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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 315/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e ripetizione di indebito.
promosso da
(C.F.: ); Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ) nata a [...] il [...]; CodiceFiscale_1 Parte_3
( nato a [...] il [...]; CodiceFiscale_2 Parte_4
( ) nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Daniele CodiceFiscale_3
Cassì come da procura in atti;
APPELLANTI contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero D'Agata Controparte_1 P.IVA_2 come da procura in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 06/12/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.1540/2022, pubblicata il 9.11.2022, il Tribunale di Ragusa in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n.387/2017, emesso dal predetto tribunale il 10.3.2017, con cui era stato ingiunto alla , già Parte_1 [...]
in solido con e di pagare CP_2 Parte_2 Parte_4 Parte_3
immediatamente la somma di euro 1.577.338,60 in favore di oltre interessi e spese Controparte_1
e condannava la società a corrispondere alla Banca la somma di euro Parte_1
715.711,99 oltre interessi, mentre condannava in solido i fideiussori per il minore importo di euro
200.958,36 oltre interessi, ponendo le spese del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio a carico degli opponenti per due terzi, compensando la restante parte.
Con atto di citazione notificato il 23.2.2023, , Parte_1 Parte_2
e proponevano appello avverso la predetta decisione
[...] Parte_4 Parte_3
che censuravano con i motivi esposti ed, in riforma della sentenza gravata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, chiedevano accertarsi gli illegittimi addebiti per gli importi indicati per ciascun rapporto con conseguente rettifica dei saldi, nonché dichiarare la Banca decaduta dalla facoltà di agire nei riguardi dei fideiussori, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva ed eccepiva l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il Controparte_1
rigetto ed in accoglimento dell'appello incidentale chiedeva, previo richiamo del consulente tecnico d'ufficio, la condanna della società appellante a pagare la somma ingiunta, con vittoria delle spese del doppio grado.
1) Va esaminato in ordine logico il 1° motivo d'appello incidentale proposto da CP_1
che ha impugnato la decisione del Tribunale ibleo per avere ritenuto che le garanzie prestate
[...]
da e , con i contratti del 5.2.2009, del Parte_2 Parte_3 Parte_4
4.10.2010 e del 26.1.2011, fossero fideiussioni e non garanzie autonome, applicando di conseguenza la disciplina della decadenza di cui all'art.1957 c.c.
Assume che la previsione della clausola di pagamento a prima richiesta, nonché della clausola secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, contenute nei tre contratti di fideiussione, siano indice che non si tratti di rapporti accessori ma autonomi.
In ogni caso rileva come la presenza della clausola dell'obbligo del fideiussore di pagare a prima richiesta implica la rinuncia implicita al termine di decadenza previsto dall'art.1957 c.c.
Infine, con la comparsa conclusionale, precisa che a fronte della prevista clausola di pagamento immediato ed a prima richiesta, la tempestività dell'azione della Banca atta a scongiurare la decadenza di cui all'art.1957 c.c.sussiste anche in presenza di lettera di revoca dei
2 rapporti garantiti con contestuale richiesta di pagamento, come da lettere prodotte tempestivamente in atti.
1.1) Il giudice di prime cure ha affermato la natura accessoria e non autonoma delle garanzie prestate da e dai avuto riguardo alle seguenti circostanze che testualmente si Pt_2 Pt_4 riportano: “A) con espresso richiamo delle garantite obbligazioni e plurimi riferimenti allo schema negoziale e alla (talora testualmente riprodotta) disciplina di cui agli artt. 1936 e ss. c.c., a mezzo delle tre lettere fideiussorie del 05.II.2009, del 04.X.2010 e del 26.I.2011 (in atti) gli odierni opponenti si sono costituiti garanti della “per l'adempimento delle CP_2 Controparte_2
obbligazioni verso ipendenti da operazioni bancarie Controparte_3 di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite” (cfr. fideiussione c.d. omnibus del 04.X.2010) e delle obbligazioni derivanti dai due rapporti di finanziamento n. 4073075
e n. 3688090 “per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio”, convenendosi, agli artt. 5 e 6, che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita” e che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; B) come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni, onde tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta”; pertanto “per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila decisivo
l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di "solve et repete", ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia” (cfr. CASS. n. 4661/2007) e “la carenza
3 dell'elemento dell'accessorietà, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia e lo differenzia dalla fideiussione, deve necessariamente essere esplicitata nel contratto con l'impiego di specifica clausola idonea ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto” (cfr. CASS. n.
52/2004); C) in difetto di espressa esclusione della facoltà del garante di opporre all'istituto di credito le eccezioni relative al garantito rapporto obbligatorio, nel complessivo tenore delle azionate scritture non è dato rinvenire inequivoci indici rivelatori della natura autonoma delle prestate garanzie, che appare anzi smentita dai frequenti richiami all'obbligazione garantita
(assunta quale puntuale e analitico parametro di individuazione dell'obbligazione dei garanti, anche ai fini della prevista automatica comunicazione al predetto della decadenza dal beneficio del termine), all'uso pervasivo dei termini “fideiussore” e “fideiussione” e alla stessa espressa parziale deroga dell'art. 1957 c.c. (testualmente riprodotto), ivi inseriti nei documenti contrattuali proprio dall'istituto di credito predisponente che oggi vorrebbe fare valere la natura autonoma delle garanzie.”
1.2) L'orientamento riferito dal tribunale può ritenersi pacifico anche tra i giudici di legittimità dopo la sentenza delle sezioni unite n. 3947 del 18.02.2010, secondo cui “la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”.
Poiché l'inserimento nel contratto di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass. civ., Sezioni unite, 18.02.2010, n. 3974; conformi Cass. civ.,
27.09.2011 n. 19736 e 19.05.2011 n. 10998), è necessario che il contratto di garanzia preveda espressamente l'inciso “senza eccezioni” o quantomeno neghi, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore (si veda anche Cass. Civ. sez. III 17.6.2013 n.
15108).
In sostanza ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia è l'assoluta mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione, che
è rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale.
In altri termini, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e con la stessa ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere (la Suprema Corte parla a tal riguardo di
“vicario” del debitore garantito, si veda Cass. civ., Sezioni unite, n. 3947, nonché Cass. civ.,
4 14.06.2016 n. 12143), il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga.
Ne consegue che la semplice clausola a prima richiesta, in assenza di altra che impedisca al garante di opporre eccezioni afferenti al rapporto garantito al creditore, esclude che si tratti di garanzia autonoma.
1.3) Del pari anche la clausola che prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, non qualifica i contratti in esame come garanzia autonoma posto che rimane in capo al fideiussore il diritto di opporre tutte le eccezioni che potrebbe opporre il debitore principale, permanendo la natura accessoria tipica della fideiussione.
1.4) Né, infine, la previssione di pagare immediatamente a prima richiesta può ritenersi quale deroga implicoita alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., peraltro espresamente derogata nei contratti in esame con la previsione di un termine di decadenza superiore al termine previsto dalla norma codicistica.
1.5) E' invece fondata l'allegazione secondo la quale la previsione della clausola di pagamento a prima richiesta, al fine di evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non necessita “che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 27/02/2025, n.5179).
Considerato che la banca fin dal primo grado ha documentato di avere intimato il pagamento sia al debitore pricipale che ai fideiussori con la lettera di revoca dei più rapporti intrattenuti fra costoro, la decadenza ai sensi dell'art.1957 c.c. non si è verificata, sicchè va modificata la sentenza di primo grado e accertato l'obbligo di , e di Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagare in solido con in liquidazioe nei limiti degli importi garantiti quanto Parte_1 quest'ultima dovrà corrispondere ad Controparte_1
2) Venendo all'esame del 1° motivo dell'appello principale, i fideiussori criticano la statuizione di prime cure per avere ritenuto che la Banca non fosse decaduta, ai sensi dell'art.1957
c.c., dalla facoltà di escutere i fideiussori anche riguardo al credito di euro 200.958,36 pagato da a per effetto della garanzia autonoma rilasciata dalla Controparte_1 Parte_5
5 stessa in favore di nonostante il tribunale per gli altri crediti Controparte_1 Parte_1 azionati dalla medesima l'abbia dichiarata decaduta ai sensi dell'art.1957 c.c. e sebbene CP_4
l'Istituto di credito avesse agito dopo 4 anni dal recesso dai rapporti anche con i fideiussori, ovvero dopo spirato il termine di decadenza triennale pattuito.
Inoltre eccepiscono l'inesistenza del credito di pagato dal garante Parte_5
Controparte_1
2.1) La sentenza di primo grado ha escluso la decadenza della Banca dalla facoltà di agire contro i fideiussori e per il pagamento Parte_2 Parte_4 Parte_3 dell'importo che la stessa aveva corrisposto a in data Controparte_1 Parte_5
12.6.2025, in esecuzione della garanzia autonoma prestata dall'allora per il debito Controparte_5
contratto dalla oggi con la in Controparte_2 Parte_1 Parte_5
quanto aveva agito in surroga del creditore soddisfatto, ex art. 1203, n.3 c.c., surroga che opera di diritto.
2.2) L'eccezione di inesistenza del credito di in quanto estinto Parte_5
prima che il garante fosse escusso, non si confronta con la decisione di prime cure che ha affermato che la garanzia autonoma prestata da parte dell'allora che impediva al Controparte_6
garante di eccepire al creditore contestazioni afferenti al rapporto garantito, potendo semmai il debitore principale agire poi in ripetizione nei riguardi del creditore, dopo aver pagato al garante.
2.3) Relativamente alla decadenza di cui all'art.1957 c.c., il cui termine semestrele è stato derogato dalle parti con la previsione del termine più lungo di tre anni, è sufficiente considerare che ha eseguito il pagamento in favore di il 12.6.2015 ed Controparte_1 Parte_5 anche se l'atto giudiziario non è richiesto, come già statuito sopra, prevedendo le fideiussioni in esame la clausola a prima richiesta, in ogni caso l'atto giudiziario ovvero il ricorso per ingiunzione con cui ha agito anche per il recupero del credito in esame, è stato proposto sia Controparte_1
contro il debitore principale che i garanti, il 16.1.2017 e quindi nel rispetto del triennio.
