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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 20.2.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1264/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
P. VA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Villa Literno (CE), alla Via Vittorio Emanuele III n. 112, elettivamente domiciliata in Castel Volturno (CE), alla Via L. Ariosto n. 30 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Pirozzi (C.F. ), che la C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio e che dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni di ordinanze e dispositivo di sentenza ai sensi degli artt. 133 e 136 cpc all'indirizzo PEC
ovvero al numero di fax 0823/1304522. Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...], residente in [...]
Umbria n° 4 CF: ed elett.te dom.to sempre in Napoli alla via C.F._2
Pontano n° 61, presso lo studio dell'Avv. Enrico Viggiano, CF: che lo rappresenta e difende unitamente e C.F._3 disgiuntamente all'Avv. Marina Marino, CF: giusta procura C.F._4 in calce al ricorso introduttivo del giudizio
Appellato
OGGETTO : appello avverso la Sentenza n. 2114/2023, resa in data 12/05/2023 dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 18/05/2022, CP_1 conveniva in giudizio la al fine di vederla condannare al Parte_1 pagamento in suo favore della somma complessiva di € 5.067,48 di cui euro 4577,89 a titolo di differenze retribuzione ottobre 2021, ratei di 13 e di 14 mensilità, ferie e festività e TFR;
euro 489,59 a titolo di differenze sugli ANF percepiti;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
vinte le spese.
Esponeva, in particolare, di aver lavorato in modo continuato nel periodo dal 13.07.2021 al 10.11.2021, con la qualifica di trasportatore, livello 3S del CCNL autotrasporto merci e logistica;
di aver ricevuto con riguardo alla mensilità di ottobre 2021 un acconto di euro 1.000,00 residuando, quindi, un credito a proprio favore così come indicato nei conteggi allegati al ricorso;
di essere, pertanto, creditore nei confronti della società di differenze retributive maturate in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo di 13^ e 14^ mensilità nonché a titolo di trattamento di fine rapporto e differenze su retribuzione ordinaria e ANF, maturando un credito complessivo di € 5067,48, come da conteggi allegati al ricorso. La società si costituiva e, senza contestare l'esistenza del rapporto né la sua durata, deduceva di aver versato tutto quanto spettante al ricorrente come da buste paga versate in atti e anzi somme superiori a quelle indicate nei prospetti paga, con la conseguenza che nulla più era dovuto all'istante. Istruita documentalmente la causa ,con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva parzialmente il ricorso e , per l'effetto, condannava la società al pagamento in favore del lavoratore , della somma di € Parte_1
2.902,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché al pagamento di metà delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 30.5.2023 , deducendo l'erroneità della sentenza per falsa e/o errata applicazione ex art. 116 cpc per avere il Tribunale riconosciute in favore del lavoratore somme ultra petita e del tutto sproporzionate rispetto alla durata effettiva del rapporto di lavoro e alla retribuzione media riconosciuta;
che infatti, seppur esteso al periodo ricompreso fra il 13.07.2021 ed il 10.11.2021, il rapporto di lavoro era stato connotato da soluzione di continuità, atteso che nel luglio 2021 il lavoratore era risultato presente sui luoghi di lavoro soltanto in due giorni (29 e 30 – Assenze non retribuite gg. 16), mentre nel mese di novembre era risultato sempre assente;
che pertanto errate erano le somme riconosciute a titolo di differenza sulla 14^ mensilità di € 272,44, di 13^ mensilità e TFR (rispettivamente € 586,79 e 543,48), così come del tutto errata era la determinazione della retribuzione ordinaria per il mese di ottobre 2021 , non comprendendosi per quale ragione il primo giudice aveva imputato alla retribuzione ordinaria reclamata per differenza anche l'importo di euro 1.422,00, indicato in busta paga come una tantum , somma che non era mai stata espressamente domandata dal lavoratore nel conteggio allegato al ricorso ove, invece, era stata richiesta per differenza una somma lorda pari ad euro 765,37; che,comunque essa società datrice di lavoro aveva erogato al lavoratore, in costanza del rapporto di lavoro , eccedenze rispetto agli importi portati in busta paga per un totale di € 3.875,00 (totale bonifici effettuati rispetto alla sommatoria buste paga), che compensavano abbondantemente le minime differenze eventualmente ancora dovute a titolo di 13^ mensilità e TFR, sicchè nulla era dovuto a titolo di differenze sulla 14^ mensilità e sulla retribuzione ordinaria relativa al mese di ottobre 2021.
