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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 176/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 176/2023 promossa da
(c.f. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Filippo Vergnano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Chieri, via Vittorio Emanuele, n. 29 appellante contro
(c.f. , nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Giuseppe Prencipe, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Torino, corso Re Umberto, n. 64
(p. i.v.a. , nella persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Gabriele Musso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Santena, piazza Martiri della libertà, n. 10 appellate
1 Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «respinta ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione, voglia la Corte: riformare l'impugnata sentenza 20 dicembre 2022 n. 4906 del Tribunale di Torino e, in sua parziale riforma:
A) disattendere, per quanto di ragione, le avversarie domande e pretese e, per l'effetto, assolvere la dalla domanda di corresponsione della somma di € 178.632,00; Parte_1
B) in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale (ad esempio in virtù dell'eccepito concorso di colpa) delle domande di parte attrice attuale appellata, condannare la Società Zurich Insurance Plc a tenerne indenne e manlevare
nonché, in ogni caso, a rifondere alla medesima tutto quanto essa Parte_1 Pt_1 dovesse pagare, incluse le spese sostenute ed a sostenersi, per resistere nel presente giudizio alle domande avversarie.
Con il favore delle spese, onorari e diritti tutti di causa».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
Accogliere il primo motivo di appello proposto da e, per l'effetto, assolverla Parte_1 da ogni richiesta avanzata da e/o ridurre l'entità della condanna. Parte_2
Per l'ipotesi di reiezione del primo motivo di appello o di accoglimento parziale dello stesso:
Respingere il secondo motivo di appello proposto da e per l'effetto Parte_1 confermare la statuizione di primo grado circa l'inoperatività nel caso di specie della copertura assicurativa prestata da . CP_1
Vinte le spese». ha precisato queste conclusioni: «Piaccia all'Ecc.ma Controparte_2
Corte d'Appello di Torino, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
NEL MERITO rigettare l'appello proposto dalla e, conseguentemente, confermare Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado con conseguente accoglimento delle domande di condanna già proposte in primo grado.
Con vittoria degli onorari, dei diritti e delle spese di giudizio di entrambi i gradi, oltre accessori di legge.
2 Salvis iuribus».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Torino, al fine Parte_2 Parte_1 di ottenere la risoluzione del contratto del 10 gennaio 2018, avente ad oggetto la vendita degli sfridi di lamiera che residuavano a seguito degli stampaggi e delle lavorazioni negli stabilimenti di Settimo Torinese e Chivasso, per inadempimento della convenuta, che, in accordo con due dipendenti dell'attrice, nel corso dell'esecuzione del contratto, aveva dichiarato un quantitativo di sfrido inferiore a quello effettivamente prelevato.
L'attrice aveva altresì chiesto la condanna della convenuta a pagare la somma di euro 182.007,00, poi ridotta ad euro 178.632,00, a titolo di corrispettivo per la quantità di sfrido non dichiarata o a titolo di risarcimento del danno per inadempimento o ancora, in via alternativa, a titolo di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale.
2. si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree Parte_1
e in subordine la condanna di alla manleva, Controparte_1 previa autorizzazione alla chiamata in causa.
3. aveva chiesto il rigetto delle domande Controparte_1 attoree e, in subordine, il rigetto della domanda di manleva.
4. Con sentenza n. 4906/2022 del 20 dicembre 2022, il Tribunale di Torino ha risolto il contratto, ha condannato la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 178.632,00, oltre agli interessi, ha rigettato la domanda di manleva, ha condannato la convenuta alla refusione delle spese processuali in favore dell'attrice e della terza chiamata, ed infine ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della convenuta.
5. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di cinque motivi, Parte_1 chiedendo il rigetto della domanda di (già Controparte_2 Parte_2
e, in subordine, l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti di
[...]
. Controparte_1
ha chiesto il rigetto, anche parziale, della Controparte_1 domanda di in adesione ai relativi motivi dell'appello di e, in Parte_2 Parte_1 subordine, il rigetto della domanda di manleva. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
3 6. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con i primi quattro motivi d'appello, l'appellante ha impugnato la statuizione di condanna al pagamento a favore di del corrispettivo della Controparte_2 quantità di sfridi prelevata e non dichiarata.
All'accoglimento dei motivi, considerati unitariamente, ha aderito
[...]
Controparte_1
A volere intravedervi un appello incidentale tardivo adesivo, in relazione al quale, tra l'altro, non ha spiegato alcuna difesa, si riscontra che la Controparte_2 parte è decaduta dal relativo potere ex artt. 343, co. 1, 347, co. 1, c.p.c. per essersi costituita in giudizio il 22 maggio 2023, due giorni prima dell'udienza fissata ex art. 168- bis, co. 5, c.p.c. (operatività del vecchio rito).
Occorre esaminare partitamente i singoli motivi.
1.1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha assunto che nella sentenza «non è dato riscontrare l'indicazione di una sola prova (testimoniale o documentale) dalla quale inferire, […], che lo sfrido in esubero abbia fatto ingresso nello stabilimento della esponente
(e non sia stato invece scaricato altrove) ovvero che la stessa ne abbia tratto in qualche modo vantaggio» (p. 5 cit. app.).
Il motivo è inammissibile.
Le circostanze di cui l'appellante ha lamentato la carenza di prova sono irrilevanti.
Il capo della decisione inerente alla risoluzione del contratto, quindi all'accertamento dell'inadempimento (grave e colpevole) dell'appellante, non è stato impugnato;
l'appellante vi ha fatto espressa acquiescenza (art. 329 c.p.c.).
Sicché, è coperto dal giudicato l'enunciato per cui «[r]isultano, […], elementi di prova concordanti sulla condotta posta in essere presso lo stabilimento di Settimo Torinese di indicare ripetutamente un peso degli sfridi ritirati e venduti alla inferiori al reale con Pt_1 decorrenza quantomeno prossima all'inizio del rapporto contrattuale con la e fino alla Pt_1 data 8.6.2018» (p. 6 sent.).
Ne consegue che l'appellante non ha pagato una parte del materiale prelevato.
4 Le circostanze di cui l'appellante ha lamentato il difetto di prova si collocano dopo il prelievo.
In merito, già si era espresso il giudice di primo grado.
Invero, nel negare che , dipendente dell'appellante, aveva commesso Persona_1 un furto ai suoi danni – «l'assunto di parte convenuta che vi sia stato un furto da parte del Per sig. o] non è stato dimostrato dalla parte che ne era onerata (la quale CP_3 Pt_1 avrebbe potuto documentare che la quantità di sfrido prelevato dallo stabilimento della corrispondesse alla quantità che essa aveva, sia materialmente, sia Parte_2 fiscalmente, caricato a magazzino e/o rivenduto)» –, il tribunale ha statuito che «comunque si sarebbe trattato di una condotta perfezionata successivamente al trasferimento della proprietà dall'attrice alla convenuta degli sfridi» (p. 6 sent.).