3) Il 2° motivo dell'appello principale riguarda il conto anticipi n.101235427.
assume che il conto anticipi n. 101235427 - per il quale la Parte_1
aveva richiesto un saldo di euro 330.620,95 oltre interessi – come accertato dal c.t.u. - CP_4
prevedeva un tasso debitore extrafido superiore al tasso soglia, con la conseguenza che la clausola era nulla e non erano dovuti interessi extra fido ai sensi dell'art. 1815, 2° comma.
Correttamente il consulente aveva detratto dal saldo del conto anticipi gli interessi usurari illegittimamente addebitati dall'Istituto di credito, ma trattandosi di conto anticipi, che veniva regolato sul conto corrente n. 500015463, posto che quest'ultimo conto, eliminate le poste indebite, come calcolate dal c.t.u. in euro 113.637,76 aveva un saldo a credito della correntista per euro
6 27.497,40 anziché a debito - come ingiunto dalla - avendo il tribunale escluso il diritto di CP_4
ripetere la somma a credito in assenza di specifica domanda riconvenzionale avanzata dalla correntista, la somma di euro 113.637,76 andava espunta dal saldo a debito del conto anticipi
101235427, sommato agli oneri indebiti liquidati per 8.703,90.
3.1) L'appellata contesta che l'importo di euro 113.637,76 quale ricalcolo del conto corrente n. 500015463 poteva essere stornato per ridurre il saldo di altro conto, come chiesto dall'appellante, ma correttamente erano state detratte dal saldo storico a debito della correntista di euro 327.356,54 le poste indebite appostate in tale conto per euro 8.703,90.
3.2) La sentenza impugnata riguardo il conto anticipi numero 101235427 ha detratto l'importo indebito di euro 8.703,90 dal maggiore saldo chiesto dalla banca, rideterminandone il saldo passivo.
Il c.t.u., infatti, avendo verificato che gli interessi sulle anticipazioni salvo buon fine erogate sul conto numero 101235427 venivano girocontati nel conto corrente numero 500015463 qualificando per questo il primo rapporto come avente natura di conto anticipi, ha scomputo gli interessi indebiti calcolati in €. 137.284,26 interamente dal saldo ricalcolato del conto corrente ordinario n. 500015463, ove erano stati appostati, assumendo correttamente di non poterli computare nel conto anticipi per non duplicare la stessa posta, sicchè il motivo va rigettato.
4) Il 3° motivo dell'appello principale si riferisce al conto corrente n. 500015463.
L'impugnante lamenta che, nonostante dal ricalcolo risulti un credito per la correntista di euro 27.497,20 anziché un debito di euro 540.235,50 come richiesto da il tribunale Controparte_1
si è limitato a revocare il decreto ingiuntivo in assenza di una domanda di accertamento del saldo afferente specificatamente tale conto.
Assume che con la memoria ex art. 183, 6° comma, n.
1 - ovvero dopo che la aveva CP_4
prodotto i documenti contabili relativi a tale conto - aveva eccepito l'esistenza di addebiti illegittimi e con la prodotta consulenza di parte aveva dimostrato che l'opposta fosse debitrice e non creditrice della correntista, eccezione sulla quale il giudice di prime cure aveva omesso ogni pronuncia.
In ogni caso eccepisce che il credito maturato sul predetto conto corrente ammontava alla maggiore somma di euro 730.176,22 - come ricalcolato dal c.t.u. a seguito dei rilievi proposti - perché gli estratti conto erano stati prodotti dall'Istituto di credito solo dal 1.11.2015 mentre i documenti contabili, versati per il periodo precedente, non erano utilizzabili al fine di accertare il saldo effettivo, non trattandosi di estratti conto, sicchè andava azzerato il saldo a debito a partire dal primo degli estratti conto prodotti.
4.1) La decisione impugnata in ordine al conto in esame, dopo aver premesso che la CP_4 aveva prodotto gli estratti conto completi e che il consulente dell'ufficio aveva rielaborato il saldo
7 espungendo le appostazioni indebite, giungendo ad un saldo positivo per la correntista di euro
27.497,40 tuttavia testualmente afferma: “poiché tra i petita formulati in opposizione non si annovera alcuna espressa domanda di accertamento del saldo, ma solo la revoca dell'impugnata ingiunzione previo accertamento delle eccepite nullità negoziali, la domanda monitoria va perciò disattesa in parte qua - con conseguente revoca del d.i. opposto -, l'applicata capitalizzazione essendo frutto di elaborazione contabile eseguita in spregio del divieto di cui all'art. 1283 c.c. e non sostenuta, nemmeno a far data dall'entrata in vigore della nota delibera C.I.C.R. del 09.II.2000, da alcuna specifica pattuizione scritta derogatoria ai sensi dell'art. 6 ult.cpv. della medesima e in sede di adeguamento ai sensi dell'art. 7, non documentata dall'istituto opposto entro le preclusioni istruttorie (cfr. CASS. SS.UU. n. 24418/2010; CASS. n. 17150/2016).”
4.2) Il motivo è parzialmente fondato.
Infatti, rideterminato il saldo reale del conto, una volta esclusa la usurarietà del tasso pattuito, ma rilevata la nullità della capitalizzazione in quanto priva della reciprocità, nonché
l'applicazione di condizioni peggiorative nel corso del rapporto senza un legittimo esercizio dello ius variandi, la somma di euro 27.497,40 quale saldo attivo ricalcolato andava portata in compensazione con il maggiore credito vantato dalla in relazione agli altri rapporti oggetto CP_4
del decreto ingiuntivo opposto, riducendo il maggiore credito vantato dall'ingiungente.
Peraltro, solo con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.9.2017, CP_1 ha prodotto copia informatizzata degli estratti conto bancari dalla data di apertura (“estratto
[...] al 31.10.1998”) sino alla sua messa in sofferenza in data 03.II.2015 (“estratto conto al 28.02.2015”) in relazione ai quali la correntista tempestivamente con la memoria n.1 ex art 183, 6° comma, c.p.c. ha eccepito la errata determinazione del saldo debitore richiesto dalla CP_4
Quindi, posto che il saldo a credito della correntista è derivato dalla eliminazione delle pattuizioni nulle, come eccepite con la 1° memoria ex art. 183 c.p.c., non solo le relative poste in quanto indebite andavano espunte e ricalcolato il saldo, ma inoltre quest'ultimo essendo a credito andava considerato nei rapporti di dare e avere fra le parti portandolo in compensazione con i saldi a debito degli altri rapporti anch'essi oggetto di lite, per cui la sentenza impugnata sul punto va parzialmente modificata.
4.3) Va invece rigettata la censura con cui la società lamenta Parte_1
che il credito vantato ascenderebbe alla maggiore somma di euro 730.176,22 perché CP_1
aveva prodotto gli estratti conto solo a far data dal 1.11.2015, mentre dall'inizio del rapporto
[...]
alla predetta data aveva depositato la stampa dei documenti informatici dalla stessa provenienti, non utilizzabili.
8 4.4) Va premesso che con la comparsa di costituzione e risposta, ha Controparte_1
prodotto copia informatizzata degli estratti conto bancari dalla data di apertura (estratto al 3.10.1998 con saldo zero) sino alla messa in sofferenza in data 3.2.2015 (estratto conto al 28.02.2015).
Il consulente tecnico per il periodo coperto dagli estratti conto informatizzati ha rilevato la presenza dei movimenti registrati per ciascuna operazione, nonché i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla ed ha determinato le somme da recuperare CP_4
espungendo la illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, giungendo ad un saldo a credito di euro 27.497,40 in favore della società appellante.
Quindi non è corretto il secondo calcolo, elaborato su eccezione della parte, poiché si basa sull'errato presupposto che gli estratti informatizzati prodotti fino al 1.10.2005 non attestino tutti i movimenti del conto o comunque in quanto essendo atti interni non possano sostituire gli estratti conto inviati alla cliente e quindi andrebbe azzerato il saldo e da quella data ricalcolate le poste sino alla chiusura del rapporto.
Tale assunto è smentito dalla circostanza che negli estratti informatizzati sono annotati tutti i movimenti registrati nel conto fin dalla sua apertura, come emerge dalla disposta consulenza d'ufficio, sicchè correttamente tali documenti sono stati utilizzati per il riconteggio del saldo.
Quindi il ricalcolo del conto in esame correttamente è stato eseguito fin dall'inizio del rapporto senza azzerare i saldi alla data 1.11.2005 avendo la dato prova di tutti i movimenti CP_4
registrati, con correttezza del ricalcolo del saldo a credito di euro 27.497,40 risultante dalla eliminazione delle poste nulle in luogo del saldo passivo richiesti, mentre errato è il ricalcolo eseguito azzerando il saldo al 1.11.2005 con un credito di euro 730.176,22 in favore della correntista.
4.5) D'altra parte le censure mosse ai documenti conservati nell'archivio digitale della banca sono del tutto generiche e non tengono conto che il consulente ha potuto ricostruire tutti i movimenti avvenuti nel conto fin dall'apertura, né la correntista ha fornito specifica prova che i movimenti ivi annotati non siano rispondenti a quelli effettivamente registrati negli estratti conto inviati alla cliente.
La Suprema Corte ha affermato che i documenti informatici hanno la stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta l'art. 23 del d.lgs. n. 82 del
2005, per cui si presumono conformi, “quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate” dalla parte banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale)” (da sez. sez. I, 29/01/2024, n.2607).
9 Va quindi rigettata la richiesta di un preteso credito di euro 730.176,22 in luogo di quello più ridotto elaborato dal consulente tecnico d'ufficio.
5) Va di seguito esaminato, per ragioni di opportunità, il motivo di appello incidentale con cui la difesa di rileva che il - poi incorporato in Controparte_1 Controparte_6 CP_1
- si era adeguato alla nuova normativa prevista dal CICR del 2000 come da pubblicazione
[...]
sulla GURI n.146 del giugno 2000 prodotta in atti, sicchè del tutto lecita era l'applicata capitalizzazione degli interessi che non andava espunta dal calcolo del saldo.
5.1) Il motivo va rigettato.
Infatti l'adeguamento della Banca alla delibera CICR del 2000 - che prevede la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi solo in caso di reciprocità - avrebbe richiesto la stipula per iscritto della modifica contrattuale essendo indispensabile anche l'accettazione scritta del cliente, trattandosi di condizione peggiorativa del rapporto, non assumendo rilevanza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale circa la volontà dell'Istituto bancario di volersi adeguare alla nuova disciplina.
La Suprema Corte ha più volte affermato che “la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la banca ed il cliente” (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, n.7105).
Né è corretto il richiamo alle sentenze della Cassazione del 2024, citate in comparsa conclusionale secondo le quali l'adeguamento alla delibera CICR del 2000 può avvenire con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni.
Infatti le predette sentenza affermano, in continuità con l'orientamento pacifico di legittimità che “costituisce affermazione pacifica che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del
2000, che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76 cost., l'art. 25, comma terzo, del
D.Lgs. n. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche stipulate prima della nota delibera del Cicr del
9-2-2000 sono nulle perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U n. 21095-04 e successive conf.). In questo caso il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (v. Cass. Sez. 1 n. 17150-16, Cass. Sez. 1 n. 24153-17, Cass. Sez. 1 n. 24156-17).
Ciò non toglie però che per il periodo successivo alla delibera sopra citata possa (e debba) trovare applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla ripetuta delibera del Cicr in attuazione dell'art. 120 del T.u.b. (testo pro tempore), alla condizione che vi sia stato l'adeguamento dei
10 contratti anteriormente stipulati alle previsioni della delibera stessa entro il 30-6-2000, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate.” (sentenza n.5054/2024)
Accertata quindi la nullità, per difetto di forma scritta, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, correttamente il tribunale ha dato incarico al consulente tecnico di rielaborare il saldo del conto espungendo del tutto la capitalizzazione.
6) Con altro motivo la società appellante eccepisce la nullità del finanziamento n.3688090 stipulato il 26.1.2011 per originari euro 200.000,00 sebbene l'importo erogato fosse pari ad euro
196.500,00 in quanto concesso per finalità solutorie essendo stato utilizzato in parte per estinguere il saldo debitorio del conto corrente n. 500015463, ove la somma era stata accreditata e solo in parte per il pagamento di forniture.
Assume la nullità del mutuo di scopo per carenza di causa del finanziamento concesso per ripianare le passività del conto.
Inoltre rileva che, poiché il conto n.500015463, ove il finanziamento era stato versato per ripianare le apparenti perdite, in realtà è stato accertato dal c.t.u. che riliquidato il conto, espunte le clausole nulle, il conto era in attivo per la correntista, sicchè la società disponeva delle relative risorse, era nullo il finanziamento almeno per la minor somma di euro 79.632,71.
6.1) Il motivo è infondato.
Non solo va rilevato come l'art.1 del contratto di finanziamento in esame, come peraltro affermato dalla stessa appellante, è destinato al “consolidamento passività” sicchè l'estinzione di parte del debito del conto corrente n. 500015463 ove la somma era stata accreditata non appare contraria allo scopo dichiarato in contratto.
In ogni caso l'eccepita nullità del finanziamento c.d. di scopo in quanto accreditato sul conto corrente a debito ed utilizzato per ripianare le perdite del predetto conto, non è fondata.
6.2) La questione della validità o meno del mutuo solutorio ha visto orientamenti anche contrastanti tra differenti sezioni della Corte di Cassazione tanto che con ordinanza del 10.7.2024 n.
18903, la 2° sezione ha ritenuto necessario l'intervento delle sezioni unite.
Di recente la Cassazione civile a sezioni unite, con la sentenza del 5/3/2025, n.5841, ha risolto il contrasto affermando il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
11 6.3) Infine, che il conto ove la somma finanziata era stata versata, sebbene esponesse un saldo a debito, in realtà dal ricalcolo eseguito dal consulente, espunte le poste indebite, è risultato a credito della correntista, non assume rilievo riguardo la nullità del finanziamento concesso posto che comunque dal ricalcolo del saldo l'importo versato con il finanziamento è stato anch'esso computato per determinare l'esatto ammontare del credito dell'appellante.
7) Il 5° motivo del gravame principale attiene ai rapporti di c/c n.34771 e di conto anticipi n.34772 non oggetto del decreto ingiuntivo opposto, ma azionati con domanda riconvenzionale dalla società appellante.
Riguardo al c/c n. 34771 assume che la banca non aveva indicato nella lettera contratto le condizioni economiche del rapporto, oltre ad avere addebitato competenze derivanti dal rapporto
IRS e dal conto anticipi n.34772.
Critica il rigetto della proposta domanda di ripetizione, sebbene il nominato consulente dell'ufficio, con la relazione integrativa, avesse accertato illegittimi addebiti per euro 174.030,02 a credito della correntista, importo che andava detratto dal saldo passivo apparente di - 1.612,30 euro, con un credito effettivo della correntista di euro 172.417,72.
7.1) La sentenza di prime cure riguardo tale rapporto assume testualmente “quanto al c/c. n.
34771, oggetto della condictio indebiti spiegata in via riconvenzionale per la condanna della al pagamento della somma di € 157.234,24 “a titolo di maggiori oneri Controparte_1 illegittimamente addebitati a valere sul rapporto di c/c. n. 34771” (di cui € 121.588,84 per
“azzeramento oneri su contratto derivato” e il resto per interessi, commissioni e oneri non dovuti, cfr. perizia di parte in atti), il contratto di apertura del conto versato in atti, datato 27. , risulta CP_7
sprovvisto della pattuizione delle condizioni economiche applicate al rapporto - rilievo che ha giustificato la rielaborazione del saldo previa applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma settimo, T.U.B. e l'espunzione di ogni altro addebito non fondato su pattuizione scritta -, per un differenziale di complessivi € 13.405,93 tra interessi, oneri e commissioni indebiti calcolati a far data dal primo della serie continua di ee.cc. versati in atti, recante un iniziale saldo debitore di €
85.975,05, a fronte di un saldo debitore di chiusura dell'intero rapporto di - € 1.612,00 e che la parte più consistente del saldo procede tuttavia dagli addebiti rivenienti dall'andamento negativo dei contratti di I.R.S. (Interest Rate Swap) sottoscritti in data 17.XI.2005 e in data 28.VI.2006, pari a complessivi € 121.227,37; nessuna verifica è stata per contro eseguita sul collegato conto anticipi n.
34772, atteso l'assoluto difetto di documentazione negoziale e contabile”.
7.2) La superiore statuizione è da riformare nella parte in cui, dopo avere affermato che era stata proposta domanda di ripetizione dell'indebito, dopo avere accertato che dal ricalcolo eseguito dal consulente erano emersi addebiti illegittimi, ha escluso di poter statuire la condanna ex art. 12 2033 c.c. della banca non avendo la correntista “allegato o documentato l'esecuzione del pagamento dell'indebito saldo apparente del c/c n.34771, pagamento che appare anzi smentito da quanto affermato alla pag. n. 31 dell'opposizione, dove si legge che “il CTP ha potuto accertare che la banca ha addebitato al rapporto in esame oneri illegittimi pari a non meno di € 157.234,24. Il superiore importo è destinato ad aumentare sensibilmente per effetto del calcolo degli interessi attivi (…)”.
Infatti, accertato un saldo a credito della correntista per somme indebite annotate a carico di quest'ultima, considerato che il conto era stato chiuso, andava affermato l'obbligo di restituzione della del credito calcolato dal consulente, con compensazione sull'eventuale maggiore CP_4
credito vantato dall'Istituto di credito per effetto degli altri rapporti azionati con il decreto monitorio.
Il c.t.u. in ordine al conto in esame, avendo accertato che il contratto di apertura del conto stipulato fra le parti era mancante delle condizioni economiche allegate al predetto contratto e che carente era anche la integrale produzione degli estratti conto, considerato che la continuità degli estratti conto esisteva a partire dal 1.1.2007 ricalcolava il saldo dal 1.1.2007 (estratto conto al
31.I.2007) che aveva un saldo contabile iniziale negativo di euro 85.975,05 e fino alla chiusura.
Ha quindi affermato: “Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 134.633,30. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -1.612,30 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di €
133.021,00”.
Con la relazione integrativa il medesimo consulente, dopo aver espunto le anticipazioni, ha eseguito un riconteggio delle somme indebite incrementandole ad euro 174.030,02 con un credito per la società di euro 172.417,72.
Va aggiunto che la sentenza di primo grado ha escluso di poter verificare anche il conto anticipi n.34772 in assenza di alcun documento prodotto dalla correntista che ne era onerata poiché aveva agito in ripetizione.
7.3) Con l'appello incidentale la banca assume errato il ricalcolo del conto corrente n.34771 ai sensi del 117 t.u.b. in quanto la correntista non aveva prodotto le condizioni contrattuali pur avendone l'onere.
7.4) Il motivo va rigettato.
La società ha prodotto il contratto stipulato fra le parti in relazione a tale conto Parte_1
tuttavia mancante delle condizioni economiche asserendo che non erano state pattuite.
13 A fronte di tale allegazione sarebbe stato onere della - e non della correntista che CP_4
assume che tali condizioni non vi fossero - smentire tale assunto producendo le condizioni economiche allegate al contratto di apertura del conto, ma non avendole prodotte, correttamente il riconteggio è stato eseguito eliminando tutte le voci di interessi spese e commissioni non pattuite ma annotate in conto, sostituendo gli interessi applicati dalla con quello di cui al 117 t.u.b. CP_4
7.5) Con altra parte dello stesso motivo, l'appellante principale, avuto riguardo al conto anticipi n.34772, che veniva girocontato sul c.c. n.34771, lamenta che il conto non sia stato oggetto di verifica perché mancava sia la documentazione negoziale che contabile.
Rileva di aver prodotto il contratto di apertura del conto del 27.10.2004 dal quale risultavano pattuiti tassi usurai e quindi poiché nulli non dovuti.
