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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 10/12/2024, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 992 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli al Vico Acitillo n. 160 presso lo studio dell'Avv. Marco Siviero che la rappresenta e difende
Appellante
E
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Gioacchino Controparte_1
Rossini n. 37 presso e nello Studio dell'Avvocato Salvatore Malatesta e dell'Avvocato Germana Giordano che lo rappresentano e difendono
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 17.04.2024, la Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Napoli n.
[...]
2001/2024 pubblicata in data 18.03.2024 con la quale il Tribunale così provvedeva:
““… in parziale accoglimento del ricorso, accerta la intercorrenza di un unico rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 4.06.2018 al
28.02.2020 con inquadramento nel IV livello del ccnl Pubblici esercenti, ristorazione e turismo e condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 30.428,00 per le causali di cui sopra, oltre accessori come in motivazione”, con compensazione per un terzo delle spese di lite, con attribuzione.
L'appellante propone le seguenti censure alla sentenza del primo giudice: “Difetto di motivazione in ordine a punti decisivi per la controversia;
violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
illogicità e contraddittorietà manifesta” ritenendo, da un lato, una erronea valutazione della prova testimoniale, basata essenzialmente sulla qualità dei testi escussi e, dall'altro lato, una erronea valutazione della difesa della resistente (odierna appellante) in merito ai conteggi proposti dal lavoratore che – contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante – sono stati specificamente contestati. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda del lavoratore, in totale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'appellato che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. e l'infondatezza nel merito del gravame;
ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. Ha proposto, altresì, appello incidentale con riferimento alla asserita mancata condanna della resistente (odierna appellante) al pagamento delle due mensilità non corrisposte e relative all'anno 2020 con richiesta di riforma in tal senso della decisione impugnata.
All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., viste le note depositate da entrambe le parti, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Al riguardo, si evidenza che, come ha correttamente statuito la Cassazione (cfr.
Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II,
29.8.2019 n. 21824).
Nel caso di specie, l'appellante ha sufficientemente enunciato le doglianze avverso la decisione del giudice di primo grado.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Destituita di fondamento è la prima censura in merito alla valutazione della prova testimoniale.
Sul punto si osserva che le dichiarazioni rese dai testi escussi si presentano spesso in contraddizione tra loro, di qui la necessità per l'organo giudicante di valutarle rigorosamente cercando di individuare gli elementi che possano far ritenere più attendibili alcune dichiarazioni rispetto ad altre.
E nel caso in esame, non è affatto vero che il Tribunale si sia basato esclusivamente sulla qualità dei testi e sui loro rapporti con le parti in causa.
Al contrario, dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge chiaramente che il giudice ha tenuto conto del quadro complessivo enucleabile dalla prova testimoniale e documentale ponendo in rilievo non soltanto la qualità dei testi, ma soprattutto le loro contraddizioni sia con le allegazioni delle parti che con le dichiarazioni degli altri testi o dei documenti prodotti dalle parti.
Ed infatti, è stata rimarcata l'attendibilità del teste , non soltanto per la sua Tes_1
sostanziale estraneità alle parti in causa, ma soprattutto per la sua conoscenza diretta dei fatti di causa “avendo lavorato anche egli alle dipendenze della convenuta, e di non avere intentato causa alla società ex datrice di lavoro…. avendo dichiarato che egli, addetto al lavoro secondo il medesimo nastro orario del , CP_1
frequentemente aveva lavorato nella medesima giornata sullo stesso turno di lavoro assegnato al ricorrente” (v. pag. 3 della sentenza appellata). Analogamente
è stata valutata come segno di attendibilità la circostanza riportata dall'altra teste indicata dal ricorrente (la della sua occasionale presenza nel bar pizzeria Tes_2 gestito dalla convenuta (“il che depone nel senso della assenza di spirito compiacente”) rimarcandosi nel contempo che ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni del teste . Tes_1
Al contrario, il Tribunale ha valutato le dichiarazioni dei testi indicati da parte resistente del tutto inattendibili essenzialmente per le contraddizioni in cui essi sono caduti e per la poca credibilità di molte delle loro dichiarazioni: il teste , Tes_3
infatti, ha rimarcato il giudice, è inattendibile non soltanto perché cognato del legale rappresentante della convenuta “ma anche perché Testimone_4
l'istruttoria complessivamente svolta lo ha rappresentato quale soggetto che di fatto ha diretto l'attività in cui ha lavorato il ricorrente”. E ciò senza considerare Tes_ la assoluta non plausibilità delle dichiarazioni del teste – che indicato il Tes_5
come un dipendente con mansioni di pizzaiolo - ha poi esposto di essere rimasto,
Tes_ quale cliente e quale amico, a dare un occhio al locale, quando il per motivi suoi personali si allontanava. Al riguardo, il giudice ha condivisibilmente sottolineato: “sembra inverosimile che in una attività di tipo familiare in cui - Tes_ Tes_ secondo la esposizione dello stesso teste erano impegnati oltre al , anche il cognato e sua moglie - la gestione ed il controllo del locale Testimone_4
in caso di assenza di uno dei tre- fosse lasciata ad un amico che vi si trovava occasionalmente all'interno anche quale cliente” e ciò senza contare che un tale comportamento appare del tutto improbabile (ciò che il Tribunale ha correttamente evidenziato: “difformemente da ciò che fa ordinariamente un lavoratore subordinato - si allontana dal locale aperto al pubblico ad libitum, senza chiedere permessi ed alcuno, preoccupandosi di delegarne il controllo”).