Questo capo non è stato censurato con specifico motivo d'appello.
Il capo è tra l'altro del tutto coerente con la ricostruzione, ugualmente non criticata con motivo d'appello, dell'oggetto del contratto e delle modalità di esecuzione del contratto
[«Risultano pacifici o non specificamente contestati (con le conseguenze di cui all'art. 115
c.p.c.) e/o documentali i rapporti contrattuali tra le parti decorrenti dal 15.1.2018), così come descritti dalla parte ricorrente (in sintesi, la era incaricata, in esclusiva, del Pt_1 prelievo dallo stabilimento di Settimo Torinese e Chivasso degli sfridi di lavorazione della che venivano pesati e pagati alla al prezzo concordato, Parte_2 Parte_1 provvedendosi altresì alla compilazione dei documenti di trasporto e del formulario rifiuti) e altresì le modalità da seguirsi per il prelievo degli sfridi dallo stabilimento di Settimo, al quale si riferiscono i fatti oggetto di causa (l'autista della doveva pesare Parte_1
l'automezzo utilizzato per il prelievo dello sfrido al momento del suo ingresso, posizionandolo sulla bilancia, e attendere che il dipendente della stampasse Parte_2 la ricevuta attestante il peso;
l'autista della prima di uscire dallo stabilimento, Parte_1 doveva posizionare l'autocarro carico sulla pesa per consentire al dipendente della Pt_2 di stampare il nuovo peso accertato;
la pagina 4 di 10 emetteva il
[...] Parte_2 documento di trasporto e la fattura di vendita in base alla differenza tra la tara e il peso lordo accertati, e l'autista della con tali dati doveva compilare il formulario Parte_1 rifiuti)», pp. 3 s. sent.].
L'acquisto dell'appellante aveva ad oggetto la (proprietà degli) sfridi (effettivamente) prelevati;
detto altrimenti, avveniva al momento del prelievo.
5 Non avendo l'appellante messo in discussione il momento dell'acquisto, è chiaro che ogni vicenda successiva circa la sorte della merce – se effettivamente avesse fatto ingresso negli stabilimenti dell'appellante o se quest'ultima ne avesse tratto effettivo vantaggio –, è una vicenda inerente al patrimonio dell'appellante, non al rapporto tra le parti.
Il motivo è rigettato (in rito).
1.2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha contestato la qualificazione data dal tribunale al credito, inteso come corrispettivo degli sfridi, anziché come danno.
L'appellante ha riconosciuto che l'appellata aveva chiesto la condanna al pagamento indifferentemente a titolo di corrispettivo o di risarcimento del danno.
L'appellante ha poi censurato la qualificazione accolta dal giudice, perché in realtà la controparte aveva chiesto il risarcimento del danno, come desumibile dagli enunciati di cui alle difese di primo grado.
L'appellante ha quindi rilevato che, se la pretesa dell'appellante fosse stata quella di adempimento, il giudice avrebbe dovuto dichiararla inammissibile perché incompatibile con la domanda, proposta e accolta, di risoluzione del contratto.
Il motivo appare privo di interesse, perché inidoneo a recare vantaggio all'appellante.
L'appellante non ha censurato la decisione per le conseguenze della qualificazione, denunciando (e non soltanto ipotizzando) l'incompatibilità tra domanda di risoluzione e di adempimento.
L'appellante ha invece preteso che la domanda dell'appellata sia rettamente intesa come risarcitoria, con ciò sottraendola al rischio, dalla stessa paventato, di pronuncia di inammissibilità o improponibilità della domanda di adempimento [«nella sostanza, parte attrice non poteva che chiedere -e, in effetti ha chiesto il risarcimento del danno subìto a cagione del dedotto inadempimento. || Del resto, se fosse corretta l'interpretazione data dal primo Giudice, egli avrebbe dovuto disattendere la domanda in quanto inammissibile (o improponibile) stante l'incompatibilità strutturale e funzionale fra la domanda di risoluzione
e quella di adempimento!», p. 9 cit. app.].
Tuttavia, l'interesse si ricava dalla lettura del quarto e del quinto motivo d'appello.
La qualificazione della domanda risarcitoria è strumentale ad invocare il concorso di colpa di nella causazione del danno e a contrastare la Controparte_2 decisione sulla domanda di manleva, rigettata in base all'assunto che l'assicurazione non copre l'inadempimento, bensì il danno cagionato dall'assicurato.
Il motivo non è fondato.
6 In generale, la qualificazione giuridica di una fattispecie, quindi anche dell'azione esperita, è riservata al giudice (art. 101, co. 2, Cost.), sicché la posizione assunta dalle parti in merito ha valore di proposta e non di vincolo.
In particolare, come rilevato dalla stessa appellante, Controparte_2 aveva chiesto la condanna al pagamento del corrispettivo o al risarcimento del danno (per inadempimento o illecito extracontrattuale), in via alternativa.
In ragione di ciò, oltre agli enunciati richiamati dall'appellante (che comunque riferiscono di corrispettivo e di omesso pagamento del prezzo), se ne riscontrano altri che evocano il diritto al corrispettivo: «la con il suo inadempimento ed il suo Parte_1 comportamento illegittimo ed illecito, ha omesso di dichiarare alla di aver Parte_2 acquistato 573.303 Kg di lamiera, così omettendo di corrisponderle la somma di €
182.007,00 quale corrispettivo del suo valore, quantificato sulla base del prezzo contrattualmente concordato. || […] La si è resa inadempiente alla propria Parte_1 obbligazione di acquisto della lamiera per aver omesso di dichiarare l'esatta quantità di materia prima prelevata dallo stabilimento e per aver alterato il peso dell'autocarro carico di materia prima al momento dell'uscita, con il fine di non corrispondere alla Parte_2
l'intero valore della lamiera prelevata. || La responsabilità contrattuale della è Parte_1 incontrovertibile in quanto l'inadempimento contestato dalla è conseguente Parte_2 agli atti illegittimi ed illeciti compiuti dal signor e dal signor » Persona_1 CP_4
(pp. 9 ss. cit.).
Pertanto, la qualificazione censurata non è peregrina, bensì coerente alla volontà di parte, desumibile pur sempre dalla lettera delle sue difese.
Inoltre, essa è logica conseguenza dell'accertato inadempimento dell'appellante.