Di conseguenza, anche in assenza degli estratti conto, il consulente tecnico ha estrapolato dal conto corrente n.34771 - ove veniva girocontato il conto anticipi in esame - il saldo passivo ivi registrato per euro 84.129,61 sicchè gli addebiti illegittimi da recuperare sul conto corrente n. 34771 dove si appoggiava il conto anticipi n.34772 ammontavano ad euro 172.417,72.
Ora accertati dal conto in esame illegittimi addebiti per euro 133.021,00 e non potendosi espungere le somme girocontate dal conto anticipi in assenza dei documenti contabili che avrebbero consentito il ricalcolo alla luce delle evcepite illegittimità, l'importo in ripetizione non può essere determinato in euro 172.417,72 ma in euro 133.021,00.
8) Infine, va esaminato l'ultimo motivo dell'appello incidentale con cui Controparte_1
censura la sentenza di prime cure relativamente sia al rapporto di Interest Rate Swap stipulato dall'allora con i contratti del 3.11.2005 e del 28.7.2006 per omessa indicazione dei CP_8
criteri di determinazione del mark to market, trattandosi di elemento essenziale del contratto, sia avuto riguardo al finanziamento n.4073075 di originari 400.000,00 euro, richiesto per il residuo importo di euro 312.359,24.
8.1) Avuto riguardo al predetto finanziamento, impugna la sentenza Controparte_1
appellata avendo pronunciato la nullità per difetto di causa in quanto il ricavato del finanziamento era stato destinato al ripianamento dell'esposizione debitoria maturata nei conti 500015463 e 34771 trattandosi di mutuo di scopo.
8.2) Il motivo è fondato alla luce delle ragioni già esposte al superiore punto 6) per cui è dovuto l'importo di euro 310.321,65 come ricalcolato dal consulente d'ufficio.
9) Relativamente invece alla dichiarata nullità dei contratti di interest rate swap, le censure sono infondate.
9.1) La sentenza di primo grado sul punto ha così statuito: “Per quanto attiene dunque al richiamato rapporto di I.R.S. - strumento c.d. derivato che ha ad oggetto uno scambio di flussi
14 finanziari, tra banca e cliente, corrispondenti agli interessi maturati, a tassi diversamente indicizzati, su un capitale di riferimento costante (nella specie € 2.000.000,00 e in prosieguo € 1.500.000,00) per un determinato periodo di tempo (nella specie un triennio e poi un quinquennio), sovente impiegato in funzione lato sensu assicurativa, finalizzata cioè al contenimento del rischio dell'oscillazione dei tassi di interesse connesso ad operazione di credito in corso -, va quindi osservato che il contratto normativo del 03.XI.2005 (in atti) è stato sottoscritto dalla CP_2
in assoluto difetto di collegamento con contratto di finanziamento di pari importo e previa
[...] dichiarazione della legale rappresentante di “rientrare nella categoria degli operatori qualificati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 comma 2 del regolamento Consob approvato con delibera n.
11522 del 1° luglio 1998” e di “possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari anche derivati e negoziati fuori borsa” - atteggiandosi dunque non già quale strumento c.d. assicurativo, bensì quale strumento finanziario altamente speculativo -
e che la società ha receduto dal primo contratto del 17.XI.2005 in data 28.VI.2006, versando alla banca una c.d. penale per estinzione anticipata di € 56.800,00 con contestuale stipula del secondo contratto, dal quale ha receduto il 09.II.2009 (4 giorni dopo la stipula del finanziamento n.
4073075) versando alla banca una c.d. penale per estinzione anticipata di € 105.300,00. Acclarate dunque la natura aleatoria e la funzione puramente speculativa degli strumenti (espressamente richiamate nel contratto normativo, il quale espone altresì l'elevato rischio di perdite connesso all'operazione) e premesso che in presenza della richiamata dichiarazione di cui all'art. 31, comma
2, reg. Consob n. 11552/1998 resta esclusa, in forza del comma primo dello stesso articolo, non solo l'applicabilità della disciplina sulla stipula del contratto quadro di cui all'art. 30, comma primo, ma anche quella sugli obblighi informativi e sull'adeguatezza delle operazioni di cui ai precedenti artt.
28 e 29, va osservato che la riconvenzionale formulata in opposizione ha ad oggetto l'accertamento e la declaratoria di “nullità del contratto di IRS del 03.XI.2005 per violazione del requisito di forma scritta ad substantiam di cui agli artt. 23 del TUF oltre che dall'art. 30 del Regolamento Consob n
11522 del 1998 e dall'art. 37 del Regolamento Consob 16190 del 2007” - domanda della quale va per quanto sopra ritenuta l'infondatezza -, vizio al quale gli opponenti hanno aggiunto - con la memoria depositata nel primo degli assegnati termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e in via di mera eccezione ex art. 1418 c.c. - il difetto di causa per carenza dell'alea contrattuale, attesa l'ex ante assolutamente irrealistica previsione di andamento favorevole dei tassi per la cliente, e per omessa indicazione dei criteri di determinazione del c.d. mark to market, ovvero del valore del contratto ad una certa data, in funzione degli indici di mercato, pari all'importo che l'investitore è tenuto a corrispondere all'intermediario in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto, indicazione non reperita - come rilevato dallo stesso C.T.U. - nella documentazione in atti e della quale deve
15 ritenersi la necessità ai fini della validità del contratto, trattandosi di elemento essenziale alla conformazione quantitativa dell'alea “calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi”, sul quale deve perciò formarsi l'accordo delle parti, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. CASS. SS.UU. n. 8777/2020; CASS. n.
24654/2022).
9.2) La superiore statuizione va confermata apparendo in linea con gli arresti dei giudici di legittimità che anche di recente hanno affermato che "gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura quantitativa e qualitativa dell'alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici;
in assenza di tale accordo la causa del contratto rimane sostanzialmente indeterminabile;
la conoscibilità dei predetti elementi assume altresì rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza posti a suo carico dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e dal regolamento
Consob n. 11522 del 1 luglio 1998" (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n.4076).
La citata sentenza si è riportata al “ripetuto e condivisibile orientamento espresso da questa
Corte in merito alla causa e alle condizioni di validità dei contratti derivati di IRS (v., in particolare, Cass. S.U. n. 8770/2020, nella parte non ex professo dedicata al tema più specifico della possibilità che siffatti contratti siano validamente stipulati dagli enti pubblici locali). È stato innanzitutto affermato che non è sufficiente, al fine di affermare la liceità della causa del contratto di IRS, il solo accertamento della funzione di copertura di un rischio connesso alla stipulazione di un sottostante contratto di finanziamento (Cass. n. 32705/2022). Il contratto rimane intrinsecamente aleatorio e l'alea integra una causa meritevole di tutela soltanto in presenza di determinate condizioni, dal momento che l'ordinamento - e, in particolare, l'art. 23, comma 5, del T.U.I.F. - "non intende autorizzare sic et simpliciter una scommessa, ma delimitare, con un criterio soggettivo, la causa dello swap, ricollegandola espressamente al settore finanziario" (Cass. S.U. n. 8770/2020, cit.).Da qui la necessità "che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile", con la conseguente nullità del contratto, "che - è bene precisare - non è quella, virtuale (art. 1418, comma 1, c.c.), di cui si sono occupate due ben note pronunce delle
Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, ma una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto" (Cass. n.
24654/2022). E' quindi necessario verificare se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed
16 investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi, perché il legislatore autorizza questo genere di "scommesse razionali" sul presupposto dell'utilità sociale delle scommesse razionali, intese come specie evoluta delle antiche scommesse di pura abilità. E tale accordo non deve limitarsi al mark to market, ma investire, altresì, gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea. Esso dovrebbe concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti" (Cass. S.U. n. 8770/2020 cit.). Se quindi come nel caso di specie è stato accertato dal nominato consulente tecnico d'ufficio che il mark to market non era indicato nel contratto, questo non è valido non essendovi un accordo effettivo tra intermediario e investitore sulla misura dell'alea, in modo che sia assicurato il presupposto dell'utilità sociale che rende meritevoli di tutela le (sole) "scommesse razionali" stipulate nel qualificato e regolamentato contesto del "settore finanziario".
Nel caso in esame, dalla disposta consulenza tecnica è emerso che non era adeguatamente determinata nel contratto, la misura dell'alea, comprensiva sia del criterio del mark to market, sia degli scenari probabilistici, sia dei c.d. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto.
Il motivo è quindi infondato.
10) In conclusione, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Ragusa, il credito di ammonta ad euro 1.026.033,64 essendo dovuto il finaziamento n.4073075, come Controparte_1
rideterminato dal consulente d'ufficio in euro 310.321,65.
Tale importo va compensato con il minor credito vantato dalla correntista per euro
160.518,40 (27.497,40 + 133.021,00).
Conseguentemente , in solido con i fideiussori Parte_1 Parte_2
e , vanno condannati a corrispondere in favore di
[...] Parte_3 Parte_4
la somma di euro 865.515,24 oltre interessi come da domanda al soddisfo. Controparte_1
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste per 2/3 a carico degli appellanti in solido, nella misura liquidata per l'intero in dispositivo, applicando i parametri medi secondo la tabella di cui al d.m. 13.8.2022, n.147, tenuto conto del
17 valore della controversia, esclusa in appello la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m.
n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022 e compensandole per la restante parte.
Pone defintivamente a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio di primo grado nella stessa misura sopra indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
315/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
, e e dell'appello incidentale
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3
proposto da a parziale modifica della sentenza n.1540/2022, pubblicata il Controparte_1
9.11.2022, del Tribunale di Ragusa, condanna gli appellanti in solido a corrispondere a CP_1
la somma di euro 865.515,24 oltre interessi come da domanda al soddisfo;
[...]
condanna gli appellanti in solido a pagare in favore di 3/4 delle spese del Controparte_1 giudizio di entrambi i gradi che liquida per l'intero quali compensi quanto al primo grado in euro
29.193,00 e quanto all'appello in euro 18.511,00 oltre spese generali, IVA e CPA, compensando la restante parte;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio di primo grado come liquidate dal tribunale nella misura di 3/4 a carico degli appellanti e di 1/4 a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 11/06/2025.