A ciò aggiungasi che gli stessi testi hanno riferito di orari lavorativi del ricorrente in contrasto con le allegazioni contenute nella memoria di difesa, in disparte la considerazione che neanche sono stati precisi nell'individuare il numero di dipendenti della società. È quanto correttamente ha evidenziato il primo giudice:
“nel narrare della effettuazione sempre da parte del solo di poche ore di CP_1
Tes_ lavoro al giorno, il teste aggiungendo che queste ore erano incrementate durante la stagione estiva, hanno contraddetto anche la tesi difensiva della convenuta che – coerentemente alle risultanze dell'estratto contributivo in atti - ha indicato in memoria di costituzione per ciascuno dei tre contratti intercorsi una differente quota oraria di lavoro, in particolare precisando che nel periodo dal
25.01.2019 al 31.12.2019 il aveva lavorato per 42 ore settimanali. Infine CP_1
la valutazione di attendibilità dei testi della lista di parte convenuta è incisa dal contrasto in cui essi incorrono nella individuazione della compagine lavorativa impegnata nel locale gestito dalla convenuta: il teste dichiara che nel Tes_6
locale, oltre ad ed a suo cognato, lavoravano solo il cassiere, il Persona_1
Per_ barista ed il suo aiuto ed alla mattina due ragazze, che ad un certo punto
Tes_ andavano via, mentre il teste , nell'indicare che il pagamento di tutti i dipendenti avveniva in contanti, precisa che vi erano al lavoro nel locale circa venti persone”.
Altrettanto destituita di fondamento si palesa l'ulteriore censura relativa alla contestazione dei conteggi.
Sul punto, va precisato che una effettiva contestazione dei conteggi non può riguardare esclusivamente la durata del rapporto, l'orario di lavoro o l'inquadramento, dovendo concretizzarsi anche in una specifica confutazione delle modalità “contabili”, quali l'utilizzo di una retribuzione oraria differente da quella individuata dal C.C.N.L., la comparazione di somme nette e lorde, la detrazione di importi difformi da quelli realmente corrisposti.
Leggendo la memoria di difesa di primo grado, non si riscontrano tali caratteristiche nella contestazione dei conteggi che è limitata, ancora una volta, al fondamento della domanda essendo posto in discussione esclusivamente il numero di ore computate.
Quanto alla mancata produzione delle buste paga, essa rileva ai fini del riconoscimento della retribuzione effettivamente corrisposta, purché la busta stessa sia sottoscritta dal lavoratore per ricevuta e per quietanza: ma, in questo caso, non vi è stata alcuna produzione da parte della convenuta, come rimarcato dal Tribunale,
a sostegno dell'avvenuto pagamento della retribuzione dovuta.
In conclusione, l'appello principale va rigettato.
Anche l'appello incidentale è destituito di fondamento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, il Tribunale, nella somma complessiva cui ha condannato la società, ha incluso anche il computo delle due mensilità non corrisposte e relative agli ultimi due mesi del lavoro nell'anno
2020.
Si legge, infatti, in sentenza: “Deve pertanto pronunziarsi condanna della convenuta al pagamento di complessivi euro 30.428,00 per differenze retributive e tfr, in particolare dovendosi riconoscere euro 27.883,00 per differenze retributive ed euro 2.545,00 per tfr. Si precisa che si perviene al computo delle differenze retributive dovute di euro 27.883,00 sommando i valori annui di differenze dovute, rispettivamente pari per gli anni 2018,2019 e 2020 ad euro 8.534, 14.858 ed euro
4.491; che a detti valori annui si perviene sottraendo dal maturato a titolo di retribuzione ordinaria, straordinari e tredicesima mensilità come indicati nei conteggi di parte ricorrente, il percepito ivi annotato;
che il tfr è riconteggiato dal giudice dividendo per 13,5 la somma di euro 34.359,85 ; somma quest'ultima risultante dagli accantonamenti annui per retribuzione ordinaria su tredici mensilità( 10.548+904,57 )+ (18.155+1550,69)+(2942,16+ 258,46)”.
Le spese del presente grado di giudizio sono compensate in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese di questo grado di giudizio. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per l'appellante principale e per quello incidentale, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro