Ordinanza collegiale 20 giugno 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/02/2026, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03404/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12844/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12844 del 2024, proposto da IE Adesso, IC NA UÒ, MA AM, TH RO, ON IA NI, NC AR, EL BA, GI LI, EL IL, EO BI, AR PE CA, LA NI, GI AS, BE LO, GI CO, GI UO, IU De TE, IL De TO, UC EL TE, AR ELla TE, LA Di NI, AV Di RA, NC MA Di LA, EL Di UA, OV RI, IE OL, OV RR, OS IO, ON GI, AN EM, SA AF, NI MO, NA AS, EL LE, SA MA, NI MA, LI GI MA FR, SE AZ, OT RE, MA OL, NA MA, IE AR, MA AS, EO PE, SA EL, IUno AC, EL TT, SA UZ, GE OR EZ, ZO LL, EO LL, GI UN, GI IZ, ER US, ER US, EL EL, NN NT, MA OR, RA RO, AR IA, CA ON, SE OP PI, AN RO, AS TO, UG CI, GI CQ, rappresentati e difesi dall'avvocato OV Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio AT US in Roma, via Ottaviano n.9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
delle seguenti graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205:
- AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR ABRUZZO in data 11/10/2024;
- ADMM - Sostegno secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR ABRUZZO in data 18/10/2024;
- B-15 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, esito pubblicato dall'USR BASILICATA in data 07/10/2024;
- A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 14/10/2024;
- A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 23/10/2024;
- A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 22/10/2024;
- A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 14/10/2024;
- A-26 - Matematica, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 28/10/2024;
- A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 23/10/2024;
- A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 09/10/2024;
- A-40 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 07/10/2024;
- A-41 - Scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 03/10/2024;
- A-41 - Scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 03/10/2024;
- A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 30/10/2024;
- AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 14/11/2024;
- AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 12/11/2024;
- B-16 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 27/09/2024;
- B-18 - Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 10/10/2024;
- B-20 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 23/10/2024;
- A-17 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 15/10/2024;
- A-34 - Scienze e tecnologie chimiche, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 22/10/2024;
- AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 11/10/2024;
- A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LIGURIA in data 24/10/2024;
- A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 13/11/2024;
- A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 30/09/2024;
- A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 19/09/2024;
- A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 19/09/2024;
- A-51 - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 07/10/2024;
A-45 - Scienze economico-aziendali, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 17/10/2024;
- A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 12/11/2024;
- A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 12/11/2024;
- A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 02/10/2024;
- AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO), esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 08/10/2024;
- A-08 - Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 26/09/2024;
- A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 09/10/2024;
- A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 09/10/2024;
- A-45 - Scienze economico-aziendali, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 17/10/2024;
- AK56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (SAXOFONO), esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 27/09/2024;
- A-07 - Discipline Audiovisive, esito pubblicato dall'USR VENETO in data 18/09/2024;
- AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR VENETO in data 19/09/2024;
- AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO), esito pubblicato dall'USR VENETO in data 08/10/2024;
- B-20 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, esito pubblicato dall'USR VENETO in data 23/10/2024;
II. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all’art. 10, comma 3, prevede che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi;
III. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nella parte in cui,
•all’art. 12 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla TE di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024;
•all’art. 12, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, qualora interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla TE di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024;
IV. del Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, recante il bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte in cui,
•all’art. 9 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla TE di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024;
V. del medesimo Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, limita a soli 20.575 il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso;
VI. del Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024, nella parte in cui ridetermina in soli 29.314 posti il contingente dei posti banditi per la scuola secondaria di I e II grado.
e per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle amministrazioni intimate ad adottare i provvedimenti necessari per la pubblicazione - accanto alle graduatoria dei vincitori – di un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla TE di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RO NI PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il presente ricorso, i ricorrenti – insegnati precari in possesso dei requisiti di partecipazione – deducono di aver partecipato al concorso ordinario bandito con il Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, per diverse classi di concorso, e di aver superato le relative prove avendo conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100.
Ciononostante, i ricorrenti lamentano di non essere stati inseriti in una graduatoria di merito comprensiva, oltre dei candidati vincitori, anche dei candidati idonei, anche a seguito delle integrazioni intervenute, in ragione del sottodimensionamento dei posti e del fatto che la disciplina concorsuale (art. 12 D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023) prevede che la graduatoria dei vincitori “ è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ”.
Rappresentano inoltre che:
- sia il D.L. n. 73/2021 (art. 59), sia il D.D.G. n. 2575/2023 prevedono la possibilità di integrare le graduatorie oltre che di incrementare il numero dei posti destinati al concorso e la posizione di idonei non vincitori può rilevare rispetto all’esercizio di tali prerogative;
- l’incremento dei posti messi a concorso, avvenuto con il D.D.G. n. 78/2024 è insufficiente, in considerazione delle vacanze presenti nell’organico di diritto.
Pertanto, i ricorrenti chiedono l'annullamento degli atti amministrativi impugnati, “ in quanto lesivi del loro diritto all'inserimento in un elenco graduato di merito, comprensivo di tutti i docenti idonei, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, sia in caso di rinuncia da parte dei vincitori, sia in caso di incremento dei posti inizialmente previsti per le immissioni in ruolo per prevenire l’abusiva reiterazione dei contratti a termine ” (p. 12).
1.1. A sostegno del ricorso, i ricorrenti svolgono i seguenti motivi di diritto:
- “ Sulla violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e sul conseguenziale obbligo di pubblicare l’elenco graduato di tutti i candidati idonei anche ai fini della verifica dell’integrazione delle graduatorie utili per le immissioni in ruolo nel caso di rinunce degli originari vincitori. violazione dell’art. 19 del d. lgs n. 33/2013. ”
- “ Sulla violazione dell’art. 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e della clausola 5 dell’accordo quadro e sui meccanismi di scorrimento automatico delle graduatorie per l’assunzione degli insegnanti su tutti i posti vacanti e disponibili, quale strumento per la prevenzione dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine. ”
- “ Sull’irragionevolezza dell’esclusione degli idonei dalle future assunzioni: violazione dell’art. 3 della cost., dei principi generali in materia di scorrimento delle graduatorie dei concorsi e del principio del merito nelle assunzioni per pubblico concorso ”
- “ Sulla violazione degli art. 399 e 440 del d. lgs. 297/94 e del principio di buona amministrazione di cui all’art. 41 della Cdfue ”;
1.2. Si costituiva il Ministero resistente, con memoria formale del 10.12.2024, per l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso, depositando successivamente documentazione.
1.3. Alla udienza pubblica del 17.6.2025, con ordinanza n. 12123, la Sezione disponeva la conversione del rito (trattandosi di procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR) e procedeva alla integrazione del contraddittorio.
2. – Alla pubblica udienza del 18.2.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è infondato, per le ragioni nel seguito esposte.
3.1. In via preliminare va valutata in senso favorevole la richiesta di estromissione avanzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, con memoria depositata il 24.4.2025, alla luce della circostanza – documentata dalla suddetta amministrazione – per cui l’amministrazione centrale titolare della misura è unicamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
3.2. Sempre in via preliminare, va osservato come il ricorso presenti seri dubbi in ordine alla sua ammissibilità, in quanto collettivo e cumulativo, in assenza dei relativi presupposti. Infatti, oltre agli atti generali, vengono impugnati atti amministrativi finali, nello specifico le graduatorie, non riguardanti tutti i ricorrenti ma ognuna uno (o un numero limitato) di essi. Pertanto, non può ravvisarsi identità di posizione sostanziale e processuale e sembra violato il principio per cui si propone ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto, circostanza che non ricorre nella presente fattispecie.
3.3. Nel merito, il Collegio ritiene di conformarsi ai numerosi e univoci precedenti di questo Tribunale che hanno respinto analoghe censure di ricorso, le cui considerazioni si riportano nel seguito in quanto rilevanti, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., al fine di decidere l’odierno ricorso:
- “ 15. In riferimento al primo motivo di ricorso, lo stesso va respinto in quanto la disciplina del concorso de quo è prevista, come evidenzia il medesimo ricorrente, in specifiche disposizioni di legge ordinaria (cfr. art. 59, comma 10 e 11, d.l. n. 73 del 2021), sicché non possono trovare favorevole considerazione le censure attinenti alla presunta violazione di norme pari ordinate quali quelle di cui al motivo in esame.
Le norme di legge ordinaria speciale sopra ricordate sono chiare nell’escludere la necessità di una graduatoria estesa agli idonei, così come di una graduatoria separata degli idonei, per cui non può ritenersi che gli atti impugnati siano affetti da violazione di legge. Inoltre, come meglio si dirà a breve, appaiono sussistere i presupposti eccezionali che consentono di ritenere, anche alla stregua del diritto unionale e costituzionale, non obbligatoria la pubblicazione di una graduatoria degli idonei.
16. Riguardo al secondo motivo di gravame, lo stesso va respinto in quanto non è stato dimostrato che la pubblicazione di una graduatoria degli idonei sia un mezzo necessario per il superamento del problema del precariato scolastico:
- in primo luogo, perché l’indizione di un successivo concorso, eventualmente previsto con specifiche norme di legge, è in grado comunque di obliterare e di superare la graduatoria degli idonei che dovesse essere prevista e pubblicata per via di una decisione di questo Tribunale sulla scorta di quanto domandato dai ricorrenti;
- in secondo luogo, perché la anelata graduatoria degli idonei non inciderebbe sul diritto dei ricorrenti di richiedere eventualmente, in sede di giurisdizione ordinaria, la conversione del proprio contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, ponendo alla base della domanda l’idoneità conseguita oltre che il rapporto contrattuale ultratriennale intercorso, su cui rimane naturalmente impregiudicata ogni valutazione sulla relativa fondatezza.