Chiedeva , pertanto ,previa sospensione dell'esecutività della sentenza appellata
, in totale riforma della stessa , di dichiarare la non debenza da parte della Società delle somme domandate lavoratore, in quanto tutte Parte_1 regolarmente corrisposte;
2) in via del tutto subordinata, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, limitare la condanna della Società al pagamento dei soli ratei di Parte_1
13^ mensilità e del TFR, i cui importi andavano in ogni caso rimodulati in ragione dell'effettivo periodo di durata del rapporto di lavoro;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione .
Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva che , CP_1 sulla base di plurime argomentazioni ,resisteva all'appello di cui chiedeva il rigetto con distrazione a favore del procuratore costituito antistatario. Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Con ordinanza collegiale del 13.7.2023 veniva dichiarata inammissibile l'istanza di sospensiva;
indi , nel merito ,all'odierna udienza di discussione, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello può trovare accoglimento solo nei termini segnati dalla presente motivazione . Va premesso che la statuizione del primo giudice che ha rigettato le richieste relative al pagamento delle somme a titolo di ex festività non godute, indennità sostitutiva di ferie non godute, indennità di trasferta , differenze ANF e Bonus Renzi, non è stata attinta da alcuna censura o appello incidentale per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato. Pertanto ,in virtù del principio devolutivo che impronta il gravame, cade sotto la cognizione di questa Corte solo quanto espressamente e non con mere formule di stile riproposto, restando definitivamente decisa ogni altra questione.
Ciò posto, con riferimento al primo motivo di doglianza con cui l'appellante lamenta l'erroneità delle somme liquidate a titolo di 13^ e 14^ mensilità per non avere il Tribunale considerato le assenze del lavoratore nei mesi di luglio e di novembre, spettando al più , soli i tre ratei di tredicesima e i tre ratei di quattordicesima ,si osserva che la 13^ ( e anche la 14^) matura anche per i periodi di assenza dovuti a malattia , ferie ,congedo per maternità , permessi retribuiti etc . Nella specie parte datoriale non ha dimostrato la reale e concreta assenza del lavoratore dal posto di lavoro e men che mai il titolo della stessa .
Di contro per quanto concerne il mese di luglio, vi è la busta paga con il cronotachigrafo e pertanto il ricorrente è risultato presente per tutti i giorni come da contratto;
mentre per quanto concerne il mese di novembre non vi è relativa busta paga perché --come affermato dal lavoratore -- la stessa non è mai stata consegnata allo stesso né la società ha provveduto a depositarla in giudizio;
in ogni caso , giova ribadire che la società datrice di lavoro non ha giammai dimostrato la reale assenza del lavoratore dal posto di lavoro. Ne consegue la debenza delle somme quantificate dal Tribunale di euro 586,79 a titolo di 13 ma mensilità ed euro 272,44 a titolo di differenze sulla 14ma mensilità ,evidenziandosi che indicato nei conteggi-- la 14.ma è CP_2 stata erogata al lavoratore solo nel mese di settembre ma in misura ridotta, per cui sono state richieste le relative le differenze. Parte appellante è altresì tenuta al pagamento del TFR nella misura determinata dal primo giudice pari ad 543,48 in relazione al periodo di lavoro dal 13.7.2021 al 10.11.2021, in ordine alla quale non vi è alcuna prova di pagamento . Va da sé che mentre il lavoratore che si assuma creditore nei confronti del datore di lavoro, non è tenuto a dimostrare il fatto (negativo) del mancato pagamento, ma resterà assoggettato ad un mero onere di allegazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento, ovvero di un altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, graverà, invece, sul datore di lavoro (Cass. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”) Nella specie il datore di lavoro, così come richiesto dalla Cassazione, non ha mai provato di aver effettivamente erogato la 13 e 14 .ma (tranne che a settembre ed in misura ridotta), oltre che il TFR , per cui esso è tenuto al pagamento di detti emolumenti .