Il Presidente estensore
Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 315/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e ripetizione di indebito.
promosso da
(C.F.: ); Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ) nata a [...] il [...]; CodiceFiscale_1 Parte_3
( nato a [...] il [...]; CodiceFiscale_2 Parte_4
( ) nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Daniele CodiceFiscale_3
Cassì come da procura in atti;
APPELLANTI contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero D'Agata Controparte_1 P.IVA_2 come da procura in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 06/12/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.1540/2022, pubblicata il 9.11.2022, il Tribunale di Ragusa in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n.387/2017, emesso dal predetto tribunale il 10.3.2017, con cui era stato ingiunto alla , già Parte_1 [...]
in solido con e di pagare CP_2 Parte_2 Parte_4 Parte_3
immediatamente la somma di euro 1.577.338,60 in favore di oltre interessi e spese Controparte_1
e condannava la società a corrispondere alla Banca la somma di euro Parte_1
715.711,99 oltre interessi, mentre condannava in solido i fideiussori per il minore importo di euro
200.958,36 oltre interessi, ponendo le spese del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio a carico degli opponenti per due terzi, compensando la restante parte.
Con atto di citazione notificato il 23.2.2023, , Parte_1 Parte_2
e proponevano appello avverso la predetta decisione
[...] Parte_4 Parte_3
che censuravano con i motivi esposti ed, in riforma della sentenza gravata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, chiedevano accertarsi gli illegittimi addebiti per gli importi indicati per ciascun rapporto con conseguente rettifica dei saldi, nonché dichiarare la Banca decaduta dalla facoltà di agire nei riguardi dei fideiussori, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva ed eccepiva l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il Controparte_1
rigetto ed in accoglimento dell'appello incidentale chiedeva, previo richiamo del consulente tecnico d'ufficio, la condanna della società appellante a pagare la somma ingiunta, con vittoria delle spese del doppio grado.
1) Va esaminato in ordine logico il 1° motivo d'appello incidentale proposto da CP_1
che ha impugnato la decisione del Tribunale ibleo per avere ritenuto che le garanzie prestate
[...]
da e , con i contratti del 5.2.2009, del Parte_2 Parte_3 Parte_4
4.10.2010 e del 26.1.2011, fossero fideiussioni e non garanzie autonome, applicando di conseguenza la disciplina della decadenza di cui all'art.1957 c.c.
Assume che la previsione della clausola di pagamento a prima richiesta, nonché della clausola secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, contenute nei tre contratti di fideiussione, siano indice che non si tratti di rapporti accessori ma autonomi.
In ogni caso rileva come la presenza della clausola dell'obbligo del fideiussore di pagare a prima richiesta implica la rinuncia implicita al termine di decadenza previsto dall'art.1957 c.c.
Infine, con la comparsa conclusionale, precisa che a fronte della prevista clausola di pagamento immediato ed a prima richiesta, la tempestività dell'azione della Banca atta a scongiurare la decadenza di cui all'art.1957 c.c.sussiste anche in presenza di lettera di revoca dei
2 rapporti garantiti con contestuale richiesta di pagamento, come da lettere prodotte tempestivamente in atti.
1.1) Il giudice di prime cure ha affermato la natura accessoria e non autonoma delle garanzie prestate da e dai avuto riguardo alle seguenti circostanze che testualmente si Pt_2 Pt_4 riportano: “A) con espresso richiamo delle garantite obbligazioni e plurimi riferimenti allo schema negoziale e alla (talora testualmente riprodotta) disciplina di cui agli artt. 1936 e ss. c.c., a mezzo delle tre lettere fideiussorie del 05.II.2009, del 04.X.2010 e del 26.I.2011 (in atti) gli odierni opponenti si sono costituiti garanti della “per l'adempimento delle CP_2 Controparte_2
obbligazioni verso ipendenti da operazioni bancarie Controparte_3 di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite” (cfr. fideiussione c.d. omnibus del 04.X.2010) e delle obbligazioni derivanti dai due rapporti di finanziamento n. 4073075
e n. 3688090 “per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio”, convenendosi, agli artt. 5 e 6, che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita” e che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; B) come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni, onde tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta”; pertanto “per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila decisivo
l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di "solve et repete", ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia” (cfr. CASS. n. 4661/2007) e “la carenza
3 dell'elemento dell'accessorietà, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia e lo differenzia dalla fideiussione, deve necessariamente essere esplicitata nel contratto con l'impiego di specifica clausola idonea ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto” (cfr. CASS. n.
52/2004); C) in difetto di espressa esclusione della facoltà del garante di opporre all'istituto di credito le eccezioni relative al garantito rapporto obbligatorio, nel complessivo tenore delle azionate scritture non è dato rinvenire inequivoci indici rivelatori della natura autonoma delle prestate garanzie, che appare anzi smentita dai frequenti richiami all'obbligazione garantita
(assunta quale puntuale e analitico parametro di individuazione dell'obbligazione dei garanti, anche ai fini della prevista automatica comunicazione al predetto della decadenza dal beneficio del termine), all'uso pervasivo dei termini “fideiussore” e “fideiussione” e alla stessa espressa parziale deroga dell'art. 1957 c.c. (testualmente riprodotto), ivi inseriti nei documenti contrattuali proprio dall'istituto di credito predisponente che oggi vorrebbe fare valere la natura autonoma delle garanzie.”
1.2) L'orientamento riferito dal tribunale può ritenersi pacifico anche tra i giudici di legittimità dopo la sentenza delle sezioni unite n. 3947 del 18.02.2010, secondo cui “la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”.
Poiché l'inserimento nel contratto di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass. civ., Sezioni unite, 18.02.2010, n. 3974; conformi Cass. civ.,
27.09.2011 n. 19736 e 19.05.2011 n. 10998), è necessario che il contratto di garanzia preveda espressamente l'inciso “senza eccezioni” o quantomeno neghi, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore (si veda anche Cass. Civ. sez. III 17.6.2013 n.
15108).
In sostanza ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia è l'assoluta mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione, che
è rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale.
In altri termini, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e con la stessa ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere (la Suprema Corte parla a tal riguardo di
“vicario” del debitore garantito, si veda Cass. civ., Sezioni unite, n. 3947, nonché Cass. civ.,
4 14.06.2016 n. 12143), il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga.
Ne consegue che la semplice clausola a prima richiesta, in assenza di altra che impedisca al garante di opporre eccezioni afferenti al rapporto garantito al creditore, esclude che si tratti di garanzia autonoma.
1.3) Del pari anche la clausola che prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, non qualifica i contratti in esame come garanzia autonoma posto che rimane in capo al fideiussore il diritto di opporre tutte le eccezioni che potrebbe opporre il debitore principale, permanendo la natura accessoria tipica della fideiussione.
1.4) Né, infine, la previssione di pagare immediatamente a prima richiesta può ritenersi quale deroga implicoita alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., peraltro espresamente derogata nei contratti in esame con la previsione di un termine di decadenza superiore al termine previsto dalla norma codicistica.
1.5) E' invece fondata l'allegazione secondo la quale la previsione della clausola di pagamento a prima richiesta, al fine di evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non necessita “che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 27/02/2025, n.5179).
Considerato che la banca fin dal primo grado ha documentato di avere intimato il pagamento sia al debitore pricipale che ai fideiussori con la lettera di revoca dei più rapporti intrattenuti fra costoro, la decadenza ai sensi dell'art.1957 c.c. non si è verificata, sicchè va modificata la sentenza di primo grado e accertato l'obbligo di , e di Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagare in solido con in liquidazioe nei limiti degli importi garantiti quanto Parte_1 quest'ultima dovrà corrispondere ad Controparte_1
2) Venendo all'esame del 1° motivo dell'appello principale, i fideiussori criticano la statuizione di prime cure per avere ritenuto che la Banca non fosse decaduta, ai sensi dell'art.1957
c.c., dalla facoltà di escutere i fideiussori anche riguardo al credito di euro 200.958,36 pagato da a per effetto della garanzia autonoma rilasciata dalla Controparte_1 Parte_5
5 stessa in favore di nonostante il tribunale per gli altri crediti Controparte_1 Parte_1 azionati dalla medesima l'abbia dichiarata decaduta ai sensi dell'art.1957 c.c. e sebbene CP_4
l'Istituto di credito avesse agito dopo 4 anni dal recesso dai rapporti anche con i fideiussori, ovvero dopo spirato il termine di decadenza triennale pattuito.
Inoltre eccepiscono l'inesistenza del credito di pagato dal garante Parte_5
Controparte_1
2.1) La sentenza di primo grado ha escluso la decadenza della Banca dalla facoltà di agire contro i fideiussori e per il pagamento Parte_2 Parte_4 Parte_3 dell'importo che la stessa aveva corrisposto a in data Controparte_1 Parte_5
12.6.2025, in esecuzione della garanzia autonoma prestata dall'allora per il debito Controparte_5
contratto dalla oggi con la in Controparte_2 Parte_1 Parte_5
quanto aveva agito in surroga del creditore soddisfatto, ex art. 1203, n.3 c.c., surroga che opera di diritto.
2.2) L'eccezione di inesistenza del credito di in quanto estinto Parte_5
prima che il garante fosse escusso, non si confronta con la decisione di prime cure che ha affermato che la garanzia autonoma prestata da parte dell'allora che impediva al Controparte_6
garante di eccepire al creditore contestazioni afferenti al rapporto garantito, potendo semmai il debitore principale agire poi in ripetizione nei riguardi del creditore, dopo aver pagato al garante.
2.3) Relativamente alla decadenza di cui all'art.1957 c.c., il cui termine semestrele è stato derogato dalle parti con la previsione del termine più lungo di tre anni, è sufficiente considerare che ha eseguito il pagamento in favore di il 12.6.2015 ed Controparte_1 Parte_5 anche se l'atto giudiziario non è richiesto, come già statuito sopra, prevedendo le fideiussioni in esame la clausola a prima richiesta, in ogni caso l'atto giudiziario ovvero il ricorso per ingiunzione con cui ha agito anche per il recupero del credito in esame, è stato proposto sia Controparte_1
contro il debitore principale che i garanti, il 16.1.2017 e quindi nel rispetto del triennio.
3) Il 2° motivo dell'appello principale riguarda il conto anticipi n.101235427.
assume che il conto anticipi n. 101235427 - per il quale la Parte_1
aveva richiesto un saldo di euro 330.620,95 oltre interessi – come accertato dal c.t.u. - CP_4
prevedeva un tasso debitore extrafido superiore al tasso soglia, con la conseguenza che la clausola era nulla e non erano dovuti interessi extra fido ai sensi dell'art. 1815, 2° comma.
Correttamente il consulente aveva detratto dal saldo del conto anticipi gli interessi usurari illegittimamente addebitati dall'Istituto di credito, ma trattandosi di conto anticipi, che veniva regolato sul conto corrente n. 500015463, posto che quest'ultimo conto, eliminate le poste indebite, come calcolate dal c.t.u. in euro 113.637,76 aveva un saldo a credito della correntista per euro
6 27.497,40 anziché a debito - come ingiunto dalla - avendo il tribunale escluso il diritto di CP_4
ripetere la somma a credito in assenza di specifica domanda riconvenzionale avanzata dalla correntista, la somma di euro 113.637,76 andava espunta dal saldo a debito del conto anticipi
101235427, sommato agli oneri indebiti liquidati per 8.703,90.
3.1) L'appellata contesta che l'importo di euro 113.637,76 quale ricalcolo del conto corrente n. 500015463 poteva essere stornato per ridurre il saldo di altro conto, come chiesto dall'appellante, ma correttamente erano state detratte dal saldo storico a debito della correntista di euro 327.356,54 le poste indebite appostate in tale conto per euro 8.703,90.
3.2) La sentenza impugnata riguardo il conto anticipi numero 101235427 ha detratto l'importo indebito di euro 8.703,90 dal maggiore saldo chiesto dalla banca, rideterminandone il saldo passivo.
Il c.t.u., infatti, avendo verificato che gli interessi sulle anticipazioni salvo buon fine erogate sul conto numero 101235427 venivano girocontati nel conto corrente numero 500015463 qualificando per questo il primo rapporto come avente natura di conto anticipi, ha scomputo gli interessi indebiti calcolati in €. 137.284,26 interamente dal saldo ricalcolato del conto corrente ordinario n. 500015463, ove erano stati appostati, assumendo correttamente di non poterli computare nel conto anticipi per non duplicare la stessa posta, sicchè il motivo va rigettato.
4) Il 3° motivo dell'appello principale si riferisce al conto corrente n. 500015463.
L'impugnante lamenta che, nonostante dal ricalcolo risulti un credito per la correntista di euro 27.497,20 anziché un debito di euro 540.235,50 come richiesto da il tribunale Controparte_1
si è limitato a revocare il decreto ingiuntivo in assenza di una domanda di accertamento del saldo afferente specificatamente tale conto.
Assume che con la memoria ex art. 183, 6° comma, n.
1 - ovvero dopo che la aveva CP_4
prodotto i documenti contabili relativi a tale conto - aveva eccepito l'esistenza di addebiti illegittimi e con la prodotta consulenza di parte aveva dimostrato che l'opposta fosse debitrice e non creditrice della correntista, eccezione sulla quale il giudice di prime cure aveva omesso ogni pronuncia.
In ogni caso eccepisce che il credito maturato sul predetto conto corrente ammontava alla maggiore somma di euro 730.176,22 - come ricalcolato dal c.t.u. a seguito dei rilievi proposti - perché gli estratti conto erano stati prodotti dall'Istituto di credito solo dal 1.11.2015 mentre i documenti contabili, versati per il periodo precedente, non erano utilizzabili al fine di accertare il saldo effettivo, non trattandosi di estratti conto, sicchè andava azzerato il saldo a debito a partire dal primo degli estratti conto prodotti.
4.1) La decisione impugnata in ordine al conto in esame, dopo aver premesso che la CP_4 aveva prodotto gli estratti conto completi e che il consulente dell'ufficio aveva rielaborato il saldo
7 espungendo le appostazioni indebite, giungendo ad un saldo positivo per la correntista di euro
27.497,40 tuttavia testualmente afferma: “poiché tra i petita formulati in opposizione non si annovera alcuna espressa domanda di accertamento del saldo, ma solo la revoca dell'impugnata ingiunzione previo accertamento delle eccepite nullità negoziali, la domanda monitoria va perciò disattesa in parte qua - con conseguente revoca del d.i. opposto -, l'applicata capitalizzazione essendo frutto di elaborazione contabile eseguita in spregio del divieto di cui all'art. 1283 c.c. e non sostenuta, nemmeno a far data dall'entrata in vigore della nota delibera C.I.C.R. del 09.II.2000, da alcuna specifica pattuizione scritta derogatoria ai sensi dell'art. 6 ult.cpv. della medesima e in sede di adeguamento ai sensi dell'art. 7, non documentata dall'istituto opposto entro le preclusioni istruttorie (cfr. CASS. SS.UU. n. 24418/2010; CASS. n. 17150/2016).”
4.2) Il motivo è parzialmente fondato.
Infatti, rideterminato il saldo reale del conto, una volta esclusa la usurarietà del tasso pattuito, ma rilevata la nullità della capitalizzazione in quanto priva della reciprocità, nonché
l'applicazione di condizioni peggiorative nel corso del rapporto senza un legittimo esercizio dello ius variandi, la somma di euro 27.497,40 quale saldo attivo ricalcolato andava portata in compensazione con il maggiore credito vantato dalla in relazione agli altri rapporti oggetto CP_4
del decreto ingiuntivo opposto, riducendo il maggiore credito vantato dall'ingiungente.
Peraltro, solo con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.9.2017, CP_1 ha prodotto copia informatizzata degli estratti conto bancari dalla data di apertura (“estratto
[...] al 31.10.1998”) sino alla sua messa in sofferenza in data 03.II.2015 (“estratto conto al 28.02.2015”) in relazione ai quali la correntista tempestivamente con la memoria n.1 ex art 183, 6° comma, c.p.c. ha eccepito la errata determinazione del saldo debitore richiesto dalla CP_4
Quindi, posto che il saldo a credito della correntista è derivato dalla eliminazione delle pattuizioni nulle, come eccepite con la 1° memoria ex art. 183 c.p.c., non solo le relative poste in quanto indebite andavano espunte e ricalcolato il saldo, ma inoltre quest'ultimo essendo a credito andava considerato nei rapporti di dare e avere fra le parti portandolo in compensazione con i saldi a debito degli altri rapporti anch'essi oggetto di lite, per cui la sentenza impugnata sul punto va parzialmente modificata.
4.3) Va invece rigettata la censura con cui la società lamenta Parte_1
che il credito vantato ascenderebbe alla maggiore somma di euro 730.176,22 perché CP_1
aveva prodotto gli estratti conto solo a far data dal 1.11.2015, mentre dall'inizio del rapporto
[...]
alla predetta data aveva depositato la stampa dei documenti informatici dalla stessa provenienti, non utilizzabili.
8 4.4) Va premesso che con la comparsa di costituzione e risposta, ha Controparte_1
prodotto copia informatizzata degli estratti conto bancari dalla data di apertura (estratto al 3.10.1998 con saldo zero) sino alla messa in sofferenza in data 3.2.2015 (estratto conto al 28.02.2015).
Il consulente tecnico per il periodo coperto dagli estratti conto informatizzati ha rilevato la presenza dei movimenti registrati per ciascuna operazione, nonché i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla ed ha determinato le somme da recuperare CP_4
espungendo la illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, giungendo ad un saldo a credito di euro 27.497,40 in favore della società appellante.
Quindi non è corretto il secondo calcolo, elaborato su eccezione della parte, poiché si basa sull'errato presupposto che gli estratti informatizzati prodotti fino al 1.10.2005 non attestino tutti i movimenti del conto o comunque in quanto essendo atti interni non possano sostituire gli estratti conto inviati alla cliente e quindi andrebbe azzerato il saldo e da quella data ricalcolate le poste sino alla chiusura del rapporto.
Tale assunto è smentito dalla circostanza che negli estratti informatizzati sono annotati tutti i movimenti registrati nel conto fin dalla sua apertura, come emerge dalla disposta consulenza d'ufficio, sicchè correttamente tali documenti sono stati utilizzati per il riconteggio del saldo.
Quindi il ricalcolo del conto in esame correttamente è stato eseguito fin dall'inizio del rapporto senza azzerare i saldi alla data 1.11.2005 avendo la dato prova di tutti i movimenti CP_4
registrati, con correttezza del ricalcolo del saldo a credito di euro 27.497,40 risultante dalla eliminazione delle poste nulle in luogo del saldo passivo richiesti, mentre errato è il ricalcolo eseguito azzerando il saldo al 1.11.2005 con un credito di euro 730.176,22 in favore della correntista.
4.5) D'altra parte le censure mosse ai documenti conservati nell'archivio digitale della banca sono del tutto generiche e non tengono conto che il consulente ha potuto ricostruire tutti i movimenti avvenuti nel conto fin dall'apertura, né la correntista ha fornito specifica prova che i movimenti ivi annotati non siano rispondenti a quelli effettivamente registrati negli estratti conto inviati alla cliente.
La Suprema Corte ha affermato che i documenti informatici hanno la stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta l'art. 23 del d.lgs. n. 82 del
2005, per cui si presumono conformi, “quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate” dalla parte banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale)” (da sez. sez. I, 29/01/2024, n.2607).
9 Va quindi rigettata la richiesta di un preteso credito di euro 730.176,22 in luogo di quello più ridotto elaborato dal consulente tecnico d'ufficio.
5) Va di seguito esaminato, per ragioni di opportunità, il motivo di appello incidentale con cui la difesa di rileva che il - poi incorporato in Controparte_1 Controparte_6 CP_1
- si era adeguato alla nuova normativa prevista dal CICR del 2000 come da pubblicazione
[...]
sulla GURI n.146 del giugno 2000 prodotta in atti, sicchè del tutto lecita era l'applicata capitalizzazione degli interessi che non andava espunta dal calcolo del saldo.
