Art. 2. ((Le regioni, secondo i propri indirizzi programmatori, predispongono, entro e non oltre il 30 settembre, i programmi annuali regionali delle attivita' di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e in relazione alle esigenze dei piani di sviluppo.)) I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attivita' che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo.
Le regioni provvedono a dare pubblicita' ai programmi con le forme piu' idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese.
I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.
Le regioni provvedono a dare pubblicita' ai programmi con le forme piu' idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese.
I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.