Con riferimento al secondo motivo di doglianza , la Corte ritiene effettivamente che il Tribunale sia incorso nel vizio di ultrapetizione : ed infatti, con riferimento alla mensilità di ottobre 2021 il lavoratore, nell'atto introduttivo del giudizio , lamentava il mancato integrale pagamento della retribuzione relativa a detta mensilità per avere ricevuto soltanto un acconto di euro 1.000,00; nei conteggi allegati quantificava poi detta differenza per un importo di euro 765,37.
E' evidente , quindi , l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha imputato alla retribuzione oraria reclamata per differenza anche l'importo di euro 1.442,00 indicato in busta paga come una tantum , importo che però non è stato mai espressamente domandato dal lavoratore. Ne consegue allora che, a fronte di una retribuzione ordinaria determinata in busta paga per il mese di ottobre 2021( busta paga non firmata dal ricorrente né per ricevuta né per quietanza ), nell'importo di euro 1.760,37, tenuto conto dell'acconto ricevuto pari ad euro 1.000,00 , spetta al lavoratore per tale mensilità la differenza pari ad euro 760,37 . Mette conto osservare che parte appellata sul punto alcunchè ha replicato o argomentato;
va ricordato che il principio di non contestazione è applicabile anche nella fase introduttiva del giudizio di appello nella quale la leale collaborazione tra le parti, manifestata con la presa di posizione sui fatti dedotti, è funzionale al principio di economia processuale . Per il resto vanno rigettate tutte le ulteriori doglianze formulate da parte appellante, la quale ha eccepito di non essere tenuto comunque ad alcun pagamento per avere erogato al eccedenze rispetto agli importi portati in CP_1 busta paga per un totale di € 3.875,00 , come risulterebbe dal totale dei bonifici effettuati rispetto alla sommatoria delle buste paga, per cui le minime differenze eventualmente ancora dovute a titolo di 13^ mensilità e TFR, dovrebbero essere compensate. L'obiezione non coglie nel segno. Va ricordato che il datore deve provare rigorosamente il pagamento delle spettanze dovute in riferimento ai singoli crediti vantati con l'indicazione delle rispettive causali (Cassazione 1484/86; 4512/92; 1350/16; 9503/15; 10193/01; 115/20). Nella specie il “surplus” erogato non risulta affatto provato: né la lista dei movimenti né i bonifici del 6 e del 16 ottobre 2021 in atti permettono di stabilire con certezza la natura dei pagamenti , non essendovi né causale né imputazione. Per tutto quanto sin qui esposto l'appellante è tenuta al pagamento della complessiva somma di euro 2.163,08 per i titoli di cui sopra specificati, in tali termini dovendosi riformare la sentenza gravata . Le spese del doppio grado , atteso l'esito del giudizio , vengono compensate per la metà ; la restante parte cede a carico dell'appellante e liquidata come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , condanna parte appellante al pagamento ,in favore dell'odierno appellato, della complessiva somma di euro 2.163,08 oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione sino al saldo;
-compensa tra le parti le spese de doppio grado per la metà e condanna parte appellante alla refusione in favore dell'appellato , della restante parte che liquida , quanto al primo grado, in complessivi euro 900,00 e , quanto al secondo grado, in euro 800,00 oltre rimborso spese generali , VA e Cpa con attribuzione.
Così deciso in Napoli lì 20.2.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr.Rosa Bernardina Cristofano Dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 20.2.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1264/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
P. VA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Villa Literno (CE), alla Via Vittorio Emanuele III n. 112, elettivamente domiciliata in Castel Volturno (CE), alla Via L. Ariosto n. 30 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Pirozzi (C.F. ), che la C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio e che dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni di ordinanze e dispositivo di sentenza ai sensi degli artt. 133 e 136 cpc all'indirizzo PEC
ovvero al numero di fax 0823/1304522. Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...], residente in [...]
Umbria n° 4 CF: ed elett.te dom.to sempre in Napoli alla via C.F._2
Pontano n° 61, presso lo studio dell'Avv. Enrico Viggiano, CF: che lo rappresenta e difende unitamente e C.F._3 disgiuntamente all'Avv. Marina Marino, CF: giusta procura C.F._4 in calce al ricorso introduttivo del giudizio
Appellato
OGGETTO : appello avverso la Sentenza n. 2114/2023, resa in data 12/05/2023 dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 18/05/2022, CP_1 conveniva in giudizio la al fine di vederla condannare al Parte_1 pagamento in suo favore della somma complessiva di € 5.067,48 di cui euro 4577,89 a titolo di differenze retribuzione ottobre 2021, ratei di 13 e di 14 mensilità, ferie e festività e TFR;
euro 489,59 a titolo di differenze sugli ANF percepiti;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
vinte le spese.
Esponeva, in particolare, di aver lavorato in modo continuato nel periodo dal 13.07.2021 al 10.11.2021, con la qualifica di trasportatore, livello 3S del CCNL autotrasporto merci e logistica;
di aver ricevuto con riguardo alla mensilità di ottobre 2021 un acconto di euro 1.000,00 residuando, quindi, un credito a proprio favore così come indicato nei conteggi allegati al ricorso;
di essere, pertanto, creditore nei confronti della società di differenze retributive maturate in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo di 13^ e 14^ mensilità nonché a titolo di trattamento di fine rapporto e differenze su retribuzione ordinaria e ANF, maturando un credito complessivo di € 5067,48, come da conteggi allegati al ricorso. La società si costituiva e, senza contestare l'esistenza del rapporto né la sua durata, deduceva di aver versato tutto quanto spettante al ricorrente come da buste paga versate in atti e anzi somme superiori a quelle indicate nei prospetti paga, con la conseguenza che nulla più era dovuto all'istante. Istruita documentalmente la causa ,con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva parzialmente il ricorso e , per l'effetto, condannava la società al pagamento in favore del lavoratore , della somma di € Parte_1
2.902,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché al pagamento di metà delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 30.5.2023 , deducendo l'erroneità della sentenza per falsa e/o errata applicazione ex art. 116 cpc per avere il Tribunale riconosciute in favore del lavoratore somme ultra petita e del tutto sproporzionate rispetto alla durata effettiva del rapporto di lavoro e alla retribuzione media riconosciuta;
che infatti, seppur esteso al periodo ricompreso fra il 13.07.2021 ed il 10.11.2021, il rapporto di lavoro era stato connotato da soluzione di continuità, atteso che nel luglio 2021 il lavoratore era risultato presente sui luoghi di lavoro soltanto in due giorni (29 e 30 – Assenze non retribuite gg. 16), mentre nel mese di novembre era risultato sempre assente;
che pertanto errate erano le somme riconosciute a titolo di differenza sulla 14^ mensilità di € 272,44, di 13^ mensilità e TFR (rispettivamente € 586,79 e 543,48), così come del tutto errata era la determinazione della retribuzione ordinaria per il mese di ottobre 2021 , non comprendendosi per quale ragione il primo giudice aveva imputato alla retribuzione ordinaria reclamata per differenza anche l'importo di euro 1.422,00, indicato in busta paga come una tantum , somma che non era mai stata espressamente domandata dal lavoratore nel conteggio allegato al ricorso ove, invece, era stata richiesta per differenza una somma lorda pari ad euro 765,37; che,comunque essa società datrice di lavoro aveva erogato al lavoratore, in costanza del rapporto di lavoro , eccedenze rispetto agli importi portati in busta paga per un totale di € 3.875,00 (totale bonifici effettuati rispetto alla sommatoria buste paga), che compensavano abbondantemente le minime differenze eventualmente ancora dovute a titolo di 13^ mensilità e TFR, sicchè nulla era dovuto a titolo di differenze sulla 14^ mensilità e sulla retribuzione ordinaria relativa al mese di ottobre 2021.