5.1) Il motivo va rigettato.
Infatti l'adeguamento della Banca alla delibera CICR del 2000 - che prevede la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi solo in caso di reciprocità - avrebbe richiesto la stipula per iscritto della modifica contrattuale essendo indispensabile anche l'accettazione scritta del cliente, trattandosi di condizione peggiorativa del rapporto, non assumendo rilevanza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale circa la volontà dell'Istituto bancario di volersi adeguare alla nuova disciplina.
La Suprema Corte ha più volte affermato che “la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la banca ed il cliente” (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, n.7105).
Né è corretto il richiamo alle sentenze della Cassazione del 2024, citate in comparsa conclusionale secondo le quali l'adeguamento alla delibera CICR del 2000 può avvenire con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni.
Infatti le predette sentenza affermano, in continuità con l'orientamento pacifico di legittimità che “costituisce affermazione pacifica che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del
2000, che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76 cost., l'art. 25, comma terzo, del
D.Lgs. n. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche stipulate prima della nota delibera del Cicr del
9-2-2000 sono nulle perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U n. 21095-04 e successive conf.). In questo caso il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (v. Cass. Sez. 1 n. 17150-16, Cass. Sez. 1 n. 24153-17, Cass. Sez. 1 n. 24156-17).
Ciò non toglie però che per il periodo successivo alla delibera sopra citata possa (e debba) trovare applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla ripetuta delibera del Cicr in attuazione dell'art. 120 del T.u.b. (testo pro tempore), alla condizione che vi sia stato l'adeguamento dei
10 contratti anteriormente stipulati alle previsioni della delibera stessa entro il 30-6-2000, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate.” (sentenza n.5054/2024)
Accertata quindi la nullità, per difetto di forma scritta, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, correttamente il tribunale ha dato incarico al consulente tecnico di rielaborare il saldo del conto espungendo del tutto la capitalizzazione.
6) Con altro motivo la società appellante eccepisce la nullità del finanziamento n.3688090 stipulato il 26.1.2011 per originari euro 200.000,00 sebbene l'importo erogato fosse pari ad euro
196.500,00 in quanto concesso per finalità solutorie essendo stato utilizzato in parte per estinguere il saldo debitorio del conto corrente n. 500015463, ove la somma era stata accreditata e solo in parte per il pagamento di forniture.
Assume la nullità del mutuo di scopo per carenza di causa del finanziamento concesso per ripianare le passività del conto.
Inoltre rileva che, poiché il conto n.500015463, ove il finanziamento era stato versato per ripianare le apparenti perdite, in realtà è stato accertato dal c.t.u. che riliquidato il conto, espunte le clausole nulle, il conto era in attivo per la correntista, sicchè la società disponeva delle relative risorse, era nullo il finanziamento almeno per la minor somma di euro 79.632,71.
6.1) Il motivo è infondato.
Non solo va rilevato come l'art.1 del contratto di finanziamento in esame, come peraltro affermato dalla stessa appellante, è destinato al “consolidamento passività” sicchè l'estinzione di parte del debito del conto corrente n. 500015463 ove la somma era stata accreditata non appare contraria allo scopo dichiarato in contratto.
In ogni caso l'eccepita nullità del finanziamento c.d. di scopo in quanto accreditato sul conto corrente a debito ed utilizzato per ripianare le perdite del predetto conto, non è fondata.
6.2) La questione della validità o meno del mutuo solutorio ha visto orientamenti anche contrastanti tra differenti sezioni della Corte di Cassazione tanto che con ordinanza del 10.7.2024 n.
18903, la 2° sezione ha ritenuto necessario l'intervento delle sezioni unite.
Di recente la Cassazione civile a sezioni unite, con la sentenza del 5/3/2025, n.5841, ha risolto il contrasto affermando il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
11 6.3) Infine, che il conto ove la somma finanziata era stata versata, sebbene esponesse un saldo a debito, in realtà dal ricalcolo eseguito dal consulente, espunte le poste indebite, è risultato a credito della correntista, non assume rilievo riguardo la nullità del finanziamento concesso posto che comunque dal ricalcolo del saldo l'importo versato con il finanziamento è stato anch'esso computato per determinare l'esatto ammontare del credito dell'appellante.
7) Il 5° motivo del gravame principale attiene ai rapporti di c/c n.34771 e di conto anticipi n.34772 non oggetto del decreto ingiuntivo opposto, ma azionati con domanda riconvenzionale dalla società appellante.
Riguardo al c/c n. 34771 assume che la banca non aveva indicato nella lettera contratto le condizioni economiche del rapporto, oltre ad avere addebitato competenze derivanti dal rapporto
IRS e dal conto anticipi n.34772.
Critica il rigetto della proposta domanda di ripetizione, sebbene il nominato consulente dell'ufficio, con la relazione integrativa, avesse accertato illegittimi addebiti per euro 174.030,02 a credito della correntista, importo che andava detratto dal saldo passivo apparente di - 1.612,30 euro, con un credito effettivo della correntista di euro 172.417,72.
7.1) La sentenza di prime cure riguardo tale rapporto assume testualmente “quanto al c/c. n.
34771, oggetto della condictio indebiti spiegata in via riconvenzionale per la condanna della al pagamento della somma di € 157.234,24 “a titolo di maggiori oneri Controparte_1 illegittimamente addebitati a valere sul rapporto di c/c. n. 34771” (di cui € 121.588,84 per
“azzeramento oneri su contratto derivato” e il resto per interessi, commissioni e oneri non dovuti, cfr. perizia di parte in atti), il contratto di apertura del conto versato in atti, datato 27. , risulta CP_7
sprovvisto della pattuizione delle condizioni economiche applicate al rapporto - rilievo che ha giustificato la rielaborazione del saldo previa applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma settimo, T.U.B. e l'espunzione di ogni altro addebito non fondato su pattuizione scritta -, per un differenziale di complessivi € 13.405,93 tra interessi, oneri e commissioni indebiti calcolati a far data dal primo della serie continua di ee.cc. versati in atti, recante un iniziale saldo debitore di €
85.975,05, a fronte di un saldo debitore di chiusura dell'intero rapporto di - € 1.612,00 e che la parte più consistente del saldo procede tuttavia dagli addebiti rivenienti dall'andamento negativo dei contratti di I.R.S. (Interest Rate Swap) sottoscritti in data 17.XI.2005 e in data 28.VI.2006, pari a complessivi € 121.227,37; nessuna verifica è stata per contro eseguita sul collegato conto anticipi n.
34772, atteso l'assoluto difetto di documentazione negoziale e contabile”.
7.2) La superiore statuizione è da riformare nella parte in cui, dopo avere affermato che era stata proposta domanda di ripetizione dell'indebito, dopo avere accertato che dal ricalcolo eseguito dal consulente erano emersi addebiti illegittimi, ha escluso di poter statuire la condanna ex art. 12 2033 c.c. della banca non avendo la correntista “allegato o documentato l'esecuzione del pagamento dell'indebito saldo apparente del c/c n.34771, pagamento che appare anzi smentito da quanto affermato alla pag. n. 31 dell'opposizione, dove si legge che “il CTP ha potuto accertare che la banca ha addebitato al rapporto in esame oneri illegittimi pari a non meno di € 157.234,24. Il superiore importo è destinato ad aumentare sensibilmente per effetto del calcolo degli interessi attivi (…)”.
Infatti, accertato un saldo a credito della correntista per somme indebite annotate a carico di quest'ultima, considerato che il conto era stato chiuso, andava affermato l'obbligo di restituzione della del credito calcolato dal consulente, con compensazione sull'eventuale maggiore CP_4
credito vantato dall'Istituto di credito per effetto degli altri rapporti azionati con il decreto monitorio.
Il c.t.u. in ordine al conto in esame, avendo accertato che il contratto di apertura del conto stipulato fra le parti era mancante delle condizioni economiche allegate al predetto contratto e che carente era anche la integrale produzione degli estratti conto, considerato che la continuità degli estratti conto esisteva a partire dal 1.1.2007 ricalcolava il saldo dal 1.1.2007 (estratto conto al
31.I.2007) che aveva un saldo contabile iniziale negativo di euro 85.975,05 e fino alla chiusura.
Ha quindi affermato: “Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 134.633,30. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -1.612,30 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di €
133.021,00”.
Con la relazione integrativa il medesimo consulente, dopo aver espunto le anticipazioni, ha eseguito un riconteggio delle somme indebite incrementandole ad euro 174.030,02 con un credito per la società di euro 172.417,72.
Va aggiunto che la sentenza di primo grado ha escluso di poter verificare anche il conto anticipi n.34772 in assenza di alcun documento prodotto dalla correntista che ne era onerata poiché aveva agito in ripetizione.
7.3) Con l'appello incidentale la banca assume errato il ricalcolo del conto corrente n.34771 ai sensi del 117 t.u.b. in quanto la correntista non aveva prodotto le condizioni contrattuali pur avendone l'onere.
7.4) Il motivo va rigettato.
La società ha prodotto il contratto stipulato fra le parti in relazione a tale conto Parte_1
tuttavia mancante delle condizioni economiche asserendo che non erano state pattuite.
13 A fronte di tale allegazione sarebbe stato onere della - e non della correntista che CP_4
assume che tali condizioni non vi fossero - smentire tale assunto producendo le condizioni economiche allegate al contratto di apertura del conto, ma non avendole prodotte, correttamente il riconteggio è stato eseguito eliminando tutte le voci di interessi spese e commissioni non pattuite ma annotate in conto, sostituendo gli interessi applicati dalla con quello di cui al 117 t.u.b. CP_4
7.5) Con altra parte dello stesso motivo, l'appellante principale, avuto riguardo al conto anticipi n.34772, che veniva girocontato sul c.c. n.34771, lamenta che il conto non sia stato oggetto di verifica perché mancava sia la documentazione negoziale che contabile.
Rileva di aver prodotto il contratto di apertura del conto del 27.10.2004 dal quale risultavano pattuiti tassi usurai e quindi poiché nulli non dovuti.