In argomento, l'appellante ha ritenuto erroneamente l'incompatibilità tra risoluzione del contratto e condanna all'adempimento.
L'errore sta nella premessa.
Il contratto stipulato tra le parti è connotato da un'esecuzione periodica (i prelievi erano periodici come accertato in sentenza;
cfr. anche p. 3 cit.).
Lo statuto del contratto di durata, di cui il contratto ad esecuzione periodica ne è un esempio, è speciale quanto agli effetti della risoluzione.
La risoluzione opera di regola retroattivamente (art. 1458, co. 1, parte prima, c.c.).
La risoluzione opera per il futuro per i contratti di durata, «riguardo ai quali l'effetto
[…] non si estende alle prestazioni già eseguite» (art. 1458, co. 1, parte seconda, c.c.).
7 Ciò significa che, intervenuta la risoluzione del contratto di durata, il sinallagma rimane intatto per il pregresso e le prestazioni eseguite vanno pagate: «il principio della non retroattività della risoluzione, rispetto ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, non può non implicare, relativamente alle prestazioni già eseguite, la conservazione del diritto di ricevere la controprestazione, nonostante la risoluzione del vincolo negoziale, di talché per tali contratti il valore abdicativo della domanda di risoluzione, rispetto alla domanda di adempimento, secondo le previsioni dell'art. 1453 c.c., comma 2, va circoscritto
a quella sola parte del rapporto per la quale è logicamente configurabile una scelta, su un piano di alternatività, fra risoluzione ed adempimento, mentre è inestensibile a quella parte che rimane ope legis insensibile alla vicenda risolutiva, perché adempimento, sia pure di uno solo dei contraenti» (Cass. civ., sez. III^, sent. 6 dicembre 2011, n. 26199).
Il motivo è rigettato.
1.3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato l'entità del debito sulla base di tre eccezioni.
In primo luogo, «la valutazione del CTU è puramente congetturale, essendo basata su stime di parte attrice e fatti non sorretti da prova certa» (p. 9 cit. app.).
In secondo luogo, «secondo ciò che ha dichiarato parte attrice da ultimo in sede di comparsa conclusionale, la quantificazione del danno da essa asseritamente patito “si fonda sulla circostanza che l'inadempimento e/o l'illecito che lo ha provocato ha avuto inizio nel febbraio 2018” (ivi pag. 17, terzo capoverso) e consiste, come precisato poco dopo, nei corrispondenti “minori ricavi” […] || A fronte della chiara attestazione della stessa parte attrice non è dato comprendere (e la impugnata sentenza non tenta neppure di spiegare) come abbia potuto il primo Giudice determinare il danno a decorrere dal 15 gennaio 2018! (si veda l'impugnata sentenza alle pag. 7 e 8 e, in particolare, laddove -pag.
8, secondo capoverso riporta che la stima del CTU “è riferita al periodo in causa
(15/01/2018- 08/06/2018”;)» (p. 10 cit. app.).
In terzo luogo, «la valutazione del CTU, sposata in toto dal Tribunale, comprende tutti
i trasporti, ossia anche quelli effettuati dal sig. , la cui correità non è stata addotta da CP_4 parte attrice e, comunque, non è stata provata, come abbiamo già chiarito supra» (ibidem).
Il motivo è parzialmente fondato.
La prima eccezione è generica.
Alcuna puntuale censura è stata fatta alla consulenza tecnica d'ufficio circa, tra l'altro, il metodo adottato, l'erroneità delle informazioni acquisite dalle fonti adoperate,
8 l'omissione di fonti informative utili, l'espletamento dell'incarico, la rispondenza degli accertamenti ai quesiti, la coerenza delle risposte alle premesse.
Non è certo dovere del giudice integrare le difese di parte, ricercando elementi utili alla sua posizione, in modo fondamentalmente arbitrario.
L'unico rilievo puntuale attiene al periodo di tempo considerato, di cui alla seconda eccezione.
Questa eccezione è fondata.
In primo grado, aveva indicato il periodo di tempo Controparte_2 dell'illecito (anche nel senso di inadempimento) avversario nella memoria ex art. 183, co.
6, n. 1), c.p.c., quale ultimo momento utile per compiere attività assertiva di precisazione dei fatti costitutivi della domanda: «La ha ritenuto la responsabile Parte_2 Parte_1 per inadempimento contrattuale per aver posto in essere il fatto pacificamente verificatosi in data 8 giugno 2018 e per essere stata inadempiente agli obblighi contrattuali dal mese di febbraio 2018 sino al mese di giugno 2018 per non aver dichiarato le effettive quantità di lamiera prelevate in autonomia dagli stabilimenti, in esecuzione della propria prestazione contrattuale. || […] La quantificazione del danno si fonda sulla circostanza che i soggetti coinvolti nella vicenda hanno riferito che l'inadempimento e/o l'illecito era iniziato dal febbraio 2018 e che tali affermazioni sono confermate dai dati finanziari e matematici della produzione, dai quali si evince come la quantità di lamiera venduta dopo la lavorazione fosse molto inferiore a quella stimata ed a quella venduta l'anno precedente. Proprio in ragione di tale discordanza di dati, la ha indagato per individuarne la Parte_2 causa» (pp. 2 s.).
L'enunciato “l'inadempimento e/o l'illecito era iniziato dal febbraio 2018” è preciso e non evoca invece un'indicazione puramente prudenziale.
Pertanto, l'accertamento della misura dell'inadempimento, cioè dell'entità di sfrido sottratta al pagamento, doveva essere circoscritto al periodo anteriore alla risoluzione a partire dal momento identificato come inizio dell'inadempimento.
Nel rispetto della pretesa dell'allora attrice, liberamente declinata (art. 112 c.p.c.),
l'appellante è tenuta al pagamento degli sfridi prelevati e non dichiarati per il periodo di esecuzione del contratto, ad eccezione del mese di gennaio 2018.
Il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato il prezzo non corrisposto in euro 4.434,00
(15 e 18 gennaio 2018), euro 7.458,00 (24 e 26 gennaio 2018), euro 10.081,00 (30, 31 gennaio 2018, 1° febbraio 2018, p. 47 rel. per.).
9 Di quest'ultimo importo occorre tenere conto però solo del prezzo relativo al prelievo dei giorni 30 e 31 gennaio 2018.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che è stato fatturato dall'appellante sfrido per 12.860 kg il 30 gennaio 2018, 12.100 kg il 31 gennaio 2018, 12.320 kg il 1° febbraio
2018, per un totale di 37.280 kg (ibidem).
