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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/06/2024, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
N. V.G. 3102/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/05/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3102/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 28/04/1969;
E
(C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
MONZA (MB) il 05/08/1963, entrambi con il patrocinio dell'avv. BERETTA ALBERTO MAURIZIO e dell'avv. BERETTA PIETRO ALBERTO MARIA ed elettivamente domiciliati GN MO, via Milano n.14, presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia l'Onorevole Tribunale di Monza, esperiti gli incombenti di legge e con procedura in
Camera di Consiglio, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a GN MO, con rito religioso concordatario, in data 18 Luglio
1987, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GN MO con atto registrato al n. 106, parte II, Serie A, dell'anno 1987, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GN MO di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con il recepimento delle seguenti condizioni: 1) La signora continuerà a vivere nella casa coniugale, con tutto quanto l'arreda, Parte_1 sita in GN MO, Via Rossini n. 3;
2) il signor ha, invece, già lasciato la casa coniugale prelevando Controparte_1 dalla stessa tutti i propri beni ed effetti personali;
3) i beni mobili, gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale vi rimarranno e passeranno in proprietà esclusiva alla signora Parte_1
4) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi, ed anche a tacitazione una tantum ed estinzione di ogni obbligo di mantenimento, il signor
[...]
cederà a titolo gratuito alla signora la propria quota di Controparte_1 Parte_1 proprietà della casa coniugale, pari alla metà dell'appartamento acquistato con scrittura privata autenticata in data 6 Giugno 2000, a ministero Notaio Dott. di GN Persona_1
MO, registrata a Monza il 19 Giugno 2000 al n. 3436-2V, appartamento ubicato nel Comune di GN MO, Via Rossini n. 3, catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di GN MO al Foglio 6, Particella 71, Sub. 48 (doc. 4);
5) l'atto di cessione a titolo gratuito di cui al punto sub. 4) dovrà essere formalizzato - entro e non oltre quattro mesi dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio
– avanti al Notaio che sarà prescelto dalla signora ogni onere, spesa, tassazione Parte_1 ed imposta del suddetto atto notarile sarà ad esclusivo carico della signora Parte_1
6) il signor , anche a tacitazione una tantum ed estinzione di ogni Controparte_1 obbligo di mantenimento, si farà carico di corrispondere, altresì, la metà della rata del mutuo ipotecario in essere, e ciò sino alla sua estinzione;
7) fermo restando quanto previsto ai precedenti punti nn. 4) e 6), i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza ed autonomia economica, rinunciando alla corresponsione di ogni forma di mantenimento;
8) i coniugi danno reciprocamente atto dell'indipendenza economica raggiunta dai figli maggiorenni e nessun contributo al mantenimento del Persona_2 Persona_3 figlio pur in persistenza della convivenza di quest'ultimo con la madre, sarà Persona_3 più versato dal signor alla signora Controparte_1 Parte_1
9) i coniugi, con il corretto adempimento delle condizioni di cui ai precedenti punti, danno atto di aver definito ogni rapporto economico-patrimoniale tra loro pendente, anche in merito ad ogni cespite, rapporto finanziario, bene immobile o mobile, già cointestato o in comproprietà tra di loro, e, dunque, nulla avranno da pretendere l'uno dall'altro a titolo restitutorio, risarcitorio, divisorio, nonché a titolo di contributo al mantenimento anche per arretrati;
10) i coniugi si danno il reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio o al rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio; 11) ogni spesa legale è da intendersi integralmente compensata, essendo stati ripartiti in pari quota i costi per il presente procedimento. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 29.09.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 08/05/2024, così Controparte_1 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in GN MO (MI) in data 18/07/1987 Controparte_1
(atto n. 106, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di GN
MO (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di GN MO (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5
e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 giugno 2024.
Il Presidente Dott.ssa Claudia BONOMI
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/05/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3102/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 28/04/1969;
E
(C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
MONZA (MB) il 05/08/1963, entrambi con il patrocinio dell'avv. BERETTA ALBERTO MAURIZIO e dell'avv. BERETTA PIETRO ALBERTO MARIA ed elettivamente domiciliati GN MO, via Milano n.14, presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia l'Onorevole Tribunale di Monza, esperiti gli incombenti di legge e con procedura in
Camera di Consiglio, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a GN MO, con rito religioso concordatario, in data 18 Luglio
1987, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GN MO con atto registrato al n. 106, parte II, Serie A, dell'anno 1987, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GN MO di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con il recepimento delle seguenti condizioni: 1) La signora continuerà a vivere nella casa coniugale, con tutto quanto l'arreda, Parte_1 sita in GN MO, Via Rossini n. 3;
2) il signor ha, invece, già lasciato la casa coniugale prelevando Controparte_1 dalla stessa tutti i propri beni ed effetti personali;
3) i beni mobili, gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale vi rimarranno e passeranno in proprietà esclusiva alla signora Parte_1
4) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi, ed anche a tacitazione una tantum ed estinzione di ogni obbligo di mantenimento, il signor
[...]
cederà a titolo gratuito alla signora la propria quota di Controparte_1 Parte_1 proprietà della casa coniugale, pari alla metà dell'appartamento acquistato con scrittura privata autenticata in data 6 Giugno 2000, a ministero Notaio Dott. di GN Persona_1
MO, registrata a Monza il 19 Giugno 2000 al n. 3436-2V, appartamento ubicato nel Comune di GN MO, Via Rossini n. 3, catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di GN MO al Foglio 6, Particella 71, Sub. 48 (doc. 4);
5) l'atto di cessione a titolo gratuito di cui al punto sub. 4) dovrà essere formalizzato - entro e non oltre quattro mesi dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio
– avanti al Notaio che sarà prescelto dalla signora ogni onere, spesa, tassazione Parte_1 ed imposta del suddetto atto notarile sarà ad esclusivo carico della signora Parte_1
6) il signor , anche a tacitazione una tantum ed estinzione di ogni Controparte_1 obbligo di mantenimento, si farà carico di corrispondere, altresì, la metà della rata del mutuo ipotecario in essere, e ciò sino alla sua estinzione;
7) fermo restando quanto previsto ai precedenti punti nn. 4) e 6), i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza ed autonomia economica, rinunciando alla corresponsione di ogni forma di mantenimento;
8) i coniugi danno reciprocamente atto dell'indipendenza economica raggiunta dai figli maggiorenni e nessun contributo al mantenimento del Persona_2 Persona_3 figlio pur in persistenza della convivenza di quest'ultimo con la madre, sarà Persona_3 più versato dal signor alla signora Controparte_1 Parte_1
9) i coniugi, con il corretto adempimento delle condizioni di cui ai precedenti punti, danno atto di aver definito ogni rapporto economico-patrimoniale tra loro pendente, anche in merito ad ogni cespite, rapporto finanziario, bene immobile o mobile, già cointestato o in comproprietà tra di loro, e, dunque, nulla avranno da pretendere l'uno dall'altro a titolo restitutorio, risarcitorio, divisorio, nonché a titolo di contributo al mantenimento anche per arretrati;
10) i coniugi si danno il reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio o al rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio; 11) ogni spesa legale è da intendersi integralmente compensata, essendo stati ripartiti in pari quota i costi per il presente procedimento. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 29.09.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 08/05/2024, così Controparte_1 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in GN MO (MI) in data 18/07/1987 Controparte_1
(atto n. 106, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di GN
MO (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di GN MO (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5
e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 giugno 2024.
Il Presidente Dott.ssa Claudia BONOMI
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA