Il aveva, pertanto, chiesto direttamente ai appellati con la Pt_1 Parte_1 CP_3
medesima diffida del 03/10/2014 sopra menzionata, e, successivamente, nel giudizio di primo grado e di appello, che gli fosse riconosciuta anche una somma pari alla riduzione della propria quota a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio causata dall'erronea quantificazione di uno dei trasferimenti erariali puntuali soppressi dalla riforma sul federalismo fiscale.
Tale domanda è stata rigettata in primo grado, in conseguenza del rigetto della domanda di rideterminazione del contributo dovuto per gli anni successivi al 2004, ed è stata accolta in secondo grado in conseguenza dell'accoglimento della domanda principale.
Per la Corte di Appello, infatti, poiché non vi [era] contestazione sul fatto che “l'importo fiscalizzato non più suscettibile di variazione”, da attribuire annualmente al Comune per sostituire il trasferimento statale da minor gettito ICI per immobili di classe D, è stato determinato sulla base del dovuto per l'anno 2009, è consequenziale che l'errore di quantificazione del dovuto a titolo di trasferimento ha rilievo anche nella determinazione del dovuto a titolo di contributo fiscalizzato per gli anni successivi. Deve pertanto essere riconosciuta a favore del anche la differenza di € 325.727,61 per gli Parte_1
anni 2010 –spettanza 2011-, 2011 –spettanza 2012- e 2012 –spettanza 2013-, per complessivi
€ 977.182,83.
Anche tale statuizione era stata oggetto di un motivo di impugnazione in Cassazione, il quale è stato ritenuto assorbito, per effetto dell'accoglimento del primo motivo, poiché il credito del resta sub judice e se non esistesse esso non si andrebbe a ripercuotere sulle pretese Pt_1
negli anni a venire secondo il meccanismo prospettato dal e accolto dalla Corte Pt_1
torinese.
Da tale indicazione il fa discendere un implicito avallo del Parte_1
ragionamento svolto in secondo grado, in quanto verrebbe riconosciuta la rilevanza della determinazione del corretto importo del contributo dovuto per il 2009 per la determinazione del contributo dovuto per il triennio successivo.
I appellati, invece, ritengono che gli importi fiscalizzati siano stati determinati CP_3 all'esito dei lavori della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
(Copaff) di cui alla seduta plenaria del 14 aprile 2011 e di quella del 22 febbraio 2012, resa necessaria da successive modifiche normative. Conseguentemente i contributi di cui si tratta dovrebbero intendersi cristallizzati negli importi approvati nella suddetta sede tecnica e non essere più suscettibili di variazione, né in aumento e né in diminuzione, anche nella denegata ipotesi, avversata dai di accoglimento del criterio di calcolo proposto dal CP_3 Pt_1
per la determinazione degli importi dovuti per il periodo 2001 - 2009. A sostegno di tale tesi i hanno citato e prodotto alcune pronunce di merito, tra cui la sentenza della Corte di CP_3
Appello di Bologna n. 1588/2023.
Con la comparsa conclusionale il ha citato e prodotto la sentenza della Parte_1
Suprema Corte che ha cassato con rinvio la predetta sentenza della Corte di Appello di Bologna
(Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 28857/2024 del'8 novembre 2024).
La Corte di Appello di Bologna del 2023 aveva infatti accolto il motivo di appello promosso dai con riguardo ai contributi per il triennio 2010- 2012, riformando sul punto la CP_3
sentenza di primo grado che li aveva riconosciuti al che aveva presentato Controparte_5
appello incidentale in Cassazione.
I giudici di legittimità, dopo aver affermato il medesimo principio di diritto del presente procedimento con riguardo al criterio corretto di calcolo del contributo dovuto per il periodo
2001 – 2009, con riferimento al periodo successivo, previa analisi della normativa relativa all'attuazione del federalismo fiscale, hanno affermato che astrattamente parlando, l'effetto derivativo è conseguenza -come afferma il delle norme che regolano la fattispecie e Pt_1 deve però verificarsi, in concreto se la “capacità fiscale” del de quo è stata calcolata Pt_1
tenendo conto dei contributi ricevuti ex art 64 cit., nel periodo di tempo in cui si discute, dal momento che in quel procedimento tale dato era contestato tra le parti.
Rilevato che nel caso in esame, come già osservato nel precedente giudizio di appello, non è contestato tra le parti che sia stato tenuto conto dell'importo del contributo ricevuto ex art 64 l.
n. 388/2000 per la determinazione della quota spettante del fondo di perequazione introdotto dal D.L.vo 23/2011 in attuazione della legge delega 42/2009 e considerato che dalle statuizioni della Suprema Corte emerge come la diversa quantificazione di tale importo per l'anno di riferimento (2009) si ripercuota sulla quantificazione del contributo dovuto per il triennio successivo, occorre riconoscere al anche i maggiori importi che la Parte_1
rideterminazione del contributo dovuto per il 2009 comporta.
Per quanto riguarda la quantificazione numerica del dovuto, anche in questo caso non vi è contestazione specifica da parte dei che hanno solo contestato la debenza in sé. CP_3
Occorre pertanto condannare i appellati a versare per tale causale l'importo di € CP_3
280.359,64/annui, per un totale pari a € 841.078,92, dato dalla differenza tra i contributi già ricevuti e quelli accertati come dovuti, oltre interessi ex art. 1224 c. 1 dalla messa in mora al saldo.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.), tuttavia sussistono gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra le parti per tuti i gradi di giudizio.
La complessità delle questioni trattate è infatti attestata anche dall'esito dei diversi gradi di giudizio, che, proprio a causa di una diversa lettura del medesimo quadro normativo, ha portato i giudici di primo e di secondo grado a sposare interpretazioni opposte e poi la Corte di
Cassazione ad avvalorare una terza tesi interpretativa che ha ratificato in parte entrambe le tesi sostenute dalle contrapposte parti nei precedenti gradi di giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta: In parziale riforma della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 361/2020, pubblicata in data 20 aprile 2020 appellata, in applicazione del principio di diritto affermato nel presente giudizio dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, sez. I civ., n. 34305 del 7 dicembre
2023:
condanna, per le ragioni esposte in motivazione, il e il Ministero Controparte_1 dell'Economia e della Finanza a corrispondere al l'importo Parte_1 complessivo di € 2.523.236,76 (di cui € 1.682.157,84 per il periodo 2001/2009 ed € 841.078,92 per il periodo 2010/2012), oltre interessi ex art. 1224 c. 1 dalla messa in mora al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio dell'08.07.2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente dott.ssa Francesca Firrao dott.ssa Cecilia Marino