Il totale di sfrido fatturato corrisponde al 53,15% di quello generato, quindi ritenuto prelevato, in quei tre giorni, pari in termini assoluti a 70.144 kg (ibidem).
Applicata la percentuale allo sfrido fatturato il 30 e il 31 gennaio 2018, vale a dire su 24.960 kg, si perviene all'entità dello sfrido prodotto e prelevato negli stessi giorni pari a 46.961 kg.
La differenza tra sfrido prodotto e prelevato – 46.961 kg – e sfrido fatturato – 24.960 kg – è 22.001 kg, che moltiplicata per il prezzo al kg di 0,30675 (ibidem), produce l'importo di euro 6.749,00 (secondo arrotondamento per eccesso).
Il prezzo dello sfrido non dichiarato nel mese di gennaio è di euro 18.641,00 (somma di 4.434,00, 7.458,00, 6.749,00).
Pertanto, la differenza tra 178.632,00 – oggetto della condanna – ed euro 18.641,00
– entità estranea alla pretesa – equivale ad euro 159.991,00.
La terza eccezione è irrilevante.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato la quantità di sfrido che l'appellante non ha pagato, indipendentemente dall'autore materiale della dichiarazione falsa.
Dunque, è irrilevante che si sia comportato correttamente. CP_4
Se ha dichiarato esattamente quanto prelevato, semplicemente non ha CP_4 contribuito ad aumentare l'entità di materiale sottratta al pagamento, il cui calcolo non è stato censurato specificamente dall'appellante, salvo il riferimento temporale esaminato.
L'appellante non ha allegato l'adempimento dell'obbligazione, neanche parziale (art. 1218 c.c., Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
L'appellante deve pertanto pagare a la somma di Controparte_2 euro 159.991,00.
Resta ferma l'obbligazione accessoria degli interessi moratori, quanto ad an, saggio e decorrenza, in quanto la relativa statuizione non è stata impugnata.
Il motivo è parzialmente accolto.
1.4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha contestato la condanna in quanto il giudice di primo grado non ha considerato il concorso di colpa dell'appellata venditrice.
10 Il motivo non è fondato.
L'appellante ha invocato l'art. 1227, co. 1, c.c., che esprime, in termini sistematici, uno dei criteri di determinazione del danno risarcibile in applicazione del principio della risarcibilità del danno effettivo (oltreché totale).
Siccome la condanna a carico dell'appellante verte sul corrispettivo e non sul danno, non si può fare applicazione del criterio del concorso di colpa.
Inoltre, si osserva che, avendo il giudice di primo grado accertato l'inadempimento dell'appellante anche circa l'imputabilità, si deve ritenere definitivamente esclusa ogni possibile incidenza della condotta di sull'inadempimento. Controparte_2
Il motivo è rigettato.
2. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda di manleva.
Il giudice di primo grado ha statuito che è «assorbente rilevare che poiché è stata accolta la domanda avente ad oggetto l'importo di € 178.632 quale corrispettivo contrattuale degli sfridi consegnati da all'acquirente e da questa Parte_2 Parte_1 non pagati e non già quella alternativa avente ad oggetto il risarcimento del danno cagionato a terzi da parte del dipendente la domanda di manleva va respinta. Parte_1
|| Invero, la copertura assicurativa è finalizzata a manlevare l'assicurato dai danni arrecati a terzi e non a esimerlo dal pagamento del prezzo della merce acquistata» (p. 9 sent.).
L'appellante ha dedotto che, siccome «la domanda proposta, correttamente qualificata, è domanda risarcitoria, non di adempimento d'una obbligazione contrattuale venuta meno in forza della risoluzione» (p. 12 cit. app.), la domanda di manleva merita accoglimento, poiché «è incontestabile e incontestato in causa il fatto che la polizza Rct
(n.177B092B- doc.n.1-3), pacificamente copre, fra l'altro, la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato» (ibidem).
Il motivo non è fondato.
Considerato che non è censurabile la qualificazione accolta dal tribunale circa la domanda di quale domanda di adempimento, viene meno Controparte_2 la premessa del motivo volto a contrastare la statuizione impugnata.
Il motivo è rigettato.
3. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
11 Occorre distinguere i rapporti processuali.
All'esito del giudizio di merito, risulta che l'appellante è soccombente e in relazione alla domanda di risoluzione e alla domanda di condanna.
L'accoglimento della domanda di condanna in misura inferiore a quanto richiesto – in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, CP_2 Controparte_2 aveva dedotto il credito nella misura poi accertata dal tribunale – non è elemento sufficiente per ritenere che ricorra una ragione, grave ed eccezionale, analoga a quelle ex art. 92, co. 2, c.p.c., tale da giustificare la parziale compensazione delle spese processuali
(Corte cost., sent. 19 aprile 2018, n. 77).
Da un lato, la differenza riscontrata è scarsamente significativa (la pretesa è stata accolta per quasi il 90%), e, dall'altro lato, si ribadisce, l'appellante è soccombente anche per la domanda di risoluzione, che ha avuto un peso importante sull'economia del processo, come si evince dalla corposa motivazione della decisione di primo grado.
L'accoglimento parziale della domanda di condanna rileva, ad eventuale beneficio della parte soccombente, ai fini dell'individuazione del valore della controversia.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Avuto riguardo alle spese processuali del primo grado di giudizio, in assenza di un motivo d'appello, la statuizione del tribunale non può essere modificata in peius per l'appellante (per tutte, Cass. civ., sez. VI^, ord. 6 ottobre 2020, n. 21504).
Pertanto, è confermata la liquidazione fatta con la sentenza gravata.
Quanto alle spese del grado, il valore della controversia è determinato in base al valore della somma attribuita alla vincitrice (scaglione euro 52.001,00-260.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri tra i minimi e i medi, visto che la trattazione dell'istanza di inibitoria è l'unica attività svolta di particolare (comunque media) pregnanza.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.991,00 per compensi
(euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e Controparte_1
la prima è soccombente totale.
[...]
12 Il valore della controversia è determinato in base al valore della somma attribuita alla vincitrice (scaglione euro 52.001,00-260.000,00).