Chiedeva , pertanto ,previa sospensione dell'esecutività della sentenza appellata
, in totale riforma della stessa , di dichiarare la non debenza da parte della Società delle somme domandate lavoratore, in quanto tutte Parte_1 regolarmente corrisposte;
2) in via del tutto subordinata, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, limitare la condanna della Società al pagamento dei soli ratei di Parte_1
13^ mensilità e del TFR, i cui importi andavano in ogni caso rimodulati in ragione dell'effettivo periodo di durata del rapporto di lavoro;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione .
Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva che , CP_1 sulla base di plurime argomentazioni ,resisteva all'appello di cui chiedeva il rigetto con distrazione a favore del procuratore costituito antistatario. Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Con ordinanza collegiale del 13.7.2023 veniva dichiarata inammissibile l'istanza di sospensiva;
indi , nel merito ,all'odierna udienza di discussione, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello può trovare accoglimento solo nei termini segnati dalla presente motivazione . Va premesso che la statuizione del primo giudice che ha rigettato le richieste relative al pagamento delle somme a titolo di ex festività non godute, indennità sostitutiva di ferie non godute, indennità di trasferta , differenze ANF e Bonus Renzi, non è stata attinta da alcuna censura o appello incidentale per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato. Pertanto ,in virtù del principio devolutivo che impronta il gravame, cade sotto la cognizione di questa Corte solo quanto espressamente e non con mere formule di stile riproposto, restando definitivamente decisa ogni altra questione.
Ciò posto, con riferimento al primo motivo di doglianza con cui l'appellante lamenta l'erroneità delle somme liquidate a titolo di 13^ e 14^ mensilità per non avere il Tribunale considerato le assenze del lavoratore nei mesi di luglio e di novembre, spettando al più , soli i tre ratei di tredicesima e i tre ratei di quattordicesima ,si osserva che la 13^ ( e anche la 14^) matura anche per i periodi di assenza dovuti a malattia , ferie ,congedo per maternità , permessi retribuiti etc . Nella specie parte datoriale non ha dimostrato la reale e concreta assenza del lavoratore dal posto di lavoro e men che mai il titolo della stessa .
Di contro per quanto concerne il mese di luglio, vi è la busta paga con il cronotachigrafo e pertanto il ricorrente è risultato presente per tutti i giorni come da contratto;
mentre per quanto concerne il mese di novembre non vi è relativa busta paga perché --come affermato dal lavoratore -- la stessa non è mai stata consegnata allo stesso né la società ha provveduto a depositarla in giudizio;
in ogni caso , giova ribadire che la società datrice di lavoro non ha giammai dimostrato la reale assenza del lavoratore dal posto di lavoro. Ne consegue la debenza delle somme quantificate dal Tribunale di euro 586,79 a titolo di 13 ma mensilità ed euro 272,44 a titolo di differenze sulla 14ma mensilità ,evidenziandosi che indicato nei conteggi-- la 14.ma è CP_2 stata erogata al lavoratore solo nel mese di settembre ma in misura ridotta, per cui sono state richieste le relative le differenze. Parte appellante è altresì tenuta al pagamento del TFR nella misura determinata dal primo giudice pari ad 543,48 in relazione al periodo di lavoro dal 13.7.2021 al 10.11.2021, in ordine alla quale non vi è alcuna prova di pagamento . Va da sé che mentre il lavoratore che si assuma creditore nei confronti del datore di lavoro, non è tenuto a dimostrare il fatto (negativo) del mancato pagamento, ma resterà assoggettato ad un mero onere di allegazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento, ovvero di un altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, graverà, invece, sul datore di lavoro (Cass. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”) Nella specie il datore di lavoro, così come richiesto dalla Cassazione, non ha mai provato di aver effettivamente erogato la 13 e 14 .ma (tranne che a settembre ed in misura ridotta), oltre che il TFR , per cui esso è tenuto al pagamento di detti emolumenti .