In altre parole la graduatoria degli idonei non è una misura né idonea né necessaria per rispettare i principi evidenziati dai ricorrenti, i quali anzi non ricaverebbero alcun vantaggio immediato e diretto dalla stessa.
Vale chiarire al riguardo che nel presente concorso, al contrario di un altro su cui si è già pronunziato questo Tribunale (v. infra), sussistono candidati idonei, il cui status però prescinde dalla pubblicazione o meno del loro nome in una graduatoria.
La consistenza esatta di tale posizione giuridica, tuttavia, non può essere oggetto della presente sentenza perché altrimenti si giungerebbe ad una decisione su poteri non ancora esercitati (trattandosi di una posizione ancora non “finale”, la condanna che chiedono i ricorrenti è proiettata in un futuro instabile e incerto) e perché non sono stati forniti i dettagli sulle specifiche posizioni di ciascuno dei ricorrenti sotto il profilo del precariato.
In definitiva sul motivo in trattazione, non è stato dimostrato che la pubblicazione di una graduatoria degli idonei abbia effetti utili nei riguardi del diritto dei ricorrenti al superamento del precariato e pertanto non può ritenersi integrato dagli atti impugnati il vizio denunziato.
17. Il terzo motivo di contestazione non può parimenti trovare accoglimento in quanto, da un lato, non risulta accertata l’esclusione dei ricorrenti da future assunzioni, e, dall’altro lato, le leggi ed i principi ordinari richiamati nel motivo in parola non sono preordinati rispetto alla legge ordinaria speciale che ha disciplinato il concorso de quo.
I conseguenti provvedimenti amministrativi non possono che seguire le “rime obbligate” derivanti dalla lex specialis ordinaria che disciplina il presente concorso.
18. Da respingere è, altresì, la quarta doglianza.
Difatti, per un verso, le norme ordinarie richiamate dai ricorrenti sono derogate dalla lex specialis che disciplina la presente procedura, e, per altro verso, non sussistono elementi per ritenere che in caso di mancato superamento del periodo di prova da parte dei vincitori non si procederà allo scorrimento degli idonei.
19. La motivazione sopra fornita risponde a tutte le doglianze dei ricorrenti e garantisce appieno il rispetto del principio di corrispondenza sostanziale tra il chiesto ed il giudicato .” (TAR Lazio, III-bis, sentenza 29 aprile 2025, n. 8361).
3.4. A tali dirimenti considerazioni, il Collegio ritiene utile aggiungere i seguenti rilievi, con particolare riferimento alla asserita lesione delle prerogative di parte ricorrente connesse alla mancata pubblicazione della graduatoria richiesta.
Al riguardo, va rilevato come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. St., III, n. 3139/2020).
La disciplina concorsuale riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, co. 10, d.l. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Tale facoltà non è impedita in fatto – né i ricorrenti adducono prove in tal senso – dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che ai ricorrenti è stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
EL resto, la stessa integrazione delle graduatorie dei vincitori, nella misura del 30%, disposta in attuazione dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 45 del 2025 conferma quanto appena evidenziato.
In altre parole – e come condivisibilmente rilevato da questo Tribunale - “ La formazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori nel numero corrispondente ai posti messi a concorso esaurisce la procedura selettiva, definendone l’esito, fatti salvi eventuali scorrimenti, comunque ammessi, a seguito di rinuncia, dalla disciplina speciale che regolamenta il concorso.
Quanto alla pretesa illegittimità della citata disposizione di legge, alla stregua del diritto unionale e costituzionale, va evidenziato che la procedura trova origine da una situazione di eccezione riconducibile alla peculiarità dei procedimenti PNRR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE) che impongono ragioni di celerità e speditezza.
Come già concluso da questo Tribunale, “La previsione legislativa risulta essere dunque ragionevole e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, atteso il carattere straordinario della procedura e le esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori (in termini cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 2737/2025; TAR Lazio, III-bis, n. 15647/2024)” (Tar Lazio Roma, sezione IV Bis, n. 18088 del 21 ottobre 2025).
In effetti, la disciplina concorsuale di cui all’articolo 59, comma 10, d.l. n. 73/2021, riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo, prevedendo dunque la possibilità di scorrimento anche in assenza di pubblicazione, in prima battuta, di un elenco degli idonei.
Né risulta che alla ricorrente sia stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
Va in proposito precisato che i partecipanti alla procedura, se non possono esigere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono in ogni caso esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. ” (TAR Lazio, III-bis, n. 21341/2025)
4. – Il ricorso, per le ragioni esposte, va dunque respinto.
5. – Le spese di lite, considerata la natura della lite e tenuto conto della contenuta attività difensiva svolta dell’Amministrazione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero dell’economia e delle finanze, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA TOssetti, Presidente
MA OSria Oliva, Referendario
RO NI PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO NI PI | SA TOssetti |
IL SEGRETARIO