Tenuto conto del limitato numero e della bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (le prime erano carenti, le seconde richiedevano semplici accertamenti), trovano applicazione i parametri forensi minimi per tutte le fasi.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 7.160,00 per compensi
(euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 2.552,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 4906/2022, emessa dal Tribunale di Torino il 20 dicembre
2022: condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 della somma di euro 159.991,00; conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna al rimborso a favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese processuali del grado, che liquida in complessivi euro 12.991,00, a titolo di compenso, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna al rimborso a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del grado, che liquida in complessivi euro 7.160,00, a
[...] titolo di compenso, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 176/2023 promossa da
(c.f. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Filippo Vergnano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Chieri, via Vittorio Emanuele, n. 29 appellante contro
(c.f. , nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Giuseppe Prencipe, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Torino, corso Re Umberto, n. 64
(p. i.v.a. , nella persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Gabriele Musso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Santena, piazza Martiri della libertà, n. 10 appellate
1 Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «respinta ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione, voglia la Corte: riformare l'impugnata sentenza 20 dicembre 2022 n. 4906 del Tribunale di Torino e, in sua parziale riforma:
A) disattendere, per quanto di ragione, le avversarie domande e pretese e, per l'effetto, assolvere la dalla domanda di corresponsione della somma di € 178.632,00; Parte_1
B) in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale (ad esempio in virtù dell'eccepito concorso di colpa) delle domande di parte attrice attuale appellata, condannare la Società Zurich Insurance Plc a tenerne indenne e manlevare
nonché, in ogni caso, a rifondere alla medesima tutto quanto essa Parte_1 Pt_1 dovesse pagare, incluse le spese sostenute ed a sostenersi, per resistere nel presente giudizio alle domande avversarie.
Con il favore delle spese, onorari e diritti tutti di causa».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
Accogliere il primo motivo di appello proposto da e, per l'effetto, assolverla Parte_1 da ogni richiesta avanzata da e/o ridurre l'entità della condanna. Parte_2
Per l'ipotesi di reiezione del primo motivo di appello o di accoglimento parziale dello stesso:
Respingere il secondo motivo di appello proposto da e per l'effetto Parte_1 confermare la statuizione di primo grado circa l'inoperatività nel caso di specie della copertura assicurativa prestata da . CP_1
Vinte le spese». ha precisato queste conclusioni: «Piaccia all'Ecc.ma Controparte_2
Corte d'Appello di Torino, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
NEL MERITO rigettare l'appello proposto dalla e, conseguentemente, confermare Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado con conseguente accoglimento delle domande di condanna già proposte in primo grado.
Con vittoria degli onorari, dei diritti e delle spese di giudizio di entrambi i gradi, oltre accessori di legge.
2 Salvis iuribus».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Torino, al fine Parte_2 Parte_1 di ottenere la risoluzione del contratto del 10 gennaio 2018, avente ad oggetto la vendita degli sfridi di lamiera che residuavano a seguito degli stampaggi e delle lavorazioni negli stabilimenti di Settimo Torinese e Chivasso, per inadempimento della convenuta, che, in accordo con due dipendenti dell'attrice, nel corso dell'esecuzione del contratto, aveva dichiarato un quantitativo di sfrido inferiore a quello effettivamente prelevato.
L'attrice aveva altresì chiesto la condanna della convenuta a pagare la somma di euro 182.007,00, poi ridotta ad euro 178.632,00, a titolo di corrispettivo per la quantità di sfrido non dichiarata o a titolo di risarcimento del danno per inadempimento o ancora, in via alternativa, a titolo di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale.
2. si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree Parte_1
e in subordine la condanna di alla manleva, Controparte_1 previa autorizzazione alla chiamata in causa.
3. aveva chiesto il rigetto delle domande Controparte_1 attoree e, in subordine, il rigetto della domanda di manleva.
4. Con sentenza n. 4906/2022 del 20 dicembre 2022, il Tribunale di Torino ha risolto il contratto, ha condannato la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 178.632,00, oltre agli interessi, ha rigettato la domanda di manleva, ha condannato la convenuta alla refusione delle spese processuali in favore dell'attrice e della terza chiamata, ed infine ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della convenuta.
5. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di cinque motivi, Parte_1 chiedendo il rigetto della domanda di (già Controparte_2 Parte_2
e, in subordine, l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti di
[...]
. Controparte_1
ha chiesto il rigetto, anche parziale, della Controparte_1 domanda di in adesione ai relativi motivi dell'appello di e, in Parte_2 Parte_1 subordine, il rigetto della domanda di manleva. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
3 6. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con i primi quattro motivi d'appello, l'appellante ha impugnato la statuizione di condanna al pagamento a favore di del corrispettivo della Controparte_2 quantità di sfridi prelevata e non dichiarata.
All'accoglimento dei motivi, considerati unitariamente, ha aderito
[...]
Controparte_1
A volere intravedervi un appello incidentale tardivo adesivo, in relazione al quale, tra l'altro, non ha spiegato alcuna difesa, si riscontra che la Controparte_2 parte è decaduta dal relativo potere ex artt. 343, co. 1, 347, co. 1, c.p.c. per essersi costituita in giudizio il 22 maggio 2023, due giorni prima dell'udienza fissata ex art. 168- bis, co. 5, c.p.c. (operatività del vecchio rito).
Occorre esaminare partitamente i singoli motivi.
1.1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha assunto che nella sentenza «non è dato riscontrare l'indicazione di una sola prova (testimoniale o documentale) dalla quale inferire, […], che lo sfrido in esubero abbia fatto ingresso nello stabilimento della esponente
(e non sia stato invece scaricato altrove) ovvero che la stessa ne abbia tratto in qualche modo vantaggio» (p. 5 cit. app.).
Il motivo è inammissibile.
Le circostanze di cui l'appellante ha lamentato la carenza di prova sono irrilevanti.
Il capo della decisione inerente alla risoluzione del contratto, quindi all'accertamento dell'inadempimento (grave e colpevole) dell'appellante, non è stato impugnato;
l'appellante vi ha fatto espressa acquiescenza (art. 329 c.p.c.).
Sicché, è coperto dal giudicato l'enunciato per cui «[r]isultano, […], elementi di prova concordanti sulla condotta posta in essere presso lo stabilimento di Settimo Torinese di indicare ripetutamente un peso degli sfridi ritirati e venduti alla inferiori al reale con Pt_1 decorrenza quantomeno prossima all'inizio del rapporto contrattuale con la e fino alla Pt_1 data 8.6.2018» (p. 6 sent.).
Ne consegue che l'appellante non ha pagato una parte del materiale prelevato.
4 Le circostanze di cui l'appellante ha lamentato il difetto di prova si collocano dopo il prelievo.
In merito, già si era espresso il giudice di primo grado.
Invero, nel negare che , dipendente dell'appellante, aveva commesso Persona_1 un furto ai suoi danni – «l'assunto di parte convenuta che vi sia stato un furto da parte del Per sig. o] non è stato dimostrato dalla parte che ne era onerata (la quale CP_3 Pt_1 avrebbe potuto documentare che la quantità di sfrido prelevato dallo stabilimento della corrispondesse alla quantità che essa aveva, sia materialmente, sia Parte_2 fiscalmente, caricato a magazzino e/o rivenduto)» –, il tribunale ha statuito che «comunque si sarebbe trattato di una condotta perfezionata successivamente al trasferimento della proprietà dall'attrice alla convenuta degli sfridi» (p. 6 sent.).