Di conseguenza, anche in assenza degli estratti conto, il consulente tecnico ha estrapolato dal conto corrente n.34771 - ove veniva girocontato il conto anticipi in esame - il saldo passivo ivi registrato per euro 84.129,61 sicchè gli addebiti illegittimi da recuperare sul conto corrente n. 34771 dove si appoggiava il conto anticipi n.34772 ammontavano ad euro 172.417,72.
Ora accertati dal conto in esame illegittimi addebiti per euro 133.021,00 e non potendosi espungere le somme girocontate dal conto anticipi in assenza dei documenti contabili che avrebbero consentito il ricalcolo alla luce delle evcepite illegittimità, l'importo in ripetizione non può essere determinato in euro 172.417,72 ma in euro 133.021,00.
8) Infine, va esaminato l'ultimo motivo dell'appello incidentale con cui Controparte_1
censura la sentenza di prime cure relativamente sia al rapporto di Interest Rate Swap stipulato dall'allora con i contratti del 3.11.2005 e del 28.7.2006 per omessa indicazione dei CP_8
criteri di determinazione del mark to market, trattandosi di elemento essenziale del contratto, sia avuto riguardo al finanziamento n.4073075 di originari 400.000,00 euro, richiesto per il residuo importo di euro 312.359,24.
8.1) Avuto riguardo al predetto finanziamento, impugna la sentenza Controparte_1
appellata avendo pronunciato la nullità per difetto di causa in quanto il ricavato del finanziamento era stato destinato al ripianamento dell'esposizione debitoria maturata nei conti 500015463 e 34771 trattandosi di mutuo di scopo.
8.2) Il motivo è fondato alla luce delle ragioni già esposte al superiore punto 6) per cui è dovuto l'importo di euro 310.321,65 come ricalcolato dal consulente d'ufficio.
9) Relativamente invece alla dichiarata nullità dei contratti di interest rate swap, le censure sono infondate.
9.1) La sentenza di primo grado sul punto ha così statuito: “Per quanto attiene dunque al richiamato rapporto di I.R.S. - strumento c.d. derivato che ha ad oggetto uno scambio di flussi
14 finanziari, tra banca e cliente, corrispondenti agli interessi maturati, a tassi diversamente indicizzati, su un capitale di riferimento costante (nella specie € 2.000.000,00 e in prosieguo € 1.500.000,00) per un determinato periodo di tempo (nella specie un triennio e poi un quinquennio), sovente impiegato in funzione lato sensu assicurativa, finalizzata cioè al contenimento del rischio dell'oscillazione dei tassi di interesse connesso ad operazione di credito in corso -, va quindi osservato che il contratto normativo del 03.XI.2005 (in atti) è stato sottoscritto dalla CP_2
in assoluto difetto di collegamento con contratto di finanziamento di pari importo e previa
[...] dichiarazione della legale rappresentante di “rientrare nella categoria degli operatori qualificati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 comma 2 del regolamento Consob approvato con delibera n.
11522 del 1° luglio 1998” e di “possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari anche derivati e negoziati fuori borsa” - atteggiandosi dunque non già quale strumento c.d. assicurativo, bensì quale strumento finanziario altamente speculativo -
e che la società ha receduto dal primo contratto del 17.XI.2005 in data 28.VI.2006, versando alla banca una c.d. penale per estinzione anticipata di € 56.800,00 con contestuale stipula del secondo contratto, dal quale ha receduto il 09.II.2009 (4 giorni dopo la stipula del finanziamento n.
4073075) versando alla banca una c.d. penale per estinzione anticipata di € 105.300,00. Acclarate dunque la natura aleatoria e la funzione puramente speculativa degli strumenti (espressamente richiamate nel contratto normativo, il quale espone altresì l'elevato rischio di perdite connesso all'operazione) e premesso che in presenza della richiamata dichiarazione di cui all'art. 31, comma
2, reg. Consob n. 11552/1998 resta esclusa, in forza del comma primo dello stesso articolo, non solo l'applicabilità della disciplina sulla stipula del contratto quadro di cui all'art. 30, comma primo, ma anche quella sugli obblighi informativi e sull'adeguatezza delle operazioni di cui ai precedenti artt.
28 e 29, va osservato che la riconvenzionale formulata in opposizione ha ad oggetto l'accertamento e la declaratoria di “nullità del contratto di IRS del 03.XI.2005 per violazione del requisito di forma scritta ad substantiam di cui agli artt. 23 del TUF oltre che dall'art. 30 del Regolamento Consob n
11522 del 1998 e dall'art. 37 del Regolamento Consob 16190 del 2007” - domanda della quale va per quanto sopra ritenuta l'infondatezza -, vizio al quale gli opponenti hanno aggiunto - con la memoria depositata nel primo degli assegnati termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e in via di mera eccezione ex art. 1418 c.c. - il difetto di causa per carenza dell'alea contrattuale, attesa l'ex ante assolutamente irrealistica previsione di andamento favorevole dei tassi per la cliente, e per omessa indicazione dei criteri di determinazione del c.d. mark to market, ovvero del valore del contratto ad una certa data, in funzione degli indici di mercato, pari all'importo che l'investitore è tenuto a corrispondere all'intermediario in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto, indicazione non reperita - come rilevato dallo stesso C.T.U. - nella documentazione in atti e della quale deve
15 ritenersi la necessità ai fini della validità del contratto, trattandosi di elemento essenziale alla conformazione quantitativa dell'alea “calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi”, sul quale deve perciò formarsi l'accordo delle parti, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. CASS. SS.UU. n. 8777/2020; CASS. n.
24654/2022).
9.2) La superiore statuizione va confermata apparendo in linea con gli arresti dei giudici di legittimità che anche di recente hanno affermato che "gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura quantitativa e qualitativa dell'alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici;
in assenza di tale accordo la causa del contratto rimane sostanzialmente indeterminabile;
la conoscibilità dei predetti elementi assume altresì rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza posti a suo carico dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e dal regolamento
Consob n. 11522 del 1 luglio 1998" (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n.4076).
La citata sentenza si è riportata al “ripetuto e condivisibile orientamento espresso da questa
Corte in merito alla causa e alle condizioni di validità dei contratti derivati di IRS (v., in particolare, Cass. S.U. n. 8770/2020, nella parte non ex professo dedicata al tema più specifico della possibilità che siffatti contratti siano validamente stipulati dagli enti pubblici locali). È stato innanzitutto affermato che non è sufficiente, al fine di affermare la liceità della causa del contratto di IRS, il solo accertamento della funzione di copertura di un rischio connesso alla stipulazione di un sottostante contratto di finanziamento (Cass. n. 32705/2022). Il contratto rimane intrinsecamente aleatorio e l'alea integra una causa meritevole di tutela soltanto in presenza di determinate condizioni, dal momento che l'ordinamento - e, in particolare, l'art. 23, comma 5, del T.U.I.F. - "non intende autorizzare sic et simpliciter una scommessa, ma delimitare, con un criterio soggettivo, la causa dello swap, ricollegandola espressamente al settore finanziario" (Cass. S.U. n. 8770/2020, cit.).Da qui la necessità "che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile", con la conseguente nullità del contratto, "che - è bene precisare - non è quella, virtuale (art. 1418, comma 1, c.c.), di cui si sono occupate due ben note pronunce delle
Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, ma una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto" (Cass. n.
24654/2022). E' quindi necessario verificare se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed
16 investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi, perché il legislatore autorizza questo genere di "scommesse razionali" sul presupposto dell'utilità sociale delle scommesse razionali, intese come specie evoluta delle antiche scommesse di pura abilità. E tale accordo non deve limitarsi al mark to market, ma investire, altresì, gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea. Esso dovrebbe concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti" (Cass. S.U. n. 8770/2020 cit.). Se quindi come nel caso di specie è stato accertato dal nominato consulente tecnico d'ufficio che il mark to market non era indicato nel contratto, questo non è valido non essendovi un accordo effettivo tra intermediario e investitore sulla misura dell'alea, in modo che sia assicurato il presupposto dell'utilità sociale che rende meritevoli di tutela le (sole) "scommesse razionali" stipulate nel qualificato e regolamentato contesto del "settore finanziario".
Nel caso in esame, dalla disposta consulenza tecnica è emerso che non era adeguatamente determinata nel contratto, la misura dell'alea, comprensiva sia del criterio del mark to market, sia degli scenari probabilistici, sia dei c.d. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto.
Il motivo è quindi infondato.
10) In conclusione, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Ragusa, il credito di ammonta ad euro 1.026.033,64 essendo dovuto il finaziamento n.4073075, come Controparte_1
rideterminato dal consulente d'ufficio in euro 310.321,65.
Tale importo va compensato con il minor credito vantato dalla correntista per euro
160.518,40 (27.497,40 + 133.021,00).
Conseguentemente , in solido con i fideiussori Parte_1 Parte_2
e , vanno condannati a corrispondere in favore di
[...] Parte_3 Parte_4
la somma di euro 865.515,24 oltre interessi come da domanda al soddisfo. Controparte_1
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste per 2/3 a carico degli appellanti in solido, nella misura liquidata per l'intero in dispositivo, applicando i parametri medi secondo la tabella di cui al d.m. 13.8.2022, n.147, tenuto conto del
17 valore della controversia, esclusa in appello la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m.
n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022 e compensandole per la restante parte.
Pone defintivamente a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio di primo grado nella stessa misura sopra indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
315/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
, e e dell'appello incidentale
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3
proposto da a parziale modifica della sentenza n.1540/2022, pubblicata il Controparte_1
9.11.2022, del Tribunale di Ragusa, condanna gli appellanti in solido a corrispondere a CP_1
la somma di euro 865.515,24 oltre interessi come da domanda al soddisfo;
[...]
condanna gli appellanti in solido a pagare in favore di 3/4 delle spese del Controparte_1 giudizio di entrambi i gradi che liquida per l'intero quali compensi quanto al primo grado in euro
29.193,00 e quanto all'appello in euro 18.511,00 oltre spese generali, IVA e CPA, compensando la restante parte;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio di primo grado come liquidate dal tribunale nella misura di 3/4 a carico degli appellanti e di 1/4 a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 11/06/2025.
Il Presidente estensore
Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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