Con riferimento al secondo motivo di doglianza , la Corte ritiene effettivamente che il Tribunale sia incorso nel vizio di ultrapetizione : ed infatti, con riferimento alla mensilità di ottobre 2021 il lavoratore, nell'atto introduttivo del giudizio , lamentava il mancato integrale pagamento della retribuzione relativa a detta mensilità per avere ricevuto soltanto un acconto di euro 1.000,00; nei conteggi allegati quantificava poi detta differenza per un importo di euro 765,37.
E' evidente , quindi , l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha imputato alla retribuzione oraria reclamata per differenza anche l'importo di euro 1.442,00 indicato in busta paga come una tantum , importo che però non è stato mai espressamente domandato dal lavoratore. Ne consegue allora che, a fronte di una retribuzione ordinaria determinata in busta paga per il mese di ottobre 2021( busta paga non firmata dal ricorrente né per ricevuta né per quietanza ), nell'importo di euro 1.760,37, tenuto conto dell'acconto ricevuto pari ad euro 1.000,00 , spetta al lavoratore per tale mensilità la differenza pari ad euro 760,37 . Mette conto osservare che parte appellata sul punto alcunchè ha replicato o argomentato;
va ricordato che il principio di non contestazione è applicabile anche nella fase introduttiva del giudizio di appello nella quale la leale collaborazione tra le parti, manifestata con la presa di posizione sui fatti dedotti, è funzionale al principio di economia processuale . Per il resto vanno rigettate tutte le ulteriori doglianze formulate da parte appellante, la quale ha eccepito di non essere tenuto comunque ad alcun pagamento per avere erogato al eccedenze rispetto agli importi portati in CP_1 busta paga per un totale di € 3.875,00 , come risulterebbe dal totale dei bonifici effettuati rispetto alla sommatoria delle buste paga, per cui le minime differenze eventualmente ancora dovute a titolo di 13^ mensilità e TFR, dovrebbero essere compensate. L'obiezione non coglie nel segno. Va ricordato che il datore deve provare rigorosamente il pagamento delle spettanze dovute in riferimento ai singoli crediti vantati con l'indicazione delle rispettive causali (Cassazione 1484/86; 4512/92; 1350/16; 9503/15; 10193/01; 115/20). Nella specie il “surplus” erogato non risulta affatto provato: né la lista dei movimenti né i bonifici del 6 e del 16 ottobre 2021 in atti permettono di stabilire con certezza la natura dei pagamenti , non essendovi né causale né imputazione. Per tutto quanto sin qui esposto l'appellante è tenuta al pagamento della complessiva somma di euro 2.163,08 per i titoli di cui sopra specificati, in tali termini dovendosi riformare la sentenza gravata . Le spese del doppio grado , atteso l'esito del giudizio , vengono compensate per la metà ; la restante parte cede a carico dell'appellante e liquidata come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , condanna parte appellante al pagamento ,in favore dell'odierno appellato, della complessiva somma di euro 2.163,08 oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione sino al saldo;
-compensa tra le parti le spese de doppio grado per la metà e condanna parte appellante alla refusione in favore dell'appellato , della restante parte che liquida , quanto al primo grado, in complessivi euro 900,00 e , quanto al secondo grado, in euro 800,00 oltre rimborso spese generali , VA e Cpa con attribuzione.
Così deciso in Napoli lì 20.2.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr.Rosa Bernardina Cristofano Dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.