Questo capo non è stato censurato con specifico motivo d'appello.
Il capo è tra l'altro del tutto coerente con la ricostruzione, ugualmente non criticata con motivo d'appello, dell'oggetto del contratto e delle modalità di esecuzione del contratto
[«Risultano pacifici o non specificamente contestati (con le conseguenze di cui all'art. 115
c.p.c.) e/o documentali i rapporti contrattuali tra le parti decorrenti dal 15.1.2018), così come descritti dalla parte ricorrente (in sintesi, la era incaricata, in esclusiva, del Pt_1 prelievo dallo stabilimento di Settimo Torinese e Chivasso degli sfridi di lavorazione della che venivano pesati e pagati alla al prezzo concordato, Parte_2 Parte_1 provvedendosi altresì alla compilazione dei documenti di trasporto e del formulario rifiuti) e altresì le modalità da seguirsi per il prelievo degli sfridi dallo stabilimento di Settimo, al quale si riferiscono i fatti oggetto di causa (l'autista della doveva pesare Parte_1
l'automezzo utilizzato per il prelievo dello sfrido al momento del suo ingresso, posizionandolo sulla bilancia, e attendere che il dipendente della stampasse Parte_2 la ricevuta attestante il peso;
l'autista della prima di uscire dallo stabilimento, Parte_1 doveva posizionare l'autocarro carico sulla pesa per consentire al dipendente della Pt_2 di stampare il nuovo peso accertato;
la pagina 4 di 10 emetteva il
[...] Parte_2 documento di trasporto e la fattura di vendita in base alla differenza tra la tara e il peso lordo accertati, e l'autista della con tali dati doveva compilare il formulario Parte_1 rifiuti)», pp. 3 s. sent.].
L'acquisto dell'appellante aveva ad oggetto la (proprietà degli) sfridi (effettivamente) prelevati;
detto altrimenti, avveniva al momento del prelievo.
5 Non avendo l'appellante messo in discussione il momento dell'acquisto, è chiaro che ogni vicenda successiva circa la sorte della merce – se effettivamente avesse fatto ingresso negli stabilimenti dell'appellante o se quest'ultima ne avesse tratto effettivo vantaggio –, è una vicenda inerente al patrimonio dell'appellante, non al rapporto tra le parti.
Il motivo è rigettato (in rito).
1.2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha contestato la qualificazione data dal tribunale al credito, inteso come corrispettivo degli sfridi, anziché come danno.
L'appellante ha riconosciuto che l'appellata aveva chiesto la condanna al pagamento indifferentemente a titolo di corrispettivo o di risarcimento del danno.
L'appellante ha poi censurato la qualificazione accolta dal giudice, perché in realtà la controparte aveva chiesto il risarcimento del danno, come desumibile dagli enunciati di cui alle difese di primo grado.
L'appellante ha quindi rilevato che, se la pretesa dell'appellante fosse stata quella di adempimento, il giudice avrebbe dovuto dichiararla inammissibile perché incompatibile con la domanda, proposta e accolta, di risoluzione del contratto.
Il motivo appare privo di interesse, perché inidoneo a recare vantaggio all'appellante.
L'appellante non ha censurato la decisione per le conseguenze della qualificazione, denunciando (e non soltanto ipotizzando) l'incompatibilità tra domanda di risoluzione e di adempimento.
L'appellante ha invece preteso che la domanda dell'appellata sia rettamente intesa come risarcitoria, con ciò sottraendola al rischio, dalla stessa paventato, di pronuncia di inammissibilità o improponibilità della domanda di adempimento [«nella sostanza, parte attrice non poteva che chiedere -e, in effetti ha chiesto il risarcimento del danno subìto a cagione del dedotto inadempimento. || Del resto, se fosse corretta l'interpretazione data dal primo Giudice, egli avrebbe dovuto disattendere la domanda in quanto inammissibile (o improponibile) stante l'incompatibilità strutturale e funzionale fra la domanda di risoluzione
e quella di adempimento!», p. 9 cit. app.].
Tuttavia, l'interesse si ricava dalla lettura del quarto e del quinto motivo d'appello.
La qualificazione della domanda risarcitoria è strumentale ad invocare il concorso di colpa di nella causazione del danno e a contrastare la Controparte_2 decisione sulla domanda di manleva, rigettata in base all'assunto che l'assicurazione non copre l'inadempimento, bensì il danno cagionato dall'assicurato.
Il motivo non è fondato.
6 In generale, la qualificazione giuridica di una fattispecie, quindi anche dell'azione esperita, è riservata al giudice (art. 101, co. 2, Cost.), sicché la posizione assunta dalle parti in merito ha valore di proposta e non di vincolo.
In particolare, come rilevato dalla stessa appellante, Controparte_2 aveva chiesto la condanna al pagamento del corrispettivo o al risarcimento del danno (per inadempimento o illecito extracontrattuale), in via alternativa.
In ragione di ciò, oltre agli enunciati richiamati dall'appellante (che comunque riferiscono di corrispettivo e di omesso pagamento del prezzo), se ne riscontrano altri che evocano il diritto al corrispettivo: «la con il suo inadempimento ed il suo Parte_1 comportamento illegittimo ed illecito, ha omesso di dichiarare alla di aver Parte_2 acquistato 573.303 Kg di lamiera, così omettendo di corrisponderle la somma di €
182.007,00 quale corrispettivo del suo valore, quantificato sulla base del prezzo contrattualmente concordato. || […] La si è resa inadempiente alla propria Parte_1 obbligazione di acquisto della lamiera per aver omesso di dichiarare l'esatta quantità di materia prima prelevata dallo stabilimento e per aver alterato il peso dell'autocarro carico di materia prima al momento dell'uscita, con il fine di non corrispondere alla Parte_2
l'intero valore della lamiera prelevata. || La responsabilità contrattuale della è Parte_1 incontrovertibile in quanto l'inadempimento contestato dalla è conseguente Parte_2 agli atti illegittimi ed illeciti compiuti dal signor e dal signor » Persona_1 CP_4
(pp. 9 ss. cit.).
Pertanto, la qualificazione censurata non è peregrina, bensì coerente alla volontà di parte, desumibile pur sempre dalla lettera delle sue difese.
Inoltre, essa è logica conseguenza dell'accertato inadempimento dell'appellante.
In argomento, l'appellante ha ritenuto erroneamente l'incompatibilità tra risoluzione del contratto e condanna all'adempimento.
L'errore sta nella premessa.
Il contratto stipulato tra le parti è connotato da un'esecuzione periodica (i prelievi erano periodici come accertato in sentenza;
cfr. anche p. 3 cit.).
Lo statuto del contratto di durata, di cui il contratto ad esecuzione periodica ne è un esempio, è speciale quanto agli effetti della risoluzione.
La risoluzione opera di regola retroattivamente (art. 1458, co. 1, parte prima, c.c.).
La risoluzione opera per il futuro per i contratti di durata, «riguardo ai quali l'effetto
[…] non si estende alle prestazioni già eseguite» (art. 1458, co. 1, parte seconda, c.c.).
7 Ciò significa che, intervenuta la risoluzione del contratto di durata, il sinallagma rimane intatto per il pregresso e le prestazioni eseguite vanno pagate: «il principio della non retroattività della risoluzione, rispetto ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, non può non implicare, relativamente alle prestazioni già eseguite, la conservazione del diritto di ricevere la controprestazione, nonostante la risoluzione del vincolo negoziale, di talché per tali contratti il valore abdicativo della domanda di risoluzione, rispetto alla domanda di adempimento, secondo le previsioni dell'art. 1453 c.c., comma 2, va circoscritto
a quella sola parte del rapporto per la quale è logicamente configurabile una scelta, su un piano di alternatività, fra risoluzione ed adempimento, mentre è inestensibile a quella parte che rimane ope legis insensibile alla vicenda risolutiva, perché adempimento, sia pure di uno solo dei contraenti» (Cass. civ., sez. III^, sent. 6 dicembre 2011, n. 26199).
Il motivo è rigettato.
1.3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato l'entità del debito sulla base di tre eccezioni.
In primo luogo, «la valutazione del CTU è puramente congetturale, essendo basata su stime di parte attrice e fatti non sorretti da prova certa» (p. 9 cit. app.).
In secondo luogo, «secondo ciò che ha dichiarato parte attrice da ultimo in sede di comparsa conclusionale, la quantificazione del danno da essa asseritamente patito “si fonda sulla circostanza che l'inadempimento e/o l'illecito che lo ha provocato ha avuto inizio nel febbraio 2018” (ivi pag. 17, terzo capoverso) e consiste, come precisato poco dopo, nei corrispondenti “minori ricavi” […] || A fronte della chiara attestazione della stessa parte attrice non è dato comprendere (e la impugnata sentenza non tenta neppure di spiegare) come abbia potuto il primo Giudice determinare il danno a decorrere dal 15 gennaio 2018! (si veda l'impugnata sentenza alle pag. 7 e 8 e, in particolare, laddove -pag.
8, secondo capoverso riporta che la stima del CTU “è riferita al periodo in causa
(15/01/2018- 08/06/2018”;)» (p. 10 cit. app.).
In terzo luogo, «la valutazione del CTU, sposata in toto dal Tribunale, comprende tutti
i trasporti, ossia anche quelli effettuati dal sig. , la cui correità non è stata addotta da CP_4 parte attrice e, comunque, non è stata provata, come abbiamo già chiarito supra» (ibidem).
Il motivo è parzialmente fondato.
La prima eccezione è generica.
Alcuna puntuale censura è stata fatta alla consulenza tecnica d'ufficio circa, tra l'altro, il metodo adottato, l'erroneità delle informazioni acquisite dalle fonti adoperate,
8 l'omissione di fonti informative utili, l'espletamento dell'incarico, la rispondenza degli accertamenti ai quesiti, la coerenza delle risposte alle premesse.
Non è certo dovere del giudice integrare le difese di parte, ricercando elementi utili alla sua posizione, in modo fondamentalmente arbitrario.
L'unico rilievo puntuale attiene al periodo di tempo considerato, di cui alla seconda eccezione.
Questa eccezione è fondata.
In primo grado, aveva indicato il periodo di tempo Controparte_2 dell'illecito (anche nel senso di inadempimento) avversario nella memoria ex art. 183, co.
6, n. 1), c.p.c., quale ultimo momento utile per compiere attività assertiva di precisazione dei fatti costitutivi della domanda: «La ha ritenuto la responsabile Parte_2 Parte_1 per inadempimento contrattuale per aver posto in essere il fatto pacificamente verificatosi in data 8 giugno 2018 e per essere stata inadempiente agli obblighi contrattuali dal mese di febbraio 2018 sino al mese di giugno 2018 per non aver dichiarato le effettive quantità di lamiera prelevate in autonomia dagli stabilimenti, in esecuzione della propria prestazione contrattuale. || […] La quantificazione del danno si fonda sulla circostanza che i soggetti coinvolti nella vicenda hanno riferito che l'inadempimento e/o l'illecito era iniziato dal febbraio 2018 e che tali affermazioni sono confermate dai dati finanziari e matematici della produzione, dai quali si evince come la quantità di lamiera venduta dopo la lavorazione fosse molto inferiore a quella stimata ed a quella venduta l'anno precedente. Proprio in ragione di tale discordanza di dati, la ha indagato per individuarne la Parte_2 causa» (pp. 2 s.).
L'enunciato “l'inadempimento e/o l'illecito era iniziato dal febbraio 2018” è preciso e non evoca invece un'indicazione puramente prudenziale.
Pertanto, l'accertamento della misura dell'inadempimento, cioè dell'entità di sfrido sottratta al pagamento, doveva essere circoscritto al periodo anteriore alla risoluzione a partire dal momento identificato come inizio dell'inadempimento.
Nel rispetto della pretesa dell'allora attrice, liberamente declinata (art. 112 c.p.c.),
l'appellante è tenuta al pagamento degli sfridi prelevati e non dichiarati per il periodo di esecuzione del contratto, ad eccezione del mese di gennaio 2018.
Il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato il prezzo non corrisposto in euro 4.434,00
(15 e 18 gennaio 2018), euro 7.458,00 (24 e 26 gennaio 2018), euro 10.081,00 (30, 31 gennaio 2018, 1° febbraio 2018, p. 47 rel. per.).
9 Di quest'ultimo importo occorre tenere conto però solo del prezzo relativo al prelievo dei giorni 30 e 31 gennaio 2018.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che è stato fatturato dall'appellante sfrido per 12.860 kg il 30 gennaio 2018, 12.100 kg il 31 gennaio 2018, 12.320 kg il 1° febbraio
2018, per un totale di 37.280 kg (ibidem).
Il totale di sfrido fatturato corrisponde al 53,15% di quello generato, quindi ritenuto prelevato, in quei tre giorni, pari in termini assoluti a 70.144 kg (ibidem).
Applicata la percentuale allo sfrido fatturato il 30 e il 31 gennaio 2018, vale a dire su 24.960 kg, si perviene all'entità dello sfrido prodotto e prelevato negli stessi giorni pari a 46.961 kg.
La differenza tra sfrido prodotto e prelevato – 46.961 kg – e sfrido fatturato – 24.960 kg – è 22.001 kg, che moltiplicata per il prezzo al kg di 0,30675 (ibidem), produce l'importo di euro 6.749,00 (secondo arrotondamento per eccesso).
Il prezzo dello sfrido non dichiarato nel mese di gennaio è di euro 18.641,00 (somma di 4.434,00, 7.458,00, 6.749,00).
Pertanto, la differenza tra 178.632,00 – oggetto della condanna – ed euro 18.641,00
– entità estranea alla pretesa – equivale ad euro 159.991,00.
La terza eccezione è irrilevante.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato la quantità di sfrido che l'appellante non ha pagato, indipendentemente dall'autore materiale della dichiarazione falsa.
Dunque, è irrilevante che si sia comportato correttamente. CP_4
Se ha dichiarato esattamente quanto prelevato, semplicemente non ha CP_4 contribuito ad aumentare l'entità di materiale sottratta al pagamento, il cui calcolo non è stato censurato specificamente dall'appellante, salvo il riferimento temporale esaminato.
L'appellante non ha allegato l'adempimento dell'obbligazione, neanche parziale (art. 1218 c.c., Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
L'appellante deve pertanto pagare a la somma di Controparte_2 euro 159.991,00.
Resta ferma l'obbligazione accessoria degli interessi moratori, quanto ad an, saggio e decorrenza, in quanto la relativa statuizione non è stata impugnata.
Il motivo è parzialmente accolto.
1.4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha contestato la condanna in quanto il giudice di primo grado non ha considerato il concorso di colpa dell'appellata venditrice.
10 Il motivo non è fondato.
L'appellante ha invocato l'art. 1227, co. 1, c.c., che esprime, in termini sistematici, uno dei criteri di determinazione del danno risarcibile in applicazione del principio della risarcibilità del danno effettivo (oltreché totale).
Siccome la condanna a carico dell'appellante verte sul corrispettivo e non sul danno, non si può fare applicazione del criterio del concorso di colpa.
Inoltre, si osserva che, avendo il giudice di primo grado accertato l'inadempimento dell'appellante anche circa l'imputabilità, si deve ritenere definitivamente esclusa ogni possibile incidenza della condotta di sull'inadempimento. Controparte_2
Il motivo è rigettato.
2. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda di manleva.
Il giudice di primo grado ha statuito che è «assorbente rilevare che poiché è stata accolta la domanda avente ad oggetto l'importo di € 178.632 quale corrispettivo contrattuale degli sfridi consegnati da all'acquirente e da questa Parte_2 Parte_1 non pagati e non già quella alternativa avente ad oggetto il risarcimento del danno cagionato a terzi da parte del dipendente la domanda di manleva va respinta. Parte_1
|| Invero, la copertura assicurativa è finalizzata a manlevare l'assicurato dai danni arrecati a terzi e non a esimerlo dal pagamento del prezzo della merce acquistata» (p. 9 sent.).
L'appellante ha dedotto che, siccome «la domanda proposta, correttamente qualificata, è domanda risarcitoria, non di adempimento d'una obbligazione contrattuale venuta meno in forza della risoluzione» (p. 12 cit. app.), la domanda di manleva merita accoglimento, poiché «è incontestabile e incontestato in causa il fatto che la polizza Rct
(n.177B092B- doc.n.1-3), pacificamente copre, fra l'altro, la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato» (ibidem).
Il motivo non è fondato.
Considerato che non è censurabile la qualificazione accolta dal tribunale circa la domanda di quale domanda di adempimento, viene meno Controparte_2 la premessa del motivo volto a contrastare la statuizione impugnata.
Il motivo è rigettato.
3. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
11 Occorre distinguere i rapporti processuali.
All'esito del giudizio di merito, risulta che l'appellante è soccombente e in relazione alla domanda di risoluzione e alla domanda di condanna.
L'accoglimento della domanda di condanna in misura inferiore a quanto richiesto – in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, CP_2 Controparte_2 aveva dedotto il credito nella misura poi accertata dal tribunale – non è elemento sufficiente per ritenere che ricorra una ragione, grave ed eccezionale, analoga a quelle ex art. 92, co. 2, c.p.c., tale da giustificare la parziale compensazione delle spese processuali
(Corte cost., sent. 19 aprile 2018, n. 77).
Da un lato, la differenza riscontrata è scarsamente significativa (la pretesa è stata accolta per quasi il 90%), e, dall'altro lato, si ribadisce, l'appellante è soccombente anche per la domanda di risoluzione, che ha avuto un peso importante sull'economia del processo, come si evince dalla corposa motivazione della decisione di primo grado.
L'accoglimento parziale della domanda di condanna rileva, ad eventuale beneficio della parte soccombente, ai fini dell'individuazione del valore della controversia.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Avuto riguardo alle spese processuali del primo grado di giudizio, in assenza di un motivo d'appello, la statuizione del tribunale non può essere modificata in peius per l'appellante (per tutte, Cass. civ., sez. VI^, ord. 6 ottobre 2020, n. 21504).
Pertanto, è confermata la liquidazione fatta con la sentenza gravata.
Quanto alle spese del grado, il valore della controversia è determinato in base al valore della somma attribuita alla vincitrice (scaglione euro 52.001,00-260.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri tra i minimi e i medi, visto che la trattazione dell'istanza di inibitoria è l'unica attività svolta di particolare (comunque media) pregnanza.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.991,00 per compensi
(euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e Controparte_1
la prima è soccombente totale.
[...]
12 Il valore della controversia è determinato in base al valore della somma attribuita alla vincitrice (scaglione euro 52.001,00-260.000,00).
Tenuto conto del limitato numero e della bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (le prime erano carenti, le seconde richiedevano semplici accertamenti), trovano applicazione i parametri forensi minimi per tutte le fasi.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 7.160,00 per compensi
(euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 2.552,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 4906/2022, emessa dal Tribunale di Torino il 20 dicembre
2022: condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 della somma di euro 159.991,00; conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna al rimborso a favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese processuali del grado, che liquida in complessivi euro 12.991,00, a titolo di compenso, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna al rimborso a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del grado, che liquida in complessivi euro 7.160,00, a
[...] titolo di compenso, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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